§ 1.2.16 - L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.
Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 , modificazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.2 controlli
Data:19/12/2012
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Soppressione Collegio revisori dei conti)
Art. 3.  (Inserimento del Titolo VII bis alla l.r. 13/2000 )
Art. 4.  (Integrazioni della l.r. 13/2000 )
Art. 5.  (Integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
Art. 6.  (Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2005, n. 22)
Art. 7.  (Modificazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9)
Art. 8.  (Modificazioni della l.r. 12 giugno 2007, n. 21)
Art. 9.  (Norme di rinvio e transitorie)
Art. 10.  (Norma finanziaria)


§ 1.2.16 - L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 , modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1996 , modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007, abrogazione della l.r. 22/2005.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 57)

 

TITOLO I

("Istituzione del Collegio dei revisori dei conti")

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).

 

     Art. 2. (Soppressione Collegio revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti previsto dalla legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è soppresso.

 

TITOLO II

("Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ")

 

     Art. 3. (Inserimento del Titolo VII bis alla l.r. 13/2000 )

1. Dopo il TITOLO VII " Sistema dei controlli interni " della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è inserito il seguente:

 

" TITOLO VII bis - Collegio dei revisori dei conti ".

 

     Art. 4. (Integrazioni della l.r. 13/2000 )

1. Dopo l'articolo 101 della l.r. 13/2000 , sono inseriti i seguenti:

 

" Art. 101 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito, in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato "collegio" , quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.

2. Il collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica come previsto dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del d.l. 138/2011 .

 

Art. 101 ter. (Composizione e nomina del collegio)

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 101 septies. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

 

Art. 101 quater. (Compiti del collegio e pareri obbligatori)

1. Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b) e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

2. Il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

 

Art. 101 quinquies. (Altri compiti del collegio)

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 101 quater:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) verifica la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilità interno;

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale su eventuali irregolarità di gestione;

e) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

 

Art. 101 sexies. (Funzionamento del collegio)

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

 

Art. 101 septies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini di cui all'articolo 101 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione Autonomie.

3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.

4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 101 ter.

 

Art. 101 octies. (Durata della carica e cause di cessazione e di revoca)

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'articolo 101 ter ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

6. Il collegio decade in caso di dimissioni contestuali di due componenti.

 

Art. 101 novies. (Responsabilità)

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

Art. 101 decies. (Compenso e rimborso spese)

1. Ai componenti del collegio spetta un compenso pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 101 octies, commi 2 e 3, il compenso è rideterminato sulla base della durata effettiva dell'incarico ricoperto.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

 

Art. 101 undecies. (Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 101 septies e non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile ;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.".

 

TITOLO III

("Modificazioni e integrazioni a leggi regionali, abrogazione della l.r. 22/2005 ")

 

     Art. 5. (Integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare.

4-ter. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2. ".

 

     Art. 6. (Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2005, n. 22)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è abrogata.

 

     Art. 7. (Modificazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9)

1. Alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), le parole " il Collegio dei revisori dei conti " sono soppresse.

     Art. 8. (Modificazioni della l.r. 12 giugno 2007, n. 21)

1. Al comma 2, dell'articolo 4-bis della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole " e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti " sono soppresse.

 

TITOLO IV

("Disposizioni finali")

 

     Art. 9. (Norme di rinvio e transitorie)

1. In sede di prima applicazione:

a) i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 101 septies della l.r. 13/2000 , come inserito dall'articolo 4 della presente legge, sono fissati mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e pubblicizzato anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale. L'avviso è pubblicato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco è formato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 3 , il collegio nominato ai sensi della presente legge si avvale dell'ufficio di supporto del collegio in carica, fino al termine della legislatura regionale in corso.

2. Il collegio nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla data del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 101 ter, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, ed esercita le proprie funzioni e compiti con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con apposito atto il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

4. Il collegio dei revisori dei conti già costituito resta in carica fino alla data di entrata in esercizio delle funzioni del collegio nominato ai sensi della presente legge.

5. Il Regolamento interno della Giunta regionale e il Regolamento interno del Consiglio regionale sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse allocate sull'Unità previsionale di base (UPB) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2. L'entità della spesa per gli anni successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della l.r. 13/2000.