§ 4.1.62 – L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.
Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:22/02/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizione e componenti del piano regolatore generale).
Art. 3.  (Parte strutturale del PRG).
Art. 4.  (Parte operativa del PRG).
Art. 5.  (Piano comunale dei servizi).
Art. 6.  (Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime).
Art. 7.  (Copianificazione del PRG).
Art. 8.  (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni).
Art. 8 bis.  (Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica)
Art. 9.  (Documento programmatico).
Art. 10.  (Conferenza di copianificazione).
Art. 11.  (Accordo preliminare di copianificazione).
Art. 12.  (Partecipazione dei privati).
Art. 13.  (Adozione della parte strutturale del PRG).
Art. 14.  (Verifica di carattere igienico-sanitario).
Art. 15.  (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG).
Art. 16.  (Approvazione della parte strutturale del PRG).
Art. 17.  (Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG).
Art. 18.  (Varianti del PRG).
Art. 19.  (Assistenza per la formazione del PRG).
Art. 20.  (Piano attuativo e modalità di intervento).
Art. 21.  (Piano attuativo di iniziativa pubblica).
Art. 22.  (Piano attuativo di iniziativa privata e mista).
Art. 23.  (Piano attuativo).
Art. 24.  (Adozione e approvazione del piano attuativo).
Art. 25.  (Verifica di carattere igienico-sanitario).
Art. 26.  (Validità del piano attuativo).
Art. 27.  (Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG).
Art. 28.  (Attuazione del PRG tramite programma urbanistico).
Art. 28 bis.  (Edilizia residenziale sociale)
Art. 28 ter.  (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana)
Art. 29.  (Perequazione urbanistica).
Art. 30.  (Compensazioni).
Art. 31.  (Piano attuativo con modifiche al PRG).
Art. 32.  (Finalità e definizioni).
Art. 33.  (Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni).
Art. 34.  (Realizzazione di nuovi edifici).
Art. 34 bis.  (Realizzazione di ricoveri per cani a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro)
Art. 35.  (Interventi relativi agli edifici esistenti).
Art. 35 bis.  (Vincoli)
Art. 35 ter.  (Piano attuativo)
Art. 36.  (Funzioni conferite alle province).
Art. 37.  (Funzioni conferite ai comuni).
Art. 38.  (Richiesta di atti).
Art. 39.  (Modificazione dell’art. 10).
Art. 40.  (Modificazione dell’art. 12).
Art. 41.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 16).
Art. 42.  (Modificazione dell’art. 17).
Art. 43.  (Modificazione dell’articolo 6).
Art. 44.  (Sostituzione dell’articolo 7).
Art. 45.  (Integrazione dell’articolo 110).
Art. 46.  (Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 27/2000).
Art. 47.  (Sostituzione dell’art. 10 della l.r. 27/2000).
Art. 48.  (Integrazioni dell’art. 28 della l.r. 27/2000).
Art. 49.  (Integrazioni dell’articolo 4).
Art. 50.  (Istituzione dell’articolo 5 bis).
Art. 51.  (Integrazione dell’articolo 8).
Art. 52.  (Integrazione dell’art. 12).
Art. 53.  (Modificazioni dell’articolo 20).
Art. 54.  (Integrazione dell’articolo 21).
Art. 55.  (Modificazione dell’art. 24).
Art. 56.  (Modificazioni dell’art. 25).
Art. 57.  (Integrazione dell’articolo 32).
Art. 58.  (Modificazioni dell’art. 45).
Art. 59.  (Modificazione dell’articolo 3).
Art. 60.  (Modificazioni dell’art. 15).
Art. 61.  (Integrazioni all’articolo 17).
Art. 62.  (Norme regolamentari e atti di indirizzo).
Art. 63.  (Informazioni).
Art. 64.  (Rapporto sulla pianificazione territoriale).
Art. 65.  (Poteri sostitutivi).
Art. 66.  (Recupero urbanistico-edilizio).
Art. 67.  (Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali).
Art. 68.  (Norme transitorie inerenti il piano attuativo).
Art. 69.  (Norme transitorie generali e finali).
Art. 70.  (Adeguamenti del PRG).
Art. 71.  (Incentivazione di forme associative fra i comuni).
Art. 72.  (Norma finanziaria).
Art. 73.  (Abrogazioni).


§ 4.1.62 – L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. [1]

Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.

(B.U. 9 marzo 2005, n. 11 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, nell’ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni.

     2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

     3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l’attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.

 

CAPO II

CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

     Art. 2. (Definizione e componenti del piano regolatore generale).

     1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all’articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

     2. Il PRG è composto da:

     a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell’intero territorio comunale, provvedendo a:

     1) identificare le componenti strutturali del territorio;

     2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;

     3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo atti a caratterizzarne la sostenibilità;

     4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile [2];

     b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest’ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.

     3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche condivise.

     4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell’insediamento.

     4 bis. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PRG parte strutturale, del PRG parte operativa e delle relative varianti generali.

Nel caso in cui il PRG parte strutturale e il PRG parte operativa sono formati contestualmente, la procedura di VAS è unica. Per il PRG parte operativa non adottato e approvato contestualmente al PRG parte strutturale, ai fini della procedura di VAS, sono acquisiti e utilizzati il Rapporto ambientale e i dati ambientali derivanti dall’attivazione del monitoraggio sul PRG. Le varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali conseguenti ad accordi di programma, al procedimento del SUAP, di cui al d.p.r. 447/1998, ad opere pubbliche e per effetto di ogni altra disposizione normativa, sono sottoposte a VAS all’esito dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS [3].

 

     Art. 3. (Parte strutturale del PRG).

     1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un’idea condivisa di sviluppo socio-economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

     a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

     b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all’articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26;

     c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

     d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico-culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all’articolo 33, comma 5, e le eventuali relative fasce di rispetto;

     e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

     f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti.

     2. Il PRG, parte strutturale, illustra:

     a) l’idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano;

     b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;

     c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;

     d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell’insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell’assetto funzionale e morfologico dell’insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.

     3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

     a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all’interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell’insediamento;

     b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 di cui alla stessa lett. d);

     c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f);

     d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l’efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi premiali e perequativi [4];

     e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto;

     f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);

     g) individua, in continuità con l’insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l’eventuale dimensionamento e la programmazione nel tempo dell’uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l’assetto funzionale e morfologico da perseguire [5];

     h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

     i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all’inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell’atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest’ultimo interessato;

     l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all’interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

     m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana;

     m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità [6];

     m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30 [7].

     4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura, all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall’agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30 [8].

 

     Art. 4. (Parte operativa del PRG).

     1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:

     a) definisce la disciplina dell’insediamento esistente e dell’insediamento di progetto di cui all’articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);

     b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b) ed f).

     2. In particolare il PRG, parte operativa:

     a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all’interno degli insediamenti esistenti, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d’attuazione;

     b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

     c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

     d) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente dove, in ragione delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d’obbligo;

     e) individua e disciplina le parti dell’insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d’uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all’articolo 28; l’entità dell’incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell’ambito interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;

     f) individua e disciplina, all’interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi all’articolo 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L’estensione e capacità insediativa degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d’uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, all’interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all’articolo 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti;

     g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità attuativa prevista all’articolo 27, le unità minime di intervento, la configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le destinazioni d’uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;

     h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell’articolo 30 finalizzata al perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d).

     3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

     4. Il PRG, parte operativa, nell’individuare parti della città esistente o per nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può ricomprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all’articolo 29, ai fini della compensazione di cui all’articolo 30, nonché ai fini del soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.

     5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano attuativo, ad esclusione di quello previsto all’articolo 21, comma 1, lettere b) e c), l’obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all’articolo 30. In alternativa all’obbligo di cessione delle superfici fondiarie e delle volumetrie, il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le caratteristiche dell’edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici stabiliti.

     6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell’applicazione della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 e 30.

 

     Art. 5. (Piano comunale dei servizi).

     1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

     2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.

     3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l’attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.

     4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del PCS.

 

     Art. 6. (Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime).

     1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica.

     2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

     2-bis. Negli insediamenti produttivi esistenti o di nuova previsione definiti dagli strumenti urbanistici generali comunali anche in base alle norme regolamentari di cui al comma 1, sono consentite tutte le destinazioni d'uso per attività di tipo produttivo, nonché per attività per servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) [9].

 

TITOLO II

COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG

 

CAPO I

COPIANIFICAZIONE

 

     Art. 7. (Copianificazione del PRG).

     1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:

     a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell’attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;

     b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell’azione di governo del territorio.

 

     Art. 8. (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni).

     1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico, in un documento di valutazione e in un Rapporto preliminare ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381 [10].

     2. Il quadro conoscitivo è l’insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.

     3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.

     4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.

     5. Gli enti che partecipano all’attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.

     6. Il comune cura l’elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 e, per la valutazione ambientale, l’Autorità competente per la VAS e i soggetti portatori di competenze ambientali [11].

     7. Il comune, contestualmente all’avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell’arco degli ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza [12].

     8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1 e il Rapporto preliminare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381 [13].

 

     Art. 8 bis. (Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica) [14]

1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 122/2010, o alla Provincia o alla Regione [15].

 

     Art. 9. (Documento programmatico).

     1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all’articolo 8, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell’eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all’articolo 11.

     2. Il documento programmatico è composto da:

     a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l’assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

     b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali scelte e azioni strategiche per l’assetto del territorio, di cui alla lettera a), con l’indicazione dell’incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

     c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico, il documento di valutazione di cui all’articolo 8 e il Rapporto preliminare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381 [16].

     3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall’esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni. Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza [17].

     4. L’avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

 

     Art. 10. (Conferenza di copianificazione).

     1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 9, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l’organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

     2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

     3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all’eventuale stipula dell’accordo preliminare di copianificazione, di cui all’articolo 11.

     4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

     5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

     6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti competenti.

     7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all’articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell’accordo, il PRG, parte strutturale, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all’articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La sottoscrizione dell’accordo da parte del rappresentante del comune e della provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del PRG, parte strutturale in conformità all’accordo sottoscritto, senza attuare le procedure di conferenza istituzionale previste all’articolo 15 [18].

 

     Art. 11. (Accordo preliminare di copianificazione).

     1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune procedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell’accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

     2. L’accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune procedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l’accordo, di cui è data notizia al comune procedente.

     3. La ratifica da parte del comune procedente e l’assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell’efficacia dell’accordo.

     4. Il comune procedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all’accordo preliminare di copianificazione.

 

     Art. 12. (Partecipazione dei privati).

     1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui all’articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all’articolo 28, con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma urbanistico, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 11.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di procedure concorsuali di evidenza pubblica.

 

CAPO II

APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI

 

     Art. 13. (Adozione della parte strutturale del PRG).

     1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e presso la provincia competente e presso l’Autorità competente. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti [19].

     2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e l’affissione dello stesso avviso, contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, all’albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

     3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione dell’avviso all’albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

     3 bis. Ai fini della VAS entro il termine di sessanta giorni chiunque può far pervenire le proprie osservazioni e contributi conoscitivi sul Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) e f) della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381 [20].

     4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

     5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.

     5 bis. Il parere motivato ambientale, comprensivo delle valutazioni su tutte le osservazioni pervenute ai fini della VAS, è reso dall’Autorità competente entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 bis [21].

     6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all’articolo 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

     7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

     8. L’accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

     9. Il parere di cui all’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b).

 

     Art. 14. (Verifica di carattere igienico-sanitario).

     1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui all’articolo 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG.

 

     Art. 15. (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG).

     1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all’articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato. Qualora la provincia riscontri l’assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara l’irricevibilità restituendo i relativi atti al comune [22].

     2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all’articolo 10, comma 1.

     3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell’accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell’adozione del PRG. Analoga verifica è compiuta dalla provincia con riferimento ai contenuti del parere motivato ambientale per la VAS [23].

     4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG, anche in base al parere motivato ambientale, e all’accordo preliminare di copianificazione, nonché sull’eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore [24].

     5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

     6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.

     7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

     8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all’accordo preliminare di copianificazione, nonché l’eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all’aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

     9. L’accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l’accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l’accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

     10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell’accordo definitivo.

     11. Qualora l’accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

     12. L’accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

 

     Art. 16. (Approvazione della parte strutturale del PRG).

     1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all’articolo 15, commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

     2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione consiliare nel BUR. Il S.I.TER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati. Gli stessi atti ed elaborati sono trasmessi anche alla provincia [25].

     3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel BUR.

 

     Art. 17. (Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG).

     1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all’articolo 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all’articolo 14, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

     1 bis. Ai fini della VAS la fase della consultazione preliminare è svolta dal comune prima dell’adozione del PRG, parte operativa. Il parere motivato è reso dall’Autorità competente per la VAS dopo l’adozione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 15 [26].

     2. Il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti.

     3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.

 

     Art. 18. (Varianti del PRG).

     1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7 [27].

     2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell’ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell’articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all’articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

     3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per localizzare o realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13, commi 2 e seguenti e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all’articolo 15 o comunica di non doverla attivare. La provincia è tenuta a motivare la convocazione della conferenza istituzionale in ragione della complessità dei contenuti della variante, del relativo impatto territoriale prodotto e in caso di modifica sostanziale dei criteri e strategie informatori del PRG vigente [28].

     3-bis. Le procedure del comma 3 si applicano anche per varianti al PRG, parte strutturale, che riguardano:

a) varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, comprese le varianti alle norme tecniche di attuazione e senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificabili come detrattori ambientali e paesaggistici;

b) varianti alle destinazioni d’uso di zone o insediamenti, purché compatibili;

c) varianti alle altezze massime in misura non superiore al dieci per cento;

d) varianti alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti, compresi i servizi all’autoveicolo, alle persone e le attività integrative;

e) varianti per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l’eliminazione di detrattori ambientali;

f) varianti per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;

g) varianti di correzione di errori materiali anche relativamente a zone boscate;

h) varianti di cui all’articolo 67, comma 4;

i) varianti per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale anche per quanto previsto all’articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”) e all’articolo 28 bis;

j) varianti di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni del r.r. 7/2010;

k) varianti connesse all’approvazione di programmi urbanistici [29];

k-bis) varianti ai fini di quanto previsto all'articolo 33, commi 3 e 4 [30].

     4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all’articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2, 3 e 3 bis, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà. Le varianti al PRG, parte operativa, possono riguardare l'approvazione di progetti di opere pubbliche anche ricadenti in aree oggetto della parte strutturale del PRG, poste all'interno degli ambiti di trasformazione o degli insediamenti esistenti o previsti dal PRG, ovvero poste in diretta contiguità con essi, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera c) della l.r. 27/2000, con tempi di deposito e pubblicazione previsti ridotti della metà [31].

     5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell’adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell’ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

     6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5, esprime il parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica [32].

     7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all’articolo 16, commi 2 e 3.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della l.r. 31/1997.

     9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

     9-bis. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale non comporta ulteriore procedimento di variante urbanistica e ha effetto anche ai fini dell’apposizione o reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la nuova destinazione prevista. In caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) [33].

 

     Art. 19. (Assistenza per la formazione del PRG).

     1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l’operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l’eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità.

     1-bis. La Regione e le province non possono comunque redigere gli strumenti urbanistici dei comuni [34].

 

TITOLO III

ATTUAZIONE DEL PRG

 

CAPO I

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRG

 

     Art. 20. (Piano attuativo e modalità di intervento).

     1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:

     a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;

     b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;

     c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano attuativo.

 

     Art. 21. (Piano attuativo di iniziativa pubblica).

     1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal d.p.r. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, riguarda:

     a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;

     b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

     c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;

     d) gli interventi di recupero;

     e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

 

     Art. 22. (Piano attuativo di iniziativa privata e mista).

     1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:

     a) l’utilizzazione di aree a scopo edilizio;

     b) gli interventi di recupero;

     c) gli interventi concernenti le attività estrattive;

     d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 32, comma 2, lettera i);

     e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

     2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all’articolo 21.

     3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un comparto che costituisca un’entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l’eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

     3-bis. Nel caso in cui la maggioranza del cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, non intenda presentare una proposta di piano attuativo, i restanti proprietari, che rappresentano almeno il trentacinque per cento, possono presentare al comune una specifica proposta di attuazione e chiedere che quest'ultimo provveda con le modalità di cui al comma 3, previo invito a partecipare all'attuazione delle previsioni del PRG [35].

     4. Nei casi previsti al comma 3 e 3-bis, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione dei piani attuativi con le modalità previste all’articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 [36].

 

     Art. 23. (Piano attuativo).

     1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:

     a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese quelle di cui all’articolo 12 della l.r. 46/97;

     b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d’intervento;

     c) l’individuazione delle proprietà interessate con l’eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d’iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica.

     2. Il piano attuativo contiene:

     a) l’analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato;

     a-bis) la dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità alle normative urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di sostenibilità ambientale, vigenti [37];

     b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.

     3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi del paesaggio antico, dall’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della l.r. 27/2000, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.

     4. Il piano attuativo, nell’ipotesi che contenga previsioni di media e grande struttura di vendita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.

 

     Art. 24. (Adozione e approvazione del piano attuativo).

     1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio [38].

     2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l’incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l’irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all’interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni [39].

     3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004.

     4. L’avviso dell’effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente è affisso all’albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

     5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

     6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

     7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

     8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale [40].

     9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio [41].

     10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all’articolo 25.

     11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell’articolo 146, del d.lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all’articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi [42].

     12. L’accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

     13. L’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell’acquisizione di pareri o nullaosta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall’interessato in sede di istanza del piano attuativo [43].

     14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

     15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione comunale ha assunto formalmente l’impegno di procedere alla loro redazione; l’adozione avviene nei successivi novanta giorni. L’approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

     16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all’articolo 17, comma 1.

     17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all’articolo 16, commi 2 e 3.

 

     Art. 25. (Verifica di carattere igienico-sanitario).

     1. Il comune, contestualmente all’affissione all’albo pretorio di cui all’articolo 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20, comma 1, lettera f) della l. 833/1978.

     2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

 

     Art. 26. (Validità del piano attuativo).

     1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.

     2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d’iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

     3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

     4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all’esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all’articolo 33, comma 7 della l.r. 1/2004.

     5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.

     6. I piani attuativi approvati per le finalità della l. 167/1962, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell’articolo 27 della l. 865/1971 hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 167/1962 è disposta dal comune interessato.

     7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l’apposita convenzione di cui all’articolo 62, comma 1, lett. g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell’articolo 24, comma 11 [44].

 

     Art. 27. (Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG).

     1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera g), è consentito l’intervento diretto a condizione che:

     a) il progetto dell’intervento sia relativo all’intero comparto o all’unità minima d’intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli elaborati previsti per il piano attuativo;

     b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di cui all’articolo 62, comma 1, lett. g), o atto d’obbligo, con l’indicazione delle opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione.

 

     Art. 28. (Attuazione del PRG tramite programma urbanistico).

     1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture [45].

     2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative [46].

     3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l’adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all’articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

     4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

     5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

     6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell’articolo 29 della direttiva CE n. 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

     7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l’assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

     7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione [47].

     7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell’incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali minime, l’esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell’apposita convenzione o atto d’obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l’assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi [48].

     7-quater. In attuazione, dell’articolo 5 comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, il Consiglio comunale può individuare, con propria deliberazione, le aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, i detrattori ambientali, nonché gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, su cui promuovere o agevolare programmi di riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche per migliorare l’efficienza energetica e sviluppare l’impiego di fonti rinnovabili. La deliberazione del Consiglio comunale fissa gli obiettivi di interesse pubblico da perseguire con gli interventi di riqualificazione promossi da soggetti privati e stabilisce, al di fuori dei centri storici, la superficie utile coperta aggiuntiva che può essere riconosciuta come misura premiale entro i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) [49].

     8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

     9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della l.r. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. e) con atto del consiglio comunale.

     9-bis. Gli interventi promossi da soggetti privati sono attuati mediante il programma urbanistico di cui al comma 7bis e, qualora comporti variante allo strumento urbanistico, lo stesso è approvato in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui all’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e dell’articolo 67 comma 3 della l.r. 11/2005 con le modalità di cui all’articolo 15 della stessa l.r. 11/2005 e nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29 e 30, commi 4 e 5 della l.r. 27/2000, in continuità con le aree urbane esistenti. Per gli interventi di cui sopra si applicano gli adempimenti in materia di VAS di cui all’articolo 3, comma 4-bis della l.r. 12/2010 [50].

     9-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 9-bis riguardino destinazioni diverse dalla residenza, queste sono consentite, in base alle previsioni del programma urbanistico, in deroga alle procedure di cui all'articolo 18 della l.r. 24/1999 e agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse, in qualunque modo determinato, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, e di tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale [51].

 

     Art. 28 bis. (Edilizia residenziale sociale) [52]

     1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.

     2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all’espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialità.

     3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità compensative ai sensi dell’articolo 30.

     4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all’atto di cessione dell’area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un’apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di attuazione, gli oneri posti a carico dell’acquirente, nonché le eventuali sanzioni.

 

     Art. 28 ter. (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana) [53]

     1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato esistente e in modo di evitare il consumo di nuovo suolo, sono consentiti in deroga agli strumenti di programmazione settoriale in materia di distanze tra attività o di contingentamento complessivo delle stesse in qualunque modo determinato, nonché alle procedure di cui all'articolo 18 della l.r. 24/1999, fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene, di sanità, di sicurezza e di tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

     2. Per gli edifici destinati ad attività produttive e servizi, al fine della riqualificazione ed il riuso, compreso il cambio di destinazione d'uso, è consentito, previo assenso del comune, utilizzare aree adiacenti al lotto di pertinenza fino ad un massimo del quindici per cento della superficie dello stesso lotto, per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie, nonché per la realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime o di quanto previsto all'articolo 38-bis della l.r. 1/2004, senza che ciò costituisca variante agli strumenti urbanistici generali e purchè non siano interessate aree a rischio di frana o classificate in fascia "A" a rischio idraulico dai piani approvati ai sensi del d.lgs. 152/2006.

     3. La Regione, nell'assegnazione di finanziamenti, dà priorità agli interventi per la riqualificazione e rigenerazione urbana ed ambientale, per il recupero delle aree industriali dismesse anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale), nonché per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva europea 2010/31/UE, e per la realizzazione di quartieri ecosostenibili.

 

     Art. 29. (Perequazione urbanistica).

     1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.

     2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori alle proprietà immobiliari dei suoli e degli edifici, che si trovano in analoghe condizioni [54].

     3. [I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di progetti unitari ed assicurando l’equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. A fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 5, le aree dove concentrare l’utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell’articolo 30] [55].

     4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell’articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 [56].

 

     Art. 30. (Compensazioni).

     1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l’utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell’articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.

     2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

 

     Art. 31. (Piano attuativo con modifiche al PRG).

     1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:

     a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all’interno dell’area interessata dal piano;

     b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d’uso e dotazioni territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento complessivo dell’area interessata dal piano attuativo;

     c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.

     2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l’apposizione di nuovi vincoli preordinati all’esproprio.

 

CAPO II

NORME PER IL TERRITORIO AGRICOLO

 

     Art. 32. (Finalità e definizioni).

     1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l’uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell’ambiente, per l’integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

     2. Ai fini dell’applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

     a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [57];

     b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

     c) edifici esistenti, ai fini dell’articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997 [58];

     d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

     e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all’esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. 1/2004; nel caso in cui l’altezza utile interna dei piani o parti di essi di nuovi edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta. Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell’impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l’alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008 [59];

     f) singolo edificio: si intende l’immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

     g) piano aziendale: è l’insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell’impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l’utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell’impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

     h) piano aziendale convenzionato di cui all’articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d’obbligo [60];

     i) progetto d’area per la valorizzazione del paesaggio: è un progetto per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale [61].

     2-bis. Nell'ambito delle attività connesse all'attività agricola si intendono anche le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) [62].

 

     Art. 33. (Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni).

     1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

     2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all’articolo 20, comma 3, della l.r. 27/2000.

     3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l’impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

     a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 34, comma 2 bis, nonché i criteri localizzativi degli interventi di cui all'articolo 34-bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali [63];

     b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

     4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all’articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

     5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all’articolo 18, commi 3 e 8 e all’articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all’articolo 29 della l.r. 27/2000.

     6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d’area di cui all’articolo 32, comma 2, lettera i).

 

     Art. 34. (Realizzazione di nuovi edifici).

     1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l’indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

     2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all’attività dell’impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

     2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità del suolo [64].

     3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l’impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 8, della l.r. 27/2000.

     4. L’impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all’indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell’intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell’impresa agricola. L’approvazione non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 2 [65].

     5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, di tutte le produzioni agricole e attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all’art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l’inserimento nell’ambiente rurale [66].

     6. L’altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

     7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall’intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all’applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell’impresa agricola.

     8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4, è costituito un vincolo di destinazione d’uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità [67].

     9. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell’impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l’impatto ambientale che l’eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

     10. Ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d’uso.

 

     Art. 34 bis. (Realizzazione di ricoveri per cani a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro) [68]

     1. I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all'articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio.

     2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale:

a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) nelle zone boscate;

c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

d) negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone "A" concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni culturali di cui alla Parte seconda del medesimo d.lgs.;

g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai sensi dell'articolo 33, comma 5 o classificati con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale), come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, o comunque negli ambiti di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 1/2004.

     3. I manufatti sono sottoposti a permesso a costruire e realizzati nelle aree di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con possibilità di permanenza per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza può essere rilasciato un nuovo permesso a costruire. Al fine di assicurare la rimozione dei medesimi e ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga meno la necessità di tali ricoveri il proprietario sottoscrive atto d'obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegna alla rimozione degli stessi.

 

     Art. 35. (Interventi relativi agli edifici esistenti).

     1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l’altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell’altezza massima dell’edificio esistente.

     2. L’ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

     3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell’articolo 33, comma 5.

     4. Per gli edifici di cui all’articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell’edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purchè per l’edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e a distanza non superiore a trenta metri lineari dall’edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell’edificio medesimo [69].

     4-bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3 bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d’uso per attività di servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali [70].

     5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, ancorché utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall’edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l’edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all’articolo 3, comma 2 ove prevista dal PRG. L’eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini delle riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e di quanto previsto all’articolo 27, comma 6 della l.r. 27/2000 o comunque in allontanamento [71].

     6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell’impresa agricola, è consentita nell’ambito dell’azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

     7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso dell’intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l’eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d’epoca, nonché per attività connesse all’attività agricola [72].

     7-bis. La realizzazione degli interventi relativi alle attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2 bis, è consentita esclusivamente con le modalità previste ai commi 5 e 7, per gli edifici nella disponibilità dell'impresa agricola, ancorchè già impiegate nell'attività agricola esercitata [73].

     8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall’attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d’uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio [74].

     8-bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d’uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici, nonché per le attività delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali di cui all'articolo 32, comma 2-bis, gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti [75].

     8-ter. Il comune, al fine di favorire l’accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d’uso degli edifici rurali di cui al comma 8, a distanza non superiore a cinquanta metri dall’edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell’edificio oggetto di trasferimento [76].

     8-quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d’uso dall’edificio residenziale all’edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte [77].

     9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d’uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d’obbligo per regolare i rapporti connessi all’intervento [78].

     10. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al comma 9 valuta l’entità dei manufatti da ricomprendere nell’intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico - architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione [79].

     11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d’uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all’articolo 34, comma 2, considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall’intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

 

     Art. 35 bis. (Vincoli) [80]

     1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d’uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 34 decadono con l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell’area interessata.

 

     Art. 35 ter. (Piano attuativo) [81]

     1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.

     2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.

     3. Qualora l’istanza di piano attuativo contenga anche l’istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l’esecutività del piano medesimo e l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.

 

TITOLO IV

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 36. (Funzioni conferite alle province).

     1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

     a) l’adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, secondo periodo del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell’accordo;

     b) [l’emissione del parere vincolante preliminare all’approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004] [82];

     c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica [83].

     2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

     3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta [84]:

     a) la congruità dell’intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;

     b) la conformità dell’intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.

     4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull’esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 37. (Funzioni conferite ai comuni).

     1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167, 168 e 181 del d.lgs. 42/2004 [85].

     1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 . Fino al conseguimento dei requisiti suddetti le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla provincia competente per territorio che provvede anche, per il tempo relativo all'esercizio delle funzioni, alla determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e all'utilizzo dei relativi proventi, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 della presente legge [86].

     1-bis.1. Il comune per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004 si avvale di quanto previsto all'articolo 36, comma 2. I proventi delle sanzioni sono incamerati dal comune e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per gli interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali e ambientali [87].

     1-ter. La Giunta regionale individua con deliberazione i comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis [88].

     2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.

     3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l’emissione del parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall’articolo 4, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2004.

 

     Art. 38. (Richiesta di atti).

     1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull’attività urbanistica ed edilizia.

     2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

 

TITOLO V

MODIFICHE DI LEGGI

 

CAPO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9

 

     Art. 39. (Modificazione dell’art. 10).

     1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le parole «- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;» sono soppresse.

 

     Art. 40. (Modificazione dell’art. 12).

     1. Il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente: «L’approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell’Area naturale protetta.».

 

CAPO II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28

 

     Art. 41. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 16).

     1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla pubblicazione dell’avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.».

     2. Al comma 12 dell’articolo 16 della l.r. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti i seguenti periodi: «La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione nel BUR dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. Il SITER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici.».

 

     Art. 42. (Modificazione dell’art. 17).

     1. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all’articolo 16, commi 7 e seguenti o comunica di non doverla attivare.».

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/1995 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.

4 ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, l’adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell’ipotesi di ratifica di accordi definitivi per l’approvazione del PRG implementano il PTCP.».

 

CAPO III

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13

 

     Art. 43. (Modificazione dell’articolo 6).

     1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/1997 le parole «, sentita la Commissione Consiliare competente,» sono soppresse.

 

     Art. 44. (Sostituzione dell’articolo 7).

     1. La rubrica e il testo dell’articolo 7 della l.r. n. 13/1997 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7. (Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali).

1. Il comune, qualora per l’attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle relative disposizioni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di strumenti urbanistici generali comunali.».

 

CAPO IV

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3

 

     Art. 45. (Integrazione dell’articolo 110).

     1. Al comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale n. 3/1999, alla lettera r) dopo la parola «1999» sono aggiunte le seguenti parole: «con una adeguata capacità di reddito».

 

CAPO V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

 

     Art. 46. (Sostituzione dell’art. 9 della l.r. 27/2000).

     1. La rubrica e il testo dell’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Rete Ecologica Regionale).

1. La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da:

a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all’articolo 10.».

 

     Art. 47. (Sostituzione dell’art. 10 della l.r. 27/2000).

     1. La rubrica e il testo dell’articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti).

1. Nelle zone di cui all’articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all’adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l’esecuzione di opere pubbliche e private, con l’esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.».

 

     Art. 48. (Integrazioni dell’art. 28 della l.r. 27/2000).

     1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2000, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1° agosto 2002, n. 166.».

 

CAPO VI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

 

     Art. 49. (Integrazioni dell’articolo 4).

     1. All’articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.».

 

     Art. 50. (Istituzione dell’articolo 5 bis).

     1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5 bis. (Regolamento comunale per l’attività edilizia).

1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l’attività edilizia ai sensi della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel BUR e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR.».

 

     Art. 51. (Integrazione dell’articolo 8).

     1. All’articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «presente titolo» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7,».

     2. All’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «urbanistiche» è soppressa la virgola.

     3. All’articolo 8, comma 1 della l.r. 1/2004 al termine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, commi 3 e 4.».

 

     Art. 52. (Integrazione dell’art. 12).

     1. All’articolo 12, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2004, il punto al termine del comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«d) bis. detta criteri per le norme regolamentari dell’attività edilizia di cui all’art. 5bis.».

 

     Art. 53. (Modificazioni dell’articolo 20).

     1. All’articolo 20, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 le parole «non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,» sono soppresse e dopo la parola «costruire» sono aggiunte le seguenti parole: «e non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 13.».

 

     Art. 54. (Integrazione dell’articolo 21).

     1. All’articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni.».

     2. All’articolo 21, comma 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:

«Contestualmente è presentata la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.».

 

     Art. 55. (Modificazione dell’art. 24).

     1. All’art. 24 al comma 9 della legge regionale 1/2004 le parole: «, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),».

 

     Art. 56. (Modificazioni dell’art. 25).

     1. All’art. 25 al comma 6 della legge regionale 1/2004 le parole: «, attraverso il SITER,» sono soppresse e dopo le parole «applicazione, e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

 

     Art. 57. (Integrazione dell’articolo 32).

     1. All’articolo 32 della l.r. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell’area di sedime, purché, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l’esatta consistenza delle opere.».

 

     Art. 58. (Modificazioni dell’art. 45).

     1. All’art. 45 al comma 2 della legge regionale 1/2004 le parole «, attraverso il SITER» sono soppresse e dopo le parole «applicazione e» sono aggiunte le seguenti parole: «, attraverso il SITER,».

 

CAPO VII

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21

 

     Art. 59. (Modificazione dell’articolo 3).

     1. All’articolo 3, comma 8, della l.r. 21/2004 le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 4».

 

     Art. 60. (Modificazioni dell’art. 15).

     1. All’art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale 21/2004 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle parole: «ai commi 1 e 2».

 

     Art. 61. (Integrazioni all’articolo 17).

     1. All’articolo 17, comma 2 della legge regionale 21/2004 è aggiunto il seguente periodo: «Nell’ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all’entità dell’intervento medesimo.».

 

TITOLO VI

NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO

 

     Art. 62. (Norme regolamentari e atti di indirizzo).

     1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

     a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l’individuazione dei comuni che devono provvedere all’approvazione del piano stesso, ai sensi dell’articolo 5;

     b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all’articolo 6;

     c) alle situazioni insediative di cui all’articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d’uso ammesse;

     d) alla disciplina delle modalità dell’esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all’articolo 65, commi 1 e 2;

     e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2;

     f) agli elaborati del PRG;

     g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all’art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;

     h) alle produzioni di cui all’articolo 34, comma 5.

     1-bis. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera e) possono prevedere modalità di attuazione diretta mediante titolo abilitativo condizionato alla stipula preliminare di convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi medesimi, nonché delle necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione [89].

     2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:

     a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione, di cui all’articolo 8;

     b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale degli interventi nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale;

     c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all’art. 28, comma 7;

     d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’articolo 34;

     e) all’individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all’articolo 34, comma 2.

     3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali [90].

     4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.

 

TITOLO VII

RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 63. (Informazioni).

     1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell’aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

     2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

     2-bis. Gli elaborati allegati alla delibera di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché le loro varianti, sono pubblicati nei siti istituzionali dei comuni [91].

     3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell’aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.

 

     Art. 64. (Rapporto sulla pianificazione territoriale).

     1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale [92].

     2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.

     3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle Autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.

     4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e l’aggiornamento delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le modalità di cui all’articolo 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, lettera d).

 

     Art. 65. (Poteri sostitutivi).

     1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

     2. In caso di inerzia di province e comuni nell’esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall’art. 22, comma 4, della l.r. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell’ente inadempiente.

     3. L’inutile decorso dei termini per l’approvazione del piano attuativo di cui all’articolo 24, commi 13, 14 e 15, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla Giunta regionale. A tal fine è data facoltà all’interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia del comune, la Giunta regionale provvede alla nomina del commissario ad acta entro i venti giorni successivi, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali e al Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempienti [93].

     4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell’articolo 15, commi 11 e 12, dell’articolo 67, comma 3, della presente legge e dell’articolo 30, comma 10, della l.r. 31/1997.

 

TITOLO VIII

NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE

 

CAPO I

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE

 

     Art. 66. (Recupero urbanistico-edilizio). [94]

     1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell’anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia [95].

     2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell’immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell’acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4 [96].

     3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

     4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

     a) di realizzare un’adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l’interessato o atto d’obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l’attuazione degli interventi;

     b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico-sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

     c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

     5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d’uso ai sensi all’articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell’articolo 35, comma 11.

     6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall’approvazione della variante.

     7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8 [97].

     8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6, della l.r. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo [98].

     9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l’inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al Titolo I della stessa l.r. 21/2004.

     [10. In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell’interessato.] [99]

     11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 48,comma 1, della legge regionale 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2013, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero [100].

     11 bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all’articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 [101].

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

 

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 67. (Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali).

     1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997.

     2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all’articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.

     3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla l.r. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all’articolo 30, comma 3 e seguenti della l.r. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione decorre l’efficacia dell’atto. Alle varianti di cui all’articolo 30, comma 3, lettera d) della l.r. 31/1997, connesse all’attuazione dei programmi di cui alla l.r. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

     4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della l.r. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l’approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono adottate ed approvate con le procedure di cui all’articolo 18, comma 3.

     5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 28 bis, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell’edificato di cui all’articolo 27, comma 4, della l.r. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 18, comma 3 [102].

 

     Art. 68. (Norme transitorie inerenti il piano attuativo).

     1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell’articolo 30 della l.r. 31/1997 e dall’articolo 67, comma 3.

     2. [Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall’articolo 9, comma 5 della l.r. 26/1989] [103].

     3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.

 

     Art. 69. (Norme transitorie generali e finali).

     1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della l.r. 31/1997, abrogate dall’articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.

     2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell’articolo 73, in quanto compatibili.

     3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.

     4. Con l’entrata in vigore della presente legge, cessa l’applicabilità delle disposizioni di cui alla l. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.

     5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all’art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.

     6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all’articolo 26 della l.r. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della l.r. 27/2000.

     7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui al all’art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del d.m. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.

     8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l’intera legislazione regionale in materia urbanistica.

     9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali [104].

     10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

     11. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.

     12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all’art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.

     12 bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all’articolo 5, i Comuni utilizzano le somme ricavate dall’applicazione degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della l.r. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all’articolo 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale, di cui all’articolo 62, comma 1, lettera a) [105].

 

     Art. 70. (Adeguamenti del PRG).

     1. Salvo quanto disposto all’articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della l.r. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 si applicano agli strumenti urbanistici generali [106].

 

CAPO II

INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 71. (Incentivazione di forme associative fra i comuni).

     1. La Giunta regionale:

     a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;

     b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;

     c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.

     2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.

     3. Le pubblicazione nel BUR di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 7, 24, comma 17, nonché all’articolo 16, commi 2 e 12, della l.r. 28/1995 e all’articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 1/2004, sono gratuite.

 

     Art. 72. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 19, comma 1 e all’articolo 33, comma 1, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5825 n.i.).

     2. Agli oneri previsti all’articolo 71, commi 1 e 2, si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5826 n.i.).

     3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata «Interventi in materia di urbanistica » di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata «Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana» (cap. 7023).

     4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

TITOLO X

ABROGAZIONI

 

     Art. 73. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 2 :

     a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

     b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

     c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;

     d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;

     e) i commi 1 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;

     f) il comma 3 dell’articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, come modificato dall’articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;

     g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, comma 3 e 50, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

     h) il comma 3 dell’articolo 4, il comma 2 dell’articolo 20 e gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

     i) l’articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.

     2. [Il rinvio all’articolo 31, comma 2, della l.r. 31/1997, contenuto nell’articolo 51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all’articolo 68, comma 2, della presente legge] [107].

     3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9 bis della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con le leggi regionali 8 giugno 1984, n. 29, 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, ad eccezione dell'art. 66.

[2] Lettera così modificata dall'art. 84 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[4] Lettera così modificata dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[5] Lettera così modificata dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[11] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[12] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[14] Articolo inserito dall'art. 87 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[15] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[17] Comma così modificato dall'art. 86 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[18] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[19] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[20] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[21] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[22] Comma così modificato dall'art. 87 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[23] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[24] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[25] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[26] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[27] Comma così sostituito dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[28] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[29] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[31] Comma già modificato dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 42 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[32] Comma così modificato dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[33] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[34] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[35] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[36] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[37] Lettera inserita dall'art. 45 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[38] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[39] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[40] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2022, n. 264, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo in vigore anteriormente all’abrogazione disposta dalla L.R. 1/2015, nella parte in cui prevede che sia il comune, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni siti in zone sismiche.

[42] Comma sostituito dall'art. 89 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[43] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[44] Comma così modificato dall'art. 90 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[45] Comma così sostituito dall'art. 88 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[46] Comma così sostituito dall'art. 88 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[47] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[48] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13 e così modificato dall'art. 46 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[49] Comma inserito dall'art. 91 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[50] Comma aggiunto dall'art. 91 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[51] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[52] Articolo inserito dall'art. 89 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[53] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[54] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[55] Comma abrogato dall'art. 90 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[56] Comma così sostituito dall'art. 90 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[57] Lettera sostituita dall'art. 91 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13 e così modificata dall'art. 92 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[58] Lettera così modificata dall'art. 92 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[59] Lettera così modificata dall'art. 92 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 92 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[61] Lettera così modificata dall'art. 92 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[62] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[63] Lettera sostituita dall'art. 93 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così modificata dall'art. 50 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[64] Comma inserito dall'art. 94 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[65] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[66] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[67] Comma già modificato dall'art. 92 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 51 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[68] Articolo inserito dall'art. 52 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 settembre 2013, n. 19.

[69] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[70] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[71] Comma già modificato dall'art. 93 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[72] Comma già modificato dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[73] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[74] Comma già modificato dall'art. 93 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, sostituito dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[75] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[76] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così modificato dall'art. 53 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[77] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[78] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[79] Comma così modificato dall'art. 95 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[80] Articolo inserito dall'art. 94 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[81] Articolo inserito dall'art. 94 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[82] Lettera abrogata dall'art. 96 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[83] Lettera così modificata dall'art. 54 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[84] Alinea così modificato dall'art. 96 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[85] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[86] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così sostituito dall'art. 55 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[87] Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[88] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[89] Comma inserito dall'art. 56 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[90] Comma così sostituito dall'art. 95 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[91] Comma inserito dall'art. 98 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[92] Comma così modificato dall'art. 96 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[93] Comma così sostituito dall'art. 99 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[94] La Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 2023, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[95] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[96] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[97] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[98] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[99] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[100] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 2010, n. 23, dall'art. 27 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[101] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

[102] Comma così modificato dall'art. 97 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[103] Comma abrogato dall'art. 100 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[104] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[105] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[106] Comma così modificato dall'art. 102 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[107] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.