§ 2.3.337 - L.R. 28 luglio 2016, n. 9.
Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/07/2016
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.
Art. 2.  Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 3.  Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 4.
Art. 4.  Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016.
Art. 5.  Variazioni autorizzazioni di spesa approvate con la legge di stabilità regionale 2016.
Art. 6.  Variazioni di bilancio.
Art. 7.  Allegati all'assestamento di bilancio.
Art. 8.  Autorizzazione all'acquisto di immobili.
Art. 9.  Contributo straordinario al Comune di Perugia per impiantistica sportiva.
Art. 10.  Anticipazione di cassa all'Agenzia forestale regionale.
Art. 11.  Interventi in materia di contrasto alla violenza di genere.
Art. 12.  Interventi per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.
Art. 13.  Ulteriore modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 .
Art. 14.  Ulteriore modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 .
Art. 15.  Ulteriore modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 .
Art. 16.  Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 .
Art. 17.  Modificazione alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .


§ 2.3.337 - L.R. 28 luglio 2016, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 29 luglio 2016, n. 35 - S.S. n. 2)

 

TITOLO I

Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del Rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 2. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 193.143.389,29.

 

     Art. 3. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 4.

1. All'articolo 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, l'importo di:"201.934.490,37" è sostituito da: "193.143.389,29";

- al comma 2, l'importo di: "10.000.000,00" è sostituito da: "17.400.000,00";

- al comma 5, gli importi di: "589.000,00", "7.070.000,00", "330.000,00" e "3.914.000,00" sono sostituiti rispettivamente da: "548.000,00", "6.762.000,00", "271.000,00" e "3.742.000,00";

- al comma 6, gli importi di: "245.000,00", "350.000,00", "136.000,00" e "194.000,00"sono sostituiti, rispettivamente, da: "312.000,00", "609.000,00", "169.000,00" e "338.000,00".

 

     Art. 4. Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016.

1. Le risorse autorizzate per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2016 ammontano a euro 1.601.935.456,00 iscritti al Programma 01: "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea", della Missione 13: "Tutela della salute".

2. Per l'attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, per l'esercizio 2016, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

 

     Art. 5. Variazioni autorizzazioni di spesa approvate con la legge di stabilità regionale 2016.

1. Alla Tabella A) della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione 2016-2018 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     Art. 7. Allegati all'assestamento di bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 3 - Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) Prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) Elenco degli interventi per spese di investimento dell'esercizio 2016 finanziati con ricorso al debito (allegato 10);

j) Nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2016-2018 (allegato 11);

k) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12).

 

TITOLO II

Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali

 

     Art. 8. Autorizzazione all'acquisto di immobili.

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, al fine di conseguire obiettivi di interesse regionale relativi allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi diffusa delle attività produttive quali quelle dei Comuni di Terni e Narni, delle aree individuate dall'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni e dell'area interna Sud-Ovest Orvietano, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili per il perseguimento dei suddetti fini, di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali - che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile :

a) area industriale di Maratta Terni di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, superficie 43.210 mq, al prezzo non superiore a euro 2.389.500,00;

b) area industriale San Giacomo Spoleto di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, superficie 102.975 mq, al prezzo non superiore a euro 3.089.250,00 [1].

2. All'onere complessivo di euro 7.400.000,00 di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo II, Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1, e provvede alla successiva gestione degli immobili.

3 bis. Le concessioni regionali relative all'utilizzazione da parte di imprese delle aree industriali di cui al comma 1, lettere a) e b) in considerazione degli obiettivi regionali di sviluppo socio economico dei territori interessati, non possono avere una durata superiore ad anni trentacinque [2].

4. L'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

 

     Art. 9. Contributo straordinario al Comune di Perugia per impiantistica sportiva.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Perugia, per l'anno 2016, un contributo straordinario di 300.000,00 euro a titolo di cofinanziamento delle spese per investimento per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 300.000,00 euro con imputazione al Titolo 2, Missione 06, Politiche giovanili, sport e tempo libero, Programma 01, Sport e tempo libero, del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 10. Anticipazione di cassa all'Agenzia forestale regionale.

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2016, a concedere all'Azienda forestale regionale, istituita con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 4 milioni con imputazione, per la parte Entrata, al titolo 5, Entrate da riduzioni di attività finanziarie, Tipologia 02, Riscossione crediti a breve termine e per la Spesa, alla Missione 16, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Titolo 3, Spese per incremento attività finanziarie, Programma 01, Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2016 o anteriormente in caso di sopravvenute esigenze di cassa della Regione.

 

     Art. 11. Interventi in materia di contrasto alla violenza di genere.

1. La Regione assegna un contributo straordinario di 92.500,00 euro al Comune di Perugia, di 92.500,00 euro al Comune di Terni e di 15.000,00 euro al Comune di Orvieto per il sostegno del funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali, riconosciuti dalla Regione in possesso dei requisiti minimi previsti dall'Intesa 24 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2016 la spesa di 200.000,00 euro nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1: "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 12. Interventi per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà.

1. La Regione promuove interventi finalizzati a favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, dei giovani disoccupati residenti in zone marginali della Regione e l'inclusione socio-lavorativa degli adulti che nei ventiquattro mesi antecedenti il raggiungimento dei requisiti per l'erogazione del trattamento di quiescenza versino in condizione di disoccupazione e di vulnerabilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati con apposita delibera della Giunta regionale in coerenza con i provvedimenti integrativi del SIA nazionale e della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 93 del 28 giugno 2016 (Adozione da parte della Giunta regionale di misure integrative del SIA - Sostegno all'inclusione attiva).

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2016, la spesa di euro 300.000,00 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 15"Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 03 "Sostegno all'occupazione", Titolo 1, Spese correnti del Bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 13. Ulteriore modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 .

1. L'articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

     Art. 14. Ulteriore modificazione alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 .

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), la parola: "2015" è sostituita dalla seguente: "2016".

 

     Art. 15. Ulteriore modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 .

1. Alla lettera a), del Paragrafo 1, dell'Allegato A, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), dopo le parole: "pozzi domestici" è aggiunto il seguente punto:" - Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore.".

 

     Art. 16. Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 .

1. Al comma 2, lettera v), dell'articolo 408, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), la parola: "abroganda" è soppressa.

 

     Art. 17. Modificazione alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 .

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016)), le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2016".

2. Per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti del comma 1, è autorizzata la spesa di 16.000,00 euro a titolo di rimborso a favore dei contribuenti che hanno già assolto l'obbligo tributario con imputazione della stessa, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 1, Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 04, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, del Titolo I, Spese Correnti, del Bilancio di Previsione 2016.

3. Al finanziamento della minore entrata, stimata in euro 17.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, del Titolo I, Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 01, Imposte, tasse e proventi assimilati, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del Titolo 1, Spese Correnti, Missione 20, Fondi Accantonamento, Programma 01, Fondo di Riserva dei medesimi bilanci.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 18.

[2] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 luglio 2017, n. 11.