§ 4.4.22 - L.R. 3 marzo 1995, n. 9.
Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/03/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Modalità di attuazione).
Art. 3.  (Programma generale regionale).
Art. 4.  (Obiettivi specifici).
Art. 5.  (Piano regionale delle Aree naturali protette).
Art. 6.  (Gestione del Piano regionale).
Art. 7.  (Istituzione dell'Area naturale protetta).
Art. 8.  (Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta).
Art. 8 bis.  (Consulta regionale dei Parchi)
Art. 8 ter.  (Attività della Consulta)
Art. 9.  (Comunità dell'Area naturale protetta).
Art. 10.  (Misure di salvaguardia).
Art. 11.  (Organizzazione amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta).
Art. 12.  (Piano dell'Area naturale protetta).
Art. 13.  (Piano pluriennale economico e sociale).
Art. 14.  (Regolamento dell'Area naturale protetta).
Art. 15.  (Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari).
Art. 16.  (Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta).
Art. 17.  (Aree continue).
Art. 18.  (Indennizzi).
Art. 19.  (Relazioni annuali).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Norma di indirizzo e coordinamento).
Art. 22.  (Abrogazione di norme).
Art. 23.  (Riclassificazione di ambiti naturali).
Art. 24.  (Vigilanza e poteri sostitutivi).
Art. 25.  (Istituzione delle Aree naturali protette regionali).
Art. 26.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.22 - L.R. 3 marzo 1995, n. 9.

Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette [1].

(B.U. n. 13 del 15 marzo 1995, S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. La Regione dell'Umbria esercita le funzioni di governo del territorio assumendo quale principio fondamentale la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

     2. A tal fine l'intero territorio regionale urbano ed extraurbano è considerato unitariamente quale oggetto di interventi finalizzati da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione regionale, i provvedimenti normativi di settore concernenti la tutela e la valorizzazione ambientale, i piani di settore ad iniziativa della Regione e degli altri Enti territoriali, in relazione alle rispettive competenze.

     3. Gli strumenti e le azioni di cui al comma precedente si integrano con quelli previsti dalle leggi statali e regionali, volte alla protezione dei beni archeologici, artistici e paesaggistici, nonché da quelle settoriali e strumentali di protezione del suolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna.

 

     Art. 2. (Modalità di attuazione).

     1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province, i Comuni, le unioni di comuni territorialmente interessate e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa [2].

     2. Le azioni di cui al comma precedente si sostanziano in particolare attraverso indagini, studi ed approfondimenti scientifici; attività di formazione ed informazione; interventi di prevenzione, vigilanza, risanamento e recupero di situazioni di degrado; gestione ed ordinata manutenzione delle aree pubbliche e di quelle di interesse naturalistico, paesistico, storico, artistico, turistico e agricolo di pregio; qualificazione dell'ambiente urbano e dell'arredo; profili sanzionatori riferibili alle azioni di tutela.

 

     Art. 3. (Programma generale regionale).

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il «Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale», illustrante le iniziative di cui al precedente articolo, i modi, i tempi delle relative attuazioni, i soggetti interessati e le azioni di rispettiva competenza, i costi necessari e le risorse per farvi fronte.

     2. Il Programma generale regionale è presentato in via ordinaria al Consiglio regionale nello stesso termine di adozione del Piano regionale ambientale, in applicazione della legge 28 agosto 1989, n. 305 e relative disposizioni attuative.

     3. Il Programma generale regionale ha una durata di tre anni ed è suscettibile di revisione annuale, per consentire il suo adeguamento ad eventuali modifiche ed integrazioni normative, ovvero per favorire migliori opportunità di coordinamento, di raccordo e di cooperazione con i soggetti di cui all'art. 2.

     4. Il Programma generale regionale costituisce allegato al Piano urbanistico territoriale ed al Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 4. (Obiettivi specifici).

     1. La presente legge, in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e di quelli contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, detta norme in materia di Aree naturali protette regionali e locali e di governo del territorio.

     2. La Regione istituisce Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.

     3. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di Aree protette interregionali, così come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 2 e del comma 4 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e collabora con lo Stato per la gestione e valorizzazione di Aree naturali protette nazionali, ricadenti nel suo territorio, così come disposto dall'art. 1 comma 5 della precitata legge.

     4. Nell'ambito del «Programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale» è inserito un apposito Titolo, riferito al «Piano regionale delle Aree naturali protette», di cui al successivo art. 5, che costituisce il documento di indirizzo per l'istituzione degli ambiti del territorio dell'Umbria da destinare a protezione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 5. (Piano regionale delle Aree naturali protette).

     1. La Giunta regionale, in relazione alle previsioni del piano urbanistico territoriale, predispone il piano regionale delle Aree naturali protette che costituisce il documento di indirizzo di cui al comma 4 del precedente articolo. Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonché di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali [3].

     2. Il piano individua in particolare:

     a) gli indirizzi relativi all'analisi territoriale delle aree da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria delle stesse, alla individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione degli ambiti di protezione sul territorio;

     b) i criteri relativi alla individuazione o costituzione del soggetto gestore di ogni singola area protetta, in base alle specifiche esigenze di aggregazione territoriale, e conseguentemente del soggetto cui compete la redazione del piano di conservazione e sviluppo, articolato nel piano del parco e relativo regolamento e nel piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

     c) i criteri di indirizzo per la formazione del piano, di cui alla precedente lettera b), per le modalità di gestione delle aree protette e per la disciplina regolamentare delle attività consentite.

     3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, delle unioni di comuni territorialmente interessate e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette [4].

     4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta [5].

     5. Il piano regionale è suscettibile di revisione annuale per consentire il suo adeguamento alla istituzione delle Aree naturali protette di interesse regionale e locale e per recepire le proposte di modifica e di integrazione, ivi comprese quelle conseguenti alla istituzione di aree protette nazionali o interregionali incidenti sul territorio dell'Umbria.

     6. Fino alla istituzione con legge regionale di cui all'art. 7, delle Aree naturali protette previste dal piano regionale, all'interno delle aree stesse sono consentiti solo gli interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di aree di valenza regionale, purché gli stessi interventi vengano autorizzati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Gestione del Piano regionale).

     1. La Giunta regionale approva il programma di attuazione del piano regionale delle Aree naturali protette nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.

     2. Il programma di cui al comma precedente è approvato annualmente dalla Giunta regionale in concomitanza con la proposta di bilancio regionale ed è volto a valorizzare le aree protette previste attraverso interventi coordinati e compatibili di sviluppo delle attività agricole, produttive, scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche.

     3. Il programma provvede al coordinamento per l'accesso alle risorse pubbliche e private ed in particolare all'attuazione della disposizione di cui all'art 7 comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, stabilisce il marchio del sistema delle Aree naturali protette regionali e locali e le modalità della sua utilizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano.

     5. [La Giunta regionale si avvale del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, quale organismo tecnico di supporto alla politica delle Aree naturali protette] [6].

 

     Art. 7. (Istituzione dell'Area naturale protetta).

     1. Le Aree naturali protette previste dal piano di cui al precedente art. 5 sono istituite con legge regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano stesso. La legge regionale:

     a) definisce la perimetrazione provvisoria, su cartografia a scala 1:25000, e suddivide il territorio dell'Area naturale protetta in zona 1 «Ambito interno in cui è prevalente la protezione ambientale» e zona 2 «Ambito periferico e antropizzato», ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al successivo art. 10;

     b) individua il soggetto cui affidare la gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla peculiarità della stessa;

     c) definisce la perimetrazione provvisoria della eventuale istituzione dell'area contigua, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, individuando le attività e le relative misure di disciplina per cui l'area contigua viene istituita. La Regione, d'intesa con il soggetto gestore di cui al secondo comma dell'art. 32 precitato, delibera la confinazione definitiva dell'area contigua stessa;

     d) indica gli elementi del piano per l'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12;

     e) indica i principi regolamentari applicabili alle Aree naturali protette regionali, definendoli in conformità a quelli di cui all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in modo da assicurare uniformità normativa al regime generale delle aree stesse e graduazione della loro applicazione in relazione alla specificità del territorio tutelato ed alla zonizzazione allo stesso applicata.

 

     Art. 8. (Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta). [7]

     1. L’individuazione del soggetto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

     a) l’unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l’Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell’Area naturale protetta sia ricompreso in più di un’unione di comuni, il soggetto gestore è l’unione nella quale è presente la superficie più estesa [8];

     b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l’intero territorio dell’Area naturale protetta;

     b-bis) altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta [9].

     2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell’Area naturale protetta di cui all’articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l’adozione degli atti di propria competenza [10].

 

     Art. 8 bis. (Consulta regionale dei Parchi) [11]

     1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, quale organo di proposta e di consultazione della Giunta medesima.

     2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per l’intera legislatura ed è presieduta dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato.

     3. La Consulta è composta da:

     a) il Dirigente del Servizio regionale competente;

     b) due membri dei Comuni delle aree dei Parchi designati da ANCI Umbria;

     c) un membro delle Province designato dall’UPI regionale;

     d) due membri designati dalle associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale;

     e) un membro del mondo universitario e della ricerca scientifica designato dall’Università degli Studi di Perugia;

     f) un membro designato dalle organizzazioni professionali agricole;

     g) un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;

     h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale;

     i) un membro designato dalle associazioni turistiche;

     l) un membro designato dalle associazioni venatorie regionali.

     4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito.

     5. La Consulta, per il suo funzionamento, si dota di un apposito regolamento.

 

     Art. 8 ter. (Attività della Consulta) [12]

     1. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all’articolo 8-bis, approva le linee di indirizzo cui il soggetto gestore dovrà attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in particolare, l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni [13].

 

     Art. 9. (Comunità dell'Area naturale protetta).

     1. La Comunità dell'Area naturale protetta è organo consultivo e propositivo nei confronti del soggetto gestore.

     2. La Comunità dell’Area naturale protetta è costituita:

     a) dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie dell’Area naturale protetta [14];

     b) dai sindaci dei comuni compresi nell’Area naturale protetta, costituiti all’uopo in conferenza [15];

     c) dal Presidente dell’unione di comuni, nell’ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 8 [16];

     d) da un Presidente delle Comunioni familiari montane, nei cui territori sono comprese le Aree naturali protette;

     e) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste più rappresentative operanti sul territorio;

     f) da un rappresentante delle associazioni venatorie, pesca sportiva e sportive riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio;

     g) da un rappresentante delle pro-loco presenti nel territorio;

     h) da un rappresentante delle associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi più rappresentative;

     i) da un rappresentante delle associazioni agricole più rappresentative [17].

     2 bis. Le associazioni e le pro-loco di cui alle lettere e), f), g), h) e i) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale [18].

     3. La Comunità dell'Area naturale protetta esprime pareri obbligatori:

     a) sul piano dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 12;

     b) sul regolamento dell'Area naturale protetta, di cui al successivo art. 14;

     c) sul bilancio e conto consuntivo del soggetto gestore;

     d) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del soggetto gestore.

     I pareri che precedono sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine gli stessi si intendono favorevoli. Eventuali delibere difformi dai pareri obbligatori devono essere motivate.

     3 bis. Il soggetto gestore, su proposta vincolante della Comunità dell’Area naturale protetta,

adotta le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell’Area naturale protetta [19].

     4. Entro sessanta giorni dall'insediamento la Comunità adotta il proprio regolamento.

 

     Art. 10. (Misure di salvaguardia). [20]

     1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate. sugli interventi per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.

     2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su tutto il territorio perimetrato:

     - l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     - il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale:

     - l'apertura di nuove cave;

     - la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;

     - la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a);

     - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari della segnaletica stradale e di quella specifica per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei centri abitati.

     4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

     - [le proposte di variante agli strumenti urbanistici] [21];

     - le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;

     - i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;

     - le opere fluviali;

     - le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

     - le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;

     - i piani forestali e le nuove piste forestali;

     - le discariche;

     - i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

     5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio è compresa l'Area naturale protetta.

 

     Art. 11. (Organizzazione amministrativa del soggetto gestore dell'Area naturale protetta).

     1. Nella ipotesi in cui il soggetto gestore sia costituito da un ente territoriale, il medesimo disciplina con apposito atto regolamentare le modalità di gestione dell'Area naturale protetta in relazione alla formazione degli atti decisionali ed alla partecipazione degli altri enti territoriali, aventi competenza sull'area stessa, alla costituzione e forme di rapporto con la Comunità dell'Area naturale protetta, in relazione all'assunzione degli atti di pianificazione fondamentale. In tal caso il regime dei controlli è quello proprio dell'ente cui è affidata la gestione, esercitato dalla sezione territoriale competente dell'organo regionale di controllo e dal Collegio dei revisori designato dall'ente, relativamente alle funzioni di revisione contabile.

     2. [Nella ipotesi in cui il soggetto gestore dell'Area naturale protetta sia di nuova istituzione, così come individuato dalla legge regionale istitutiva dell'Area stessa, il medesimo si costituisce obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale. Entro i successivi centoventi giorni lo statuto è approvato dalla provincia. Lo statuto stabilisce gli organi, i loro poteri, la loro modalità di funzionamento, la costituzione e le forme di rapporto con la Comunità dell'Area naturale protetta, le forme di pubblicazione degli atti e di partecipazione generale delle popolazioni. In tal caso il regime dei controlli sugli atti è quello proprio degli enti territoriali ed è esercitato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e la revisione contabile sul bilancio del soggetto gestore è esercitata da un Collegio dei revisori dei conti, costituito nel rispetto della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394] [22].

     3. Le attività svolte dai rappresentanti di Enti locali territoriali e delle Comunioni familiari montane all'interno del soggetto gestore dell'Area naturale protetta non comportano indennità di carica o di partecipazione, in quanto insite nelle rispettive funzioni, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

     4. Le funzioni esercitate nell'ambito della Comunità dell'Area naturale protetta da tutti i soggetti membri della stessa non comportano indennità di carico o di partecipazione, salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio o di altre spese sostenute per la partecipazione ai lavori dello stesso ente.

 

     Art. 12. (Piano dell'Area naturale protetta).

     1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale protetta.

     2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione.

     3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

     - zona A «RISERVE INTEGRALI» - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

     - zona B «RISERVE GENERALI ORIENTATE» - nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8 comma 2 ovvero dall'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle risorse naturali ivi comprese le opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate dall'Ente gestore;

     - zona C «AREE Dl PROTEZIONE» - nelle quali possono continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole. Sono ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano regolatore vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974 n. 53 nonché quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     - zona D «AREE Dl PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE» - facenti parte del medesimo ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori.

     4. Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di espansione previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della zona D destinata alla promozione economica e sociale.

     5. Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1, è depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e chiunque, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni, indirizzate al soggetto gestore, sono depositate in copia ed a cura dell'ente stesso, presso la segreteria del Comune interessato e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve replica. Sulle osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore, che trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle deliberazioni stesse al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni ed opposizioni al piano non comporta la ripubblicazione dello stesso.

     6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla Giunta regionale, in via definitiva [23].

     7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.

     8. Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto gestore o su proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di aggiornamento almeno ogni tre anni. L'istanza di un Comune di modifica del piano regolatore all'interno dell'Area naturale protetta è sottoposto al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi come positivo. L’approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell’Area naturale protetta [24].

     9. Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.

     10. Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso previsti.

     11. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale dell'Umbria ed è immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati.

 

     Art. 13. (Piano pluriennale economico e sociale).

     1. Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore predispone il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti al precedente art. 12, comma 5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla Giunta regionale insieme al piano per l'Area naturale protetta [25].

     2. Il piano pluriennale economico e sociale promuove iniziative coordinate ed integrate tra quelle della Regione, dello Stato, della Unione Europea e degli altri enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residente.

     3. Per quanto riguarda il finanziamento del piano pluriennale economico e sociale valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 25 e di cui all'art. 26 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e quelle stabilite all'art. 6 della presente legge.

     4. La priorità nella concessione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è vincolante anche per le Amministrazioni provinciali e per ogni altro ente pubblico locale, operante nell'area considerata, in riferimento alle materie delegate e risorse attribuite.

     5. Il piano pluriennale economico e sociale è modificabile annualmente con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, anche separatamente dal piano dell'Area naturale protetta ed è sottoposto ad esame di aggiornamento obbligatorio ogni tre anni.

     6. Il piano pluriennale economico e sociale deve essere trasmesso alla Regione entro il trenta settembre dell'anno in cui viene predisposto o modificato.

 

     Art. 14. (Regolamento dell'Area naturale protetta).

     1. I criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite, oltre a quanto stabilito con la presente legge, sono determinati con il regolamento dell'area stessa dal soggetto gestore, di norma contestualmente all'adozione del piano di cui al precedente art. 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

     2. Il regolamento dell'Area naturale protetta e le relative modifiche sono adottati con le stesse procedure del piano di cui al precedente art. 12 ed approvati in via definitiva dalla Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento [26].

     3. Il regolamento dell'Area naturale protetta è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è immediatamente vincolante.

 

     Art. 15. (Definizione dell'applicabilità dei principi regolamentari).

     1. Il regolamento dell'Area naturale protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. I divieti di attività di opere, elencati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per non compromettere il paesaggio e l'ambiente tutelato, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, sono derogabili con le norme del regolamento, così come disposto al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. I divieti predetti vanno regolamentati in relazione alla specificità delle singole formazioni naturali, storiche e culturali da proteggere e, conseguentemente, alle zonizzazioni con cui il piano dell'Area naturale protetta ha suddiviso il territorio.

     4. Quali criteri di applicazione dei divieti, di cui al precedente comma 2, in relazione alla zonizzazione e quali criteri di applicazione delle deroghe regolamentari precitate, si stabilisce:

     A) i divieti richiamati al comma 3 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano tutti nelle zone A «RISERVA INTEGRALE» ed in modo inderogabile, salvo quanto previsto per prelievi faunistici ad abbattimenti selettivi al comma 4 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo l'attività di ricerca scientifica autorizzata dal soggetto gestore;

     B) l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza;

     C) le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'Area naturale protetta, diverse dalla zona A «Riserva integrale»;

     D) l'apertura e l'esercizio di nuove cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali e di fossili va di norma vietata, salvo la possibilità di deroghe per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifica. Le attività in esercizio, ove suscettibili di deroga, possono continuare in base a programmi di delocalizzazione, di recupero ambientale e di restauro del patrimonio storico e culturale;

     E) il divieto di modificazione del regime delle acque è da intendersi riferito ad opera idraulica. L'attingimento per finalità agro-silvo- pastorali non rientra fra le categorie di divieto, salvo l'applicazione delle norme vigenti su concessioni ed autorizzazioni di attingimento in modo equilibrato alle esigenze di salvaguardia dei corpi idrici. L'attingimento è escluso nella sola zona A «Riserva integrale», perché modificativo dell'equilibrio idrogeochimico. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

     F) l'attività pubblicitaria al di fuori dei centri urbani è subordinata alla formazione di un piano di settore, a cura del soggetto gestore, che deve tenere conto dei criteri di indirizzo impartiti dalla Regione, ai sensi del successivo comma 6;

     G) il divieto di introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici è applicabile esclusivamente nella zona A «Riserva integrale»;

     H) il divieto di introduzione da parte di privati di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è inderogabile per la zona A «Riserva integrale» per tutte le altre zone si applicano le prescrizioni ed i divieti, come disciplinati al punto g), comma 1, dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

     I) il divieto di uso di fuochi all'aperto è inderogabile per la zona A «Riserva integrale». Per tutte le altre zone va regolamentato nel rispetto delle leggi forestali e delle norme per la prevenzione degli incendi, ma espressamente consentendo la utilizzazione dei punti predisposti a tale scopo per i visitatori delle Aree naturali protette, le attività tradizionali di produzione di carbone, i fuochi delle feste agricole e religiose e quelli in annesso alle abitazioni;

     L) il sorvolo dei velivoli sportivi o da turismo, il paracadutismo, l'uso del parapendio e del deltaplano sono interdetti nella zona A «Riserva integrale». Nelle altre zone dell'Area naturale protetta devono essere regolamentati per esigenza di tutela e valorizzazione ambientale e di compatibilità con l'esercizio di altre attività;

     M) ferma restando l'integrità della conservazione della zona A «Riserva integrale», nell'Area naturale protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma del comma 5 del precitato art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     5. Ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono fatte salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad uso militare, le competenze del Ministero della difesa ed, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale.

     6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta criteri di indirizzo per la disciplina delle attività pubblicitarie, ai sensi della lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 16. (Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta).

     1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta attua il piano della stessa con le risorse e secondo gli indirizzi del piano pluriennale economico e sociale, affidando, di regola, la realizzazione e gestione degli interventi agli Enti consorziati o ai membri dello stesso Ente.

     2. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta ha potere di vigilanza generale sull'attuazione del piano e sul rispetto del regolamento.

     3. Al fine di assicurare la prevalenza del piano dell'area naturale protetta regionale sui piani paesistici sui piani territoriali ed urbanistici stabilita dall'art. 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e recepita all'art. 12 comma 9 della precedente legge, le concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Area stessa di competenza dei Comuni, di altri Enti locali territoriali o di altre Autorità amministrative sono rilasciate soltanto se conformi al piano dell'Area naturale ed al relativo regolamento. L'Ente locale territoriale competente, prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al piano dell'Area naturale protetta ed al relativo regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al soggetto gestore. L'Ente locale territoriale competente prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni deve acquisire dal soggetto gestore dell'Area stessa il preventivo nulla-osta che è reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intende come rilasciato [27].

     4. Il soggetto gestore può richiedere agli enti territoriali competenti copia delle autorizzazioni e concessioni e prendere visione degli atti relativi, al fine di esercitare il potere di vigilanza. In caso di rilevato contrasto della autorizzazione o concessione rilasciata con il piano dell'Area naturale protetta o con il regolamento, il soggetto gestore ne chiede l'annullamento alla Giunta regionale che esercita tale potere conformemente a quanto disposto all'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

     5. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta si avvale del servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4.

 

          Art. 17. (Aree continue).

     1. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non individuate e finalizzate nella legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

     2. Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non inferiore a 1:25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e stabiliti i piani e i programmi regionali.

     2-bis. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 32 della legge 394/1991, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati [28].

     2-ter. La deliberazione di cui al comma 2-bis produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [29].

     2-quater. La Regione provvede ad adeguare la cartografia, i piani ed i programmi di cui al comma 2 conformemente alla ridefinizione delle aree contigue [30].

     3. Nei casi in cui è consentito l'esercizio della caccia riservato ai residenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la stessa attività venatoria viene organizzata secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     4. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta deve riservare nel bilancio annuale una quota delle risorse proprie al finanziamento delle funzioni di conservazione e sviluppo dei valori previsti nell'area contigua.

     5. Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

     Art. 18. (Indennizzi).

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in riferimento ai danni provocati a tutte le attività agricole ed alla fauna selvatica, gli indennizzi e compensi per effettivi danni economici alle attività produttive, in conseguenza di iniziative del soggetto gestore dell'Area naturale protetta, sono regolati con procedure stabilite dal regolamento del piano dell'Area stessa, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo e sulla base dei danni accertati dai tecnici all'uopo preposti.

     2. Il fondo, di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è incrementato con fondi propri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

     3. Non sono indennizzabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, nonché i vincoli derivanti dall'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, così come espressamente prescritto dall'art. 16 della stessa.

     4. I procedimenti per gli indennizzi debbono essere definiti entro 120 giorni dalla data della denuncia a seguito dell'accertamento del danno da parte del soggetto gestore, nei limiti dei fondi disponibili a tale scopo.

 

     Art. 19. (Relazioni annuali).

     1. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, che evidenzi lo stato di attuazione del piano di gestione.

     2. La relazione di cui al precedente comma 1 è inviata al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni dei soggetti gestori, redige una relazione generale riassuntiva, che illustra l'attività complessiva in materia di Aree naturali protette. La relazione riassuntiva è inviata al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione [31].

 

     Art. 20. (Norme transitorie).

     1. Il piano del sistema parchi-ambiente dell'Umbria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 12 marzo 1990, n. 1147 ed oggetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 331 del 14 giugno 1990, costituisce, in prima applicazione, così come modificato ed integrato dalla presente legge, il piano regionale delle Aree naturali protette, di cui all'art. 5.

     2. Le elaborazioni per i piani di conservazione e sviluppo, predisposte dagli enti competenti ai sensi dell'art. 2 del precitato D.P.G.R. n. 331 del 14 giugno 1990, costituiscono elementi fondamentali del piano dell'Area naturale protetta e del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

     3. In sede di prima applicazione il piano dell'Area naturale protetta può individuare zone A «Riserve integrali» zone B «Riserve generali orientate» esclusivamente all'interno della zona 1 «Ambito in cui è prevalente la protezione ambientale», così come definita in sede di perimetrazione ai sensi del precedente art. 7 e la perimetrazione della stessa zona 1 non può essere modificata, così come consentito dal comma 7 del precedente art. 12.

 

     Art. 21. (Norma di indirizzo e coordinamento).

     1. In applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» il piano faunistico venatorio regionale e i piani faunistici venatori provinciali promuovono la concentrazione delle oasi di protezione venatoria, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione all'interno delle Aree naturali protette, così da far coincidere il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consentire l'attività venatoria su territori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.

 

     Art. 22. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     - l'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

     - l'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, così come modificato dall'art. 15 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;

     - l'inciso «promuovere la costituzione di parchi naturali ai sensi del precedente art. 5», di cui al comma 1 dell'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, così come modificato dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26.

 

     Art. 23. (Riclassificazione di ambiti naturali).

     1. Gli ambiti individuati quali parchi di interesse regionale alla Tavola III del Piano urbanistico territoriale regionale, non istituiti come Aree naturali protette di interesse nazionale, ovvero di interesse regionale o locale ai sensi della presente legge, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano urbanistico territoriale regionale, quali aree di particolare interesse naturalistico e ambientale.

 

     Art. 24. (Vigilanza e poteri sostitutivi). [32]

     1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza per l’istituzione e la gestione del Sistema parchi-ambiente ed esercita altresì i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

 

     Art. 25. (Istituzione delle Aree naturali protette regionali).

     1. Sono istituite, ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 7:

     A) - l'Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»;

     B) - l'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»;

     C) - l'Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»;

     D) - l'Area naturale protetta «Colfiorito»;

     E) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»;

     F) - l'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere»;

     2. Le perimetrazioni provvisorie, a scala 1:25000, per ciascuna delle suddette Aree naturali protette sono rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge.

     3. [Il soggetto gestore, in relazione alla peculiarità di ciascuna delle Aree naturali protette, è individuato nella tipologia del Consorzio costituito obbligatoriamente tra enti locali od organismi associativi, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142] [33].

     4. Sono istituite le aree contigue dell'Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco» e dell'Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere», ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), così come rappresentate nelle cartografie allegate alla presente legge, per assicurare la conservazione dei valori propri delle Aree protette medesime. All'interno delle aree contigue predette è disciplinato l'esercizio dell'attività venatoria gestita in base all'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     5. Per quanto attiene alla individuazione degli elementi per la redazione del piano dell'Area naturale protetta e dei principi regolamentari, trovano integrale applicazione gli articoli 12, 14 e 15 della presente legge.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione 1995 il capitolo di nuova istituzione denominato «Realizzazione e gestione del Sistema delle Aree naturali protette regionali dell'Umbria».

     2. L'entità della spesa di cui al comma 1 sarà annualmente stabilita, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

SOMMARIO

Art.  1. (Principi generali)

Art.  2. (Modalità di attuazione)

Art.  3. (Programma generale regionale)

Art.  4. (Obiettivi specifici)

Art.  5. (Piano regionale delle Aree naturali protetta)

Art.  6. (Gestione del Piano regionale)

Art.  7. (Istituzione dell'area naturale protetta)

Art.  8. (Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale

protetta)

Art.  9. (Comunità dell'Area naturale protetta)

Art. 10. (Misure di salvaguardia)

Art. 11. (Organizzazione amministrativa del soggetto gestore

dell'Area naturale protetta)

Art. 12. (Piano dell'Area naturale protetta)

Art. 13. (Piano pluriennale economico e sociale)

Art. 14. (Regolamento dell'area naturale protetta)

Art. 15. (Definizione dell'applicabilità dei principi

regolamentari)

Art. 16. (Gestione del Piano e del Regolamento dell'area naturale

protetta)

Art. 17. (Aree contigue)

Art. 18. (Indennizzi)

Art. 19. (Relazioni annuali)

Art. 20. (Norme transitorie)

Art. 21. (Norma di indirizzo e coordinamento)

Art. 22. (Abrogazione di norme)

Art. 23. (Riclassificazione di ambiti naturali)

Art. 24. (Vigilanza e poteri sostitutivi)

Art. 25. (Istituzione delle Aree naturali protette regionali)

Art. 26. (Norma finanziaria)

 

CARTOGRAFIA ALLEGATA [34]

 

A) Area naturale protetta «Parco del Monte Subasio»

B) Area naturale protetta «Parco del Monte Cucco»

C) Area naturale protetta «Parco del Lago Trasimeno»

D) Area naturale protetta «Colfiorito»

E) Area naturale protetta «Parco fluviale del Nera»

F) Area naturale protetta «Parco fluviale del Tevere»

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

[4] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[5] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[6] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[7] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[8] Lettera sostituita dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così modificata dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[11] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[12] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[14] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[16] Lettera già modificata dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificata dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[17] Comma modificato dall'art. 60 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 4 della stessa L.R. 3/99 e così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 21 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[18] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 21 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[19] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[20] Articolo abrogato dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[21] Punto soppresso dall’art. 39 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[22] Comma modificato dall'art. 60 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 4 della stessa L.R. 3/99 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[23] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 4 della stessa L.R. 3/99, dall’art. 49 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[24] Comma così modificato dall’art. 40 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[25] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 4 della stessa L.R. 3/99 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[28] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2012, n. 11.

[29] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2012, n. 11.

[30] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 2012, n. 11.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[32] Articolo modificato dall'art. 60 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, salvo quanto previsto dal comma 4 della stessa L.R. 3/99 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[33] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[34] Si omette la cartografia.