§ 2.1.105 - L.R. 12 giugno 2007, n. 21.
Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/06/2007
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Disciplina di attuazione)
Art. 3.  (Presidente del Consiglio regionale)
Art. 4.  (Ufficio di presidenza)
Art. 4 bis.  Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale)
Art. 5.  (Articolazione)
Art. 6.  (Segretario generale)
Art. 7.  (Incarico di Segretario generale)
Art. 8.  (Comitato di direzione)
Art. 9.  (Dirigenza)
Art. 10.  (Accesso alla dirigenza)
Art. 11.  (Incarichi dirigenziali)
Art. 12.  (Posizioni organizzative di livello non dirigenziale)
Art. 13.  (Sistema dei controlli interni)
Art. 14.  (Abrogazione)
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 2.1.105 - L.R. 12 giugno 2007, n. 21.

Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale.

(B.U. 20 giugno 2007, n. 28)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. La presente legge stabilisce le linee generali dell’organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto e nel rispetto dei principi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

     2. L’organizzazione del Consiglio regionale si ispira al modello delle assemblee parlamentari ed ai seguenti criteri:

     a) piena autonomia organizzativa, funzionale, patrimoniale e contabile dell’Assemblea legislativa;

     b) distinzione delle responsabilità e dei poteri del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza, nonché degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza;

     c) flessibilità organizzativa e della gestione delle risorse umane;

     d) organizzazione del lavoro per processi.

     3. Il sistema organizzativo del Consiglio regionale assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo e controllo al fine di assicurare:

     a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all’adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l’efficacia e la fattibilità delle leggi;

     b) il controllo sull’attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;

     c) l’efficacia dell’informazione e della comunicazione istituzionale sull’attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l’impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;

     d) l’attuazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;

e) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta dalle strutture e dai servizi.

 

     Art. 2. (Disciplina di attuazione)

     1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali [1].

 

     Art. 3. (Presidente del Consiglio regionale)

     1. Il Presidente del Consiglio regionale:

     a) rappresenta in giudizio il Consiglio regionale nelle controversie legate ad atti di esercizio dell’autonomia consiliare e, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza, promuove davanti alla autorità giudiziaria le azioni necessarie;

     b) propone all’Ufficio di presidenza la nomina del Segretario generale;

     c) presenta all’Ufficio di presidenza una relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi della Segreteria generale.

 

     Art. 4. (Ufficio di presidenza)

     1. L’Ufficio di presidenza:

     a) approva i regolamenti di organizzazione di cui all’articolo 2;

     b) delibera la nomina del Segretario generale, su proposta del Presidente;

     c) attribuisce gli obiettivi annuali del Segretario generale, contestualmente al bilancio di direzione;

     d) adotta i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse materiali e finanziarie.

     2. L’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale:

     a) delibera la promozione e la resistenza alle liti;

     b) approva la dotazione organica della struttura organizzativa consiliare;

     c) individua le posizioni dirigenziali;

     d) adotta il piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;

     e) adotta il piano occupazionale annuale;

     f) adotta il piano di formazione del personale triennale e annuale.

     3. L’Ufficio di presidenza procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all’articolo 2, alla verifica dell’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.

 

     Art. 4 bis. Uffici di supporto agli organi di direzione politica del Consiglio regionale) [2]

     1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di supporto, con compiti di Segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l’espletamento di attività inerenti le funzioni attribuite, che non siano riconducibili nell’ambito delle competenze della Segreteria generale.

     2. Le strutture degli uffici di supporto del Presidente del Consiglio regionale, dei membri dell’Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni e Comitati permanenti sono disciplinate da apposita deliberazione approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale [3].

 

     Art. 5. (Articolazione)

     1. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in una direzione denominata Segreteria generale.

     2. La Segreteria generale si articola in processi, servizi, anche temporanei, posizioni dirigenziali professionali e posizioni di livello non dirigenziale.

 

     Art. 6. (Segretario generale)

     1. Il Segretario generale è il responsabile dell’organizzazione dell’attività della struttura consiliare e del conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di presidenza.

     2. Il Segretario generale, in particolare:

     a) sovrintende funzionalmente alle attività delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale, svolgendo compiti di raccordo tra esse e con gli organi politici del Consiglio regionale;

     b) elabora le proposte da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza;

     c) propone all’Ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;

     d) attribuisce gli obiettivi dell’attività ai dirigenti consiliari, unitamente alle risorse necessarie;

     e) valuta i risultati dell’attività dei dirigenti consiliari;

     f) provvede all’individuazione delle posizioni di livello non dirigenziale, sentiti i rispettivi dirigenti.

     3. Il Segretario generale nell’esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si avvale del Comitato di direzione.

 

     Art. 7. (Incarico di Segretario generale)

     1. L’incarico di Segretario generale viene conferito dall’Ufficio di presidenza, previa proposta del Presidente.

     2. L’incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

     3. [La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato dell’Ufficio di presidenza] [4].

     4. Al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico al Segretario generale è prorogato fino alla data di nomina del successore [5].

 

     Art. 8. (Comitato di direzione)

     1. È istituito il Comitato di direzione, composto dal Segretario generale, che lo presiede, e dai dirigenti del ruolo consiliare, convocato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di organizzazione.

     2. Il Comitato coadiuva il Segretario generale nello svolgimento dei suoi compiti, formulando osservazioni e proposte.

     3. Il Comitato è anche organismo di consulenza del Presidente e dell’Ufficio di presidenza, con particolare riferimento all’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale.

     4. Alle sedute del Comitato possono essere invitati i responsabili delle posizioni non dirigenziali.

 

     Art. 9. (Dirigenza)

     1. La dirigenza consiliare è ordinata nell’unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

     2. Con i regolamenti di cui all’articolo 2 sono definite le funzioni, i poteri e le responsabilità affidate ai dirigenti consiliari come previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

 

     Art. 10. (Accesso alla dirigenza)

     1. L’accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

     2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

     3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera dirigenziale.

     4. Con i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 2 sono disciplinati modalità e termini per l’accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

 

     Art. 11. (Incarichi dirigenziali)

     1. L’incarico al dirigente è conferito dall’Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale.

     2. L’incarico è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

     3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali posseduti dai dirigenti, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti.

     4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti, a dipendenti dell’amministrazione consiliare appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

     5. Le modalità e i termini per il conferimento dell’incarico sono definiti con i regolamenti di cui all’articolo 2.

 

     Art. 12. (Posizioni organizzative di livello non dirigenziale)

     1. Le posizioni organizzative di livello non dirigenziale sono titolari di responsabilità gestionali, di staff e/o specialistiche in diretta relazione organizzativa e collaborativa con la dirigenza.

     2. Le competenze, i poteri e le responsabilità dei titolari delle posizioni organizzative sono disciplinati dai regolamenti di organizzazione.

 

     Art. 13. (Sistema dei controlli interni)

     1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:

     a) controllo strategico, al fine di valutare la congruenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici fissati nell’esercizio della funzione di indirizzo politico;

     b) controllo di gestione, per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;

     c) valutazione della dirigenza, al fine di verificare i risultati raggiunti dai dirigenti, anche ai fini dell’attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

     d) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

     2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.

     3. Il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 2 disciplina il sistema dei controlli interni nel rispetto dei principi della presente legge.

 

     Art. 14. (Abrogazione)

     1. È abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 2, per la parte che disciplina le materie oggetto dei regolamenti stessi.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

     1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede per l’esercizio finanziario 2007 e successivi mediante gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2010, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.