§ 2.1.99 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 2.
Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:01/02/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Disciplina di attuazione).
Art. 4.  (Programmazione e verifiche dell’organizzazione e del personale).
Art. 5.  (Struttura organizzativa)
Art. 5 bis.  (Direzione generale)
Art. 5 ter.  (Direttore generale)
Art. 5 quater.  (Direzioni regionali)
Art. 6.  (Direttori regionali).
Art. 7.  (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali)
Art. 7 bis.  (Comitato di direzione)
Art. 8.  (Dirigenti regionali)
Art. 9.  (Delega di funzioni dirigenziali).
Art. 10.  (Accesso alla dirigenza).
Art. 11.  (Incarichi dirigenziali).
Art. 12.  (Coordinamento delle iniziative tra Giunta regionale e Assemblea legislativa).
Art. 13.  (Autonomia delle Agenzie regionali).
Art. 14.  (Centro per le pari opportunità).
Art. 15.  (Protocolli di relazioni sindacali).
Art. 16.  (Strutture speciali
Art. 17.  (Partecipazione).
Art. 17 bis.  (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative)
Art. 18.  (Soppressione ruolo speciale transitorio).
Art. 19.  (Norma transitoria).
Art. 20.  (Norma finale).
Art. 21.  (Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3).
Art. 22.  (Abrogazioni).
Art. 23.  (Norma di rinvio).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.99 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 2. [1]

Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale [2].

(B.U. 9 febbraio 2005, n. 6 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

     2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per l'Assemblea legislativa e disciplina per le agenzie strumentali della Regione [3].

 

     Art. 2. (Principi generali).

     1. La disciplina dell’organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

     a) distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza garantendo forme di raccordo operativo, nel rispetto delle reciproche competenze [4];

     b) miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell’organizzazione e nella gestione delle risorse;

     c) accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l’integrazione con altre Regioni europee;

     d) benessere organizzativo e valorizzazione delle risorse umane e professionali dell’Ente, anche garantendo la pari opportunità tra uomini e donne [5];

     e) trasparenza e qualità dell’azione amministrativa, anche promuovendo l’innovazione tecnologica;

     f) costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell’attività dell’amministrazione regionale;

     g) razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell’organizzazione amministrativa;

     g bis) valorizzazione del merito, sulla base dell'esito del processo di valutazione, con particolare riferimento al conferimento degli incarichi e all'applicazione del principio della rotazione degli stessi, nel rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) [6];

     g ter) realizzazione dell'accountability, quale principio di responsabilità, applicabile a tutti i livelli organizzativi, che renda chiare ed evidenti le relazioni esistenti tra le scelte effettuate e le decisioni prese, le attività realizzate e i parametri di controllo e verifica, favorendo forme di partecipazione e collaborazione dei cittadini per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e delle attività erogate [7].

     1-bis. La Regione attiva strumenti finalizzati a realizzare il miglioramento del benessere organizzativo e tiene conto dei relativi esiti nella valutazione dei dirigenti [8].

     1-ter. Al fine di dare applicazione concreta all'accountability, la Regione adotta, in particolare, i bilanci di mandato, di genere, sociale ed ambientale ed utilizza tutti gli strumenti tecnologici che favoriscono la conoscenza e la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi dell'attività amministrativa [9].

 

     Art. 3. (Disciplina di attuazione).

     1. La Giunta regionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce indirizzi e criteri generali di carattere organizzativo. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all’articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture [10].

 

     Art. 4. (Programmazione e verifiche dell’organizzazione e del personale).

     1. La Giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale, approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell’Ente.

     2. [La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale] [11].

     3. La Giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all’articolo 3, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri della presente legge e della programmazione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

     a) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;

     b) conferimento di funzioni agli enti locali;

     c) verifica dei fabbisogni della direzione generale e delle varie direzioni regionali [12].

 

     Art. 5. (Struttura organizzativa) [13]

     1. L'organizzazione regionale è articolata in:

a) direzione generale;

b) direzioni regionali;

c) strutture e posizioni dirigenziali;

d) strutture e posizioni di livello non dirigenziale..

 

     Art. 5 bis. (Direzione generale) [14]

     1. La direzione generale è la struttura di vertice dell'organizzazione regionale, a supporto degli organi di governo, con carattere di direzione strategica, che presiede all'attuazione del programma politico del Presidente della Regione.

     2. La direzione generale sovrintende all'esercizio organico e coordinato delle funzioni delle direzioni regionali.

     3. Alla direzione generale è preposto il direttore generale.

 

     Art. 5 ter. (Direttore generale) [15]

     1. Il direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti strumentali della stessa agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il raccordo con gli indirizzi degli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi e finanziari dell'azione regionale.

     2. Il direttore generale, in particolare:

     a) sovrintende al funzionamento dell'ente garantendo l'efficienza e l'efficacia della struttura amministrativa;

     b) assicura il raccordo con le istituzioni locali, statali, europee ed internazionali;

     c) coordina le politiche di settore;

     d) propone alla Giunta regionale gli atti di organizzazione di competenza della stessa, sentiti i direttori regionali nell'ambito del Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis;

     e) propone alla Giunta regionale il conferimento degli incarichi dirigenziali, su proposta dei direttori regionali;

     f) programma e pianifica l'assegnazione alle direzioni regionali delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche;

     g) propone alla Giunta regionale l'assegnazione degli obiettivi ai direttori regionali;

     h) indirizza, coordina e verifica l'attività dei direttori regionali ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario al fine di evitare un grave pregiudizio in relazione all'attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione regionale;

     i) segnala alle direzioni regionali la sussistenza di situazioni di particolare criticità rispetto agli obiettivi assegnati, al fine di intervenire tempestivamente e stabilisce le priorità di intervento;

     l) convoca e presiede il Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis;

     m) propone alla Giunta regionale la valutazione dei direttori regionali con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), anche tenendo conto della differenziazione applicata dai medesimi direttori nella valutazione dei dirigenti assegnati;

     n) risolve i conflitti di competenza tra strutture facenti parti di diverse direzioni.

     3. Oltre le competenze di cui ai commi 1 e 2 il direttore generale esercita ogni altra funzione avente particolare rilievo istituzionale, stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto delle competenze dei direttori regionali e dei dirigenti regionali.

     4. Il direttore generale è valutato dalla Giunta regionale, sulla base della proposta dell'OIV.

     5. Il direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore con funzioni vicarie designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di direttore generale, o in caso di vacanza dell'incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l'incarico stesso a un direttore regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni.

 

     Art. 5 quater. (Direzioni regionali) [16]

     1. Le direzioni regionali assicurano:

     a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione della struttura organizzativa regionale;

     b) l'attuazione delle politiche settoriali;

     c) il coordinamento e il raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del direttore generale, istituisce le direzioni regionali e ne stabilisce le relative competenze.

     3. A ciascuna direzione regionale è preposto un direttore regionale.

 

     Art. 6. (Direttori regionali). [17]

     1. Il direttore regionale, in particolare:

     a) esercita poteri di proposta nei confronti della Giunta regionale;

     b) fornisce supporto tecnico agli organi di direzione politica nella formulazione degli indirizzi e degli atti di competenza politica;

     c) impartisce indirizzi ai dirigenti in attuazione di quelli stabiliti dagli organi di governo e dal direttore generale ed è responsabile dell'attuazione degli stessi;

     d) propone al direttore generale il conferimento degli incarichi dirigenziali della direzione;

     e) valuta i dirigenti con il supporto dell'OIV, anche tenendo conto della differenziazione della valutazione effettuata dai medesimi dirigenti nei confronti delle posizioni organizzative e del personale assegnato;

     f) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'amministrazione regionale;

     g) partecipa al Comitato di direzione di cui all'articolo 7-bis.

     2. I direttori regionali sono valutati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, con il supporto dell'OIV.

 

     Art. 7. (Incarico del direttore generale e dei direttori regionali) [18]

     1. Il direttore generale e i direttori regionali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, previa manifestazione d'interesse, scelti tra i dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, in possesso di diploma di laurea magistrale e che abbiano ricoperto incarichi di dirigente in settori strategici o di direttore, anche cumulabili, per almeno cinque anni.

     2. La durata dell'incarico del direttore generale e dei direttori regionali non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore generale e i direttori regionali è prorogato fino alla data di nomina dei successori, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

     3. L'incarico del direttore generale e dei direttori regionali è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è rinnovabile.

     4. Il trattamento economico del direttore generale e di ogni direttore regionale è determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. Il trattamento economico del direttore generale è pari a quello del direttore regionale di maggiore importo riconosciuto, incrementabile dalla Giunta stessa, fino ad un massimo del dieci per cento annuo, sulla base della valutazione delle performance. L'incremento del dieci per cento del trattamento economico del direttore generale può essere concesso, in deroga all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), solo se relativo alla componente variabile dello stesso.

     5. Nel conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è garantita la pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 7 bis. (Comitato di direzione) [19]

     1. Al fine di assicurare la programmazione, il raccordo, il coordinamento e l'attuazione delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle direzioni regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dal direttore generale e dai direttori regionali. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato è disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.

     2. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal direttore generale.

 

     Art. 8. (Dirigenti regionali) [20]

     1. La dirigenza regionale è ordinata in una qualifica unica.

     2. Spettano ai dirigenti i compiti assegnati dal direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001.

     3. I dirigenti, in particolare:

     a) svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa;

     b) garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

     c) realizzano i progetti e i compiti ad essi assegnati dai direttori regionali, anche tramite gli atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

     e) valutano i titolari delle posizioni organizzative della struttura di competenza e, con il supporto degli stessi, i dipendenti assegnati.

 

     Art. 9. (Delega di funzioni dirigenziali).

     1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.

     2. I regolamenti di cui all’articolo 3 disciplinano modalità e termini per l’esercizio della delega. Non si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2103 c.c. e 52 del d.lgs. 165/2001.

 

     Art. 10. (Accesso alla dirigenza).

     1. L’accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

     2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

     3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

     4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 3 sono disciplinati modalità e termini per l’accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo tra uomini e donne. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l’accesso alla qualifica dirigenziale [21].

 

     Art. 11. (Incarichi dirigenziali).

     1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2, lettera e) [22].

     2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

     3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.

     4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all’amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

     5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento di cui al comma 4, a dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

     6. Le modalità e i termini per il conferimento dell’incarico sono definiti con i regolamenti di cui all’articolo 3.

 

     Art. 12. (Coordinamento delle iniziative tra Giunta regionale e Assemblea legislativa). [23]

     1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale assumono iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una reciproca collaborazione nel rispetto delle relative funzioni istituzionali.

 

     Art. 13. (Autonomia delle Agenzie regionali).

     1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell’ordinamento contabile regionale.

     2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

     3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell’assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell’organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata dell’Ente.

     4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull’andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

     5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 14. (Centro per le pari opportunità).

     1. Al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell’ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

     2. Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l’assegnazione del personale regionale sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata dell’Ente.

 

     Art. 15. (Protocolli di relazioni sindacali).

     1. La Giunta regionale con il concorso degli enti strumentali e l'Assemblea legislativa stipulano protocolli di relazioni sindacali volti ad una gestione unitaria ed integrata in materia di organizzazione e personale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47, comma 3 dello Statuto regionale [24].

 

     Art. 16. (Strutture speciali [25]).

     1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l’espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell’ambito delle competenze della direzione generale, delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale [26].

     2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.

     3. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all’articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.

     3 bis. Al Presidente della Giunta regionale può essere direttamente collegata la struttura dirigenziale preposta allo svolgimento delle funzioni di auditing concernenti la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e delle operazioni dei programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali, secondo i pertinenti regolamenti comunitari, qualora la stessa non sia riconducibile nell'ambito dell’articolazione organizzativa delle direzioni regionali [27].

     3 ter. L’incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto altro disciplinato dall'articolo 11 [28].

     3 quater. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all'articolo 3, disciplina le modalità organizzative e funzionali della struttura dirigenziale di cui al comma 3 bis, nell’ambito dell’articolazione organizzativa [29].

     3-quinquies. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta regionale e a supporto degli uffici regionali [30].

     3-sexies. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al comma 3-quinquies. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti [31].

     3-septies. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 3-quinquies è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge [32].

 

     Art. 17. (Partecipazione).

     1. Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all’anno, per la definizione e l’attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

 

     Art. 17 bis. (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali alla misurazione delle performance organizzative) [33]

     1. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative.

     2. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui all'articolo 19-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

     3. La Regione realizza, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, dei cittadini e degli utenti finali, una giornata annuale della trasparenza al fine di coinvolgere tali soggetti nella conoscenza delle scelte adottate dalla Regione stessa nei relativi processi gestionali.

 

     Art. 18. (Soppressione ruolo speciale transitorio).

     1. Il ruolo speciale transitorio, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 per il personale assunto a tempo determinato ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è soppresso a decorrere dal 1gennaio 2006.

     2. La Giunta regionale dispone l’inserimento nel ruolo ordinario dell’Ente dei dipendenti in servizio appartenenti al ruolo speciale transitorio di cui al comma 1, a decorrere dalla predetta data, nonché previa apposita selezione di quelli assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla stessa Giunta ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e già utilizzati nei progetti connessi alla ricostruzione post-sisma.

     3. La Giunta regionale dispone l’assegnazione del personale di cui al comma 2 alle strutture regionali in relazione alle esigenze funzionali delle stesse, previo adeguamento della dotazione organica, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza.

 

     Art. 19. (Norma transitoria).

     1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall’esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7. [34]

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall’Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che:

     a) siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso;

     b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. [35]

 

          Art. 20. (Norma finale).

     1. Gli atti generali di cui all’articolo 3 sono emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. (Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3).

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.».

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

     a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell’articolo 9, come modificato e integrato dall’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e dall’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale;

     b) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 33.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 3, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.

 

     Art. 23. (Norma di rinvio).

     1. Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sulle apposite unità previsionali di base di bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e successivi.


[1] Intestazione così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 23 febbraio 2005, n. 8.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[11] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[14] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[15] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[16] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[19] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[21] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[22] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[23] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[24] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[25] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2011, n. 10.

[26] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2011, n. 10.

[28] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2011, n. 10.

[29] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2011, n. 10.

[30] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[31] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[32] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[33] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 6 novembre 2017, n. 15.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 2006, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio 2006, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.