§ 2.2.241 - L.R. 8 luglio 2005, n. 22.
Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:08/07/2005
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e funzioni del Collegio dei revisori dei conti).
Art. 2.  (Composizione del Collegio dei revisori dei conti).
Art. 3.  (Incompatibilità).
Art. 4.  (Durata del Collegio dei revisori dei conti).


§ 2.2.241 - L.R. 8 luglio 2005, n. 22. [1]

Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

(B.U. 13 luglio 2005, n. 30).

 

Art. 1. (Istituzione e funzioni del Collegio dei revisori dei conti).

     1. In attesa della attuazione dell’articolo 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all’articolo 84, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al Consiglio sull’andamento della gestione stessa.

 

     Art. 2. (Composizione del Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

     2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

     3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

     4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale.

     5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere più anziano di età.

 

     Art. 3. (Incompatibilità).

     1. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Durata del Collegio dei revisori dei conti). [2]

     [1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 78, comma 2 dello Statuto.]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.