§ 2.2.83 - L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.
Norme in materia di comunicazione .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:11/01/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Forme, strumenti e prodotti).
Art. 4.  (Strutture).
Art. 5.  (Ufficio relazioni con il pubblico - URP).
Art. 6.  (Bollettino Ufficiale).
Art. 7.  (Promozione dell'immagine).
Art. 8.  (Portavoce).
Art. 9.  (Comunicati di pubblica utilità).
Art. 10.  (Pubblicità).
Art. 11.  (Programmi radiotelevisivi d'iniziativa regionale).
Art. 12.  (Registro regionale delle imprese delle comunicazioni).
Art. 13.  (Sostegno per l'innovazione tecnologica).
Art. 14.  (Forme associative per i servizi radiotelevisivi).
Art. 15.  (Qualificazione e formazione professionale).
Art. 16.  (Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze).
Art. 17.  (Istituzione del CO.RE.COM.).
Art. 18.  (Composizione e durata).
Art. 19.  (Cause di incompatibilità).
Art. 20.  (Assenze dei membri del CO.RE.COM.).
Art. 21.  (Dimissioni).
Art. 22.  (Funzioni del Presidente).
Art. 23.  (Regolamento).
Art. 24.  (Indennità di funzione e rimborsi).
Art. 25.  (Funzioni)
Art. 26.  (Struttura).
Art. 27.  (Programmazione delle attività).
Art. 28.  (Forme di consultazione).
Art. 29.  (Finanziamento e gestione economica e finanziaria).
Art. 30.  (Norma transitoria).
Art. 31.  (Norma finanziaria).
Art. 32.  (Abrogazione).


§ 2.2.83 - L.R. 11 gennaio 2000, n. 3.

Norme in materia di comunicazione [1].

(B.U. n. 3 del 19 gennaio 2000 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia:

     a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività proprie e degli organismi da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni;

     b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali;

     c) [istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato CO.RE.COM., ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249] [2].

 

TITOLO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

     a) l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;

     b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni;

     c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero, attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.

     2. L'attività d'informazione e comunicazione è, in particolare, finalizzata a:

     a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

     b) illustrare l'organizzazione, l'attività ed il funzionamento della Regione;

     c) favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi;

     d) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

     e) promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo attraverso la valorizzazione d'iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni possibile mezzo pubblicitario.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria.

     4. [Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione integrata, recanti l'indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM] [3].

 

     Art. 3. (Forme, strumenti e prodotti).

     1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

 

     Art. 4. (Strutture).

     1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei provvedimenti attuativi della stessa.

     2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico [4].

     3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale.

     4. I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali se non formalmente autorizzati

dall'Amministrazione.

 

     Art. 5. (Ufficio relazioni con il pubblico - URP).

     1. L'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.

 

     Art. 6. (Bollettino Ufficiale).

     1. La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della Giunta regionale e gli altri atti della Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle norme che ne regolano l'attività.

 

     Art. 7. (Promozione dell'immagine).

     1. L'attività di promozione dell'immagine si attua attraverso:

     a) gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, nazionale e internazionale;

     b) le attività editoriali della Regione;

     c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell'art. 2.

 

     Art. 8. (Portavoce).

     1. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d’informazione [5].

     2. Il portavoce, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pubbliche relazioni.

     3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello di capo redattore.

 

     Art. 9. (Comunicati di pubblica utilità).

     1. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

     Art. 10. (Pubblicità).

     1. La Regione individua annualmente una somma, per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

     2. Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM.

 

     Art. 11. (Programmi radiotelevisivi d'iniziativa regionale).

     1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all'art. 12, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con propria deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.

     2. La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano di cui all'art. 2, comma 4, sentito il parere del CO.RE.COM.

 

TITOLO III

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE

 

     Art. 12. (Registro regionale delle imprese delle comunicazioni). [6]

     1. E' istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

     2. Allo stesso sono iscritte:

     a) le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;

     b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;

     c) le concessionarie di pubblicità locale.

     3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione.

     4. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

     5. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. (Sostegno per l'innovazione tecnologica). [7]

     1. La Regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate, iscritte al registro regionale di cui all'art. 12, finalizzati all'acquisizione e all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore radiotelevisivo, mediante:

     a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate all'acquisizione di strumenti per la produzione e diffusione;

     b) contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per investimenti diretti all'acquisizione e all'ammodernamento di mezzi e strutture di produzione;

     c) contributi in conto capitale, per l'adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione.

     2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito il parere del CO.RE.COM.:

     a) definisce le modalità e i criteri per l'ammissibilità e l'erogazione dei contributi;

     b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di spesa;

     c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell'abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 14. (Forme associative per i servizi radiotelevisivi). [8]

     1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'art. 2, comma 4, la Giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al registro di cui all'art. 12, per la gestione comune di una o più fasi dell'attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.

     2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

 

     Art. 15. (Qualificazione e formazione professionale).

     1. La Regione, d'intesa con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione della stampa umbra, può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento riservati agli operatori del l'informazione, e corsi dì qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal CO.RE.COM.

 

     Art. 16. (Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze). [9]

     1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'art. 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.

 

TITOLO IV [10]

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM.

 

     Art. 17. (Istituzione del CO.RE.COM.). [11]

     1. E' istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato è altresì organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

 

     Art. 18. (Composizione e durata). [12]

     1. Il CO.RE.COM. è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede all’elezione, tra gli stessi, del Presidente. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all’Autorità.

4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.

 

     Art. 19. (Cause di incompatibilità). [13]

     1. La carica di componente e di presidente del CO.RE.COM. è incompatibile con:

     a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa, parlamentare, del Consiglio delle Giunte regionali, provinciali e comunali;

     b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movimenti politici;

     c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale.

     2. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma 1.

     3. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione.

     4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato.

 

     Art. 20. (Assenze dei membri del CO.RE.COM.). [14]

     1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due per cento sull'indennità.

     2. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.

     3. E' considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente autorizzata.

     4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l'assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.

     5. La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 21. (Dimissioni). [15]

     1. Le dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

     2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei membri, si applica il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 18.

 

     Art. 22. (Funzioni del Presidente). [16]

     1. Il Presidente:

     a) ha la rappresentanza legale del Comitato;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

     c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

     2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

 

     Art. 23. (Regolamento). [17]

     1. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori, che contiene, tra l'altro, disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché un "codice etico" di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. (Indennità di funzione e rimborsi). [18]

     1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale [19].

     2. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità, per dodici mensilità, pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale [20].

     3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L'indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del venti per cento e dell'ottanta per cento per i restanti cinque mesi.

     4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.

     5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., si recano fuori regione in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali.

 

     Art. 25. (Funzioni) [21]

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente delegate dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità.

3. L’esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM..

4. Per far fronte agli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall’Autorità per il loro adeguato esercizio.

5. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

6. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.

 

     Art. 26. (Struttura). [22]

     1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità.

     2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali.

     3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.

 

     Art. 27. (Programmazione delle attività). [23]

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate.

     3. La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente dal CO.RE.COM.

 

     Art. 28. (Forme di consultazione). [24]

     1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione sulle materie di sua competenza con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa umbra, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

     2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano conferenze regionali sulla informazione e sulla comunicazione.

 

     Art. 29. (Finanziamento e gestione economica e finanziaria). [25]

     1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.

     2. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in materia di amministrazione e contabilità.

     3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

 

     Art. 30. (Norma transitoria). [26]

     1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono alla elezione del CO.RE.COM. entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. Nelle more della prima elezione del CO.RE.COM. e fino all'effettivo insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal Comitato regionale radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991, n. 10.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 31. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominato: "Spese per l'informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed internazionale".

     2. [Per le finalità di cui all'art. 13 è autorizzata, altresì, per l'anno 2000, la spesa di lire 400.000.000 con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 6520 (tit. II, rubr. 2, ctg. 3) denominato: "Spese per il sostegno degli investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate"] [27].

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 500.000.000 per l'anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio.

     4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 2001 e successivi l'onere sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     6. [Agli oneri di cui all'art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi] [28].

 

     Art. 32. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. 10 e 16 giugno 1998, n. 20.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[2] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[9] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[10] Abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[11] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[12] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[13] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[14] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[15] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[16] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[17] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[18] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2010, n. 22.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2010, n. 22.

[21] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 ottobre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[22] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[23] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[24] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[25] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[26] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[27] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.

[28] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 28.