§ 2.3.359 - L.R. 8 marzo 2021, n. 3.
Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:08/03/2021
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)
Art. 3.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
Art. 4.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)
Art. 5.  (Modificazione alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)
Art. 7.  (Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)
Art. 9.  (Modificazione alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9)
Art. 10.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 11.  (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)
Art. 12.  (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)
Art. 13.  (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
Art. 14.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8)
Art. 15.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14)
Art. 16.  (Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)
Art. 17.  (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)
Art. 18.  (Integrazione alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)
Art. 19.  (Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12)
Art. 20.  (Disposizione transitoria)


§ 2.3.359 - L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.

(B.U. 10 marzo 2021, n. 16 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2021), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023.

 

     Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), il periodo che inizia con le parole: "che formulano proposte" e finisce con le parole: "degli organi regionali" è sostituito dal seguente: "; alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui al comma 7 dell'articolo 2".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1995, dopo le parole: "Allegato A alla presente legge" è inserito il seguente periodo: "L'Allegato A è aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa".

3. Il comma 3 dell'articolo 2-ter della l.r. 11/1995, è sostituito dal seguente:

"3. La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-ter della l.r. 11/1995, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le nomine e designazioni di rispettiva competenza disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e nel sito istituzionale della Giunta regionale.

1-ter. Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa, di cui alla l. 190/2012, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha effettuato la nomina o designazione e al soggetto nominato o designato. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.

1-quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;

c) l'Assemblea legislativa è sostituita dal suo Presidente;

d) il Presidente dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;

e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea legislativa".

5. Al comma 4-ter dell'articolo 4 della l.r. 11/1995, dopo le parole: "alla presente legge" è inserito il seguente periodo: "e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile".

6. Il comma 4 dell'articolo 11-ter della l.r. 11/1995, è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2".

7. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995, le parole: "almeno trenta giorni" sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: "dal PRAE" sono aggiunte le seguenti: "o come specificato dal comma 4 bis";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:

1) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE ;

2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;

3) l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2";

c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "prorogabile per non più di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni"; dopo le parole: "quantità autorizzate" sono aggiunte le seguenti: "e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) e dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" e dopo le parole: "al Comune" è aggiunta la seguente: "almeno";

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Garanzie patrimoniali.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:

a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;

b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile ;

d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;

e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.

3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:

a) le opere di ripristino ambientale;

b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);

c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;

d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i dieci anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;

e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al dieci per cento delle opere di ripristino ambientale.

4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

5. Ai fini della conformità delle garanzie alla l. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione.

6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa";

e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".

 

     Art. 4. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

1. All'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), dopo il comma 3-quater, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-quinquies. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta regionale e a supporto degli uffici regionali.

3-sexies. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al comma 3-quinquies. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti.

3-septies. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 3-quinquies è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge".

 

     Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Relazioni e pubblicità dell'attività.

1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali".

 

     Art. 7. (Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo le parole: "soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore amministrativo appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016,".

2. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015, dopo le parole: "ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore sanitario appositamente costituito ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 171/2016,".

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), le lettere g-bis) e g-ter) sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese), è abrogato.

 

     Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le parole: ", e provvede alla valutazione del personale" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 18/2011, dopo le parole: "fatte salve le assunzioni" sono inserite le seguenti: "autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni".

 

     Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)

1. I commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), sono abrogati.

 

     Art. 12. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 8 sono abrogati;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA";

c) al comma 3 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e";

d) al comma 4 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016".

 

     Art. 13. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è sostituito dal seguente:

"2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della l.r. 3/1999 . Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a)".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/2015, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis)".

3. Il comma 6-quater dell'articolo 12 della l.r. 10/2015, è abrogato.

4. In fondo alla lettera a) AMBIENTE dell'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015, dopo le parole: "emissioni atmosferiche e sonore" sono aggiunte le seguenti:

"- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano - Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) ".

5. All'Allegato A, Paragrafo 2, della l.r. 10/2015, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO - Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo 1, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno ".

6. Alla lettera a) del Paragrafo 3, dell'Allegato A, della l.r. 10/2015, dopo le parole: "- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo 2, lettera c-bis".

 

     Art. 14. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è abrogato.

 

     Art. 15. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14)

1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), le parole: "e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)", sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018, le parole: "della Società Sviluppumbria S.p.A" sono sostituite con le parole: "del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica".

3. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018, è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni in materia di formazione dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, previo conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU" [1].

4. L'articolo 21 della l.r. 14/2018, è abrogato.

5. [L'articolo 22 della l.r. 14/2018, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. (Trasferimento personale SEU)

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica"] [2].

 

     Art. 16. (Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)

1. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria), dopo la parola: "regionali" sono aggiunte le seguenti: "Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2020, il numero: "12" è sostituito dal seguente: "24".

 

     Art. 17. (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. I commi 1-bis e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), sono abrogati.

 

     Art. 18. (Integrazione alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. (Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)

1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1".

 

     Art. 19. (Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)), dopo le parole: "la Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ogni anno,".

 

     Art. 20. (Disposizione transitoria)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 13 bis, comma 2, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, anche al fine di consentire la presentazione delle domande di cui allo stesso articolo 13 bis, comma 1 della medesima l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione nella vigenza delle disposizioni della l.r. 3/2013 nel testo antecedente rispetto all'inserimento dell'articolo 13 bis, affinché possano presentare la domanda di contributo previsto dallo stesso articolo 13 bis, come inserito dalla presente legge.

3. Per le domande di cui ai commi 1 e 2 non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013 .


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.