§ 1.4.91 - L.R. 2 aprile 2015, n. 10.
Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:02/04/2015
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Funzioni della Regione)
Art. 3.  (Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)
Art. 4.  (Funzioni delle nuove province)
Art. 5.  (Società partecipate)
Art. 6.  (Criteri generali per l'individuazione delle risorse)
Art. 7.  (Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)
Art. 8.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)
Art. 9.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)
Art. 11.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)
Art. 12.  (Norma transitoria e finale)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)
Art. 14.  (Clausola valutativa)
Art. 15.  (Norma finanziaria)
Art. 16.  (Norma di rinvio)


§ 1.4.91 - L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

(B.U. 8 aprile 2015, n. 19 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla l. 56/2014, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014 .

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.

 

     Art. 3. (Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della l.r. 3/1999 . Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a) [1].

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino [2].

 

     Art. 4. (Funzioni delle nuove province)

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014.

2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis) [3].

 

     Art. 5. (Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall'articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 .

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.

4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 614 della l. 190/2014 .

 

     Art. 6. (Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della l. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014 .

2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 [4].

2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2-bis [5].

 

     Art. 7. (Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ;

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 .

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3 .

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: " le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: ", le unioni di comuni territorialmente interessate ".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: "delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale " sono sostituite dalle seguenti: " le unioni di comuni territorialmente interessate ".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: " le unioni speciali di comuni competenti " sono sostituite dalle seguenti: " le unioni di comuni territorialmente interessate ".

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: " speciale " ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: " speciale " è soppressa.

 

     Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. L'articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.

2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2011, sono abrogati.

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della l.r. 18/2011, sono abrogati.

4. Al Titolo IV della l.r. 18/2011, il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati.

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della l.r. 18/2011, sono abrogati.

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "Lo Statuto ", sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ".

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente: "a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente; ".

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: " d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso. " .

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

" 2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. ".

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente: " a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis); " .

7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole: " e all'Unione speciale di comuni " sono sostituite dalle parole: " o ai comuni ".

8. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: " 1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata. ".

9. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

10. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

" 4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI. " .

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è inserito il seguente:

" 5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti. ".

13. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

" 6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis. ".

14. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è abrogato.

15. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " di tutti gli organi di cui all'articolo 4 ", sono sostituite dalle parole: " del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 " .

16. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: " 1, lettera e) " sono sostituite dalle parole: " 5-bis ".

17. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 11/2013, le parole: " 31 dicembre 2015 " sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2016 ".

18. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

" 1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata. ".

 

     Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente:

" c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; ".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/1998, è sostituita dalla seguente:

" d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; ".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

5. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

6. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente:

" 1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia. ".

7. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente:

" 2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio. ".

8. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

9. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ";".

10. Al comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998, la parola: " provinciali " è sostituita dalla seguente: " territoriali ".

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Norma transitoria e finale)

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale [6].

2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale [7].

2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio [8].

2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione [9].

3. [I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1] [10].

4. [Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale] [11].

5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) [12].

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale [13].

6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:

a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;

b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;

c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione [14].

6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente [15].

6-quater. [Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso] [16].

6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni [17].

6-sexties. ll personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta [18].

6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della l.r. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica [19].

7. Nelle more di quanto previsto al comma 1 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni [20].

8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 .

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima [21].

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.

2. Al comma 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), come inserito dall'articolo 7 della l.r. 8/2015, dopo la parola: "omnicomprensivo," sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio".

 

     Art. 14. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2 :

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 ( l.r. 02.03.1999, n. 3);

2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 ( l.r. 21.10.1997, n. 30);

3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 ( l.r. 11.05.2007, n. 12);

4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 ( l.r. 22.10.2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 ( l.r. 17.05.1994, n. 14);

5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21.01.2015, n. 1 ex l.r. 27.01.2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4 :

1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 ( l.r. 02.05.1980, n. 39);

2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 ( l.r. 18.11.1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12 :

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 ( l.r. 23.12.2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 ( l.r. 23.07.2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 ( l.r. 23.07.2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;

2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della l.r. 24.09.2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 ( l.r. 24.09.2003, n. 18 e l.r. 23.12.2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge [22].

4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, trovano copertura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti"del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi [23].

 

     Art. 16. (Norma di rinvio)

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della l. 190/2014, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO A - [24]

 

1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2

 

2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis

 

3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

 

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

 

a) AMBIENTE

 

- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 l.r. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 l.r. 30/97)

 

- Valutazioni ambientali:

i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009)

ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex Dpr 59/2013)

iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

 

- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m l.r. 3/99, alla l.r. 12/2007 e alla l.r. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore.

- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano - Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) [25]

 

b) ENERGIA

 

- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

 

- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

 

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

 

- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni

 

- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI l.r. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima l.r. 1/2015

 

- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della l.r. 1/2015 per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 - Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della l.r. 1/2015

 

- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della l.r. 1/2015

 

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

- Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ( art. 9, LR 3/1999)

 

- Cave e Miniere: Vigilanza ( art. 14 l.r. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c) concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo ( art. 21, comma 2 LR 3/1999)

- Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente ( art. 12 della l.r. 2/2000 " r.r. 8/2008) [26]

 

e) CACCIA

 

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:

i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico - venatoria

ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio

iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati

iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria

v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico - venatorie

vi. ripopolamenti

vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale

viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

 

f) PESCA

 

- Funzioni amministrative relative a:

i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici

ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti

iii. al rilascio delle licenze di pesca

iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica

v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali

vi. ripopolamenti

vii. funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 15/2008

 

g) TURISMO

 

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13

h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.LGS. 42/2004)

i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

j) FORMAZIONE PROFESSIONALE

k) DIRITTO ALLO STUDIO

k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti [27]

 

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

 

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 2 E 2 BIS

 

a) SPORT

 

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili ( l.r. 3/99)

 

b) CULTURA

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 l.r. 3/99

 

c) DIRITTO ALLO STUDIO

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

 

c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO - Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo 1, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno [28]

 

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4

 

a) AMBIENTE:

- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo 2, lettera c-bis [29]

 

b) [FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche] [30]

 

c) TRASPORTI

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2-3-1999 n. 3

 

d) VIABILITÀ REGIONALE

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale ( LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

 

e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX DPR 74/2013)] [31]

 

ALLEGATO B -

 

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI ( legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

 

a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della l.r. 1/2015 ;

 

b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

 

c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;

 

d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;

 

e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge;

 

f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della l.r. 28/2001 ;

 

g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001 ;

 

h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;

 

i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;

 

j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

 

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

 

a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;

 

b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36 ;

 

c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;

 

d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ;

 

e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;

 

f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;

 

g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;

 

h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ;

 

i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 ;

 

j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

 

k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290 ;

 

l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 ;

 

m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ;

 

n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ;

 

o) funzioni in materia di agriturismo.

 

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

 

a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;

 

b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;

 

c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 ;

 

d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994 ;

 

e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994 ;

 

f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994 ;

 

g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994 ;

 

h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994 ;

 

i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994 ;

 

j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994 ;

 

k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/1994 .

 

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA ( L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

 

a) la sistemazione e l?adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;

 

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933 ;

 

c) le opere di difesa idrogeologica;

 

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

 

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

 

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

 

g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ;

 

h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

 

i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

 

j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

 

ALLEGATO C - [32]

 

Funzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma prevista dall'articolo 30, comma 4 del medesimo d.lgs.

 

a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)

b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)


[1] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[5] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 maggio 2020, n. 4.

[10] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[11] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[12] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[14] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[15] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[16] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[17] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[18] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[19] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[20] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[21] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[22] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[23] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 marzo 2020, n. 2.

[24] Allegato modificato dall'art. 15 della L.R. 28 luglio 2016, n. 9.

[25] Lettera già modificata dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[26] Periodo aggiunto dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 e così sostituita dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[29] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[30] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

[31] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[32] Allegato così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.