§ 4.6.101 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.
Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:22/10/2018
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Coordinamento)
Art. 4.  (Osservatorio sulle attività di ricostruzione)
Art. 5.  (Consulta regionale per la ricostruzione)
Art. 6.  (Master plan per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto - MPS)
Art. 7.  (Direttrici del MPS)
Art. 8.  (Comitato istituzionale dell'Umbria)
Art. 9.  (Monitoraggio e aggiornamento del MPS)
Art. 10.  (Disciplina urbanistica della ricostruzione)
Art. 11.  (Disciplina edilizia della ricostruzione)
Art. 12.  (Interventi nei centri storici, nei borghi caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui all'art. 89, comma 4, della l.r. 1/2015)
Art. 13.  (Documento Direttore per la Ricostruzione)
Art. 14.  (Strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione e relative procedure semplificate di approvazione)
Art. 14 bis.  (Programmi straordinari di ricostruzione)
Art. 15.  (Varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)
Art. 16.  (Procedure semplificate di approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)
Art. 17.  (Procedure semplificate di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali)
Art. 18.  (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)
Art. 19.  (Interventi nello spazio rurale)
Art. 20.  (Interventi di riparazione e ricostruzione dei centri e nuclei storici)
Art. 21.  (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali)
Art. 22.  (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti produttivi e per servizi)
Art. 23.  (Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati)
Art. 24.  (Individuazione degli insediamenti esistenti da delocalizzare e dei nuovi lotti o ambiti)
Art. 25.  (Contenuto dei provvedimenti di delocalizzazione)
Art. 26.  (Riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei)
Art. 27.  (Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani di protezione civile)
Art. 28.  (Standard e dotazioni per la sicurezza)
Art. 29.  (Ricoveri abitativi di emergenza)
Art. 30.  (Opere temporanee per l'emergenza)
Art. 31.  (Qualità del paesaggio)
Art. 32.  (Misure per il corretto inserimento paesaggistico)
Art. 33.  (Verifica paesaggistica)
Art. 34.  (Competenze per la verifica paesaggistica)
Art. 35.  (Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni)
Art. 36.  (Programmi di previsione e prevenzione e verifiche geo-idrologiche)
Art. 37.  (Modificazione all'art. 8)
Art. 38.  (Integrazione all'art. 20)
Art. 39.  (Integrazioni all'art. 29)
Art. 40.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 8)
Art. 41.  (Sostituzione all'art. 9)
Art. 42.  (Integrazione alla l.r. 9/2014)
Art. 43.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 10)
Art. 44.  (Modificazione all'articolo 11)
Art. 45.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 16)
Art. 46.  (Modificazione all'art. 7)
Art. 47.  (Modificazioni all'art. 28)
Art. 48.  (Modificazione all'art. 31)
Art. 49.  (Modificazione all'art. 32)
Art. 50.  (Integrazione all'art. 51)
Art. 51.  (Modificazioni all'art. 56)
Art. 52.  (Modificazione all'articolo 64)
Art. 53.  (Modificazioni all'art. 88)
Art. 54.  (Modificazioni e integrazioni all'articolo 91)
Art. 55.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 118)
Art. 56.  (Modificazione all'articolo 119)
Art. 57.  (Modificazione all'articolo 124)
Art. 58.  (Modificazione all'articolo 133)
Art. 59.  (Modificazioni all'articolo 137)
Art. 60.  (Modificazione all'articolo 154)
Art. 61.  (Modificazioni all'art. 155)
Art. 62.  (Modificazioni ed integrazione all'articolo 203)
Art. 63.  (Integrazione alla l.r. 1/2015)
Art. 64.  (Modificazione all'articolo 264)
Art. 65.  (Modificazione all'art. 269)
Art. 66.  (Abrogazione dell'art. 9)
Art. 67.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 4)
Art. 68.  (Integrazione all'art. 7)
Art. 69.  (Modificazione all'art. 8)
Art. 70.  (Modificazioni all'art. 9)
Art. 71.  (Modificazione all'articolo 58)
Art. 72.  (Norme di prima applicazione)
Art. 73.  (Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti)


§ 4.6.101 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.

(B.U. 24 ottobre 2018, n. 55 - S.O. n. 1)

 

PARTE I

NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016, 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La parte I della presente legge disciplina la ricostruzione nei territori della Regione colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi, di seguito eventi sismici 2016, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione della vulnerabilità sismica e alla riqualificazione sotto il profilo paesaggistico e della sostenibilità ambientale.

2. La Regione con la parte I della presente legge promuove lo sviluppo socio economico del territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2016, con particolare riferimento alla sostenibilità, alla innovazione ed alla inclusione quali elementi fondanti il modello di crescita economica.

3. Le disposizioni di cui alla parte I della presente legge si applicano ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, secondo quanto specificato all'articolo 2.

4. Le iniziative e i programmi in attuazione della parte I della presente legge perseguono altresì l'obiettivo di rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini anche attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a realizzare e potenziare le dotazioni infrastrutturali a servizio delle comunità.

5. Le misure di cui alla parte I della presente legge integrano, per gli aspetti di competenza regionale, le normative statali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016, coordinandosi con i contenuti dei provvedimenti del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma e prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della parte I della presente legge si applicano ai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad esclusione delle disposizioni contenute negli articoli 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, commi 4 e 8, 21, commi 2, 3 e 4, e negli articoli 26 e 29, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, riservate ai comuni maggiormente colpiti di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 20, 27, 35 si applicano a tutti i comuni che hanno subito danni conseguenti agli eventi sismici del 2016, anche se non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 [1].

3. Le disposizioni contenute negli articoli 14, 17 e 19, commi 4 e 8 si applicano anche a delimitate porzioni e insediamenti del territorio del Comune di Spoleto che hanno subito gravi danni conseguenti agli eventi sismici del 2016; la delimitazione delle porzioni avviene con atto di Consiglio comunale, previo parere dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

 

     Art. 3. (Coordinamento)

1. La Giunta regionale garantisce forme di coordinamento istituzionale e tecnico per le materie di propria competenza e riferisce periodicamente all'Assemblea legislativa sulle attività svolte in attuazione della presente legge, nonché sulle attività messe in atto dall'Osservatorio sulle attività di ricostruzione di cui all'articolo 4, sull'andamento dell'attività ricostruttiva e sull'attuazione dei programmi di intervento.

 

     Art. 4. (Osservatorio sulle attività di ricostruzione)

1. È istituito un Osservatorio sulle attività di ricostruzione, di seguito Osservatorio, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle attività messe in atto a seguito degli eventi sismici del 2016. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni di carattere organizzativo al fine di disciplinarne il funzionamento, garantendo pubblicità e trasparenza. L'Osservatorio è composto da personale dipendente della Regione ed al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Direzione regionale competente in materia di Governo del territorio e Protezione civile e si avvale della collaborazione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (U.S.R.), istituito dalla Presidente della Regione in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 con ordinanza 27 dicembre 2016, n. 2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dei piani e dei programmi in materia di infrastrutture, opere pubbliche e beni culturali, sugli interventi di riparazione e ricostruzione eseguiti dai privati, sulle iniziative finalizzate alla ripresa economica.

3. L'Osservatorio riferisce periodicamente alla Consulta di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. (Consulta regionale per la ricostruzione)

1. E' istituita la Consulta regionale per la ricostruzione, di seguito Consulta, della quale può avvalersi l'Osservatorio di cui all'articolo 4.

2. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni interessate alle attività di ricostruzione, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. La partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

 

TITOLO II

POLITICHE PER LO SVILUPPO E COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ DELLA RICOSTRUZIONE

 

     Art. 6. (Master plan per lo Sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto - MPS)

1. Le politiche di sviluppo del territorio regionale interessato dagli eventi sismici del 2016 vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:

a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale - master plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto (MPS);

b) l'individuazione di programmi di attuazione triennali;

c) le misure di attuazione;

d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e delle eventuali mutazioni nelle condizioni e nello scenario di riferimento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il MPS e, acquisito il parere di cui all'articolo 8, comma 1, lo sottopone all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

3. Il MPS definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, statali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di riferimento, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate in termini programmatici direttrici chiave e direttrici di accompagnamento. Esso individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Con riferimento alla Valnerina e, per quanto attiene le direttrici di accompagnamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche al territorio del Comune di Spoleto, il MPS individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.

4. Esclusivamente con riferimento alla Valnerina, il MPS riconosce e valorizza la Strategia Nazionale Aree Interne - con particolare riferimento alla Strategia dell'Area interna Valnerina e la programmazione riferita all'Asse 8 del POR FESR 2014-2020 e i relativi strumenti attuativi di cui tiene conto nell'elaborazione e nello sviluppo dell'attività programmatica.

 

     Art. 7. (Direttrici del MPS)

1. Nel MPS, quali direttrici chiave per lo sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, sono individuate:

a) lo sviluppo integrato dell'ambiente rurale;

b) la valorizzazione dell'ambiente naturale;

c) il sistema integrato turismo - ambiente cultura;

d) la crescita del sistema delle imprese manifatturiere dei servizi.

2. Nel MPS, quali direttrici di accompagnamento, sono individuate:

a) la qualità della vita e il sistema dei servizi;

b) la mobilità sostenibile e le reti di trasporto;

c) la riqualificazione delle aree interessate da insediamenti realizzati in emergenza.

 

     Art. 8. (Comitato istituzionale dell'Umbria)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del d.l. 189/2016, con decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato istituzionale dell'Umbria, di seguito Comitato istituzionale, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche per la programmazione e l'attuazione delle politiche e degli interventi previsti nel MPS. Il Comitato istituzionale esprime, altresì, il parere di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Il Comitato istituzionale è composto dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 6 del d.l. 189/2016 e per le funzioni di cui al comma 1 è coadiuvato da un coordinamento tecnico composto da rappresentanti delle Direzioni regionali interessate designati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. Al funzionamento del Comitato istituzionale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 9. (Monitoraggio e aggiornamento del MPS)

1. La Giunta regionale aggiorna triennalmente il MPS con la procedura di approvazione. Il MPS, comunque, può essere modificato ed aggiornato anche prima della scadenza del triennio.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di conformità e coerenza dell'attività svolta nell'anno precedente rispetto al MPS.

 

TITOLO III

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

 

     Art. 10. (Disciplina urbanistica della ricostruzione)

1. I comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 2, comma 1, possono procedere alla revoca totale o parziale delle previsioni del Piano regolatore generale (PRG) adottato, ritenute ostative per la realizzazione degli interventi edilizi e urbanistici di ricostruzione previsti dal d.l. 189/2016, dalle ordinanze commissariali emanate a seguito degli eventi sismici del 2016 e dalla presente legge.

2. Agli interventi per la ricostruzione di edifici ubicati nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 2, comma 1, i comuni, con proprio provvedimento motivato, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, dispongono la non applicazione:

a) dei limiti di incremento previsti all'articolo 32, commi 4, lettera a) e 10 e all'articolo 95, comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), ovvero previsti dal Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia di Perugia, per gli interventi pubblici compresi nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3 ;

b) delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, lettera g) della l.r. 1/2015 ;

c) delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 4, della l.r. 1/2015, relative al rispetto della distanza minima di metri lineari 600 da allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittiogenici;

d) delle disposizioni contenute agli articoli 36 e 37 del PTCP della provincia di Perugia.

3. Per l'installazione di impianti tecnologici quali silos di stoccaggio e simili, facenti parte di insediamenti produttivi finalizzati alle attività della ricostruzione, nonché per eventuali ampliamenti di insediamenti produttivi e per servizi esistenti, i comuni di cui al comma 2 possono individuare una fascia di transizione di cui all'articolo 85, comma 2 della l.r. 1/2015, di profondità inferiore a metri lineari 20, comunque nel rispetto della distanza minima di metri lineari 5 dal limite dell'area boscata, garantendo la sicurezza e la salvaguardia delle piantumazioni esistenti.

 

     Art. 11. (Disciplina edilizia della ricostruzione) [2]

1. In caso di interventi edilizi su edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi siti nei comuni di cui all'articolo 1 del d.l. 189/2016, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza o in difformità del titolo di cui all'articolo 124 della l.r. 1/2015, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016, può presentare, contestualmente alla domanda di concessione del contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dal comma 2 al comma 8 dell'articolo 1-sexies del d.l. 55/2018.

 

     Art. 12. (Interventi nei centri storici, nei borghi caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui all'art. 89, comma 4, della l.r. 1/2015)

1. Nei centri storici e nei borghi caratteristici colpiti dagli eventi sismici del 2016, gli interventi di ristrutturazione e di ricostruzione a seguito di demolizione totale di edifici classificabili come "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra", "edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata" e "edilizia storico produttiva" di cui all'articolo 3 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, articolo 45, comma 1, lettera b) l.r. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come adeguata ed integrata con la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2015, n. 852, nonché di edifici individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 89, comma 4 della l.r. 1/2015, devono mantenere le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici e, ove possibile, la conservazione, il restauro e/o la reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio. Per tali interventi anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 18 è consentito l'impiego di materiali da costruzione per le strutture diversi da quelli originari degli edifici oggetto di intervento in deroga a quanto stabilito in merito dalle stesse dd.gg.rr. 420/2007 e 852/2015.

2. L'ampliamento di cui all'articolo 91, comma 4 della l.r. 1/2015, può avvenire, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 91, comma 4, anche prima del recupero e della riqualificazione dell'edificio esistente danneggiato, attraverso titolo abilitativo condizionato alla stipula di atto d'obbligo finalizzato al recupero ed alla riqualificazione suddetti.

3. Ai fini della presente legge per centri storici di cui all'articolo 6, comma 5 del d.l. 189/2016 si intendono tutti quegli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o classificati come "Insediamenti esistenti che rivestono valore storico e culturale" ai sensi all'articolo 92 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)".

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri storici e i borghi caratteristici di cui all'articolo 6, comma 5 del d.l.189/2016.

5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, perimetrano i centri storici e i borghi caratteristici di cui al comma 4 con proprio atto da pubblicare, nel rispetto delle procedure di trasparenza e partecipazione dei cittadini, all'albo pretorio, nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

6. Nella perimetrazione dei centri storici e dei borghi di cui al comma 5 i comuni provvedono ad includere:

a) il tessuto urbano contiguo di antico impianto, comprendendo al suo interno i sistemi di permanenza e ogni spazio aperto ed edificato quale espressione dei processi di stratificazione che sono avvenuti nel tempo tuttora riconoscibili;

b) i borghi di antico impianto cresciuti al di fuori delle mura o del perimetro più antico, senza soluzione di continuità edilizia o distanziati solo da spazi viari o orti e giardini.

 

     Art. 13. (Documento Direttore per la Ricostruzione)

1. I comuni possono elaborare il Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR) di cui al punto A.2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 8 settembre 2017, n. 39 (Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) che costituisce un atto di indirizzo per la ricostruzione, non obbligatorio e privo di finalità conformative o espropriative, il cui scopo è quello di fornire un inquadramento a carattere strategico per orientare le azioni dell'amministrazione comunale nei diversi ambiti di intervento e coordinare l'utilizzo delle risorse economiche necessarie.

2. Il DDR può essere redatto dai comuni anche in forma congiunta con altri comuni i cui territori sono contigui, sulla base delle finalità e dei contenuti definiti al punto A.2 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza 39/2017.

3. Il Comune elabora il DDR assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e, sentito l'USR, approva, con delibera del consiglio comunale, il DDR.

 

     Art. 14. (Strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione e relative procedure semplificate di approvazione)

1. I piani attuativi per la ricostruzione che rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.l. 189/2016 sono predisposti ai sensi e nel rispetto dello stesso articolo 11 del d.l. 189/2016.

2. Ai piani attuativi, ivi compresi i piani e i programmi di cui al Titolo III, Capi III e IV della l.r. 1/2015, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del d.l. 189/2016 si applicano le disposizioni previste dalla stessa l.r. 1/2015 e dal r.r. 2/2015, nonché dalla presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano soltanto ai suddetti piani attuativi che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del d.l. 189/2016.

3. I piani attuativi devono garantire un corretto assetto urbanistico complessivo e unitario degli interventi e, qualora contengano previsioni planivolumetriche, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968, distanze tra edifici inferiori a quelle stabilite dallo stesso d.m. 1444/1968 e dall'articolo 23, comma 4, del r.r. 2/2015, ferme restando le disposizioni del codice civile e integrative dello stesso e le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, nonché distanze da strade inferiori a quelle stabilite dall'articolo 25, comma 2, del r.r. 2/2015, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e attuative dello stesso. I piani attuativi devono inoltre contribuire, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, alla riduzione della vulnerabilità sismica urbana, con riferimento, ove individuata, alla struttura urbana minima (SUM) di cui alla deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 164 (Linee guida per la definizione della struttura urbana minima (sum) nel PRG, ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana ( articolo 3, comma 3, lett. d) della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11)), e in particolare alla messa in sicurezza dei percorsi che costituiscono vie di fuga con riferimento, ove analizzata, alla condizione limite per l'emergenza (CLE) degli insediamenti urbani e al Piano di protezione civile di cui all'articolo 27.

4. I comuni, anche su richiesta di privati singoli o riuniti in consorzio, possono individuare stralci funzionali all'interno di insediamenti residenziali, produttivi e per servizi da sottoporre a piano attuativo, o titolo abilitativo condizionato di cui all'articolo 102 del r.r. 2/2015, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico generale vigente o adottato. Il piano attuativo è sottoposto alle forme di pubblicazione e partecipazione previste dall'articolo 56, commi 7, 8, 9 e 10 della l.r. 1/2015, con i tempi ivi previsti ridotti della metà ed è adottato previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti proprietari delle aree ricomprese nell'insediamento interessato.

5. Il Comune, ai sensi del Titolo III, Capo III e Capo IV della l.r. 1/2015, può disporre la redazione di un Programma integrato per la ricostruzione di ambiti danneggiati dal sisma sia di tipo produttivo o per servizi, che residenziale.

 

     Art. 14 bis. (Programmi straordinari di ricostruzione) [3]

1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, con la legge 12 dicembre 2019, n. 156.

2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, di seguito U.S.R., pubblica un avviso per la formazione del programma di cui al comma 1, fissando i termini entro i quali i privati possono presentare le istanze di inserimento degli interventi nello stesso, relativamente a beni immobili localizzati nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.

3. L'U.S.R. invia le istanze ricevute ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi. Il comune, previa istruttoria, trasmette all'U.S.R. l'atto di approvazione.

4. L'U.S.R. predispone il programma straordinario di ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 123/2019, convertito con modificazioni con la legge 156/2019 e, in ogni caso, degli eventuali strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, sulla base delle istanze dei privati approvate dai comuni.

5. Il programma viene trasmesso al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.

6. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, il programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e trasmesso ai comuni interessati.

 

     Art. 15. (Varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Il Comune provvede alla revisione dello strumento urbanistico generale al fine della ripianificazione delle relative previsioni conseguente agli interventi per l'emergenza e agli interventi per la ricostruzione, al fine di favorire l'innalzamento delle condizioni di sicurezza del territorio e degli insediamenti esistenti e previsti, nonché la riqualificazione urbana e paesaggistico-ambientale. Le varianti sono redatte secondo i contenuti della l.r. 1/2015 e della presente legge, e nel rispetto dell'aggiornamento della classificazione di microzonazione sismica e della presenza di ulteriori rischi geologici.

2. Il Comune procede alla variante generale dello strumento urbanistico generale, anche sulla base del DDR di cui all'articolo 13, con le modalità di cui all'articolo 16 al fine di ricomporre nel medesimo atto di pianificazione le varianti eventualmente adottate o approvate ai sensi della presente legge, ovvero al fine di recepire contestualmente in detto strumento urbanistico in variante tutte le scelte e le previsioni utili alla ripianificazione del proprio territorio comunale, compresi i contenuti dei provvedimenti di delocalizzazione di cui all'articolo 24, per favorire la ricostruzione, la messa in sicurezza, la ripresa e lo sviluppo delle aree danneggiate.

3. Il Comune provvede alla ricognizione e alla classificazione degli interventi, compresi quelli realizzati o previsti per infrastrutture viarie e tecnologiche, realizzati nella fase dell'emergenza distinguendo:

a) aree con insediamenti temporanei (container o simili);

b) aree con servizi di protezione civile;

c) aree con dotazioni pubbliche;

d) aree con insediamenti residenziali per accoglienza popolazione;

e) aree con insediamenti per servizi.

4. La destinazione urbanistica definitiva delle aree di cui al comma 3, gli eventuali riusi o dismissioni sono individuati, unitamente alla consistenza fondiaria ed edilizia, dal Comune, tenendo conto delle esigenze di protezione civile di cui all'articolo 27 e delle esigenze di interesse pubblico.

5. Le aree di cui al comma 3 sono oggetto degli interventi di riqualificazione di cui all'articolo 26.

6. Lo strumento urbanistico individua, con riferimento alle aree di cui al comma 3 e in coerenza con i piani di protezione civile di cui all'articolo 27, le aree destinate alle dotazioni territoriali per la sicurezza di cui all'articolo 28, nonché, nel rispetto dei contenuti della SUM e della CLE, la rete della mobilità assicurando, ove possibile, la ridondanza infrastrutturale e gli interventi di protezione e messa in sicurezza della viabilità, delle vie di fuga e degli spazi pubblici dell'emergenza destinati ad accogliere la popolazione nella fase immediatamente successiva all'evento calamitoso.

7. Il Comune individua le aree ove sono presenti dotazioni territoriali danneggiate da sottoporre ad interventi di demolizione, ricostruzione e riqualificazione degli spazi pubblici ai fini del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione, nonché della qualità paesaggistico-ambientale, anche prevedendo la variazione della destinazione pubblica della dotazione da ricostruire.

8. Lo strumento urbanistico generale, parte operativa, recepisce gli strumenti attuativi in conseguenza della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse di cui all'articolo 11 del d.l. 189/2016 e individua, con le modalità di cui all'articolo 24, gli edifici o parti di tessuti edilizi degli insediamenti esistenti da delocalizzare per presenza di rischi territoriali e ai fini della riduzione di rischi sulle infrastrutture e/o sugli spazi pubblici.

9. Il Comune, con riferimento alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato perimetra, in continuità con gli insediamenti esistenti, aree che classifica come zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti o per delocalizzazione di insediamenti esistenti o di singoli edifici oggetto di ricostruzione. La perimetrazione è approvata dal Comune dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione, con le procedure dell'articolo 16 o dell'articolo 17.

10. Nelle aree di cui al comma 9 sono localizzati gli interventi di cui agli articoli 23 e 24, commi 3 e 5.

11. Il Comune disciplina gli interventi di ricostruzione di edifici e tessuti produttivi e per servizi, nel rispetto delle disposizioni relative alla edilizia sostenibile di cui a Titolo I, Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015, al fine di favorire la riqualificazione architettonica, energetica e paesaggistico-ambientale degli insediamenti produttivi e per servizi, anche a valere su interventi promossi nell'ambito del MPS di cui all'articolo 6.

12. Le previsioni delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono sottoposte alla applicazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI.

 

     Art. 16. (Procedure semplificate di approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Le varianti generali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'articolo 15, sono adottate dal Comune.

2. Con l'atto di adozione il Comune motiva le varianti di cui al comma 1, in relazione alle specifiche disposizioni della presente legge.

3. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1, ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 4, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), al fine di definire modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempimenti in materia di VAS.

4. Il Comune, in merito alle previsioni della variante e preventivamente alla sua adozione, trasmette alla struttura regionale competente in materia geologica gli elaborati della variante relativi alla relazione geologica, certificata dal tecnico che la redige. La trasmissione della documentazione è finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inerente la verifica di compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio.

5. Il Comune, oltre a quanto stabilito al comma 4 trasmette, altresì, alla struttura regionale competente in materia di VAS e VIA, che svolge le funzioni di autorità competente, la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale nonché, ove dovuta, la documentazione prescritta per la procedura di valutazione d'incidenza ambientale (VIncA) che è integrata nella procedura di VAS ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni), ai fini della procedura di VAS.

6. La struttura regionale competente in materia geologica, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, esprime il parere di propria competenza.

7. Il Comune, dopo aver acquisito il parere in materia idraulica rilasciato dalla competente struttura regionale e dopo aver acquisito il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, adotta la variante ed effettua il deposito e la pubblicazione degli atti assicurando la contemporanea consultazione del pubblico, sia ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 1/2015, sia ai sensi della l.r. 12/2010 e relative disposizioni procedurali per la VAS. Il Comune acquisisce, altresì, entro il termine di pubblicazione degli atti, il parere della ASL territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

8. I tempi per la pubblicazione e quelli per la presentazione delle osservazioni, previsti all'articolo 28, comma 3 della l.r. 1/2015, sono ridotti ciascuno a quindici giorni; i tempi per la presentazione di brevi repliche di cui all'articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 sono ridotti a cinque giorni.

9. Il Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di brevi repliche di cui al comma 8 e, comunque, successivamente ai pronunciamenti e provvedimenti assunti in merito alla VAS, delibera sulle eventuali osservazioni e repliche di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015.

10. Il Comune, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 9, trasmette gli atti alla Regione. La Regione, entro e non oltre venti giorni dal ricevimento di tali atti, esprime il parere di competenza sulla variante anche in materia paesaggistica; qualora la Regione ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della l.r. 1/2015 ritenga necessario convocare la conferenza istituzionale, il termine è di trenta giorni.

11. Il Comune approva la variante entro venti giorni dal ricevimento del parere della Regione o degli esiti della conferenza istituzionale di cui al comma 10. L'approvazione è soggetta agli adempimenti ed effetti previsti all'articolo 30, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015, con il termine di trasmissione per la pubblicazione ridotto a quindici giorni.

12. Nel caso di variante che attenga la parte strutturale ed operativa del PRG il procedimento di variante di cui al presente articolo avviene obbligatoriamente in maniera contestuale.

 

     Art. 17. (Procedure semplificate di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali)

1. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali, effettuate anche a mezzo di piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista, di cui al Titolo III, capo I della l.r. 1/2015, necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che non rientrano nelle perimetrazioni di cui all'articolo 11, comma 1 del d.l. 189/2016, sono adottate dal Comune e sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dall'adozione anche ai fini della pubblicazione nel BUR ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della l.r. 1/2015.

2. Il Comune, prima dell'adozione della variante di cui al comma 1 ed entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 3, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 8/2011 e in applicazione delle disposizioni di cui alla l. 241/1990, al fine di definire le modalità e condizioni per l'esito favorevole del procedimento e avviare gli adempienti in materia di VAS. In particolare:

a) la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS è avviata e conclusa in fase preliminare di formazione del piano;

b) la procedura di VAS è avviata in fase preliminare di formazione del piano.

3. Il Comune, in merito alle previsioni della variante e preventivamente alla sua adozione, acquisisce il parere in materia idraulica rilasciato dalla competente struttura regionale e trasmette alla struttura regionale competente in materia geologica gli elaborati della variante relativi alla relazione geologica, certificata dal tecnico che la redige. La trasmissione della documentazione è finalizzata all'acquisizione del parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, inerente la verifica di compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio.

4. Il Comune, con l'atto di adozione, motiva le varianti urbanistiche e i piani attuativi di cui al comma 1, in relazione alle specifiche disposizioni della presente legge, garantendo la completezza degli elaborati tecnici necessari a livello grafico e normativo, nonché in funzione dell'espletamento dei seguenti adempimenti:

a) procedura di VAS ai sensi della l.r. 12/2010 ;

b) esclusione dalla procedura di VAS quale esito dello svolgimento della Verifica di assoggettabilità a VAS anche semplificata o limitazione della VAS e della Verifica di assoggettabilità agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati ai sensi dell'articolo 16, comma 12, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

c) valutazione di incidenza ambientale nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 1/2015.

5. ll Comune, contestualmente all'invio alla Regione degli atti di cui al comma 1, effettua il deposito e la pubblicazione degli atti stessi, con le modalità previste all'articolo 28, commi 1 e 2 della l.r. 1/2015. I tempi per la pubblicazione e quelli per la presentazione delle osservazioni, previsti all'articolo 28, comma 3 della l.r. 1/2015, sono ridotti ciascuno a quindici giorni; i tempi per la presentazione di brevi repliche di cui all'articolo 28, comma 6 della l.r. 1/2015 sono ridotti a cinque giorni. Il Comune acquisisce, entro il termine di pubblicazione degli atti, il parere della ASL territorialmente competente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della l. 833/1978.

6. La Regione indice la Conferenza di servizi di cui al comma 7, convocando la prima riunione entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione nel BUR degli atti di cui al comma 5. Alla Conferenza sono invitati tutti i soggetti ed enti che hanno competenza per esprimere pareri, autorizzazioni o assensi comunque denominati in merito alla variante urbanistica o al piano attuativo. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria è invitata alla Conferenza ai fini del rilascio del parere sul piano attuativo di cui all'articolo 56, comma 14 della l.r. 1/2015 o qualora siano interessati beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. La Conferenza, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, si svolge in applicazione delle disposizioni in materia di conferenze di servizi previste dalla l. 241/1990, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

8. Il Comune è tenuto a produrre in sede di Conferenza le eventuali osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 5, unitamente al parere espresso dal Comune sulle stesse.

9. La Regione, all'interno della Conferenza, nei tempi ivi previsti:

a) verifica i contenuti della variante rispetto alle normative di settore, anche in materia paesaggistica ed alle disposizioni della presente legge;

b) svolge la funzione di Autorità competente per gli adempimenti in materia di VAS di cui al comma 4, lettere a) e b);

c) esprime la valutazione di cui al comma 4, lettera c).

10. La Conferenza esprime entro trenta giorni il parere obbligatorio e vincolante sulla variante e sull'accoglimento delle osservazioni, ove sussista l'assenso della Regione.

11. Il Comune approva la variante entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento della Regione che recepisce il parere della Conferenza, dichiarandone la conformità ad esso. L'approvazione è soggetta agli adempimenti ed effetti previsti dall'articolo 30, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015, con il termine di trasmissione per la pubblicazione ridotto a quindici giorni.

12. Nel caso di variante che attenga la parte strutturale ed operativa del PRG il procedimento di variante di cui al presente articolo avviene obbligatoriamente in maniera contestuale.

 

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI

 

     Art. 18. (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)

1. Al fine di perseguire la massima sicurezza strutturale negli interventi di riparazione, miglioramento sismico e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, possono essere utilizzati sistemi innovativi che impieghino anche materiali tradizionali e nuovi preferibilmente di produzione locale, anche in deroga alla d.g.r. 420/2007, tenendo come riferimento i criteri e i caratteri tipologici e architettonici degli edifici interessati e assicurando che l'esito degli interventi risulti coerente e adeguato con il contesto paesaggistico, territoriale e culturale di appartenenza.

 

     Art. 19. (Interventi nello spazio rurale)

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi nel rispetto dell'articolo 17 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). Gli interventi del presente articolo sono sottoposti alle misure di corretto inserimento paesaggistico di cui al Titolo VI.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica degli edifici rurali esistenti effettuati ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 12, della l.r. n. 1/2015, sono consentiti a distanza non superiore a 50 metri dall'edificio abitativo o ricettivo anche di altra proprietà, al fine di favorirne l'accorpamento agli insediamenti esistenti.

3. In occasione degli interventi di ristrutturazione di edifici rurali destinati a stalle per la parte riservata al ricovero animali, sono ammessi, con idoneo titolo abilitativo, ampliamenti nella misura e per le finalità di cui al comma 11 in deroga agli indici di cui all'articolo 90 della l.r. 1/2015, assicurando un adeguato inserimento paesaggistico. In presenza di opere riguardanti più edifici, tali interventi sono consentiti previa presentazione del Piano aziendale di cui all'articolo 91, comma 7 della l.r. 1/2015.

4. Ai fini della riduzione del rischio è ammessa la ricostruzione di singoli edifici destinati a residenza con danno grave, con riduzione del numero dei piani, ed ampliamento dell'area di sedime, fino al cento per cento dell'esistente, mantenendo la stessa superficie utile coperta (SUC) dell'edificio danneggiato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 75, comma 5, 76, comma 1 e all'articolo 51, comma 2 della l.r. 1/2015.

5. È consentita la ricostruzione di edifici rurali destinati a residenza e di edifici rurali non adibiti a residenza, esistenti e legittimati in zona agricola alla data del 24 agosto 2016, in sito diverso, anche con cambio d'uso di quelli non destinati a residenza ai sensi dell'articolo 91, comma 10 della l.r. 1/2015, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive documentate, dipendenti dai dissesti del terreno. L'intervento di delocalizzazione di edifici destinati a residenza è ammesso purché la ricostruzione avvenga in aree agricole in prossimità di altri edifici, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo o produttivo esistente, con la esclusione delle attività zootecniche, anche di proprietà fondiarie diverse ancorché situato nel territorio di un Comune confinante. Nel caso di edifici rurali non adibiti a residenza è ammessa la delocalizzazione in altra area dell'impresa agricola privilegiando le aree nelle quali sono già presenti edifici. La scelta della localizzazione deve riguardare prioritariamente le aree già servite da viabilità pubblica o di uso pubblico esistente, nonché le aree che assicurano un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi. Per gli interventi di delocalizzazione è prescritto il contestuale ripristino ambientale del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti.

6. Nel caso di edifici rurali destinati ad attività zootecnica, distrutti o gravemente danneggiati, è ammessa la delocalizzazione ai sensi dell'articolo 91, comma 7 della l.r. 1/2015.

7. Qualora gli interventi di delocalizzazione di cui al presente articolo riguardino uno o più edifici rurali, sia residenziali che non adibiti a residenza, che presentano danno grave, appartenenti all'impresa agricola alla data del 24 agosto 2016, tali interventi sono consentiti nell'ambito delle aree appartenenti all'impresa agricola nello spazio rurale previa presentazione del Piano aziendale, che prevede anche interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale dei siti precedentemente occupati dagli edifici delocalizzati, l'eliminazione ovvero la riqualificazione e mitigazione di eventuali strutture realizzate per l'emergenza, interventi di sistemazione della viabilità esistente, interventi di messa in sicurezza idrogeomorfologica. Il Piano aziendale cura l'inserimento paesaggistico complessivo degli interventi previsti, con particolare attenzione alla verifica della visibilità delle strutture dell'emergenza oggetto di riqualificazione e mitigazione.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica possono prevedere la modifica del numero delle unità immobiliari e della tipologia degli edifici, in modo da costituire anche più edifici collegati tra loro ma strutturalmente autonomi; tali disposizioni non si applicano agli edifici sparsi nel territorio agricolo costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, di cui all'articolo 89 comma 4 della l.r. 1/2015, nonché all'articolo 12, comma 1.

9. È consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, censiti ai sensi dell'articolo 89, comma 4 della l.r. 1/2015, solo se distrutti o gravemente danneggiati, attraverso la loro ricostruzione nel rispetto della medesima area di sedime, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e con il mantenimento delle caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 1. Per tali edifici è consentita, altresì, la delocalizzazione qualora gli edifici insistano in aree suscettibili di instabilità come specificate all'articolo 22, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 19/2017.

10. Gli interventi di riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono progettati e realizzati tenendo a riferimento le caratteristiche tipologiche e architettoniche di cui alla d.g.r. 420/2007, al fine di assicurarne l'attuazione secondo criteri tecnici e metodologie omogenee.

11. Gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da ricostruire o da delocalizzare, destinati al ricovero di animali, idonei anche a consentire visite turistiche aziendali, possono incrementare la SUC del trenta per cento, in deroga agli indici di cui all'articolo 90 della l.r. 1/2015, al fine di garantire condizioni ambientali favorevoli al miglioramento del benessere animale, nel rispetto della normativa vigente in materia. La Giunta regionale con propria deliberazione emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici indirizzi contenenti criteri per assicurare un'attuazione omogenea degli interventi nei territori interessati.

 

     Art. 20. (Interventi di riparazione e ricostruzione dei centri e nuclei storici)

1. Nei centri storici e borghi caratteristici di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d) della l.r. 1/2015.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 primo periodo e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, senza l'obbligatorietà del piano attuativo previsto dall'articolo 101 del medesimo r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire.

3. Non sono ammessi interventi di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 23, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 2.

 

     Art. 21. (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali)

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione residenziale, privi di interesse storico-culturale, negli insediamenti di cui agli articoli 94 e 95 del r.r. 2/2015 avviene, previa dimostrazione della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Qualora vi sia capacità edificatoria residua, ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità del suo utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo.

2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti sono consentiti:

a) la riduzione di un piano dell'intero edificio;

b) l'ampliamento dell'area di sedime nel rispetto dell'articolo 7, comma 3 del r.r. 2/2015, fino al cinquanta per cento di quella dell'edificio danneggiato da sostituire anche con l'utilizzo parziale di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, qualora le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.

3. Nel caso di singoli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici appartenenti a tessuti edificati continui e in contiguità strutturale almeno con uno degli edifici adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, e fatti salvi i diritti di terzi sono consentiti:

a) la riduzione di uno o al massimo due piani dell'intero edificio, per raggiungere la minore altezza di uno degli edifici adiacenti, comunque non inferiore a sei metri, ai fini di migliorare l'interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell'isolato;

b) l'ampliamento dell'area di sedime fino al cinquanta per cento del sedime dell'edificio danneggiato da sostituire, anche con l'utilizzo parziale di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, qualora le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, e nel rispetto dell'allineamento lungo strada esistente, fatte salve eventuali necessità di arretramento per ridurre la criticità indotta sui percorsi classificati come strategici in sede degli studi per la CLE e/o per la SUM di cui all'articolo 14, comma 3 e all'articolo 27. Il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali.

4. Nel caso di edifici appartenenti a tessuti edificati continui con fronti edificati della medesima altezza o con variazioni di questa inferiori all'altezza di un piano, la ristrutturazione edilizia avviene secondo il numero di piani esistenti. È consentito, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti in deroga a densità edilizia, altezze e distanze, uniformare l'altezza ad uno degli edifici adiacenti, al fine di migliorare l'interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell'isolato, fatti salvi i diritti di terzi.

5. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una Unità Minima di Intervento (UMI) o un aggregato edilizio, l'intervento diretto prioritariamente comprende l'intera UMI o l'intero aggregato. L'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017. In assenza di tale provvedimento o dell'accordo tra tutti i proprietari di costituire il consorzio volontario ai sensi dell'articolo 15 della citata Ordinanza, è comunque consentito l'intervento sul singolo edificio, così come definito dall'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'Ordinanza del Commissario straordinario 17 novembre 2016, n. 4 (Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) e dal paragrafo B.3 del Documento di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario 39/2017, tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.

6. Per gli edifici a destinazione residenziale sono ammessi gli ampliamenti di cui all'articolo 76 della l.r. 1/2015, in quanto applicabili, compatibilmente con quanto previsto al comma 9.

7. Per gli edifici a destinazione non residenziale presenti negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente articolo e sono ammessi gli ampliamenti di cui all'articolo 78 della l.r. 1/2015.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono perseguire le finalità delle norme dell'edilizia sostenibile di cui al Titolo I Capo I Sezione VII del r.r. 2/2015.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015. I relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire.

 

     Art. 22. (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti produttivi e per servizi)

1. La ristrutturazione edilizia di edifici a destinazione produttiva o per servizi negli insediamenti di cui all'articolo 96 del r.r. 2/2015 avviene, previa verifica della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, mediante demolizione e ricostruzione delle quantità esistenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio oggetto di ricostruzione si attuano con le modalità previste agli articoli 7, comma 3 e 12, comma 2 del r.r. 2/2015, e sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire. Nel caso in cui le dimensioni del lotto già disponibile non lo permettano, è ammesso per una porzione dell'edificio anche l'utilizzo di aree adiacenti con diversa destinazione d'uso, e il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora vi sia capacità edificatoria residua, ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti, rimane ferma la possibilità del suo utilizzo mediante idoneo titolo abilitativo.

2. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammesso l'ampliamento di cui all'articolo 78 della l.r. 1/2015.

3. Gli interventi del presente articolo devono perseguire le finalità dell'edilizia sostenibile di cui al Titolo I, Capo I, Sezione VII del r.r. 2/2015.

4. Gli interventi del presente articolo sono realizzati nel rispetto della disciplina di riqualificazione degli insediamenti produttivi e per servizi, stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 15, comma 11.

 

     Art. 23. (Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati)

1. Per gli interventi di delocalizzazione di edifici da effettuare ai sensi dell'articolo 5, commi 11 e 12 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, la ricostruzione è consentita all'interno degli insediamenti di cui agli articoli 91, 94, 95, 96 e 97 del r.r. 2/2015 previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti oppure su aree individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 9.

2. Gli edifici ubicati nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave, non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente qualora la zona non sia ricompresa tra quelle oggetto di interventi finanziati dal piano sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) del d.l. 189/2016. La ricostruzione di edifici equivalenti può avvenire in altri siti stabili e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico, di proprietà pubblica o privata, ovvero a seguito di apposita variante.

3. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni sulla obbligatorietà del piano attuativo previste dall'articolo 101 del r.r. 2/2015, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 24 ; i relativi interventi sono sottoposti ad acquisizione del permesso di costruire condizionato alla stipula di convenzione o atto d'obbligo che garantiscono anche l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dell'originaria area di sedime, fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 3, e che regolano, nei casi in cui il Comune ne valuti la necessità, i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi nonché delle infrastrutture e opere di urbanizzazione.

4. Nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti delocalizzazione dell'edificio rispetto al sito originario, la ricostruzione deve avvenire all'interno di insediamenti di cui al comma 1, è effettuata con permesso di costruire e può comportare per una porzione dell'edificio anche l'utilizzo di aree contigue al lotto aventi diversa destinazione. Il rilascio del permesso di costruire costituisce variante agli strumenti urbanistici generali, fermo restando il rispetto della normativa in materia paesaggistica e delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici da delocalizzare possono prevedere la modifica del numero delle unità immobiliari e della tipologia dello stesso edificio, in modo da costituire anche più edifici collegati tra loro ma strutturalmente autonomi, nonché la riduzione del numero dei piani.

6. Gli edifici esistenti alla data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono incrementare la SUC qualora ottengano la certificazione di sostenibilità ambientale nei modi e alle condizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2015.

 

     Art. 24. (Individuazione degli insediamenti esistenti da delocalizzare e dei nuovi lotti o ambiti)

1. L'individuazione degli insediamenti esistenti alla data del 24 agosto 2016 da modificare e da delocalizzare per ubicarli al di fuori delle aree a rischio geologico e idraulico e delle aree interessate da pericolosità, avviene mediante appositi provvedimenti di delocalizzazione approvati dai comuni o anche con singoli interventi su proposta dei soggetti interessati mediante:

a) variante allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'articolo 17 ;

b) piani attuativi;

c) titoli abilitativi convenzionati che possono comportare variante allo strumento urbanistico generale di cui al comma 3, lettera b) in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a).

2. I comuni per l'approvazione del provvedimento di delocalizzazione o di singoli interventi di delocalizzazione, possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o accordi ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 1/2015, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del provvedimento. Gli accordi possono comportare variante urbanistica, anche per singole parti.

3. I provvedimenti di delocalizzazione individuano i nuovi lotti degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

a) l'effettivo superamento del rischio;

b) la collocazione all'interno degli insediamenti previsti dal PRG o in ambiti contigui comunque all'interno delle aree agricole appositamente previste dagli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) della l.r. 1/2015 e loro eventuali ampliamenti, e individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 9, garantendo la realizzazione, il miglioramento e la fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi.

4. Gli insediamenti esistenti del PRG alla data del 24 agosto 2016 da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono comportare incremento massimo del venti per cento all'indice di utilizzazione rispetto a quello attuale, nel rispetto delle dotazioni territoriali previste dalle norme vigenti, e purché gli edifici ottengano la certificazione di sostenibilità ambientale almeno in classe B di cui al disciplinare tecnico previsto all'articolo 163 della l.r. 1/2015.

5. Le previsioni di nuovi insediamenti non ancora attuati degli strumenti urbanistici vigenti per i quali siano accertate e valutate condizioni di rischio significativamente diverse dal momento della loro pianificazione, possono essere delocalizzate, qualora se ne ravvisi la necessità, al di fuori delle aree a rischio nel rispetto delle pianificazioni sovraordinate e delle discipline di tutela vigenti, comunque con le modalità di cui all'articolo 15, comma 9.

6. Qualora le perimetrazioni approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.l. 189/2016 e dell'Ordinanza del Commissario straordinario 23 maggio 2017, n. 25 (Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) contengano al loro interno zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'articolo 22, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19/2017, accertate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di trasferire gli abitati o parti di essi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 39/2017.

 

     Art. 25. (Contenuto dei provvedimenti di delocalizzazione)

1. Il Comune, con i provvedimenti di delocalizzazione di cui all'articolo 24, individua:

a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;

b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso;

c) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;

d) i soggetti interessati all'attuazione del piano;

e) le modalità di attuazione degli interventi, nonché quelle di eventuale cessione e assegnazione delle aree e di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili delocalizzati;

f) le modalità per la partecipazione all'attuazione dei provvedimenti, anche in applicazione dell'articolo 54, comma 3 della l.r. 1/2015 ;

g) le eventuali opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie;

h) lo schema di convenzione.

2. Gli interventi di delocalizzazione di cui agli articoli 23 e 24, fermi restando i provvedimenti di natura urbanistica occorrenti ai sensi delle norme vigenti e della presente legge, sono comunque subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

 

     Art. 26. (Riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei)

1. Le aree dei comuni interessati dalla realizzazione di insediamenti temporanei a carattere residenziale, produttivo o a servizi, sia in caso di loro dismissione o di parziale o totale riutilizzo per le esigenze della comunità, sono oggetto di interventi di riqualificazione urbanistica e finalizzati a mitigarne l'impatto nonché migliorarne l'inserimento nel tessuto edilizio esistente e nel rapporto con il contesto paesaggistico di appartenenza.

2. Tali interventi di riqualificazione possono essere ricompresi e finanziati nell'ambito delle azioni disciplinate e coordinate con il MPS di cui all'articolo 6, a valere sulle risorse stanziate da norme e provvedimenti finalizzati alle politiche di sviluppo e di coordinamento delle attività ricostruttive.

 

TITOLO V

NORME PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E PER LA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI E DEL TERRITORIO

 

     Art. 27. (Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani di protezione civile)

1. I comuni predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile aggiornandone i relativi contenuti sulla base delle normative statali e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 109 della l.r. 1/2015. L'aggiornamento deve avvenire:

a) per i comuni maggiormente colpiti di Cascia, Norcia, Monteleone di Spoleto e Preci entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per gli altri comuni degli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I PRG e le relative varianti generali, comprese quelle di cui alla presente legge, devono integrare i propri contenuti con il piano di Protezione Civile e relativo sistema di emergenza (CLE), nonché con gli studi per la SUM, al fine di garantire spazi e strutture per l'emergenza, infrastrutture viarie resistenti e ridondanti, riduzione delle situazioni di rischio presenti negli insediamenti e nel territorio.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, i Comuni procedono nei successivi sessanta giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1.

 

     Art. 28. (Standard e dotazioni per la sicurezza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 e previa ricognizione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, i comuni individuano nei propri piani urbanistici comunali aree ed edifici pubblici o ad uso pubblico destinati al ricovero e alla prima assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali e ne disciplinano l'utilizzo nel rispetto delle finalità prevalenti di protezione civile. Tali dotazioni possono essere utilizzate, in condizioni ordinarie, anche per altre attività, attraverso il riutilizzo parziale o totale delle predette dotazioni realizzate nella fase di emergenza, conservandole nel tempo, in funzione di presidio di sicurezza.

2. Qualora all'interno dei centri abitati insistano edifici danneggiati dagli eventi sismici, il cui sedime e la relativa area di pertinenza sono indispensabili per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, anche ai fini di garantire la sicurezza degli insediamenti e il funzionamento della SUM, il comune può acquisire gratuitamente dette aree, previa convenzione. Le superfici utili coperte provenienti dalla loro eliminazione, incrementate fino a tre volte quelle esistenti, possono essere delocalizzate negli insediamenti e con le modalità di cui agli articoli 23, 24 e 25. La convenzione prevede sulla base di una perizia tecnica estimativa approvata dal Comune, la quantità di SUC in incremento a compensazione della cessione gratuita al comune dell'area necessaria a realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche per la sicurezza.

3. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire che non possono essere ricostruiti in sito, sono rese inedificabili e gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi per il ripristino ambientale o per le finalità di seguito descritte; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio del titolo abilitativo. Per le suddette aree, nonché quelle di cui al comma 1 e all'articolo 15, comma 3, può essere prevista, nello strumento urbanistico generale, a seguito di apposita deliberazione del Comune, la funzione di dotazioni territoriali compatibile con le caratteristiche dell'area, nonché la cessione ai fini di interventi per la riduzione della vulnerabilità urbana in conformità con le previsioni della SUM, della CLE e del Piano comunale di protezione civile.

4. Le aree di cui al comma 1 e all'articolo 15, comma 3, a seguito di apposita deliberazione del Comune, che costituisce variante automatica al PRG, assumono nello strumento urbanistico generale, la funzione di dotazione territoriale per infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la SUM per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, elabora un documento contenente le indicazioni inerenti i comportamenti e i presidi da adottare, su base strettamente volontaria, dalle strutture ricettive ricomprese in territori di cui agli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016. In riferimento a tale documento, i titolari delle strutture ricettive, individuano i comportamenti da adottare da parte degli ospiti in caso di evento sismico.

 

     Art. 29. (Ricoveri abitativi di emergenza)

1. Nei comuni maggiormente colpiti di cui all'articolo 2, comma 1, i manufatti pertinenziali previsti all'articolo 17, comma 3, lettera i) del r.r. 2/2015 realizzati durante la fase di emergenza sismica del 2016 con segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 124, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2015, nonché quelli da realizzare o ampliare previa la suddetta SCIA, ovvero quelli realizzati in assenza di SCIA o con variazioni essenziali o difformità da essa, purché ammissibili a sanatoria ai sensi dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, nel limite di superficie utile coperta di 40 metri quadrati e di altezza massima di metri lineari 2,40, possono essere temporaneamente utilizzati come ricovero abitativo quali presidi di emergenza a seguito di eventi sismici, previa comunicazione al Comune competente, ai sensi dell'articolo 118, commi 2 e 3 della stessa l.r. 1/2015.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono presentate al Comune successivamente all'ordinanza sindacale emanata a seguito dell'evento sismico e comunque entro trenta giorni dall'effettiva utilizzazione dell'immobile ai fini di ricovero abitativo e in prima applicazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I manufatti pertinenziali di cui al comma 1 non costituiscono SUC, possono essere realizzati in tutti gli insediamenti ad eccezione di quelli che rivestono valore storico-culturale di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015, nonché nello spazio rurale, avuto riguardo alla accessibilità, alle caratteristiche morfologiche, ambientali e paesaggistiche, a distanza non superiore a metri lineari 30 da edifici principali già esistenti, destinati a residenza, servizi o produttivi, nel rispetto delle disposizioni in materia di distanze previste agli articoli 23, 24 e 25 del r.r. 2/2015 per le opere pertinenziali.

4. L'utilizzo temporaneo dei manufatti pertinenziali di cui al comma 1 come ricoveri abitativi può avvenire in deroga alle normative in materia di superfici minime dei locali e degli alloggi, di altezze interne e rapporti aeroilluminanti previsti dal decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), purché prevedano adeguati dispositivi di illuminazione artificiale e sistemi meccanici di ricambio d'aria, salve le altre normative in materia di igiene e sanità e per gli stessi non sono obbligatori gli eventuali adempimenti in materia fiscale o tributaria e di variazione catastale di cui all'articolo 118, comma 5 della l.r. 1/2015.

5. L'utilizzo temporaneo a fini di ricovero abitativo dei manufatti di cui al comma 1 è consentito per un periodo non superiore a tre anni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 1 ed è soggetto a verifiche periodiche semestrali da parte del Comune su un campione soggetto a rotazione di almeno il venti per cento delle comunicazioni complessivamente presentate.

6. È consentito l'utilizzo temporaneo degli immobili di cui al comma 1 anche per attività produttive o per servizi nel rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 30. (Opere temporanee per l'emergenza)

1. Le opere finalizzate all'allestimento di strutture di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto realizzate per la gestione dell'emergenza sisma 2016-2017, che consentano, al completamento degli interventi di ricostruzione, il ripristino delle condizioni antecedenti l'evento sismico, sono qualificate a tutti gli effetti come temporanee risultando le stesse funzionalmente connesse allo svolgimento delle rispettive attività prescindendo dalle specifiche caratteristiche tipologico-costruttive [4].

2. Ad eccezione delle opere realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, resta ferma, per le opere di cui al comma 1 e ai fini dell'autorizzazione sismica, la disciplina prevista dalle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla sicurezza e alle prestazioni attese [5].

 

TITOLO VI

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

 

Capo I

Obiettivi di tutela

 

     Art. 31. (Qualità del paesaggio)

1. I processi di ricostruzione materiale, socioeconomica, culturale e di ridefinizione paesaggistica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 realizzano l'obiettivo di una specifica attenzione al paesaggio e ai suoi valori identitari. Le politiche, le azioni e i progetti della ricostruzione perseguono una ricomposizione consapevole e progressiva del paesaggio; salvaguardano e valorizzano i beni paesaggistici e culturali, le emergenze storico-architettoniche, i centri storici, l'ambiente naturale.

 

     Art. 32. (Misure per il corretto inserimento paesaggistico)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità del paesaggio alle diverse scale e in relazione alle caratteristiche della trasformazione, ferme restando le autorizzazioni paesaggistiche di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei territori esterni ai beni paesaggistici, sono da considerarsi paesaggisticamente rilevanti tutte le previsioni e gli interventi di trasformazione che producono un'alterazione significativa dei caratteri del paesaggio esistente, tenendo conto delle tipologie d'intervento, dei caratteri morfologici delle trasformazioni e della loro consistenza dimensionale.

2. Nel territorio interessato dai comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 sono dichiarati paesaggisticamente rilevanti:

a) i piani sottoposti a procedura di VAS, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 12/2010, limitatamente ai nuovi insediamenti edilizi ed alle infrastrutture ovvero agli interventi di trasformazione urbanistica;

b) gli interventi nello spazio rurale di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di manufatti edilizi fuori terra con SUC superiore a trecento metri quadrati, l'ampliamento di edifici esistenti che comporti la realizzazione complessiva di una SUC superiore a trecento metri quadrati;

c) la realizzazione nello spazio rurale di depositi di merci o di materiali a cielo aperto, nonché di impianti tecnologici per attività produttive, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato per una superficie superiore a mq. 100 o di altezza superiore a 10 ml.;

d) gli impianti fotovoltaici a terra nello spazio rurale di superficie superiore a mille metri quadrati.

3. Per le trasformazioni rilevanti di cui al comma 2 si applicano le misure per il corretto inserimento, che vanno documentate, attraverso la verifica paesaggistica di cui all'articolo 33, in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici e nell'ambito dei procedimenti di valutazione e approvazione degli interventi. Le misure per il corretto inserimento sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 33. (Verifica paesaggistica)

1. La verifica paesaggistica è prescritta per tutti gli interventi di trasformazione rilevante di cui all'articolo 32, comma 2 e comporta il rilascio da parte del soggetto competente di apposito parere necessario ai fini della loro approvazione.

 

     Art. 34. (Competenze per la verifica paesaggistica)

1. I soggetti preposti alla verifica paesaggistica sono la Regione e il Comune, nel rispetto di quanto indicato al presente articolo.

2. La verifica paesaggistica delle previsioni degli strumenti urbanistici sottoposti a VAS è effettuata dalla Regione nell'ambito della stessa procedura di VAS di cui alla l.r. 12/2010.

3. La verifica paesaggistica dei progetti di interventi rilevanti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b), c), d) è effettuata dal Comune nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo, previo parere della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

 

TITOLO VII

PROCEDURE DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE SISMICA

 

     Art. 35. (Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni)

1. La disciplina delle attività di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica di cui alla l.r. 1/2015, si applica, nel rispetto delle previsioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al d.l. 189/2016 a tutto il processo di ricostruzione post sismica a seguito degli eventi sismici del 2016.

2. I soggetti legittimati a presentare le istanze di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 189/2016 depositano presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del d.l. 189/2016 (di seguito U.S.R.), avvalendosi della piattaforma informatica MUDE, la documentazione necessaria ai fini della normativa sismica. L'U.S.R. comunica al Comune territorialmente competente l'avvenuta presentazione della documentazione di cui al primo periodo, contestualmente alla trasmissione della comunicazione di inizio lavori asseverata o della documentazione per il rilascio del titolo abilitativo [6].

3. L'avvio dei lavori con comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 8, comma 3 del d.l. 189/2016 costituisce inizio lavori anche ai fini della normativa in materia di costruzioni in zona sismica. L'U.S.R. trasmette detta documentazione al sistema telematico Sismica della struttura regionale competente in materia di sismica [7].

4. Al fine del contenimento della spesa da parte dei richiedenti, tutti i procedimenti della ricostruzione, in conformità alle disposizioni del d.l. 189/2016 sono esenti dal rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 211 della l.r. 1/2015.

5. Il controllo a campione sui progetti presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015 avviene con le modalità di cui all'articolo 208 della stessa l.r. 1/2015 [8].

6. I controlli in cantiere sul campione di progetti presentati ai sensi degli articoli 202 e 204 della l.r. 1/2015 nonché la vigilanza di cui alla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001 sono di competenza della struttura regionale competente in materia sismica [9].

 

TITOLO VIII

PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

 

     Art. 36. (Programmi di previsione e prevenzione e verifiche geo-idrologiche)

1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile e di prevenzione dai rischi geologici, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive realizzando e aggiornando, anche attraverso rilevamenti di dettaglio, le banche dati geologiche e geotematiche in formato open data. Per tali finalità sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, anche ai sensi del d.p.r. 380/2001.

2. Gli interventi edilizi relativi alla ricostruzione, effettuati su edifici ricadenti nelle zone individuate nel Piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 in aree indicate come "falde e/o cono di detrito" e "debris flow (colata di detrito)" e classificate come "fenomeni attivi" o "fenomeni quiescenti", sono possibili previa specifica verifica geo-idrologica positiva. L'incaricato delle prestazioni geologiche individua il livello di rischio secondo le definizioni di cui all'allegato delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. Per le zone indicate dall'incaricato come R3 e R4 vale la disciplina della normativa vigente per tali aree. Nelle aree di rischio di livello R1 e R2 sono consentiti anche gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e) ed f) della l.r. 1/2015, previa dimostrazione da parte dell'incaricato che l'intervento non comporta incremento della pericolosità e/o del rischio territoriale. I risultati delle verifiche e delle indagini sono trasmessi agli enti competenti per l'eventuale classificazione del livello di rischio.

 

PARTE II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

TITOLO IX

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

Capo I

Modificazione alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive"

 

     Art. 37. (Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), la parola: " cinque " è sostituita dalla seguente: " dieci ".

 

Capo II

Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale"

 

     Art. 38. (Integrazione all'art. 20)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) è aggiunto il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali. ".

 

     Art. 39. (Integrazioni all'art. 29)

1. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, dopo le parole: " esclusiva o principale " sono inserite le seguenti: " nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano ".

2. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, prima delle parole: " assenza di precedenti assegnazioni " sono inserite le seguenti: " assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale, ".

 

Capo III

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale"

 

     Art. 40. (Modificazioni e integrazioni all'art. 8)

1. Alla rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 " Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale ", dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi ".

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente: "1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente: "1 bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento. ".

4. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi cura attività ed ".

5. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: " 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) " sono sostituite dalle seguenti: " 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente: "3 bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epIdemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della l.r. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale. ".

7. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: " sono " è sostituita dalle seguenti: " e Servizi sono la Regione e ".

8. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi ".

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente: "5 bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.".

10. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, le parole: " delle aziende partecipanti " sono sostituite dalle seguenti: " dei soci consorziati o loro delegati ".

11. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è abrogato.

12. Al comma 9 dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi ".

13. Al comma 9 bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi ".

14. Al comma 10 bis dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: " - CRAS " è sostituita dalle seguenti: " e Servizi ".

15. Al comma 10 ter dell'articolo 8 della l.r. 9/2014, la parola: " - CRAS " è sostituita dalle seguenti: " e Servizi ".

16. Il comma 10 quater dell'articolo 8 della l.r. 9/2014 è abrogato.

 

     Art. 41. (Sostituzione all'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Centrale regionale di acquisto)

1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:

a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;

b) centrale regionale di acquisto per le attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 bis e per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:

a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza della stazione appaltante.".

 

     Art. 42. (Integrazione alla l.r. 9/2014)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 9/2014 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 9 bis. (Convenzione)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;

b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;

c) approva apposito schema di convezione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

 

Art. 9 ter. (Personale)

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal d.lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate all'articolo 9, commi 1 e 2, la Giunta regionale autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016.

 

Art. 9 quater (Controllo analogo)

1. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali esercitano congiuntamente su Umbria Salute e Servizi il controllo analogo in base alla normativa vigente ".

 

     Art. 43. (Modificazioni e integrazioni all'art. 10)

1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, le parole: " sulla CRAS " sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " CRAS " sono aggiunte le seguenti: " e di CRA ".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi " e dopo la parola: " CRAS " sono aggiunte le seguenti: " e di CRA ".

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014, dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e Servizi " e dopo la parola: " CRAS " sono aggiunte le seguenti: " e da CRA ".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/2014 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epIdemiologico regionale di cui all'articolo 8, comma 3 bis, attraverso specifica convenzione. ".

 

     Art. 44. (Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 9/2014, le parole: " dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 " sono sostituite dalle seguenti: " dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016 ".

 

     Art. 45. (Modificazioni e integrazioni all'art. 16)

1. All'articolo 16 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie";

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro 77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-quater. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.".

b) Al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono aggiunte le seguenti: "per il sistema sanitario "; dopo la parola: " Salute " sono aggiunte le seguenti: " e servizi " e dopo la parola: " acquisto " sono soppresse le parole: " per la sanità ".

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti".".

 

Capo IV

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 "Testo unico Governo del territorio e materie correlate"

 

     Art. 46. (Modificazione all'art. 7)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), le parole: " senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti " sono soppresse e dopo le parole: " impianti esistenti " sono aggiunte le seguenti: ". Tali interventi comprendono anche quelli indicati nell'elenco non esaustivo dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222); ".

 

     Art. 47. (Modificazioni all'art. 28)

1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

"10. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è espresso dalla Regione. Il parere in materia idraulica, in merito alle stesse previsioni del PRG, è espresso dal Comune prima dell'adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alla relazione di settore. Il parere del Comune è espresso previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112, comma 4. ".

2. Il comma 11 dell'articolo 28 della l.r. 1/2015 è abrogato.

 

     Art. 48. (Modificazione all'art. 31)

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: " 2. I pareri di cui all'articolo 28, comma 10 sono espressi dalla Regione e dal Comune per quanto di competenza prima dell'adozione del PRG, parte operativa. ".

 

     Art. 49. (Modificazione all'art. 32)

1. Il comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: " 7. La Regione e il Comune per quanto di competenza, prima dell'adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10. ".

 

     Art. 50. (Integrazione all'art. 51)

1. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015, dopo le parole: " commi 1 e 2 " sono aggiunte le seguenti: " nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all'articolo 133, comma 3 ".

 

     Art. 51. (Modificazioni all'art. 56)

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015, le parole: " compreso il parere in materia sismica, idraulica ed idrogeologica " sono sostituite dalle seguenti: ", compreso il parere in materia idraulica " e dopo le parole: " lettera d). " sono aggiunte le seguenti: " Il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dalla Regione. ".

2. Il comma 12 dell'articolo 56 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: " 12. La Regione e il Comune prima dell'adozione del piano attuativo esprimono i pareri di cui all'articolo 28, comma 10 per le rispettive competenze. ".

 

     Art. 52. (Modificazione all'articolo 64)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 1/2015 le parole: " 155, commi 3 e 4 " sono sostituite dalle seguenti: " 155, commi 4 e 7 ".

 

     Art. 53. (Modificazioni all'art. 88)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, dopo la parola: " legittimati " sono aggiunte le seguenti: " al momento dell'intervento ".

2. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 1/2015, le parole: "alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti)" sono sostituite dalle seguenti: " al Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) ".

 

     Art. 54. (Modificazioni e integrazioni all'articolo 91)

1. Al comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015, le parole: " alla l.r. 16/2014 " sono sostituite dalle seguenti: " al Titolo VIII della l.r. 12/2015 ".

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente: "12 bis. Qualora l'impresa agricola o proprietà fondiaria abbiano realizzato un intervento di cambiamento della destinazione d'uso ai sensi del comma 10 e successivamente abbiano trasferito la proprietà dell'immobile, la nuova proprietà non può realizzare un ulteriore intervento ai sensi della medesima disposizione..

 

     Art. 55. (Modificazioni e integrazioni all'art. 118)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:

b) l'eliminazione di barriere architettoniche che non comporti la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e che comunque non riguardino le parti strutturali dell'edificio; ". "

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, il segno di punteggiatura ". " è sostituito dal seguente: " ; ".

3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono aggiunte le seguenti: " l bis) l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

l ter) depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

l quater) realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, con l'esclusione degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015 e del sottosuolo pubblico;

l quinquies) realizzazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'articolo 92 del r.r. 2/2015 ;

l sexies) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

l septies) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile ".

4. Le lettere b), c), d), e h bis) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono abrogate.

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015, è aggiunta la seguente: " g bis) le opere interne alle unità immobiliari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g); ".

6. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente: " h) mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'articolo 155, comma 4. ".

 

     Art. 56. (Modificazione all'articolo 119)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 119 della l.r. 1/2015, le parole: " all'articolo 155, comma 4, lettera b) " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 155, comma 7, lettera b) ".

 

     Art. 57. (Modificazione all'articolo 124)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 1/2015, le parole: " all'articolo 155, comma 4, " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 155, comma 7, ".

 

     Art. 58. (Modificazione all'articolo 133)

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 133 è abrogata.

 

     Art. 59. (Modificazioni all'articolo 137)

1. Al comma 3 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, le parole: " 118, comma 2, lettere a), c) e d), " sono sostituite dalle seguenti: " articolo 118, comma 1, lettera l quater), e comma 2, lettera a), ".

2. Al comma 6 dell'articolo 137 della l.r. 1/2015, le parole: " 155, comma 2, " sono sostituite dalle seguenti: " 155, comma 3, ".

 

     Art. 60. (Modificazione all'articolo 154)

1. Al comma 6 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015, dopo le parole: " di cui agli articoli 114, comma 7 e 127, nonché " sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi per cui è sufficiente la trasmissione al Comune del certificato di idoneità statica rilasciato dal tecnico abilitato, ".

 

     Art. 61. (Modificazioni all'art. 155)

1. L'articolo 155 della l.r. 1/2015 è sostituto dal seguente:

"Art. 155 (Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo)

1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. Si considera prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, similari o che integrano e supportano la destinazione d'uso prevalente.

2. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di SUC, considerando anche quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione d'uso medesima.

3. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova.

4. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali:

a) residenziale;

b) turistico " ricettiva;

c) produttiva e direzionale;

d) commerciale;

e) rurale.

5. La categoria funzionale direzionale di cui al comma 4, lettera c) ricomprende le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l), fatta eccezione per le attività commerciali.

6. Per la determinazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V, Capo IV della presente legge e alle norme regolamentari, Titolo I, Capo II si tiene conto di quanto segue:

a) il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 4 produce effetti ai fini del contributo sugli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 131, comma 3 e all'articolo 37 delle norme regolamentari;

b) le categorie funzionali turisticoricettiva, direzionale e commerciale di cui al comma 4, appartengono alla definizione di attività di servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera l);

c) l'entità del contributo di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui alla lettera b) è stabilita dal Comune applicando i valori di cui all'articolo 39 delle norme regolamentari;

d) ai fini del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 135, nella categoria produttiva sono ricomprese le attività produttive rurali.

7. Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 118, comma 2, lettere e) ed h), il titolo abilitativo richiesto è:

a) la SCIA nel caso di modifica della destinazione d'uso o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all'attività agricola, realizzate senza opere edilizie o nel caso in cui la modifica sia contestuale alle opere di cui all'articolo 118, comma 1;

b) il permesso di costruire o la SCIA in relazione all'intervento edilizio, da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso.

8. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui al comma 4 si considera non rilevante ed è consentito, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della presente legge o delle norme regolamentari, previa comunicazione di cui all'articolo 118, commi 2 e 3 e nel rispetto delle condizioni di cui al medesimo articolo 118, commi 4, 5 e 6.

9. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o di attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell'impresa agricola non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell'insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. ".

 

     Art. 62. (Modificazioni ed integrazione all'articolo 203)

1. Al comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015, dopo la parola: " Regione " sono aggiunte le seguenti: ", attraverso il portale telematico regionale della sismica ".

2. Il comma 4 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:

" 4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, invitando il richiedente a provvedere entro un termine, non superiore a sessanta giorni, fissato nella stessa comunicazione, scaduto inutilmente il quale viene comunicata l'improcedibilità dell'istanza e la conseguente archiviazione. Il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 3 inizia nuovamente a decorrere per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di ripresentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta archiviazione di cui al primo periodo, il rimborso di cui all'articolo 211 è ridotto nella misura definita con apposito atto della Giunta regionale. ".

3. Il comma 5 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015 è abrogato.

 

     Art. 63. (Integrazione alla l.r. 1/2015)

1. Dopo l'articolo 207 della l.r. 1/2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 207 bis (Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche per l'accertamento di conformità)

1. Il titolo abilitativo a sanatoria di cui all'articolo 154 è subordinato alla presentazione al Comune di un'asseverazione resa da tecnico abilitato che le opere realizzate non hanno comportato modifiche alle parti strutturali dell'edificio e agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.

2. Per le opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione, di cui all'articolo 202, o del deposito del progetto esecutivo, di cui all'articolo 204, che abbiano rilevanza ai fini strutturali e non richiedano i lavori di cui al comma 3, il titolo abilitativo di cui al comma 1 è subordinato, per le costruzioni esistenti, al rilascio da parte della Regione dell'autorizzazione in materia sismica ai sensi dell'articolo 154, comma 6, nel rispetto delle vigenti norme tecniche di cui all'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 che includono la presentazione della valutazione della sicurezza resa da tecnico abilitato.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, per le finalità di cui all'articolo 154 la realizzazione dei lavori necessari al rispetto delle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme tecniche di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 202, comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 si applica la procedura prevista all'articolo 203. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione è rilasciata anche in assenza dell'indicazione del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore. ".

 

     Art. 64. (Modificazione all'articolo 264)

1. Al comma 12 dell'articolo 264 della l.r. 1/2015, le parole: " 155, comma 3, " sono sostituite dalle seguenti: " 155, comma 4, ".

 

     Art. 65. (Modificazione all'art. 269)

1. Al comma 1 dell'articolo 269 della l.r. 1/2015, le parole: " Capo VII trova applicazione " sono sostituite dalle seguenti: " Capo VI trova applicazione ".

 

Capo V

Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 "Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali"

 

     Art. 66. (Abrogazione dell'art. 9)

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 18 (Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

 

Capo VI

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n.1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti"

 

     Art. 67. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti", la parola: " ventiquattro " è sostituita dalla seguente: " trentasei ".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, la parola: " diciotto " è sostituita dalla seguente: " trenta ".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente:

" 5. Per gli interventi di cui al presente articolo, salvo il caso in cui la documentazione sia stata prodotta ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 7, la documentazione di rendicontazione finale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, nonché l'eventuale documentazione integrativa degli stessi, devono essere trasmessi ai comuni, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori; nel caso di documentazione incompleta, nei successivi sessanta giorni, il Comune assegna all'interessato il termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale. ".

4. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, le parole: " il documento di regolarità contributiva " sono sostituite dalle seguenti: " la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, " e la parola: " sessanta " è sostituita dalla seguente: " centoventi ".

5. Al termine del comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, dopo le parole: " presente legge. " è aggiunto il seguente periodo: " Nel caso di documentazione incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune. ".

6. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017, dopo la parola: " previa " sono aggiunte le seguenti: " acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4 e ".

7. Il comma 15 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente:

" 15. Per gli edifici nei quali sono ricomprese unità immobiliari non più destinate, successivamente alla data dell'evento sismico, ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti al momento del sisma, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere, per dette unità immobiliari, all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva della singola unità immobiliare, a condizione che per l'intero edificio vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio, nonché le parti comuni nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari da destinare nuovamente ad abitazione principale. Non si applica la suddetta riduzione all'ottanta per cento del costo convenzionale alle unità immobiliari nelle quali vengano anche completamente realizzate le opere di finitura strettamente connesse.".

 

     Art. 68. (Integrazione all'art. 7)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2017, è aggiunto il seguente:

" 3 bis. Qualora il progetto di sviluppo venga avviato nei termini prescritti solo su una parte della superficie degli edifici interessati ed originariamente prevista dal progetto di sviluppo medesimo, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori sugli edifici interessati, purché le attività ivi avviate abbiano una loro autonomia funzionale e venga garantito che la superficie totale adibita allo svolgimento di dette attività rappresenti almeno l'ottanta per cento della superficie totale degli edifici interessati, considerando anche le eventuali superfici realizzate con ampliamenti degli edifici stessi. In tale ipotesi, a condizione che vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle finiture esterne dell'edificio, per la quota di superficie, delle singole unità immobiliari, sulla quale vengono realizzati parzialmente i lavori, il contributo deve essere rideterminato come la minore somma tra il costo degli interventi al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie stessa.".

 

     Art. 69. (Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2017, le parole: " comma 8 " sono sostituite dalle seguenti: " comma 9 ".

 

     Art. 70. (Modificazioni all'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017, la parola: " dodici " è sostituita dalla seguente: " ventiquattro ".

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017 è sostituito dal seguente: " 6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso. ".

3. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 1/2017, la parola: " sei " è sostituita dalla seguente: " ventiquattro ".

 

Capo VII

Modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 "Legislazione turistica regionale"

 

     Art. 71. (Modificazione all'articolo 58)

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), le parole: " 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle parole: " 31 dicembre 2018 ".

 

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

Ulteriori disposizioni sulla Centrale regionale di acquisto di cui alla l.r. 9/2014

 

     Art. 72. (Norme di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione Umbria Salute e Servizi espleta le procedure di gara di competenza di CRA decorsi tre mesi dall'atto di acquisizione della partecipazione societaria da parte della Regione e previa apposita convenzione. Nelle more, le funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di provenienza.

2. [L'esercizio delle attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 bis della l.r. 9/2014, le funzioni di soggetto aggregatore e quelle in materia di sanità di competenza di CRAS non sono soggette alla disposizione del comma 1] [10].

 

Capo II

Ulteriori disposizioni di cui alla l.r. 1/2017

 

     Art. 73. (Ulteriori disposizioni per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti)

1. Nel caso in cui all'entrata in vigore della presente legge i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 6 della l.r. 1/2017 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), previsti prima delle modifiche introdotte dalla presente legge, siano già scaduti, sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dagli stessi commi 5 e 6.

2. Per gli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 1/2017 sono assegnati ulteriori novanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, per la trasmissione della documentazione prevista dallo stesso comma 7.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sulla riapertura dei termini trovano applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8 della l.r. 1/2017, anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 3, comma 5 del d.l. 6/1998 non abbiano provveduto a trasmettere al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assemblea dei consorziati entro i termini previsti dall'articolo 6, commi 1 e 4 della l.r. 1/2017, possono provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, il Comune eroga il contributo secondo il termine e le modalità di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. E' comunque fatta salva la documentazione di rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio approvata dall'assembela dei consorziati già trasmessa dai Presidenti dei consorzi obbligatori, ancorché oltre i termini previsti all'articolo 6, commi 1 e 4 della l.r. 1/2017.

6. Quanto previsto al comma 5 trova applicazione anche nei casi in cui, all'entrata in vigore della presente legge, il Comune abbia adottato atti di erogazione del contributo o di revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 della l.r. 1/2017. In tale caso il Comune può disporre la rettifica o l'annullamento degli atti assunti e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 15, della l.r. 1/2017, come sostituito dall'articolo 67, comma 7 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti concessori conclusi ai sensi dello stesso articolo 4, comma 15 della l.r. 1/2017, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente legge.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), nonché per i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che, relativamente alla fascia di priorità f2, non hanno trasferito la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata dal contributo nei termini previsti dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), non opera la decadenza dal contributo, prevista dallo stesso articolo 4 comma 3, qualora:

a) abbiano trasferito la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro la data di entrata in vigore della presente legge;

b) provvedano a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione anche nei casi in cui i comuni abbiano adottato provvedimenti di decadenza per il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 30/1998. In tal caso il Comune può disporre l'annullamento del provvedimento di decadenza e procedere alla restituzione all'avente diritto dell'eventuale ammontare del contributo recuperato non maggiorato delle somme accessorie.

10. I comuni, qualora non abbiano provveduto a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 9, della l.r. 1/2017 entro i termini prescritti dalla diffida regionale di cui allo stesso articolo 5, comma 9 della l.r. 1/2017, possono provvedere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[3] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[8] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[9] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[10] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.