§ 2.2.245 - L.R. 27 gennaio 2009, n. 1.
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:27/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci)
Art. 4.  (Indirizzi regionali e piano di attività)
Art. 5.  (Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione)
Art. 6.  (Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie)
Art. 7.  (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale)
Art. 8.  (Statuto)
Art. 9.  (Struttura del capitale sociale)
Art. 10.  (Organizzazione)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Norma transitoria)


§ 2.2.245 - L.R. 27 gennaio 2009, n. 1.

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.

(B.U. 4 febbraio 2009, n. 5)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria, già istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 (Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria»), che assume, con la presente legge, la nuova denominazione di “Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.”, di seguito Sviluppumbria S.p.A., è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”.

2. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza, nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.

3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione.

2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:

a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell’ambito della programmazione regionale;

b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) animazione economica e a supporto dell’attuazione di misure di politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell’innovazione e dell’internazionalizzazione;

d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;

e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali;

e bis) [attività di promozione tipiche di film commission] [1].

3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.

4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:

a) l’amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci per lo sviluppo economico regionale;

b) l’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;

c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell’Umbria;

d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;

d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata [2];

e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili, giovanili e del terzo settore;

f) l’attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;

g) l’attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;

g-bis) [supporto tecnico e operativo alle attività di informazione e progettazione nell'ambito dei programmi comunitari] [3];

g-ter) [valorizzazione nell'ambito delle attività di cui alla lettera g-bis) del "marchio SEU"] [4];

h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso, eccetto il patrimonio immobiliare regionale destinato o destinabile alla residenza con apposito atto della Giunta regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva dell’ATER regionale [5];

i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.

 

     Art. 3. (Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci)

1. I rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci, per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o cofinanziate, sono disciplinati da apposita convenzione che ne definisce finalità e contenuti di gestione e controllo.

 

     Art. 4. (Indirizzi regionali e piano di attività)

1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della convenzione di cui all’articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento:

a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di Sviluppumbria S.p.A.;

b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definiscono i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per la realizzazione di specifici progetti.

2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri soci:

a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell’esercizio.

3. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa i documenti di cui al comma 2, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali [6].

4. Sviluppumbria S.p.A. può collaborare con enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed europeo.

 

     Art. 5. (Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione)

1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione attribuite a RES S.p.A., costituita con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.A..

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e fusione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, garantendo la necessaria continuità di gestione e l’efficacia dell’attività conferita.

3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES S.p.A. anche per quanto attiene il personale.

 

     Art. 6. (Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in:

a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.A. con la presente legge;

b) da trasferire alla Regione e/o ad altri enti o organismi regionali;

c) da alienare.

2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche modificando l’imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalità per l’assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1. Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali ulteriori partecipazioni già intestate alla Regione, agenzie o società regionali. Di tale provvedimento è data informazione all'Assemblea legislativa [7].

 

     Art. 7. (Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale)

1. La Regione e gli altri soci, con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 1, comma 2 nominano i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A.. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) [8].

 

     Art. 8. (Statuto)

1. Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sottopone all’Assemblea dei soci il nuovo statuto societario conforme alla presente legge, per l’approvazione.

 

     Art. 9. (Struttura del capitale sociale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) così come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di Sviluppumbria S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 1, ivi compreso l’utilizzo di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A..

 

     Art. 10. (Organizzazione)

1. Sviluppumbria S.p.A. in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate si articola in divisioni e deve comunque attuare una distinta evidenziazione gestionale e contabile in relazione alle poste patrimoniali afferenti specifici soci e categorie patrimoniali.

2. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare già svolte dalla società RES S.p.A. sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria) [9]

1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della Sviluppumbria S.p.A..

2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, dall’articolo 4 e dall’articolo 6, comma 2, si provvede con le risorse allocate nelle unità previsionali di base 08.1.022 di nuova istituzione ‘Contributi della Regione per la Società per la promozione per lo sviluppo economico dell’Umbria. Sviluppumbria - Spese correnti’ e 08.2.009 che assume la nuova denominazione ‘Contributi della Regione per la Società regionale di sviluppo economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Spese di investimento’ (capp. 3001 (n.i.), 9500/3100 e 9500/3110) [10].

4. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità [11].

 

     Art. 12. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 26 febbraio 1973, n. 14;

b) 15 novembre 1973, n. 40;

c) 27 gennaio 1995, n. 2;

d) 9 giugno 1999, n. 12.

 

     Art. 13. (Norma transitoria)

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1, comma 2.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10 e abrogata dall'art. 13 della L.R. 8 aprile 2016, n. 3.

[2] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[3] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14 e abrogata dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[4] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14 e abrogata dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 3 agosto 2010, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[7] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[8] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[9] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 marzo 2009, n. 3.

[10] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2009, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2012, n. 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2009, n. 22.