§ 2.3.333 - L.R. 8 aprile 2016, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:08/04/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Finanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 3.  (Contributo alla Fondazione Aldo Capitini)
Art. 4.  (Contributo Ce.S.Vol.)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi e ad idrogeno)
Art. 6.  (Attività formativa connessa al processo di riforma e riordino istituzionale)
Art. 7.  (Interventi per il Giubileo della Misericordia)
Art. 8.  (Sostegno all'assistenza legale ai risparmiatori umbri coinvolti nelle crisi di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti)
Art. 9.  (Convenzioni con gli enti di area vasta per l'espletamento dei procedimenti sanzionatori)
Art. 10.  (Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)
Art. 11.  (Utilizzo risorse per lo sviluppo economico)
Art. 12.  (Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 )
Art. 13.  (Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 )
Art. 14.  (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 )
Art. 15.  (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 )
Art. 16.  (Copertura finanziaria)


§ 2.3.333 - L.R. 8 aprile 2016, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016).

(B.U. 8 aprile 2016, n. 16 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016-2018, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2016-2018 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Finanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Per il triennio 2016-2018 è autorizzato il finanziamento degli interventi previsti da leggi regionali di spesa per gli importi indicati annualmente nella Tabella A, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Contributo alla Fondazione Aldo Capitini)

1. La Regione, in coerenza con gli articoli 2 e 4 dello Statuto regionale, attribuisce un contributo annuale a favore della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini di Perugia, riconoscendone il ruolo che la stessa svolge a livello locale, nazionale e internazionale per la valorizzazione e la diffusione del pensiero capitiniano.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 la spesa di euro 10.000,00 nell'ambito della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

3. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

 

     Art. 4. (Contributo Ce.S.Vol.)

1. La Regione, in coerenza con l 'articolo 5 dello Statuto regionale, assegna un contributo straordinario a favore dei Centri di servizio per il volontariato umbri, in considerazione del loro ruolo in termini di diffusione e crescita qualitativa delle attività di solidarietà e volontariato. Il contributo di cui al primo periodo è erogato al Ce.S.Vol. di Perugia per il ruolo di coordinamento di attività che coinvolgono anche il Ce.S.Vol. di Terni su tutto il territorio regionale.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 35.000,00 nell'ambito della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi e ad idrogeno)

1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive [1].

2. Al finanziamento delle minore entrata stimata in euro 33.000,00 per il 2016, 88.000,00 per il 2017, e 94.000,00 per il 2018, del Titolo I, Tipologia 01, Categoria 50: "Tassa di circolazione dei veicoli a motore", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1.

 

     Art. 6. (Attività formativa connessa al processo di riforma e riordino istituzionale)

1. La quota di euro 100.000,00, di cui alla Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10: "Risorse umane", Titolo 1: "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, è destinata alle attività di formazione affidate al Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" e connesse al processo di riforma e riordino istituzionale della Regione.

 

     Art. 7. (Interventi per il Giubileo della Misericordia)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 11 dello Statuto regionale e del Protocollo d'Intesa Regione Umbria Conferenza Episcopale Umbra stipulato in data 23 dicembre 2015, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione in Umbria del Giubileo della Misericordia; la Regione per le medesime finalità supporta inoltre iniziative congiunte a carattere locale, nazionale ed internazionale. Le manifestazioni e gli eventi da realizzare sono indicati dallo stesso Protocollo d'Intesa, che individua altresì le modalità di programmazione e di integrazione degli interventi.

2. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di euro 500.000,00, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01: "Organi istituzionali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

 

     Art. 8. (Sostegno all'assistenza legale ai risparmiatori umbri coinvolti nelle crisi di Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti)

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, per l'anno 2016, la somma di euro 100.000,00, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 12: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie", Programma 05: "Interventi per le famiglie", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Umbria che detenevano alla data del 23 novembre 2015 obbligazioni emesse dagli istituti bancari interessati dal riordino operato dall'articolo 1, commi 842 e 854 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e che sono state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi detti istituti bancari.

2. [Per l'accesso al contributo è richiesto un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000,00] [2].

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le condizioni, i divieti di cumulo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 . La deliberazione può, eventualmente, prevedere la corresponsione del contributo anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori, nonché un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai quali i soggetti danneggiati possono rivolgersi, oppure, la stipula di una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori dell'Umbria.

 

     Art. 9. (Convenzioni con gli enti di area vasta per l'espletamento dei procedimenti sanzionatori)

1. La Regione per l'espletamento del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nelle materie di cui all'Allegato A, paragrafo 1 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), può avvalersi degli uffici degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sulla base di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale con proprio atto.

2. Nel caso in cui si ricorra alla facoltà di cui al comma 1, gli introiti derivanti dai verbali sanzionatori acquisiti al protocollo delle province entro il 30 novembre 2015 per i quali alla stessa data non si è ancora concluso il relativo procedimento amministrativo, sono acquisiti ai bilanci delle province, fatte salve eventuali compensazioni di tutte le spese sostenute dalla Regione, ivi comprese quelle processuali.

3. Nel caso in cui si ricorra alla facoltà di cui al comma 1, per i procedimenti sanzionatori instaurati dal 1 dicembre 2015, la Regione riconosce, agli enti di area vasta di cui alla l. 56/2014, nell'ambito degli stanziamenti della Missione 01: "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11: "Altri Servizi Generali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, un corrispettivo pari al venti per cento delle somme incassate e comunque non superiore complessivamente ad euro 100.000,00.

4. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 .

 

     Art. 10. (Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, per l'anno 2016, agli enti locali cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice la somma di euro 2.000.000,00, per lo sviluppo territoriale negli ambiti del turismo, degli eventi per la valorizzazione del territorio locale, dell'ambiente e del decoro urbano.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione dell'Assemblea legislativa competente per materia, stipula con gli enti locali appositi protocolli finalizzati all'approvazione di progetti presentati negli ambiti di intervento di cui al comma 1 . Ai fini di cui al primo periodo la Giunta regionale, prima della definitiva sottoscrizione, trasmette i testi dei protocolli alla commissione dell'Assemblea legislativa competente per materia e, successivamente alla sottoscrizione, trasmette tempestivamente alla stessa commissione i protocolli sottoscritti ed i progetti presentati.

3. Al finanziamento, per l'anno 2016, della spesa di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte come segue:

a) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

b) per euro 1.100.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01: "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018;

c) per euro 600.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05: "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2016-2018.

5. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011. La Giunta regionale, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell'Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri di attribuzione delle risorse da assegnare in forza di avviso pubblico, e provvede successivamente alla sottoscrizione dei protocolli con gli enti locali aggiudicatari. La Giunta regionale trasmette i protocolli sottoscritti ed i progetti assegnatari delle risorse alla Commissione stessa [3].

5-bis. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dall'assegnazione dell'atto alla competente Commissione Consiliare [4].

 

     Art. 11. (Utilizzo risorse per lo sviluppo economico)

1. Le somme riversate al bilancio regionale da soggetti pubblici e/o privati, relative a risorse finanziarie già trasferite ai medesimi soggetti per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo economico in base a leggi regionali o altra disposizione, non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non soggette a specifici vincoli di destinazione, sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo Unico per le attività produttive di cui all'articolo 48 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), iscritto alla Missione 14: "Sviluppo economico e competitività", Programma 01: "Industria, PMI e Artigianato" del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

 

     Art. 12. (Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 )

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è sostituito dal seguente:

" 2. Le zone a regolamento specifico sono istituite dalla Giunta regionale con proprio atto che può prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 15/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

3. Al comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 15/2008, dopo le parole: " articolo 14 " sono aggiunte le seguenti: ", dall'articolo 18, comma 2 "; le parole: " e 4195/6290 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica provinciale" sono soppresse e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Al finanziamento concorrono anche le entrate previste al comma 2 dell'articolo 18." .

 

     Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 )

1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), è abrogata .

 

     Art. 14. (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 ) [5]

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), è inserito il seguente:

" 4 bis. La Regione esercita l'attività di Film Commission per l'Umbria. Per attività di Film Commission si intendono tutte quelle azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio. La Giunta regionale, in coerenza con gli aiuti di stato, con proprio atto disciplina l'organizzazione, i criteri e le modalità di svolgimento e sostegno a tali attività. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 13/2013 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4 bis stimati complessivamente in euro 100.000,00 si fa fronte, per le annualità 2016, 2017 e 2018, con gli stanziamenti della Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.

1 ter. Per gli anni successivi, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ). " .

 

     Art. 15. (Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 )

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

" 4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011 e dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, per il personale di cui al comma 1 nonché quelle per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, paragrafo IV della l.r. 10/2015, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria. " .

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2016-2018 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2016, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 ottobre 2016, n. 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[5] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.