§ 1.3.5 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.
Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.3 programmazione
Data:28/02/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Disciplina dei procedimenti).
Art. 3.  (Obiettivi della programmazione regionale).
Art. 4.  (Soggetti della programmazione regionale).
Art. 5.  (Concertazione e partenariato istituzionale e sociale).
Art. 6.  (Programmi e progetti).
Art. 7.  (Atti della programmazione).
Art. 8.  (Piano regionale di sviluppo).
Art. 9.  (Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 10.  (Piani di settore ed intersettoriali).
Art. 11.  (Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea).
Art. 12.  (Programmi integrati d'area).
Art. 13.  (Strumenti di programmazione negoziata).
Art. 14.  (Documento regionale annuale di programmazione).
Art. 15.  (Legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale).
Art. 16.  (Organizzazione delle strutture di coordinamento della programmazione).
Art. 17.  (Procedimento di formazione del piano regionale di sviluppo).
Art. 18.  (Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 19.  (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea).
Art. 20.  (Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma).
Art. 21.  (Procedimento di formazione del documento regionale annuale di programmazione).
Art. 22.  (Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale).
Art. 23.  (Verifica di coerenza con il PRS).
Art. 24.  (Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti).
Art. 25.  (Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti).
Art. 26.  (Nozione).
Art. 27.  (Legge finanziaria regionale).
Art. 28.  (Bilancio pluriennale).
Art. 29.  (Fondi speciali).
Art. 30.  (Leggi regionali di spesa).
Art. 31.  (Copertura finanziaria delle leggi di spesa).
Art. 32.  (Leggi regionali di garanzia).
Art. 33.  (Anno finanziario).
Art. 34.  (Principi del bilancio).
Art. 35.  (Struttura del bilancio).
Art. 36.  (Equilibrio del bilancio).
Art. 37.  (Iscrizione del saldo finanziario).
Art. 38.  (Classificazione delle entrate e delle spese).
Art. 39.  (Approvazione del bilancio).
Art. 40.  (Centri di responsabilità amministrativa).
Art. 41.  (Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli).
Art. 42.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 43.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 44.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
Art. 45.  (Assestamento di bilancio).
Art. 46.  (Variazioni di bilancio).
Art. 47.  (Finanziamento di programmi comunitari).
Art. 48.  (Bilancio di direzione. Nozione).
Art. 49.  (Formazione).
Art. 50.  (Contenuti).
Art. 51.  (Variazioni).
Art. 52.  (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).
Art. 53.  (Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti regionali).
Art. 54.  (Procedimento integrato di formazione).
Art. 55.  (Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale).
Art. 56.  (Criteri di previsione).
Art. 57.  (Divulgazione della conoscenza del bilancio).
Art. 58.  (Definizione e limiti).
Art. 59.  (Gestione provvisoria del bilancio).
Art. 60.  (Fasi dell'entrata).
Art. 61.  (Accertamento).
Art. 62.  (Riscossione e versamento).
Art. 63.  (Mutui e prestiti).
Art. 64.  (Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate).
Art. 65.  (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità).
Art. 66.  (Fasi della spesa).
Art. 67.  (Impegni di spesa).
Art. 68.  (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri).
Art. 69.  (Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa).
Art. 70.  (Liquidazione delle spese).
Art. 71.  (Ordinazione delle spese).
Art. 72.  (Pagamento delle spese).
Art. 73.  (Estinzione dei titoli di spesa).
Art. 74.  (Titoli di spesa ineseguibili).
Art. 75.  (Gestione unificata delle spese strumentali).
Art. 76.  (Aperture di credito).
Art. 77.  (Rendicontazione).
Art. 78.  (Disciplina).
Art. 79.  (Anticipazione di cassa).
Art. 80.  (Residui attivi. Nozione).
Art. 81.  (Ricognizione dei residui attivi).
Art. 82.  (Residui passivi. Nozione).
Art. 83.  (Ricognizione dei residui passivi).
Art. 84.  (Definizione e contenuti).
Art. 85.  (Conto del bilancio).
Art. 86.  (Conto del patrimonio).
Art. 87.  (Conto economico).
Art. 88.  (Relazione della Giunta regionale).
Art. 89.  (Formazione e approvazione).
Art. 90.  (Struttura).
Art. 91.  (Contabilità generale).
Art. 92.  (Contabilità finanziaria).
Art. 93.  (Contabilità patrimoniale).
Art. 94.  (Contabilità economica).
Art. 95.  (Principi del controllo interno).
Art. 96.  (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).
Art. 97.  (Controllo di gestione).
Art. 98.  (Valutazione dei dirigenti).
Art. 98 bis.  (Valutazione dei cittadini e utenti finali)
Art. 99.  (Controllo strategico).
Art. 100.  (Attività ispettiva).
Art. 101.  (Rapporti sull'attività di controllo strategico).
Art. 101.1  (Sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa)
Art. 101 bis.  (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)
Art. 101 ter.  (Composizione e nomina del collegio)
Art. 101 quater.  (Compiti del collegio e pareri obbligatori)
Art. 101 quinquies.  (Altri compiti del collegio)
Art. 101 sexies.  (Funzionamento del collegio)
Art. 101 septies.  (Elenco regionale dei revisori dei conti)
Art. 101 octies.  (Durata della carica e cause di cessazione e di revoca)
Art. 101 novies.  (Responsabilità)
Art. 101 decies.  (Compenso e rimborso spese)
Art. 101 undecies.  (Cause di esclusione ed incompatibilità)
Art. 102.  (Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione).
Art. 103.  (Controllo della spesa delegata agli enti locali).
Art. 104.  (Cooperazione Stato-Regioni).
Art. 105.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale).
Art. 106.  (Rinvio).
Art. 107.  (Armonizzazione con le norme statali delegate).
Art. 108.  (Modifica delle procedure interne).
Art. 109.  (Abrogazione di norme).
Art. 110.  (Entrata in vigore).


§ 1.3.5 - L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.

(B.U. n. 11 del 2 marzo 2000 - suppl. ord.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. Al fine di dare applicazione ai nuovi principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale, la Regione s'ispira, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al sistema della programmazione di bilancio.

     2. La presente legge disciplina gli elementi fondamentali del sistema di cui al comma 1, con riferimento particolare:

     a) agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche della programmazione regionale;

     b) agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

     c) alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;

     d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;

     e) al sistema di controllo interno;

     f) alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio.

 

     Art. 2. (Disciplina dei procedimenti).

     1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti dì programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:

     a) ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;

     b) a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;

     c) a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;

     d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

Sezione I

OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 3. (Obiettivi della programmazione regionale).

     1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Regione, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

     2. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità dell'Umbria in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.

     3. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Umbria anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.

     4. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione Europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. (Soggetti della programmazione regionale).

     1. Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

     2. Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione. le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione Europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

 

     Art. 5. (Concertazione e partenariato istituzionale e sociale).

     1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione- partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

     2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

     3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali [1].

     4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

     5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

 

Sezione II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 6. (Programmi e progetti).

     1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

     2. La Regione organizza ed attua le politiche di promozione di cui al comma 1, prevalentemente attraverso l'attivazione dei programmi e dei progetti.

     3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

     4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia ed impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili dell'attuazione degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

 

     Art. 7. (Atti della programmazione).

     1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale, paesaggistica e finanziaria regionale [2]:

     a) il piano regionale di sviluppo; d'ora in poi, PRS;

     b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST [3];

     b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR [4];

     c) i piani di settore ed intersettoriali;

     d) i programmi strutturali regionali dell'Unione Europea;

     e) i programmi integrati di area;

     f) gli strumenti di programmazione negoziata;

     g) il documento regionale annuale di programmazione; d'ora in poi DAP;

     h) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale.

 

     Art. 8. (Piano regionale di sviluppo).

     1. Il PRS definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al piano urbanistico territoriale, lo strumento che ne informa l'attività di governo.

     2. Il PRS si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PRS costituiscono, congiuntamente al PUST, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale [5].

     3. I quadri di riferimento comprendono:

     a) l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;

     b) il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;

     c) la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella regione per il periodo di riferimento del PRS;

     d) le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

     4. Le determinazioni programmatiche:

     a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;

     b) formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PRS devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;

     c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali ed organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione del PRS.

     5. I programmi e i progetti, così come definiti all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PRS e possono essere integralmente definiti nel PRS stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione Europea, di area, e/o negli strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 9. (Piano Urbanistico Strategico Territoriale) [6]

     1. Il Piano Urbanistico Strategico Territoriale è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

     2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza sovrapporsi.

     3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.

 

     Art. 10. (Piani di settore ed intersettoriali).

     1. I piani di settore ed intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PRS o di leggi nazionali e regionali.

 

     Art. 11. (Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea).

     1. I programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione Europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del Governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale ai determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle regioni d'Europa.

     2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1, ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra i sottoprogrammi settoriali e tra fondi strutturali.

 

     Art. 12. (Programmi integrati d'area).

     1. I programmi integrati di area hanno come obiettivo il superamento di carenze ed ostacoli allo sviluppo in determinate aree della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.

     2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i programmi integrati di area definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione ed attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.

 

     Art. 13. (Strumenti di programmazione negoziata).

     1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

     a) l'intesa istituzionale di programma;

     b) l'accordo di programma quadro;

     c) il patto territoriale;

     d) il contratto d'area;

     e) il contratto di programma.

     3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

     4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici e Enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

     5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

     6. Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata, stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo.

     Il contratto di area è sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che assicurano la sua coerenza con gli strumenti della programmazione.

     7. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali previsti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della legge 662/1996.

 

     Art. 14. (Documento regionale annuale di programmazione).

     1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.

     2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

     3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

     a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

     b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

     4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

     a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;

     b) gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

     c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

     d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

     e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

     f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

     g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

 

     Art. 15. (Legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale).

     1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione regionale.

     2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.

 

Sezione III

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 16. (Organizzazione delle strutture di coordinamento della programmazione).

     1. La Giunta regionale individua e disciplina, fuori dall'ambito delle direzioni regionali previste dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture deputate alla predisposizione e al coordinamento tecnico degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto dei compiti attribuiti all'Istituto regionale per le ricerche economiche e sociali (IRRES), della collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico.

 

     Art. 17. (Procedimento di formazione del piano regionale di sviluppo).

     1. Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PRS secondo il seguente iter procedurale interno:

     a) le strutture di coordinamento della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale, elaborano uno schema tecnico di PRS che viene sottoposto alle direzioni che formulano. indicazioni e proposte;

     b) lo schema tecnico di PRS, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla Giunta regionale dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione di concerto con i direttori regionali;

     c) la Giunta regionale adotta lo schema di PRS ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 2.

     2. Lo schema di PRS, è sottoposto dalla Giunta regionale, all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall'articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro 45 giorni dalla presentazione dello schema di PRS [7].

     3. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, delibera il progetto di PRS e lo presenta all'esame del Consiglio regionale nei successivi 10 giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione.

     4. Il PRS è approvato con atto amministrativo di indirizzo politico del Consiglio regionale.

     5. Qualora il PRS si riferisca ad un periodo inferiore alla legislatura, o comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto economico-sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle determinazioni programmatiche del PRS, avviene, di norma in sede di approvazione del DAP.

 

     Art. 18. (Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale) [8]

     1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono disciplinati con legge regionale.

 

     Art. 19. (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea).

     1. I programmi strutturali regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Documenti unici di programmazione (DOCUP), di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo dell'occupazione o secondo altre determinazioni settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di valutazione ex-ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

     2. La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:

     a) all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;

     b) alla valutazione ex-ante economica, sociale, occupazionale ed ambientale;

     c) alla fattibilità finanziario-contabile;

     d) alle procedure di controllo della fase di realizzazione.

     3. La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali vengono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.

     4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5, e all’esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma al Consiglio regionale allegando i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il PRS, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea [9].

     5. La Giunta regionale assicura attraverso la cabina di regia dei programmi comunitari istituita in base agli accordi tra Governo italiano e Commissione europea, il coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.

     6. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario dell'attuazione derivanti dal Regolamento (CE) 15 ottobre 1997, n. 2064, sono assicurati da una struttura operativa creata nell'ambito della direzione regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali. Tale struttura costituisce il riferimento per l'Autorità indipendente di controllo finanziario di cui al suddetto Regolamento.

 

     Art. 20. (Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma).

     1. Le intese istituzionali di programma di cui alla L. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

     a) ad una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;

     b) all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;

     c) alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.

     2. Alla gestione delle intese sono preposti: un comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese.

     3. Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1, vengono seguite le procedure interne previste al comma 1 dell'articolo 17.

     4. La Giunta regionale, in preparazione del negoziato con il Governo, adotta uno schema generale di orientamenti di programma che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione istituito dall'articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali [10].

     5. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma al Consiglio regionale con i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il PRS, vengono indicati gli orientamenti di programma e le priorità.

 

     Art. 21. (Procedimento di formazione del documento regionale annuale di programmazione).

     1. La Giunta regionale adotta lo schema di DAP secondo il seguente iter procedurale:

     a) lo schema tecnico di DAP è elaborato sulla base del PRS e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta regionale, dalle strutture di coordinamento della programmazione e dalla direzione alle risorse, d'intesa con le altre direzioni che ne curano, in particolare, gli aspetti di competenza;

     b) lo schema tecnico di DAP viene presentato alla Giunta regionale dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione e dal direttore alle risorse di concerto con gli altri direttori regionali;

     c) la Giunta regionale adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di concertazione sociale ed istituzionale di cui al comma 2.

     2. Lo schema di DAP è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall'articolo 5 e all’esame del Consiglio delle autonomie locali [11].

     3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31 luglio, con atto di indirizzo politico-amministrativo.

 

     Art. 22. (Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale).

     1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati di area, agli accordi di programma quadro, al patti territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali previsti dall'articolo 16 dello Statuto e ai contratti di programma di cui alla L. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.

     2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1, designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

     3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.

 

     Art. 23. (Verifica di coerenza con il PRS).

     1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6, con il PRS, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PRS espressi dagli altri direttori regionali e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione previste dall'articolo 16.

 

Sezione IV

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 24. (Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti).

     1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

     2. Presso le strutture di coordinamento della programmazione è organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

     3. La Giunta regionale individua con proprio atto le strutture deputate al monitoraggio adottando metodi e procedure di valutazione dei progetti e delle politiche di intervento. Tale atto individua i raccordi e le strumentazioni organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.

 

     Art. 25. (Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti).

     1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati.

     2. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. 1 rapporti sono messi a disposizione del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

 

Sezione I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

 

     Art. 26. (Nozione).

     1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione finanziaria.

     2. La Regione realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:

     a) il DAP;

     b) la legge finanziaria regionale;

     c) il bilancio pluriennale;

     d) il bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 27. (Legge finanziaria regionale).

     1. Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale, la Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico- finanziaria regionale.

     2. Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

     3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

     a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;

     b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui all'articolo 47;

     c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

     d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

     4. La legge finanziaria regionale può disporre:

     a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

     b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

     c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

     d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

     5. La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

          Art. 28. (Bilancio pluriennale).

     1. Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel piano regionale di sviluppo e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, nonché le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PRS e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato.

     2. Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli del PRS e considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, seguendo il metodo della programmazione scorrevole.

     3. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate.

     4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

 

     Art. 29. (Fondi speciali).

     1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

     2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

     4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

     5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

 

     Art. 30. (Leggi regionali di spesa).

     1. Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per annualità e la relativa copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

     2. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Le leggi di spesa a carattere permanente indicano l'onere a regime, ovvero possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27.

     3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.

     4. L'amministrazione regionale può stipulare contratti o, comunque, assumere obbligazioni e impegni, nel limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 3, ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria regionale, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun anno soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del relativo esercizio. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

 

     Art. 31. (Copertura finanziaria delle leggi di spesa).

     1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:

     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 29, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;

     c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio;

     d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

     2. I disegni di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. La relazione indica i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 32. (Leggi regionali di garanzia).

     1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

     2. Nel bilancio regionale viene iscritta un'apposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

     3. In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

     4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

     5. Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.

 

Sezione II

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

 

     Art. 33. (Anno finanziario).

     1. La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

     2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

     Art. 34. (Principi del bilancio).

     1. Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità.

     2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlative.

     3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio.

 

     Art. 35. (Struttura del bilancio).

     1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano ad un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

     2. Per ogni unità previsionale sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

     3. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 2, è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 2, è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'utilizzo dell'eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell'eventuale saldo finanziario negativo sono regolati dall'articolo 37.

     4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b) del comma 2, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'articolo 67.

 

     Art. 36. (Equilibrio del bilancio).

     1. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui o da prestiti autorizzati con la legge di bilancio, nei limiti fissati dalla legge.

     2. Il totale delle spese correnti di cui si autorizza l'impegno, al netto di quelle finanziate da entrate aventi destinazione vincolata per legge, non può, in ciascun bilancio annuale, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e da prestiti, quelle a destinazione vincolata e quelle relative a servizi per conto di terzi.

     3. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 2, l'eventuale saldo negativo iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, è da considerare per la sua copertura come spesa corrente, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinato dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nell'esercizio precedente per la parte afferente a correlative spese impegnate.

     4. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 37. (Iscrizione del saldo finanziario).

     1. Il saldo finanziario positivo presunto relativo alle gestioni degli anni precedenti può essere iscritto in bilancio con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, per essere destinato al finanziamento di spese di investimento o di spese correnti di carattere straordinario. Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di cui all'articolo 45.

     2. Il saldo finanziario negativo presunto deve essere iscritto in bilancio e trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi dell'articolo 36, comma 3, fatti salvi i provvedimenti di assestamento del bilancio medesimo.

 

     Art. 38. (Classificazione delle entrate e delle spese).

     1. Le entrate della Regione sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     Titoli III: Entrate extratributarie;

     Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in:

     a) categorie, secondo la natura dei cespiti;

     b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;

     c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione.

     2. Le spese della Regione sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I: Spese correnti;

     Titolo II: Spese di investimento;

     Titolo III: Spese per rimborso di mutui e prestiti;

     Titolo IV: Spese per contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo le spese si ripartiscono in:

     a) funzioni obiettivo individuate con riguardo alla esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzione obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

     b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale. Le unità della spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento, con enucleazione ai soli fini conoscitivi delle spese di personale, e unità per interventi, per oneri del debito e per oneri comuni. Le unità relative alla spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale per le altre spese. Le unità previsionali relative ad interventi di spese correnti e a spese per investimento sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze di ciascun centro di responsabilità;

     c) capitoli, secondo l'oggetto, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di uno stesso centro di responsabilità amministrativa, di una funzione o di un piano, programma o progetto della Regione. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e non sono oggetto di approvazione consiliare.

     3. In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro dal quale risultano:

     a) le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;

     b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;

     c) gli incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

     4. In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

     5. Il bilancio contiene altresì un riassunto delle spese relative alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione e di quelle relative alle funzioni delegate dalla Regione agli Enti locali e pone in evidenza le spese finanziate con entrate a destinazione vincolata.

 

     Art. 39. (Approvazione del bilancio).

     1. Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale con legge solo le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 35. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

     2. In apposito allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli a fini conoscitivi.

 

     Art. 40. (Centri di responsabilità amministrativa).

     1. Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio di direzione all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione medesima.

 

     Art. 41. (Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli).

     1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

     2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

     a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;

     b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;

     c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

     d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

 

     Art. 42. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

     1 Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

     2. Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

     3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti e quelle concernenti i residui passivi caduti in perenzione amministrativa qualora il relativo ammontare sia richiesto dai creditori, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

     4. L'elenco delle unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2, è allegato al bilancio.

 

     Art. 43. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1 Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

     2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

     3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.

     4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

     Art. 44. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

     1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di spesa del bilancio le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle relative dotazioni.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a controllo e sono comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni dalla data di adozione.

 

     Art. 45. (Assestamento di bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermo restando i vincoli di cui all'articolo 36 - si provvede:

     a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

     c) all'aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo risultante dagli elementi di cui alla lettera b), degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa cui è destinata l'utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.

 

     Art. 46. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio, mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti, al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

     2. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio regionale in corso di approvazione, finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi speciali del bilancio precedente a norma dell'articolo 29, autorizzano, altresì, la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, e non oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì, autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità previsionali di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un medesimo programma o progetto.

     4. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle unità previsionali di base da approvarsi con apposito articolo della legge di bilancio per le quali può esercitarsi la facoltà indicata al comma 3.

     5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni delle unità previsionali di base e dei capitoli e, se necessario, a disporre l'unificazione o la suddivisione degli stessi.

     5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali [12].

     6. Le deliberazioni della Giunta regionale di variazione del bilancio di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

     7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre [13].

     8. Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 47. (Finanziamento di programmi comunitari).

     1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto, in apposita unità previsionale di base, un fondo per il finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, nell'importo stabilito con la legge finanziaria.

     2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1, costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi comunitari e statali.

     3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali dì base.

     4. In conseguenza delle modificazioni intervenute ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 3, da parte di organi comunitari e statali, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche intervenute.

 

Sezione III

BILANCIO DI DIREZIONE

 

     Art. 48. (Bilancio di direzione. Nozione).

     1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

     2. La struttura del bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:

     a) con il bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'articolo 35, con l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle unità previsionali di base;

     b) con la struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità amministrativa e, ove ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, per centri di costo;

     c) con gli strumenti della programmazione di cui al titolo II e al titolo III - sezione I - della presente legge e, in particolare, con il DAP e con il bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi e progetti.

 

     Art. 49. (Formazione).

     1. La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio dì previsione annuale ed è redatta contestualmente al bilancio pluriennale in attuazione del DAP.

 

     Art. 50. (Contenuti).

     1. Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 49, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.

     2. Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico- amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.

     3. Il bilancio di direzione è adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

     4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema di controllo interno previsto dall'articolo 95.

     5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell’anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio [14].

 

     Art. 51. (Variazioni).

     1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare, con propri atti da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro assegnato.

     2. Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1, e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 46, comma 3.

 

Sezione IV

BILANCI DI ALTRI ENTI

 

     Art. 52. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

     1. I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per l'approvazione, alla Giunta regionale entro il 1° settembre. Essi sono allegati al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione [15].

     2. Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

     3. Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

     4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

     5. [I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono] [16].

 

     Art. 53. (Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti regionali).

     1. Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.

     2. Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il controllo di cui all'articolo 103.

     3. Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative, si provvede a carico di apposite unità previsionali di base, da istituire nel bilancio regionale, distinte da quelle relative alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

     4. In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

     5. Nell'allegato di cui al comma 4, le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

     6. Al fine di favorire forme di coordinamento e di collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di strumenti contabili e amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali relative a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio medesimo.

     7. I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi.

 

Sezione V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI

DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

 

     Art. 54. (Procedimento integrato di formazione).

     1. La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26 costituisce procedimento integrato, su base annuale, al fine di assicurare trasparenza alle scelte di bilancio e certezza nell'impegno delle risorse pubbliche.

     2. Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del disegno di legge finanziaria regionale si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo Statuto.

 

     Art. 55. (Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale).

     1. Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la discussione e l'approvazione da parte del Consiglio regionale degli strumenti di bilancio entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la sessione di bilancio.

     2. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno, di cui alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 26, le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

     3. Dalla data di presentazione del disegno di legge della finanziaria regionale e fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.

 

     Art. 56. (Criteri di previsione).

     1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

     2. Le autorizzazioni di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali integrazioni, si provvede a carico del fondo di riserva delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 44.

 

     Art. 57. (Divulgazione della conoscenza del bilancio).

     1. Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

     2. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla fine della sessione di bilancio, con la collaborazione dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio del bilancio, ad elaborare una sintesi più ampia degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 26, volta ad assicurare la conoscenza dei principali elementi della politica di bilancio della Regione sulla base dei principi di trasparenza e semplificazione.

 

TITOLO IV

GESTIONE DEL BILANCIO

 

Sezione I

ESERCIZIO PROVVISORIO

 

     Art. 58. (Definizione e limiti).

     1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

     1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l’attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente [17].

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno, e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limite di somma.

     3. Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

 

     Art. 59. (Gestione provvisoria del bilancio). [18]

     [1. Qualora la legge finanziaria e quella di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti e alle spese non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa.

     2. Nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, è autorizzata la gestione limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista in ciascuna unità di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.]

 

Sezione II

ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE

 

     Art. 60. (Fasi dell'entrata).

     1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

 

     Art. 61. (Accertamento).

     1. Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

     2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

     3. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

     4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

     5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

     6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

     7. La competenza ad accertare le entrate appartiene al dirigente del centro di responsabilità amministrativa cui si riferisce l'entrata o a un suo delegato.

 

     Art. 62. (Riscossione e versamento).

     1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a ciò autorizzato per legge o regolamento.

     2. Le somme riscosse da uffici o enti esterni alla Regione o dagli incaricati sono versate integralmente e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo, al tesoriere regionale.

     3. Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto dal dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente o da un suo delegato e trasmesso dal Servizio ragioneria.

     4. Il tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto e pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

 

     Art. 63. (Mutui e prestiti).

     1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

     3. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.

     4. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata - in relazione alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

     5. Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta regionale è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuite.

     6. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

     7. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

 

     Art. 64. (Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate).

     1. I responsabili del sevizio tributario, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente ed integralmente.

     2. E' tenuta, a cura del Servizio ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

 

     Art. 65. (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità).

     1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

     2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.

 

Sezione III

EROGAZIONE DELLE SPESE

 

     Art. 66. (Fasi della spesa).

     1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

     2. Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione;

     d) pagamento. Tali fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 67. (Impegni di spesa).

     1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

     2. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     3. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

     4. Il provvedimento che dispone la liquidazione a saldo su ciascuno impegno di spesa indica la residua disponibilità sull'impegno stesso, quale economia riutilizzabile.

     5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

     6. L'autorizzazione annuale al pagamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell'Unione Europea e da quelle di cui alle delibere con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento nazionale o al riparto di risorse.

 

     Art. 68. (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri).

     1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'articolo 67, comma 3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

     2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

 

     Art. 69. (Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa).

     1. La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta alla Giunta regionale, fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento, per questi ultimi, ai capitoli loro assegnati nel bilancio di direzione di cui all'articolo 48.

     2. L'assunzione dell'impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali è effettuata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa contestualmente all'approvazione dei contratti.

     3. Tutti gli atti dai quali derivano impegni di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al Servizio ragioneria della Regione per essere muniti del visto di regolarità contabile ai fini della loro esecutività.

     4. Il Servizio ragioneria provvede alle relative registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria di cui all'articolo 92.

 

     Art. 70. (Liquidazione delle spese).

     1. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare del debito scaduto, sulla base di idonea documentazione.

     2. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente per materia o un suo delegato.

 

     Art. 71. (Ordinazione delle spese).

     1. Ad eccezione del pagamento delle spese di cui all'articolo 75, ciascun centro di responsabilità amministrativa competente per materia provvede ad emettere i titoli di spesa, in esecuzione degli atti di liquidazione disposti o in esecuzione delle leggi che indichino il creditore, la somma da pagare, l'unità previsionale e il capitolo di imputazione della spesa.

     2. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente del centro di responsabilità di cui al comma 1, o da un suo delegato.

     3. I titoli di spesa emessi vengono trasmessi con elenco al Servizio ragioneria della Regione per il riscontro e l'invio al tesoriere ai fini del pagamento.

     4. E' ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con modalità previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.

     5. Qualora il dirigente del centro di responsabilità amministrativa non possa, per ragioni organizzative, effettuare gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il dirigente medesimo può richiedere che gli stessi siano svolti dal Servizio di ragioneria.

 

     Art. 72. (Pagamento delle spese).

     1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui.

     2. Il Servizio ragioneria della Regione, in sede di riscontro dei titoli di spesa di cui all'articolo 71, comma 3, provvede a:

     a) verificare che sia intervenuta la liquidazione;

     b) riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza, od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

     3. Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi e degli uffici regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi.

     4. Al pagamento delle competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché a pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

 

     Art. 73. (Estinzione dei titoli di spesa).

     1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

     a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

     b) accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

     c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

     d) commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

     e) assegno postale localizzato.

     2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, occorre l'espressa richiesta dei creditori.

     3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa, di cui alla lettera a) del comma 1, siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

     4. I titoli si spesa estinti, ai sensi del comma 3, si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

     5. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di tesoreria.

 

     Art. 74. (Titoli di spesa ineseguibili).

     1. Qualora il Servizio ragioneria della Regione riscontri irregolarità o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 69 e 72, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

     2. Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile del Servizio ragioneria riferisce all'assessore al bilancio che informa la Giunta regionale. Se la Giunta regionale ritiene di dar corso al provvedimento, l'assessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile del Servizio ragioneria che è tenuto ad eseguirlo, ad eccezione dei casi di:

     a) eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento;

     b) imputazione ai residui anziché alla competenza e viceversa;

     c) incompatibilità della spesa rispetto all'oggetto dello stanziamento.

     3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è allegata all'atto d'impegno o al titolo di spesa.

 

     Art. 75. (Gestione unificata delle spese strumentali).

     1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

     2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta regionale.

     3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva competenza.

 

Sezione IV

FUNZIONARI DELEGATI

 

     Art. 76. (Aperture di credito).

     1. Nei casi previsti dalla presente legge, l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

     2. Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per le altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le aperture di credito sono autorizzate, con atto motivato della Giunta regionale entro il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione del bilancio.

     3. Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante i buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

     4. Il prelievo è effettuato, per ciascuna unità previsionale di spesa e per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a favore del funzionario delegato.

 

     Art. 77. (Rendicontazione).

     1. Il funzionario delegato dovrà rendere alla Giunta regionale il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

     3. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 2.

     4. Il Servizio ragioneria della Regione approva il rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

     5. Qualora in sede di riscontro il Servizio ragioneria accerti irregolarità - salvo i casi previsti dall'articolo 74, comma 1 - nei conti o carenze nella documentazione giustificativa della spesa, ne informa il Direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali il quale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

     6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Direttore rimette gli atti alla Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

 

Sezione V

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 78. (Disciplina).

     1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

     2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.

     3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

     4. Il Servizio ragioneria è tenuto a pubblicare mensilmente sul Bollettino Ufficiale della Regione i movimenti di tesoreria e i relativi saldi.

 

     Art. 79. (Anticipazione di cassa).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

     2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

     3. Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

     4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.

 

Sezione VI

RESIDUI

 

     Art. 80. (Residui attivi. Nozione).

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

 

     Art. 81. (Ricognizione dei residui attivi).

     1. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

     2. La Giunta regionale allega al conto del bilancio un prospetto di classificazione dei residui attivi nelle seguenti categorie:

     a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

     b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

     c) crediti riconosciuti inesigibili.

     3. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) del medesimo comma sono eliminati dalle scritture.

 

     Art. 82. (Residui passivi. Nozione).

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

     3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti [19].

     4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

     5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni.

     6. Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

 

     Art. 83. (Ricognizione dei residui passivi).

     1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 15 aprile di ogni anno.

     2. Nella ricognizione dei residui passivi, si osservano i seguenti principi:

     a) le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economie di bilancio;

     b) le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio e nei corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economie di bilancio;

     c) le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economie di bilancio;

     d) alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui alle lettere a) e b);

     e) le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi;

     f) le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere trasferite agli esercizi successivi, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione Europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti;

     g) gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi della lettera b), qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo;

     h) gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito;

     i) le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

     3. Nella determinazione dei residui delle spese in conto capitale di cui al comma 2, lettera b), la Giunta regionale verifica lo stato di attuazione dei programmi in corso e che sussista l'effettiva necessità di conservazione anche parziale delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

     4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all’assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio [20].

     5. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

 

TITOLO V

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

 

     Art. 84. (Definizione e contenuti).

     1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico.

     3. Al rendiconto generale sono allegati:

     a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;

     b) la relazione del Collegio dei revisori;

     c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;

     d) [i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52] [21].

 

     Art. 85. (Conto del bilancio).

     1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la medesima struttura.

     2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:

     a) le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

     d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

     3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.

 

     Art. 86. (Conto del patrimonio).

     1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili e immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     3. Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     4. [La valutazione dei componenti attivi e passivi del patrimonio della Regione è effettuata sulla base dei criteri indicati dall'articolo 72 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in quanto applicabili, ivi compresi quelli attinenti all'ammortamento dei beni] [22].

     5. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

 

     Art. 87. (Conto economico).

     1. Il conto economico espone l’attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica [23].

     2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all’articolo 94 [24].

     3. Al fine di collegare il risultato economico della gestione, scaturente dal conto economico, con il risultato finanziario della gestione, risultante del conto del bilancio, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

 

     Art. 88. (Relazione della Giunta regionale).

     1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.

 

     Art. 89. (Formazione e approvazione).

     1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, corredato del relativo disegno di legge e degli allegati di cui all'articolo 84, comma 3.

     2. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il successivo 31 luglio.

 

     Art. 90. (Struttura).

     1. Con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è determinata la struttura del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico.

     2. Ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.

 

TITOLO VI

SISTEMI DI SCRITTURE

 

     Art. 91. (Contabilità generale).

     1. Il Servizio ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.

     2. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

     a) un sistema di contabilità finanziaria;

     b) un sistema di contabilità patrimoniale;

     c) un sistema di contabilità economica.

     3. Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.

 

     Art. 92. (Contabilità finanziaria).

     1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza che in conto residui.

     2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

 

     Art. 93. (Contabilità patrimoniale).

     1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

     2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

 

     Art. 94. (Contabilità economica).

     1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato, ove ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, anche su rilevazioni analitiche per centri di costo.

     2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili [25].

     3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilanciò del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.

 

TITOLO VII

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

 

     Art. 95. (Principi del controllo interno).

     1. La Regione adegua il proprio sistema di controllo interno ai seguenti principi generali:

     a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

     b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

     c) valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione) [26];

     d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione) [27];

     d-bis) raccordare il controllo interno con le attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le funzioni ad esso attribuite, in materia di performance [28];

     d-ter) garantire la partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della performance organizzativa dell'Ente [29].

 

     Art. 96. (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

     1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato dal Servizio ragioneria su tutti gli atti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa che comportano spese. A tali fini, gli atti suddetti devono essere soggetti al visto di regolarità contabile ai fini della loro esecutività.

     2. La Giunta regionale può altresì attribuire ad appositi Servizi ispettivi il controllo di cui al comma 1, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo.

     3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono uniformarsi, di norma, ai principi generali della revisione aziendale.

 

     Art. 97. (Controllo di gestione).

     1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

     2. Il controllo di gestione è esercitato da un'apposita unità organizzativa della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento delle funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione, l'unità organizzativa di cui al comma 2, garantisce all'Organismo medesimo l'accesso alle risultanze del sistema di controllo di gestione [30].

     3. Il sistema di controllo di gestione, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 48, provvede all'elaborazione ed all'applicazione di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

     4. Nell'ambito del controllo di gestione è esclusa ogni attività di valutazione dei dirigenti e del personale della Regione.

     5. La struttura di cui al comma 2 è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.

 

     Art. 98. (Valutazione dei dirigenti).

     1. La valutazione dei dirigenti, in coerenza con il ciclo di gestione della performance della Regione Umbria, è finalizzata a verificare le prestazioni lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche per la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro vigenti [31].

     2. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative a questi assegnate è effettuata:

     a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;

b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie [32].

     3. I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

     a) l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del valutato;

     b) è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;

     c) la valutazione è basata su elementi oggettivi e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione [33].

     4. La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti responsabili di servizio sulla base dei principi previsti dal comma 3 in quanto applicabili e dei criteri previsti dal CCNL vigente.

 

     Art. 98 bis. (Valutazione dei cittadini e utenti finali) [34]

     1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'Amministrazione regionale, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

     2. L'Amministrazione regionale adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

 

     Art. 99. (Controllo strategico).

     1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

     2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale e supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 [35].

     3. Il controllo strategico si basa sulla valutazione degli strumenti attuativi della programmazione regionale al fine di verificare il grado di coerenza e la congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico, di cui al comma 1.

     4. La Giunta regionale provvede a verificare l'opportunità di integrare la funzione di controllo strategico con l'attività delle unità tecniche di supporto di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 100. (Attività ispettiva).

     1. Il responsabile della struttura preposta al controllo di gestione ed il responsabile dell'organismo per il controllo strategico richiedono ai centri di responsabilità amministrativa qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritengano utile per l'esercizio e per le finalità del controllo.

     2. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste. In mancanza, i responsabili di cui al comma 1 possono effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti, previo preavviso.

 

     Art. 101. (Rapporti sull'attività di controllo strategico).

     1. L'organismo deputato al controllo strategico, tenuto anche conto dei risultati del controllo di gestione, redige, al termine di ciascun semestre e alla fine di ciascun anno, un rapporto sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

     2. I rapporti sono trasmessi entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, al Presidente della Giunta regionale, ai Direttori, al responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione. Sulle questioni attinenti l'attività di valutazione dei Direttori, l'organismo deputato al controllo strategico riferisce soltanto al Presidente della Regione e in via riservata.

 

     Art. 101.1 (Sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa) [36]

     1. Il sistema dei controlli interni dell'Assemblea legislativa della Regione è regolato e organizzato nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea stessa, ai sensi degli articoli 31 e 47 dello Statuto regionale e delle norme di attuazione.

 

TITOLO VII bis [37]

Collegio dei revisori dei conti

 

     Art. 101 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) [38]

1. È istituito, in attuazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato "collegio" , quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.

2. Il collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica come previsto dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 14 del d.l. 138/2011 .

 

     Art. 101 ter. (Composizione e nomina del collegio) [39]

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 101 septies. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

 

     Art. 101 quater. (Compiti del collegio e pareri obbligatori) [40]

1. Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b) e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

2. Il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto,  salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di motivata urgenza, di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge [41].

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

 

     Art. 101 quinquies. (Altri compiti del collegio) [42]

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'articolo 101 quater:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) verifica la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilità interno;

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale su eventuali irregolarità di gestione;

e) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 101 sexies. (Funzionamento del collegio) [43]

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

 

     Art. 101 septies. (Elenco regionale dei revisori dei conti) [44]

1. Ai fini di cui all'articolo 101 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione Autonomie.

3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.

4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 101 ter.

 

     Art. 101 octies. (Durata della carica e cause di cessazione e di revoca) [45]

1. Il collegio dura in carica cinque  anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'articolo 101 ter ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili [46].

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

6. Il collegio decade in caso di dimissioni contestuali di due componenti.

 

     Art. 101 novies. (Responsabilità) [47]

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 101 decies. (Compenso e rimborso spese) [48]

1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101-bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018(Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 15 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali [49].

2. Nei casi di cui all'articolo 101 octies, commi 2 e 3, il compenso è rideterminato sulla base della durata effettiva dell'incarico ricoperto.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

 

     Art. 101 undecies. (Cause di esclusione ed incompatibilità) [50]

1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 101 septies e non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile ;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

 

TITOLO VIII

RESPONSABILITA' E CONTROLLI PARTICOLARI

 

     Art. 102. (Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione).

     1. Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e solidalmente verso la Regione secondo le norme vigenti per la amministrazione dello Stato.

 

     Art. 103. (Controllo della spesa delegata agli enti locali).

     1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

     2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 53, comma 1, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

     3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.

     4. In ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

     5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 104. (Cooperazione Stato-Regioni).

     1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione, ai sensi della legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle regioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 105. (Autonomia contabile del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

 

     Art. 106. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella legge quadro in materia di bilancio e contabilità delle regioni, nella L. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella legge 3 aprile 1997, n. 94, nel D.lgs. 279/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 107. (Armonizzazione con le norme statali delegate).

     1. La Regione armonizza, laddove necessario, le norme concernenti il sistema contabile, contenute nella presente legge, con le disposizioni che saranno recate dalle norme delegate previste dal comma 4, dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

 

     Art. 108. (Modifica delle procedure interne).

     1. Le procedure interne, di formazione degli atti di programmazione, previste dalla presente legge, possono essere modificate con regolamento regionale.

 

     Art. 109. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

     a) la legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con le modifiche e le integrazioni recate dalle leggi regionali 19 luglio 1979, n. 35 e 12 agosto 1986, n. 30;

     b) la legge regionale 16 marzo 1973, n. 18;

     c) l'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.

 

     Art. 110. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti la formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio si applicano a partire dall'anno 2001.


[1] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 39 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[2] Alinea così modificato dall'art. 40 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 40 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[4] Lettera inserita dall'art. 40 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[10] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[11] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[12] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2016, n. 16.

[17] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[18] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[19] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[20] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[21] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2016, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[23] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[24] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[25] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[26] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[27] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[30] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[33] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[34] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[35] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[36] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[37] Titolo inserito dall'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[38] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[39] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[40] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[41] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[42] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[43] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[44] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[45] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[46] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[47] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[48] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.

[49] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 2, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12. Il testo previgente reca: "1. Ai componenti del collegio spetta un compenso pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri."

[50] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24.