§ 2.1.111 - L.R. 9 luglio 2010, n. 16.
Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/07/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni alla l.r. 12 giugno 2007, n. 21)
Art. 2.  (Modificazione alla l.r. 11 gennaio 2000, n. 3)
Art. 3.  (Modificazioni alla l.r. 23 gennaio 1996, n. 3)
Art. 4.  (Abrogazioni e norme transitorie)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 2.1.111 - L.R. 9 luglio 2010, n. 16.

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni delle leggi regionali 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

(B.U. 14 luglio 2010, n. 32)

 

Art. 1. (Modificazioni alla l.r. 12 giugno 2007, n. 21)

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) è inserito il seguente:

“4 bis. Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto, con compiti di Segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l’espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite, che non siano riconducibili nell’ambito delle competenze della Segreteria generale.

2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell’Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 2. (Modificazione alla l.r. 11 gennaio 2000, n. 3)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) è sostituito dal seguente:

“1. I Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono avvalersi di un portavoce per tutta la durata del loro incarico. Il portavoce può essere scelto tra persone esterne alle Amministrazioni di riferimento, anche ai fini dei rapporti con gli organi d’informazione.”.

 

     Art. 3. (Modificazioni alla l.r. 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: “unico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio regionale”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2, i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 3, a contratti di diritto privato a tempo determinato, il cui onere è anticipato mensilmente nella seguente misura per ciascun contratto:

a) nel caso del responsabile della struttura, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente regionale appartenente al più alto livello economico della categoria D;

b) nell’altro caso, fino alla concorrenza del trattamento lordo spettante ad un dipendente del Consiglio regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. n. 3/1996 è sostituito dal seguente:

“5. Per le unità di personale previste dal comma 1, dell’articolo 3 non utilizzate, ai gruppi consiliari è corrisposto un importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale appartenente al livello economico iniziale della categoria C con esclusione delle quote INPS, INAIL e TFR.”.

 

     Art. 4. (Abrogazioni e norme transitorie)

1. L’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) è abrogato.

2. La legge regionale 12 agosto 1986, n. 33 (Segreterie degli Amministratori e dei Gruppi consiliari) è abrogata.

3. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 4 bis, comma 2 della l.r. n. 21/2007, introdotto dalla presente legge, continuano ad applicarsi l’articolo 9 della l.r. n. 15/1997 e l’articolo 5 della l.r. n. 33/1986.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, per l’anno 2010 si fa fronte con riduzione di pari importo nell’ambito dello stanziamento complessivo determinato con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012).

2. Per gli anni 2011 e successivi gli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati con la legge finanziaria regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.