§ 1.3.10 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.
Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.3 programmazione
Data:27/12/2018
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 9/1995)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 19-bis della l.r. 37/1998)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 5-bis della l.r. 2/2000)
Art. 4.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 95 della l.r. 13/2000)
Art. 5.  (Integrazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)
Art. 6.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 98 della l.r. 13/2000)
Art. 7.  (Integrazione alla l.r. 13/2000)
Art. 8.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 99 della l.r. 13/2000)
Art. 9.  (Integrazione alla l.r. 13/2000)
Art. 10.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della l.r. 28/2002)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 6/2006)
Art. 12.  (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 6/2006)
Art. 13.  (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 6/2006)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006)
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 10-ter della l.r. 6/2006)
Art. 16.  (Modificazione all'articolo 14-bis della l.r. 6/2006)
Art. 17.  (Modificazione all'articolo 17 della l.r. 6/2006)
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 6/2006)
Art. 19.  (Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 22/2008)
Art. 20.  (Finalità)
Art. 21.  (Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2009)
Art. 22.  (Trasferimento personale SEU)
Art. 23.  (Integrazione alla l.r. 11/2009)
Art. 24.  (Norme finali e transitorie)
Art. 25.  (Modificazioni all'articolo 31-bis della l.r. 3/2010)
Art. 26.  (Modificazioni ed integrazioni al Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011)
Art. 27.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41 della l.r. 8/2011)
Art. 28.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 42 della l.r. 8/2011)
Art. 29.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 19 della l.r. 18/2011)
Art. 30.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 65 della l.r. 18/2011)
Art. 31.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 65-bis della l.r. 18/2011)
Art. 32.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 67 della l.r. 18/2011)
Art. 33.  (Sostituzione dell'articolo 71 della l.r. 18/2011)
Art. 34.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 9/2014)
Art. 35.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9 della l.r. 9/2014)
Art. 36.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9-ter della l.r. 9/2014)
Art. 37.  (Integrazione all'articolo 118 della l.r. 1/2015)
Art. 38.  (Modificazione all'articolo 154 della l.r. 1/2015)
Art. 39.  (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 203 della l.r. 1/2015)
Art. 40.  (Abrogazione dell'articolo 207-bis della l.r. 1/2015)
Art. 41.  (Modificazioni ed integrazione all'Allegato A) della l.r. 10/2015)
Art. 42.  (Modificazione al Capo I del Titolo V della Parte Prima della l.r. 11/2015)
Art. 43.  (Modificazioni del Capo I del Titolo VII della Parte Prima della l.r. 11/2015)
Art. 44.  (Modificazioni all'articolo 83 della l.r. 11/2015)
Art. 45.  (Modificazione della rubrica del Capo IV del Titolo XI della Parte I della l.r. 11/2015)
Art. 46.  (Modificazioni all'articolo 103 della l.r. 11/2015)
Art. 47.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 14 della l.r. 1/2018)
Art. 48.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 18 della l.r. 1/2018)
Art. 49.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 19 della l.r. 1/2018)
Art. 50.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 20 della l.r. 1/2018)
Art. 51.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 22 della l.r. 1/2018)
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2018)
Art. 53.  (Modificazione all'articolo 2 della I.r. 8/2018)
Art. 54.  (Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 8/2018)
Art. 55.  (Modificazioni all'articolo 30 della I.r. 8/2018)
Art. 56.  (Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 8/2018)
Art. 57.  (Spostamento dei sedimenti nell'ambito del Lago Trasimeno)
Art. 58.  (Norma transitoria)


§ 1.3.10 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni

(B.U. 28 dicembre 2018, n. 68 - S.S. n. 3)

 

TITOLO I

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 8 della l.r. 9/1995)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, il segno di punteggiatura: ". " è sostituito con il seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, è aggiunta la seguente: " b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. ".

 

TITOLO II

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 19-bis della l.r. 37/1998)

1. L'articolo 19-bis della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

" Art. 19 bis. (Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale)

1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;

c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;

f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;

g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;

j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;

k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;

l) forme complementari di mobilità;

m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33.

3. Per le finalità di cui alle lettere k) e l) del comma 2 la Regione conferisce, gratuitamente, mediante concessione d'uso ventennale rinnovabile i beni immobili non essenziali o non più strumentali appartenenti al patrimonio stradale e ferroviario regionale, tra i quali stazioni, parcheggi, caselli stradali e ferroviari. L'Agenzia unica ha facoltà di sub-concedere in via onerosa e a valori di mercato detti beni secondo procedure di evidenza pubblica.

4. In relazione all'Agenzia unica, la Regione promuove:

a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;

b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;

c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.

5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali.

6. La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa. ".

 

TITOLO III

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni)

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 5-bis della l.r. 2/2000)

1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, le parole: " entro venti giorni dalla presentazione " sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:

" 4. Il comune competente per territorio pubblica nell'Albo pretorio la richiesta di riconoscimento di giacimento di cava e la documentazione tecnica a corredo, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). La pubblicazione nell'Albo pretorio è disposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per quarantacinque giorni al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione della richiesta e presentare le proprie osservazioni al comune. La disposizione del presente comma si applica anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2. ".

3. Il comma 5 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000, è sostituito dal seguente:

" 5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il comune, contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, richiede alla Azienda unità sanitaria locale la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Gli esiti della verifica sono comunicati entro il termine di pubblicazione. ".

4. Alla lettera d) del comma 10 dell'articolo 5-bis della l.r. 2/2000 le parole: " e repliche " sono soppresse.".

 

TITOLO IV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)

 

     Art. 4. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 95 della l.r. 13/2000)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, dopo le parole: " valutazione del personale " sono aggiunte le seguenti: " in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione ".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, dopo le parole: " valutazione e controllo strategico " sono aggiunte le seguenti: " in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione " e, in fondo il segno di punteggiatura: ". " è sostituito con il seguente: ";".

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 13/2000, sono aggiunte le seguenti:

" d-bis) raccordare il controllo interno con le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le funzioni ad esso attribuite, in materia di performance;

d-ter) garantire la partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente. ".

 

     Art. 5. (Integrazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

" 2-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'unità organizzativa di cui al comma 2, garantisce all'Organismo medesimo l'accesso alle risultanze del sistema di controllo di gestione. ".

 

     Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 98 della l.r. 13/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 13/2000, dopo le parole: " La valutazione dei dirigenti " sono aggiunte le seguenti: ", in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria, ".

 

     Art. 7. (Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 98 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

" Art. 98 bis. (Valutazione dei cittadini e utenti finali)

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione regionale, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

2. L'Amministrazione regionale adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi. ".

 

     Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 99 della l.r. 13/2000)

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000, dopo le parole: " in base ad una metodologia validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale " sono inserite le seguenti: " e supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali ".

 

     Art. 9. (Integrazione alla l.r. 13/2000)

1. Dopo l'articolo 101 della l.r. 13/2000, è inserito il seguente:

" Art. 101.1 (Sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa)

1. Il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa della Regione è regolato e organizzato nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea stessa, ai sensi degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e delle norme di attuazione. ".

 

TITOLO V

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio)

 

     Art. 10. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della l.r. 28/2002)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002, il segno di punteggiatura: ". " è sostituito con il seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002, è aggiunta la seguente:

" f bis) il raccordo ed il coordinamento delle azioni e degli interventi di orientamento scolastico e professionale di iniziativa di province e comuni, d'intesa anche con l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, sulla base degli indirizzi e della programmazione regionale. "

 

TITOLO VI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 6/2006)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 6/2006 : le parole: " l"Amministratore unico " sono sostituite dalle seguenti: " il Direttore generale ".

 

     Art. 12. (Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 6/2006)

1. Nel secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 le parole: " all'Amministratore unico " sono sostituite dalle seguenti: " al Direttore generale ". ".

2. Al comma 2-ter dell'articolo 8 della l.r. 6/2006 le parole: " dell'Amministratore unico " sono sostituite dalle seguenti: " del Direttore generale "

 

     Art. 13. (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 6/2006)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2006, è sostituita dalla seguente: " a) il Direttore generale; ".

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 10-bis della l.r. 6/2006)

1. L'articolo 10-bis della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

" Art. 10 bis. (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, maturata sia in ambito pubblico sia in ambito privato, in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e che abbia ricoperto incarichi di dirigente per almeno cinque anni. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in quanto compatibili.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ADiSU ed è responsabile della sua gestione e della realizzazione degli obiettivi, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale è di cinque anni rinnovabile una sola volta. L'incarico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

5. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

6. Compete, in particolare, al Direttore generale:

a) assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adottare le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determinare la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale), nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;

d) attuare il programma di cui all'articolo 5;

e) adottare il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;

f) adottare il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;

g) adottare il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emanare le direttive e stabilire i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) emanare le direttive e verificare i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

l) valutare i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;

m) convocare, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti.

7. In caso di assenza o impedimento il Direttore generale è sostituito da altro dipendente di ADiSU di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui al comma 6, lettera a). ".

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 10-ter della l.r. 6/2006)

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 10-ter della l.r. 6/2006, le parole: " Amministratore unico " sono sostituite dalle seguenti: " Direttore generale ".

 

     Art. 16. (Modificazione all'articolo 14-bis della l.r. 6/2006)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14-bis della l.r. 6/2006, le parole: " all'Amministratore unico " sono sostituite dalle seguenti: " al Direttore generale ", e le parole: " comma 5, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: " comma 6, lettera d) ".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14-bis della l.r. 6/2006 le parole: " comma 5, lettera c) " sono sostituite dalle seguenti: " comma 6, lettera d) ".

 

     Art. 17. (Modificazione all'articolo 17 della l.r. 6/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

" 3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente, mediante:

a) assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

b) trasferimenti e comandi di personale regionale o di altri enti pubblici. ".

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 6/2006)

1. L'articolo 20 della l.r. 6/2006, è sostituito dal seguente:

" Art. 20

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) le norme regolamentari;

b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale;

c) il bilancio di previsione annuale;

d) il conto consuntivo.

2. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.".

 

TITOLO VII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

 

     Art. 19. (Modificazioni all'articolo 29 della l.r. 22/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008 :

a) dopo le parole: " attività produttive di imbottigliamento, " sono inserite le seguenti: " in proporzione alla quantità di acqua prelevata o imbottigliata nel territorio di ciascun comune e ";

b) dopo le parole: " riqualificazione ambientale " sono inserite la seguenti: " e urbana ";

c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: " La Giunta regionale, sulla base dei progetti presentati dai comuni, adotta il programma annuale degli interventi che i comuni dovranno realizzare con le risorse assegnate dalla Regione e lo trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare competente per materia. ".

 

TITOLO VIII

Disposizioni in merito all'Associazione Servizio Europa (SEU) [1]

 

     Art. 20. (Finalità)

1. La Regione, al fine di dare attuazione al valore fondamentale di vocazione europeista, promuove, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto regionale, la conoscenza del processo di integrazione europea presso i cittadini, le istituzioni locali e le imprese.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e ottimizzare le attività dell'Associazione Servizio Europa (SEU), con riguardo alle conoscenze e competenze maturate dalla stessa, acquisita conforme decisione dell'organo associativo competente, definisce le modalità del supporto tecnico e operativo da parte del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, per l'esercizio delle funzioni di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari [2].

3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni in materia di formazione dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, previo conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU [3].

 

     Art. 21. (Integrazioni all'articolo 2 della l.r. 1/2009) [4]

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, sono inserite le seguenti:

"g-bis) supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari;

g-ter) valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del "marchio SEU"; ".

 

     Art. 22. (Trasferimento personale SEU) [5]

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica.

 

TITOLO IX

Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate)

 

     Art. 23. (Integrazione alla l.r. 11/2009)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 11/2009, è inserito il seguente:

" Art. 45 bis. (Promozione dell'economia circolare attraverso la riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi europei ed ottimizzare l'utilizzo delle capacità residue delle discariche regionali, la Giunta regionale determina i quantitativi massimi annui di rifiuti urbani prodotti da collocare in discarica, secondo una traiettoria tale da consentire il raggiungimento di una percentuale del totale in peso di rifiuti urbani smaltiti non superiore al 10% al 31 dicembre 2030.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), determina il quantitativo massimo annuo di rifiuti " per ciascun comune " da smaltire in discarica per l'annualità di competenza, in funzione della popolazione residente, della produzione di rifiuti dell'anno precedente, della percentuale di raccolta differenziata e nel rispetto dei quantitativi complessivi massimi regionali di cui al precedente comma 1.

3. I comuni che superano il quantitativo di rifiuti di cui al comma 2 e che non hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata del 72,3% sono tenuti a versare ad AURI un contributo per l'economia circolare per la realizzazione di nuova impiantistica e per l'ammodernamento dell'impiantistica in esercizio, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economia circolare in particolare attraverso l'ottimizzazione e l'incremento del recupero di materia. Il contributo è proporzionale al quantitativo di rifiuti conferito in discarica eccedente rispetto al quantitativo determinato ai sensi del richiamato comma 2.

4. La Giunta regionale stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare per tonnellata di rifiuto conferito in discarica in eccesso. Tale contributo unitario è differenziato e decrescente all'aumentare della percentuale di raccolta differenziata raggiunta. L'importo è aggiornato ogni tre anni. ".

 

     Art. 24. (Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) determina i quantitativi massimi annui di rifiuti da conferire in discarica, ai sensi dell'articolo 45-bis, comma 1, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 23 della presente legge;

b) stabilisce l'importo unitario del contributo per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 45 bis, comma 4, della l.r. 11/2009, come inserito dall'articolo 23 della presente legge.

 

TITOLO X

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

 

     Art. 25. (Modificazioni all'articolo 31-bis della l.r. 3/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della l.r. 3/2010, dopo le parole: " individuati dalla Giunta regionale " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli articoli 37 e 38 ".

 

TITOLO XI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)

 

     Art. 26. (Modificazioni ed integrazioni al Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011)

1. Il Capo VIII del Titolo I della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente: " Accesso unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale ".

 

     Art. 27. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 41 della l.r. 8/2011)

1. Nella rubrica dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: " dello Sportello unico " sono sostituite dalle seguenti: " dell'accesso unico ai servizi per il cittadino e per le imprese ".

2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente:

" 1. La Regione promuove, sviluppa, organizza e gestisce il Portale regionale dell'accesso unico ai servizi a cittadini e imprese, al fine di assicurarne l'integrazione ed il coordinamento come dall'articolo 14, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005. ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è inserito il seguente:

" 1-bis. Il Portale di cui al comma 1 garantisce lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai servizi legati alle attività produttive e all'attività edilizia correlati al SUAPE, compresi quelli legati alla ricostruzione a seguito di eventi sismici. ".

4. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, è sostituto dal seguente:

" 3. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi 1 ed 1-bis, la Regione promuove accordi con i soggetti di cui all'articolo 11 ed anche con le articolazioni decentrate delle Pubbliche Amministrazioni centrali, nonché, in ottica di sussidiarietà, con imprese, professionisti e loro associazioni. Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo-quadro di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). ".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011, sono inseriti i seguenti:

" 4-bis. La Giunta definisce con proprie deliberazioni tempi, modalità e criteri per il funzionamento del Portale e della Banca dati di cui all'articolo 42, per il relativo presidio organizzativo e per la standardizzazione di modulistica, procedimenti e servizi nell'ambito dell'accesso unico, nel rispetto della completa autonomia degli enti rispetto ai loro sistemi di frontend e backend. I servizi entrano nel Portale e nella Banca dati di cui all'articolo 42 nell'ambito di un processo di semplificazione e digitalizzazione cui partecipano gli enti coinvolti e gli utenti del servizio, e nel rispetto di precisi criteri di qualità.

4-ter. La realizzazione di quanto al presente Capo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali della Regione. ".

 

     Art. 28. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 42 della l.r. 8/2011)

1. Nella rubrica dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, la parola: " SUAPE " è sostituita dalle seguenti: "di integrazione e coordinamento dei servizi ".

2. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: " concernenti le attività produttive e l'attività edilizia, la Regione istituisce all'interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE " sono sostituite dalle seguenti: " la Regione, in connessione al Portale di cui all'articolo 41, istituisce la Banca dati regionale di integrazione e coordinamento dei servizi, delle informazioni di cui al comma 3 e delle Banche dati individuate ".

3. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, è sostituito dal seguente: " 2. Attraverso la Banca dati di cui al comma 1, la Regione svolge il ruolo di soggetto aggregatore che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11, mettendo a disposizione le interfacce applicative necessarie a garantire l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio per adempiere agli articoli 12, 40-ter, 50-ter e 64-bis del d.lgs. 82/2005. ".

4. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: "dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali " sono sostituite dalle seguenti: " e dei servizi on line delle amministrazioni, nonché i dati sull'utilizzo dei servizi stessi ".

5. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011, le parole: " Banca dati regionale SUAPE" sono sostituite dalle seguenti: " Banca dati di cui al comma 1 " ed al comma 5 dello stesso articolo 42 le parole: " Portale dello Sportello unico " sono sostituite dalle seguenti: "Portale di cui all'articolo 41, tramite interfacce applicative ".

 

TITOLO XII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)

 

     Art. 29. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 19 della l.r. 18/2011)

1. Nel primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 19 della l.r. 18/2011, dopo le parole: " delle agenzie regionali " sono inserite le seguenti: " degli enti pubblici vigilati dalla Regione ".

 

     Art. 30. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 65 della l.r. 18/2011)

1. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011, dopo le parole: " piano di liquidazione " è aggiunta la seguente: " conclusivo ".

 

     Art. 31. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 65-bis della l.r. 18/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 65-bis della l.r. 18/2011, sono aggiunti i seguenti:

" 2-bis. A seguito dell'approvazione del piano unitario di liquidazione di cui al comma 1, i commissari liquidatori sono autorizzati a conferire i beni che risultano dal piano unitario medesimo non necessari al soddisfacimento dei rispettivi creditori in un apposito fondo patrimoniale vincolato destinato a soddisfare i creditori delle comunità montane che presentano una situazione economico finanziaria insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori.

2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è amministrato da un Comitato di gestione composto dai Commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di Presidente, che opera con le modalità stabilite nell'atto di costituzione del fondo medesimo.

2-quater. Al termine della liquidazione delle comunità montane, per gli eventuali beni e proventi che residuano dalla gestione del fondo di cui al comma 2-bis si applica l'articolo 65, comma 3. ".

 

     Art. 32. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 67 della l.r. 18/2011)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 18/2011, è sostituita dalla seguente:

" c) riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo; ".

2. Il comma 3 dell'articolo 67 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

" 3. Le funzioni in materia di bonifica nei territori ove non operano i consorzi di bonifica, individuate all'allegato B, paragrafo IV, alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali " Conseguenti modificazioni normative), sono assegnate all'Agenzia forestale regionale. ".

 

     Art. 33. (Sostituzione dell'articolo 71 della l.r. 18/2011)

1. L'articolo 71 della l.r. 18/2011, è sostituito dal seguente:

" Art. 71

(Risorse umane dell'Agenzia forestale regionale)

1. L'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza. Per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, l'Agenzia può procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giorni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori. ".

 

TITOLO XIII

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale)

 

     Art. 34. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della l.r. 9/2014)

1. Il comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, è sostituito dal seguente:

" 9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter. ".

2. Al comma 9-bis dell'articolo 8 della l.r 9/2014, le parole: " non trova applicazione il comma 9, applicandosi " sono sostituite dalle seguenti: " si applica ".

3. Ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: " - CRAS " sono soppresse.

 

     Art. 35. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9 della l.r. 9/2014)

1. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 9/2014, le parole: " della stazione appaltante " sono sostituite dalle seguenti: " delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato ".

 

     Art. 36. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 9-ter della l.r. 9/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 9-ter della l.r. 9/2014, le parole: " all"articolo 9 " sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 8 e 9 ".

2. Il comma 4 dell'articolo 9-ter della l.r. 9/2014, è sostituito dal seguente:

" 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016. ".

 

TITOLO XIV

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)

 

     Art. 37. (Integrazione all'articolo 118 della l.r. 1/2015)

1. Alla lettera l-septies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, dopo la parola: "irreversibile" sono inserite le seguenti: ", previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale ".

 

     Art. 38. (Modificazione all'articolo 154 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 6 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015 le parole: ", ad eccezione delle opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi per cui è sufficiente la trasmissione al Comune del certificato di idoneità statica rilasciato dal tecnico abilitato " sono soppresse.

 

     Art. 39. (Modificazioni ed integrazioni all'articolo 203 della l.r. 1/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, le parole: " e al comune competente per territorio", sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, è aggiunto il seguente:

" 3-bis. La Regione comunica il provvedimento di cui al comma 3 al comune competente per territorio, attraverso il portale telematico regionale della sismica. Fino all'avvio dell'accesso diretto, da parte dei comuni, al portale telematico regionale della sismica, la Regione comunica periodicamente ai comuni interessati i relativi provvedimenti di cui al comma 3. ".

 

     Art. 40. (Abrogazione dell'articolo 207-bis della l.r. 1/2015)

1. L'articolo 207-bis della l.r. 1/2015, aggiunto dall'articolo 63 della l.r. 8/2018, è abrogato.

 

TITOLO XV

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali " Conseguenti modificazioni normative)

 

     Art. 41. (Modificazioni ed integrazione all'Allegato A) della l.r. 10/2015)

1. Al paragrafo a) "AMBIENTE" del punto 1) "FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2 " dell'ALLEGATO A della l.r. 10/2015, capoverso Rifiuti, le parole: ", vigilanza e controlli " sono soppresse.

2. Al paragrafo d) "ATTIVITA" PRODUTTIVE" del punto 1) "FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2 " dell'ALLEGATO A della l.r. 10/2015, nella alinea "Cave e Miniere", in fondo, è aggiunto il seguente periodo " - Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente ( art. 12 della l.r. 2/2000 " r.r. 8/2008) ".

 

TITOLO XVI

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

 

     Art. 42. (Modificazione al Capo I del Titolo V della Parte Prima della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:

" Art. 31 bis. (Intese e pareri con l'Università degli Studi di Perugia)

1. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 21 avviene previa intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia nel rispetto di quanto previsto all'articolo 31, comma 1.

2. Ove i rapporti delle Aziende ospedaliere di Perugia e di Terni con l'Università degli Studi di Perugia siano regolati da atto convenzionale, la nomina del direttore generale delle Aziende medesime avviene previo parere del Rettore della stessa Università. ".

 

     Art. 43. (Modificazioni del Capo I del Titolo VII della Parte Prima della l.r. 11/2015)

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 11/2015, è inserito il seguente:

" Art. 45 bis. (Designazioni componente regionale nelle commissioni esaminatrici per i ruoli della dirigenza del S.S.R.)

1. Al fine della designazione dei direttori di struttura complessa quali componenti nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) per l'individuazione del componente di spettanza regionale di cui all'articolo 25 del d.p.r. medesimo, si procede al sorteggio con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si procede alla nomina della commissione di sorteggio che è composta di tre membri. E' presieduta dal Direttore regionale della Direzione regionale competente o suo delegato e uno degli altri due componenti svolge le funzioni di segretario. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Con la medesima deliberazione sono anche definite le modalità che assicurino la trasparenza delle procedure. ".

 

     Art. 44. (Modificazioni all'articolo 83 della l.r. 11/2015)

1. Al punto 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "complessiva del personale" sono aggiunte le seguenti: "e il piano triennale dei fabbisogni del personale".

 

     Art. 45. (Modificazione della rubrica del Capo IV del Titolo XI della Parte I della l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo IV del Titolo XI della Parte I della l.r. 11/2015 " Comitato etico delle aziende sanitarie dell'Umbria " è sostituita dalla seguente: " Comitato Etico regionale dell'Umbria ".

 

     Art. 46. (Modificazioni all'articolo 103 della l.r. 11/2015)

1. Il comma 4 dell'articolo 103 della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:

" 4. Il CER Umbria si avvale di una segreteria tecnico scientifica, qualificata ai sensi della normativa vigente, nella quale opera personale messo a disposizione dall'Azienda capofila per le attività del CER medesimo. L'Azienda è autorizzata a svolgere le procedure di reclutamento per dotare la segreteria tecnico scientifica di un numero adeguato di personale. Gli oneri relativi al personale che opera nella segreteria tecnico scientifica gravano sui fondi di cui al comma 6. ".

 

TITOLO XVII

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

 

     Art. 47. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

" g bis) attuazione e sviluppo del sistema regionale dell'orientamento e dell'apprendimento permanente di cui agli articoli 26 e 27 ed erogazione delle misure di orientamento e di apprendimento a supporto delle politiche attive di cui all'articolo 29;

g ter) attuazione e sviluppo del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 28;

g quater) attuazione delle disposizioni regionali in tema di tirocini, di apprendistato e delle ulteriori forme di inserimento lavorativo di cui agli articoli 30, 31 e 32; ".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente:

" 4 bis. ARPAL Umbria, in coerenza con la Programmazione di cui all'articolo 7, predispone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il piano annuale di attività relativo all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno prevedendo in particolare gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento.".

 

     Art. 48. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 18 della l.r. 1/2018)

1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 1/2018, dopo le parole: " lettere a), b), " sono inserite le seguenti: " b bis), ".

 

     Art. 49. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 19 della l.r. 1/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018, è inserita la seguente: "b bis) propone al Direttore il piano triennale dei fabbisogni del personale; ".

2. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018, le parole: " l'organigramma " sono sostituite dalle seguenti: " il modello organizzativo delle strutture dell'ARPAL Umbria ".

 

     Art. 50. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 20 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2018, dopo le parole: " dei controlli interni della Regione dell'Umbria) " sono inserite le seguenti: " per il periodo dell'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente: " 1 bis. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al collegio dei revisori dei conti un compenso pari ai 2/3 di quello spettante per l'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 1/2018, le parole: " sull'attività ARPAL Umbria e una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo " sono sostituite dalle seguenti: " sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce un parere obbligatorio sul bilancio preventivo e redige una relazione sul rendiconto ".

 

     Art. 51. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 22 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 1/2018, le parole: " della dotazione organica dell'ARPAL Umbria " sono sostituite dalle seguenti: " delle posizioni previste dalla programmazione dei fabbisogni di personale di ARPAL Umbria, adottata in conformità alla normativa vigente, " e al termine del comma medesimo vengono aggiunte le parole: " nonché, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 24, attraverso assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 1/2018, è inserito il seguente: " 3 bis. Ad ARPAL Umbria, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ".

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 1/2018)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 le parole: " l'organigramma " sono sostituite dalle seguenti: " il modello organizzativo delle strutture dell'ARPAL Umbria ".

 

TITOLO XVIII

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)

 

     Art. 53. (Modificazione all'articolo 2 della I.r. 8/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 8/2018, le parole: " negli articoli 1, 3, 4, 11, 12, 18, 20, 27, 35 " sono sostituite dalle seguenti: " negli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 20, 27, 35 ".

 

     Art. 54. (Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 8/2018)

1. L'articolo 11 della l.r. 8/2018, è abrogato.

 

     Art. 55. (Modificazioni all'articolo 30 della I.r. 8/2018)

1. AI comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 8/2018, le parole: " Le opere urgenti finalizzate alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, " sono sostituite dalle seguenti: " Le opere finalizzate ".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 8/2018, le parole: " Resta ferma " sono sostituite dalle seguenti: " Ad eccezione delle opere realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, resta ferma ".

 

     Art. 56. (Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 8/2018)

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 le parole: ", l"avvenuto deposito " sono sostituite dalle seguenti: " l'avvenuta presentazione ".

2. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 la parola: " prontamente " è soppressa.

3. Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 è sostituito dal seguente:

" 5. Il controllo a campione sui progetti presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015 avviene con le modalità di cui all'articolo 208 della stessa l.r. 1/2015. ".

4. Al comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 8/2018 la parola: " depositati " è sostituita dalle seguenti: "presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015".

 

TITOLO XIX

(Disposizioni relative ai sedimenti nell'ambito del Lago Trasimeno)

 

     Art. 57. (Spostamento dei sedimenti nell'ambito del Lago Trasimeno)

1. Ai fini della gestione delle acque o per la riduzione degli effetti della siccità, lo spostamento dei sedimenti all'interno del Lago Trasimeno, per garantire il mantenimento della funzionalità dei porti e degli approdi come pure delle linee di navigazione in acque interne di Seconda Classe, è effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come modificato dall'articolo 7 della legge 164/2014.

2. La Giunta Regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al presente articolo non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., cosi come disposto dall'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 così come modificato dall'articolo 7, comma 8-bis, della legge 164/2014.

 

TITOLO XX

Norme transitorie

 

     Art. 58. (Norma transitoria)

1. Fino alla costituzione delle aziende ospedaliero - universitarie di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali), avuto riguardo alla necessità di modificare l'articolo 11 del Protocollo generale d'intesa, al fine di adeguarlo alle nuove modalità di nomina previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e dall'articolo 31, comma 1 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9, la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere convenzionate con l'Università degli Studi di Perugia avviene previo parere del Rettore dell'Università medesima.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 6 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.