§ 4.1.13 - L.R. 28 marzo 1978, n. 14.
Norme sui programmi pluriennali di attuazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:28/03/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Scopi della legge.
Art. 2.  Programma pluriennale di attuazione. Natura e validità.
Art. 3.  Obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione.
Art. 4.  Contenuto del programma pluriennale di attuazione.
Art. 5.  Contenuto del programma pluriennale di attuazione relativo ad interventi sull'edificato e nelle zone agricole e a scarso incremento edilizio.
Art. 6.  Elaborati del programma pluriennale di attuazione.
Art. 7.  Criteri per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.
Art. 8.  Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione.
Art. 9.  Procedure per l'approvazione del programma pluriennale di attuazione.
Art. 10.  Varianti al programma pluriennale di attuazione.
Art. 11.  Efficacia del programma pluriennale di attuazione.
Art. 12.  Poteri sostitutivi.


§ 4.1.13 - L.R. 28 marzo 1978, n. 14. [1]

Norme sui programmi pluriennali di attuazione.

(B.U. 29 marzo 1978, n. 13).

 

Art. 1. Scopi della legge.

     La Regione dell'Umbria, con le presenti norme, adempie agli obblighi stabiliti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro di una politica di equilibrato sviluppo urbanistico e in coerenza con l'attività di programmazione e pianificazione regionale.

 

     Art. 2. Programma pluriennale di attuazione. Natura e validità.

     Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ha natura programmatoria ed è strumento delle forme di attuazione della pianificazione.

     Gli strumenti urbanistici generali comunali, si attuano, per l'ambito territoriale comunale, nei tempi e nei modi fissati dal programma pluriennale di attuazione comunale le cui previsioni sono formulate con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni [2].

     Al fine di assicurare una programmazione continua, e salvo quanto previsto dall'art. 10, il comune, in occasione della approvazione del bilancio, procede alla verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione ed accerta l'eventuale incremento del fabbisogno.

     Qualora venga riscontrato un incremento del fabbisogno sono formulate previsioni aggiuntive.

     Le previsioni aggiuntive sono adottate ed approvate ai sensi dell'art. 9, con riferimento ad un periodo di durata pari a quello del programma pluriennale di attuazione.

 

     Art. 3. Obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione. [3]

     [I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con riferimento ai dati ufficiali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Sono altresì obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti inseriti nell'elenco allegato alla presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

     a) - caratteristiche industriali tali da configurare il territorio comunale compreso in bacini geografici di particolare interesse produttivo o tali da far assumere allo stesso rilevante importanza in relazione all'attività produttiva in atto o prevista;

     b) - caratteristiche turistiche tali da configurare il territorio comunale compreso in bacini geografici di particolare interesse turistico o tali da far assumere allo stesso rilevante consistenza ed importanza in relazione all'attività turistica in atto o prevista;

     c) - caratteristiche ambientali tali da configurare il territorio comunale compreso in ambiti di particolare pregio storico, paesaggistico e naturalistico o tali da presentare il territorio stesso interessato da dissesti geologici e da fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.

     I Comuni non obbligati possono comunque procedere alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

     Il Consiglio regionale, con provvedimento motivato, procede all'aggiornamento del suddetto elenco di norma ogni tre anni e, comunque, in occasione della adozione e revisione del Piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o su richiesta delle Province e dei Comuni [4].]

 

     Art. 4. Contenuto del programma pluriennale di attuazione.

     Il programma pluriennale di attuazione è formulato sulla base dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale e contiene:

     a) il dimensionamento degli interventi nei settori delle abitazioni, delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle attrezzature di interesse generale, nonché delle attività produttive e turistiche;

     b) la individuazione:

- delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già compresi in piani particolareggiati esecutivi o in piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, posti in zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili;

- degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree soggetti a piani di recupero approvati ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- delle aree individuate quali zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero;

- delle aree inedificate poste in zone omogenee B;

- delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, situate in zone omogenee C;

- delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi situate in zone omogenee D [5].

     c) la individuazione eventuale delle aree da espropriare e da urbanizzare in quanto comprese in piani, ancorché solamente adottati, per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;

     d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie che devono essere realizzate nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare anche in dipendenza degli interventi previsti dal programma pluriennale di attuazione, nonché l'indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tali scopi;

     e) la previsione dei costi di attuazione del programma pluriennale di attuazione, con l'indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra comune, operatori pubblici e privati;

     f) l'indicazione del termine entro cui i proprietari, singoli o consorziati, devono presentare al comune i piani attuativi di iniziativa privata nonché dei termini entro cui il comune deve adottare i piani attuativi di iniziativa pubblica o procedere direttamente alla esecuzione delle opere;

     g) la indicazione dei termini entro i quali gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione ai fini e per gli effetti di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Per i comuni obbligati - ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e non esonerati ai sensi della presente legge a dotarsi di piani per l'edilizia economica e popolare - il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     I comuni non obbligati all'adozione del piano per l'edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all'individuazione delle aree da riservare all'edilizia economica e popolare; l'estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio nel caso di non adozione del programma pluriennale di attuazione [6].

 

     Art. 5. Contenuto del programma pluriennale di attuazione relativo ad interventi sull'edificato e nelle zone agricole e a scarso incremento edilizio.

     Il programma pluriennale di attuazione contiene inoltre le seguenti previsioni:

     a) per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, esterni alle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Comune stabilisce nelle singole zone omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, per il loro ammontare complessivo o per l'articolazione e individuazione del territorio, la cubatura massima di intervento [7].

     b) per le nuove costruzioni residenziali a scopo agricolo in zona E, per le quali l'istanza di concessione sia presentata da chi non possieda i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il comune stabilisce la cubatura massima edificabile;

     c) per le opere da realizzare in zona E in funzione di attività produttive connesse all'attività agricola o alla diretta utilizzazione delle risorse del suolo, le quali, pur rispettando la normativa dello strumento urbanistico generale, non sono riconducibili per dimensioni e caratteristiche tra gli interventi in funzione della conduzione del fondo di cui all'art. 9, lett. a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Comune provvede al loro inserimento nel programma pluriennale di attuazione;

     d) per i nuovi interventi da realizzare in zone omogenee individuate per ambiti territoriali, relativamente alle quali non sia quantificabile un fabbisogno in conseguenza della notevole carenza di interventi edificatori nel triennio precedente alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, il comune stabilisce per le medesime zone la cubatura massima edificabile nei limiti delle previsioni dello strumento urbanistico.

 

     Art. 6. Elaborati del programma pluriennale di attuazione.

     Il programma pluriennale di attuazione è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione illustrativa dei contenuti programmatori tecnici e finanziari di cui all'art. 4;

2) cartografie in scala non inferiore a 1:5000, rappresentative delle previsioni contenute nel programma.

 

     Art. 7. Criteri per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione.

     Il dimensionamento degli interventi di cui all'art. 4 lett. a) è normalmente calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:

     a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio-economica;

     b) individuazione delle capacità residuali insediative dello strumento urbanistico generale e delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri;

     c) individuazione dei deficit, per tipo di interventi, attraverso la definizione e quantificazione della domanda e la individuazione del divario esistente tra le condizioni socio-economiche attuali e quelle che si intendono perseguire;

     d) definizione dei fabbisogni, da soddisfare con interventi a livello comunale e sovracomunale, attraverso la individuazione dei modi d'uso e delle quantità incrementali necessarie per sanare parte o tutto il deficit;

     e) individuazione della quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutazione della loro incidenza ai fini della determinazione delle quantità di nuove costruzioni da realizzarsi per soddisfare i bisogni accertati [8].

 

     Art. 8. Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione.

     Al di fuori del programma pluriennale di attuazione sono consentiti gli interventi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli interventi di cui ai commi IV e V dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [9].

 

     Art. 9. Procedure per l'approvazione del programma pluriennale di attuazione.

     Il Comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali [10].

     Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella segreteria dei Comuni per 15 giorni. Del deposito è fatto avviso nell'Albo Pretorio e con manifesti. Entro il termine di pubblicazione predetto viene inviata copia del programma pluriennale di attuazione adottato dalla Giunta regionale, al Consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alla Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

     Nei trenta giorni successivi possono essere formulate osservazioni da chiunque ne abbia interesse.

     La Giunta regionale entro il termine di cui al comma precedente può formulare al Comune proposta di modifica del P.P.A. perché ne vengano coordinate le previsioni agli indirizzi e previsioni del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale.

     Il Consorzio comprensoriale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o la Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, entro il termine di cui al precedente terzo comma, può formulare al Comune membro proposta di modifica del P.P.A. perché vengano coordinate le previsioni tra i P.P.A. dei Comuni consorziati o vengano adeguate a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15, punto 5) della legge regionale n. 40/1975.

     Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al precedente III comma, il Comune approva il P.P.A. decidendo sulle osservazioni presentate e sulle proposte formulate dalla Giunta regionale e dagli organismi comprensoriali. L'eventuale accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che vincoli altre proprietà impone la ripubblicazione del P.P.A. senza che ciò comporti la possibilità di formulare ulteriori osservazioni.

     La deliberazione di approvazione del P.P.A. è sottoposta esclusivamente ai controlli di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62. Il P.P.A. approvato viene trasmesso alla Giunta regionale ed al Consorzio urbanistico di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o alle Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

     Dalla data di adozione del P.P.A. e fino alla data della sua definitiva approvazione, possono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto nel rispetto delle previsioni assunte con il P.P.A. medesimo [11].

 

     Art. 10. Varianti al programma pluriennale di attuazione.

     Il programma pluriennale di attuazione può essere variato motivandone la necessità e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi:

     a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale;

     b) per adeguarne le previsioni programmatiche a quelle del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale;

     c) per adeguarne le previsioni a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15 punto 5) della legge regionale n. 40/1975;

     d) per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture [12].

     Nella ipotesi sub a) di cui al precedente comma i termini per la presentazione della istanza di concessione sono sospesi, relativamente alle aree e zone interessate, dalla data della delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico generale fino alla data della relativa approvazione o della eventuale revoca da parte del comune.

 

     Art. 11. Efficacia del programma pluriennale di attuazione.

     Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione, il comune può procedere [13] alla espropriazione delle aree per le quali non è stata presentata istanza di concessione, a norma del Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del comune, conservano le destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico e restano oggetto della previsione del programma pluriennale di attuazione.

     Le aree espropriate vengono utilizzate dal comune con le seguenti modalità:

- mediante utilizzazione diretta per interventi di iniziativa comunale;

- mediante alienazione a soggetti privati o pubblici;

- mediante assegnazione a norma degli artt. 27, 35 e 51 della legge 22

ottobre 1971, n. 865.

     Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata, il Comune procede all'espropriazione facendola precedere dalla diffida prevista dal sesto comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [14].

     Le aree, di cui al primo comma, per le quali il Comune non ravvisi l'opportunità di procedere all'esproprio, restano oggetto della previsione di un successivo programma pluriennale di attuazione [15].

 

     Art. 12. Poteri sostitutivi.

     Nel caso in cui il comune non provveda nei termini di cui all'art. 9 della presente legge all'adozione del programma pluriennale di attuazione, il presidente della Giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro i 3 mesi successivi.

     In caso di persistente inadempienza del comune il presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario «ad acta» il quale entro 3 mesi dal decreto di nomina predispone il programma pluriennale di attuazione e convoca il Consiglio comunale per la relativa adozione.

     Nel caso in cui il comune non provvede, nei successivi 30 giorni dalla convocazione, alla adozione del programma pluriennale di attuazione predisposto dal commissario, quest'ultimo si sostituisce al comune in tutti gli atti previsti dall'art. 9.

     I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono altresì esercitati se il comune non procede alla verifica del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 2.

     (Abrogato) [16].

 

 

Allegato [17]

     Elenco dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3.

 

COMUNI OBBLIGATI:

per le caratteristiche di cui al punto a):

     Bevagna

     Cannara

     Deruta

     S. Giustino

     Torgiano

per le caratteristiche di cui ai punti a) e b):

     S. Gemini

     Trevi

per le caratteristiche di cui ai punti a) e c):

     Spello

     Nocera Umbra

per le caratteristiche di cui ai punti b) e c):

     Acquasparta

     Cascia

     Norcia

     Panicale

     Tuoro sul Trasimeno

per le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c):

     Bettona

     Passignano sul Trasimeno

     Stroncone


[1] Legge abrogata dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[2] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[4] Così modificato con L.R. 2-11-1982, n. 49 e con L.R. 10-4-1995, n. 28.

[5] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[6] Comma aggiunto con L.R. 27-3-1979, n. 15.

[7] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[8] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[9] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[10] Così modificato con L.R. 2-11-1982, n. 49.

[11] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[12] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[13] Così modificato con L.R. 24-8-1987, n. 42.

[14] Così modificato con L.R. 15-6-1979, n. 27.

[15] Così modificato con L.R. 24-8-1987, n. 42.

[16] Così modificato con L.R. 2-11-1982, n. 49.

[17] Aallegato abrogato dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.