§ 2.3.347 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:27/12/2018
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)
Art. 3.  (Esenzioni in materia di tassa automobilistica)
Art. 4.  (Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)
Art. 5.  (Ulteriori modificazioni della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
Art. 6.  (Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)
Art. 7.  (Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)
Art. 8.  (Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie e finali relative alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
Art. 10.  (Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)
Art. 11.  (Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 12.  (Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)
Art. 13.  (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.347 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 12.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)

(B.U. 28 dicembre 2018, n. 68 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2019-2021 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, è ridotta al 4,25 per cento.

2. Al finanziamento della minore entrata - stimata in euro 180.000,00 - della Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 3. (Esenzioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel. L'esenzione è concessa previa istanza di ammissione al beneficio.

2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di concessione dell'esenzione di cui al comma 1.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 18.000,00 per l'anno 2019 ed euro 60.000,00 a decorrere dal 2020, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 4. (Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

a) decoro urbano;

b) manutenzione ordinaria viabilità;

c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;

d) realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), possono accedere gli enti locali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI che siano concessionarie ovvero titolari della gestione degli impianti ubicati nei comuni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ogni anno, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell'Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione delle risorse da assegnare sia attraverso procedure ad evidenza pubblica sia mediante interventi a gestione diretta della Regione. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall'assegnazione dell'atto alla stessa, e comunque prima dell'erogazione dei contributi [1].

4. La Giunta regionale stipula con i soggetti interessati appositi protocolli finalizzati all'attuazione dei progetti approvati negli ambiti di intervento di cui al presente articolo. Successivamente alla sottoscrizione, la Giunta trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare i protocolli sottoscritti ed i progetti presentati.

5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

a) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01: "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021;

b) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10: "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05: "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1: "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021;

c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06: "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma: 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2: "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021;

d) per euro 270.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 07: "Turismo", Programma 01: "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1: "Spese correnti "del bilancio di previsione 2019-2021.

6. L'impegno delle somme di cui al comma 5 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2019-2021.

7. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

 

     Art. 5. (Ulteriori modificazioni della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), il segno di punteggiatura: «. «è sostituito con il seguente: «;».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2008, è aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

3. Al finanziamento della minore entrata, stimata in euro 10.000,00 della Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 6. (Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 209 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.».

2. Il comma 5 dell'articolo 219-quinquies della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente: «5. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma.».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 25.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria.

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 7. (Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)

1. La Regione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, intende sostenere forme di collaborazione interistituzionale fra le amministrazioni locali attraverso la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di procedure tese alla semplificazione ed al miglioramento istituzionale dei rapporti con il cittadino e le imprese, nell'ambito del territorio regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzata per gli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e cassa, alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 8. (Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino.».

2. La lettera b) del paragrafo III) dell'Allegato A della l.r. 10/2015, è abrogata.

3. All'Allegato A, paragrafo II della l.r. 10/2015, le parole: «Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art. 3, comma 2 «sono sostituite dalle seguenti: «Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis».

4. Dopo la lettera c) del paragrafo II dell'Allegato A della l.r. 10/2015, è aggiunta la seguente:

«c-bis) FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche».

5. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 6 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti.»

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali relative alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso.

2. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015 il personale trasferito dalla Provincia presso l'Unione dei Comuni del Trasimeno, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa statale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6 della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge, stabilisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni relative al Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015.

4. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della l.r. 10/2015 continuano ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno che comunque deve avvenire entro il 1° luglio 2019.

5. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verifica l'effettivo avvio e la funzionalità delle attività connesse all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e provvede al riordino della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).

 

     Art. 10. (Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019 spettano all'Unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al Lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge.

2. Per il finanziamento delle spese del personale e di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge, è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa annua di euro 250.000,00 stanziata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale 2019 e successivi.

 

     Art. 11. (Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 12 della l.r. 10/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale.

2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio.»;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale.»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:

a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;

b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;

c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.

6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.

6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.

6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.

6-sexties. ll personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.

6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della l.r. 10/2015, il personale di cui al comma 6, fatte salve diverse disposizioni previste dalla normativa nazionale, confluisce, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 della legge regionale 2/2005, nell'organico regionale, con corrispondente incremento della dotazione organica.».

g) al comma 7 le parole: «ai commi 1, 3, 4, «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

h) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale medesima.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge.».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è inserito il seguente:

«1 bis. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale altre funzioni e compiti, coerenti con la natura dell'Agenzia medesima.».

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziarie nelle risorse iscritte alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2019 e successivi (capitoli di spesa 00718/1021 - 00718/1022 - 00810 - 00820). Art. 12

 

     Art. 12. (Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA)

1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo della spesa sanitaria regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), da destinare alle prestazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, la Regione riconosce, anche per le annualità 2019-2021, il contributo a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

2. Per il 2019, fermo restando l'invarianza delle risorse aggiuntive regionali, tra le prestazioni extra LEA, la Regione riconosce:

a) un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di euro 11.000,00;

b) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica in favore di minori temporaneamente fuori famiglia e/o in carico ai servizi sociali dei comuni, nei limiti di una spesa complessiva di euro 30.000,00.

 

     Art. 13. (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16)

1. Il Fondo di rotazione finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia forestale regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), è prorogato alle annualità 2020 e 2021, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 4.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2019-2021 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.