§ 4.2.76 - L.R. 26 giugno 2009, n. 13.
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:26/06/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizione di governo del territorio)
Art. 3.  (Finalità del governo del territorio)
Art. 4.  (Definizione e finalità della pianificazione)
Art. 5.  (Le dimensioni della pianificazione)
Art. 6.  (Le pianificazioni ed i soggetti competenti)
Art. 7.  (La cooperazione e la concertazione)
Art. 8.  (La partecipazione dei cittadini)
Art. 9.  (Modalità attuative di piani e programmi regionali)
Art. 10.  (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 11.  (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 12.  (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 13.  (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 14.  (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)
Art. 15.  (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 16.  (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 17.  (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 18.  (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 19.  (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 20.  (Durata del Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 21.  (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale)
Art. 22.  (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)
Art. 23.  (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)
Art. 24.  (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)
Art. 25.  (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Art. 26.  (Azione di coordinamento delle province)
Art. 27.  (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Art. 28.  (Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Art. 28 bis.  (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP)
Art. 29.  (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Art. 30.  (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Art. 31.  (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)
Art. 32.  (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)
Art. 33.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 34.  (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)
Art. 35.  (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)
Art. 36.  (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)
Art. 37.  (Condizioni per gli interventi)
Art. 38.  (Disposizioni applicative)
Art. 39.  (Modifica all’articolo 5)
Art. 40.  (Modifiche all’articolo 7)
Art. 41.  (Modifica all’articolo 8)
Art. 42.  (Modifica all’articolo 9)
Art. 43.  (Modifica all’articolo 18)
Art. 44.  (Modifica del titolo della l.r. 27/2000)
Art. 45.  (Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000)
Art. 46.  (Modifica all’articolo 5)
Art. 47.  (Modifiche all’articolo 7)
Art. 48.  (Modifiche all’articolo 8)
Art. 49.  (Modifica all’articolo 12)
Art. 50.  (Modifica all’articolo 13)
Art. 51.  (Modifiche all’articolo 15)
Art. 52.  (Modifiche all’articolo 17)
Art. 53.  (Modifica all’articolo 22)
Art. 54.  (Integrazione alla l.r. 27/2000)
Art. 55.  (Modifica all’articolo 25)
Art. 56.  (Modifica all’articolo 26)
Art. 57.  (Modifiche all’articolo 29)
Art. 58.  (Modifica all’articolo 30)
Art. 59.  (Modifica all’articolo 31)
Art. 60.  (Modifica all’articolo 34)
Art. 61.  (Modifica all’articolo 46)
Art. 62.  (Modifica all’articolo 47)
Art. 63.  (Modifica all’articolo 50)
Art. 64.  (Modifica all’articolo 51)
Art. 65.  (Modifica all’articolo 71)
Art. 66.  (Modifica all’articolo 72)
Art. 67.  (Abrogazioni della l.r. 27/2000)
Art. 68.  (Modifica all’articolo 15)
Art. 69.  (Modifica all’articolo 4)
Art. 70.  (Modifica all’articolo 8)
Art. 71.  (Modifica all’articolo 14)
Art. 72.  (Modifiche all’articolo 17)
Art. 73.  (Modifica all’articolo 18)
Art. 74.  (Modifiche all’articolo 26)
Art. 75.  (Modifica all’articolo 38)
Art. 76.  (Modifica all’articolo 39)
Art. 77.  (Modifiche all’articolo 45)
Art. 78.  (Modifica all’articolo 46)
Art. 79.  (Modifiche all’articolo 3)
Art. 80.  (Modifica all’articolo 5)
Art. 81.  (Modifica all’articolo 6)
Art. 82.  (Modifica all’articolo 17)
Art. 83.  (Modifica all’articolo 18)
Art. 84.  (Modifica dell’articolo 2)
Art. 85.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3)
Art. 86.  (Modifica all’articolo 9)
Art. 87.  (Modifica all’articolo 15)
Art. 88.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 28)
Art. 89.  (Integrazione alla l.r. 11/2005)
Art. 90.  (Modifiche all’articolo 29)
Art. 91.  (Modifica all’articolo 32)
Art. 92.  (Modifiche all’articolo 34)
Art. 93.  (Modifiche all’articolo 35)
Art. 94.  (Integrazioni alla l.r. 11/2005)
Art. 95.  (Modifica dell’articolo 62)
Art. 96.  (Modifica all’articolo 64)
Art. 97.  (Modifica all’articolo 67)
Art. 98.  (Modifica all’articolo 14)
Art. 99.  (Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)
Art. 100.  (Norme transitorie e finali)


§ 4.2.76 - L.R. 26 giugno 2009, n. 13. [1]

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 29 giugno 2009, n. 29 - S.S.)

 

TITOLO I

NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

 

CAPO I

IL GOVERNO DEL TERRITORIO

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

 

     Art. 2. (Definizione di governo del territorio)

1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

 

     Art. 3. (Finalità del governo del territorio)

1. Le finalità del governo del territorio sono:

 

a) rendere l’Umbria un laboratorio di sostenibilità finalizzato ad accrescere, attraverso l’innovazione, la qualità e la competitività dei suoi territori;

 

b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilità ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualità paesaggistica ed urbana;

 

c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parità di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell’interesse generale;

 

d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalità che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunità locali.

 

SEZIONE II

LA PIANIFICAZIONE

 

     Art. 4. (Definizione e finalità della pianificazione)

1. La pianificazione è la modalità generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.

 

2. La pianificazione si esprime in una pluralità di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalità per il loro perseguimento.

 

3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalità:

 

a) la qualità ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l’utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;

 

b) la tutela della biodiversità e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;

 

c) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo;

 

d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative;

 

e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e forestale;

 

f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 5. (Le dimensioni della pianificazione)

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

 

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale;

 

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

 

     Art. 6. (Le pianificazioni ed i soggetti competenti)

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l’azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.

 

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d’intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.

 

3. Gli strumenti di pianificazione sono:

 

a) il Piano Urbanistico Strategico Territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione I;

 

b) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo II, Sezione II;

 

c) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al Titolo I, Capo IV;

 

d) il Piano Regolatore Generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

 

e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.

 

4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano Urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

 

SEZIONE III

GLI ISTITUTI DELLA PIANIFICAZIONE

 

     Art. 7. (La cooperazione e la concertazione)

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attività al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

 

2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

 

3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volontà dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.

 

4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.

 

5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

 

     Art. 8. (La partecipazione dei cittadini)

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:

 

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

 

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonché forme di pubblicità, in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.

 

     Art. 9. (Modalità attuative di piani e programmi regionali)

1. La Giunta regionale individua le modalità di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra, sottoscrivendo appositi accordi ed intese.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicità, definisce:

 

a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;

 

b) l’integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;

 

c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialità;

 

d) le modalità per l’erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialità.

 

3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d’obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalità tecniche e temporali per l’attuazione degli interventi.

 

CAPO II

LA PIANIFICAZIONE REGIONALE

 

SEZIONE I

PIANO URBANISTICO STRATEGICO TERRITORIALE

 

     Art. 10. (Finalità del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

 

2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio è assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore.

 

3. In particolare, il PUST:

 

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonché dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

 

b) è strumento di riferimento per l’integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonché strumento di governance per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

 

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

 

d) esercita l’integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonché esplicita le opportunità, in chiave di sussidiarietà, per lo sviluppo locale dei vari territori;

 

e) promuove la concertazione con le regioni contermini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.

 

     Art. 11. (Contenuti del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialità paesaggistico-ambientali e territoriali nonché dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione così elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti priorità e riferimento per programmi e progetti di territorio.

 

2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunità locali.

 

3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:

 

a) ai progetti strategici territoriali;

 

b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;

 

c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.

 

     Art. 12. (Elaborati del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST è costituito dai seguenti elaborati:

 

a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;

 

b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali;

 

c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l’individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;

 

d) un documento contenente le modalità attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.

 

     Art. 13. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonché dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti pertinenti.

 

2. Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST [2].

 

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell’indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le unioni speciali di comuni [3].

 

4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla Giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.

 

5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST.

 

6. Il PUST preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e al parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

 

7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l’indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla Giunta regionale.

 

8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 3 della l.r. 20/2008.

 

9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

 

     Art. 14. (Efficacia e durata del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.

 

2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della Giunta regionale.

 

3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all’articolo 13.

 

SEZIONE II

IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

 

     Art. 15. (Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), è lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004, nonché in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni contermini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica.

 

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

 

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.

 

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

 

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualità identitarie riconosciute, nonché le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, alle quali assicurare un’efficace azione di tutela;

 

b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;

 

c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

 

5. Il PPR garantisce soprattutto:

 

a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004;

 

b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l’intero territorio regionale;

 

c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;

 

d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità.

 

     Art. 16. (Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale)

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 143, comma 1 del d.lgs. 42/2004, comprendono in particolare:

 

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni più significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell’articolo 135, comma 2 del d.lgs. 42/2004;

 

b) la perimetrazione dei paesaggi d’area vasta di cui all’articolo 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonché la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualità previsti all’interno dei paesaggi regionali;

 

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

 

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del d.lgs. 42/2004, con la definizione delle loro discipline di tutela e valorizzazione;

 

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

 

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalità di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

 

2. Il PPR può altresì prevedere l’individuazione delle aree di cui all’articolo 143, comma 4 del d.lgs. 42/2004.

 

     Art. 17. (Elaborati del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

 

a) relazione illustrativa;

 

b) quadro conoscitivo, costituito dall’identificazione delle risorse identitarie, dall’atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilità del paesaggio;

 

c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;

 

d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d’area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualità e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonché agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d’uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 135, commi 2 e 3 del d.lgs. 42/2004;

 

e) disposizioni di attuazione.

 

     Art. 18. (Procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale)

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l’acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR è elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attività culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del d.lgs. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalità previste dal medesimo articolo 143.

 

1 bis. Il procedimento di VAS è effettuato nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR [4].

 

2. Il PPR preadottato è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all’articolo 5 della l.r. 13/2000.

 

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL previsto dall’articolo 2 della l.r. 20/2008, adotta il PPR e ne dà avviso nel BUR con l’indicazione delle sedi in cui tutti i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.

 

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al Consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all’articolo 2 della l.r. 20/2008 ed alle intese e agli accordi previsti dall’articolo 143, comma 2 del d.lgs. 42/2004.

 

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004; il PPR approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

 

     Art. 19. (Efficacia e norme di salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del d.lgs. 42/2004:

 

a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;

 

b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;

 

c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell’attività edilizia, ove espressamente indicato;

 

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell’attività edilizia;

 

e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;

 

f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

 

3. A far data dall’adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

 

     Art. 20. (Durata del Piano Paesaggistico Regionale)

1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed è aggiornato secondo i termini e modalità stabiliti nell’accordo di cui all’articolo 143, comma 2 del d.lgs. 42/2004 e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.

 

     Art. 21. (Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale)

1. Le province, le unioni speciali di comuni e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall’approvazione del medesimo PPR [5].

 

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni.

 

3. L’inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l’impossibilità, per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all’espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro varianti, salvo gli atti finalizzati all’adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi è effettuato nel rispetto del PPR.

 

4. I paesaggi di area vasta, articolati all’interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.

 

5. Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall’articolo 18, commi 2, 4, 8 e 9 e dell’articolo 67 della l.r. 11/2005, nonché quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.

 

6. La Regione, ai fini dell’adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l’eventuale consulenza tecnica.

 

     Art. 22. (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)

1. La Regione istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio previsto dall’articolo 133, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

 

2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio è il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l’Osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell’indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del Paesaggio.

 

3. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in stretta relazione con il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale di cui all’articolo 23, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l’analisi delle trasformazioni paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.

 

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono fornire e attingere dati conoscitivi dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio, la cui attività è finalizzata sia ad accrescere la sensibilità e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.

 

5. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

 

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

 

CAPO III

MONITORAGGIO INTEGRATO DEL TERRITORIO

 

     Art. 23. (Istituzione del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l’ambiente è istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT).

 

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

 

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il Consorzio per il Sistema Informativo regionale (SIR) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

 

4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria.

 

     Art. 24. (Funzioni e compiti del Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale)

1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all’articolo 23, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

 

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l’erogazione di servizi territoriali evoluti all’utenza pubblica e privata;

 

b) partecipare alla realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;

 

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on line l’archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e territoriali e le relative elaborazioni statistiche;

 

d) assicurare l’aggiornamento e la pubblicazione on line della cartografia afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui all’articolo 7, comma 2 della l.r. 27/2000;

 

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;

 

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;

 

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.

 

CAPO IV

LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)

 

     Art. 25. (Finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell’ambiente.

 

2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i contenuti espressi dal PUST ed in recepimento del PPR, di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.

 

3. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al PUST ed in conformità alle normative regionali ed al PPR.

 

     Art. 26. (Azione di coordinamento delle province)

1. Le province, ai sensi del d.lgs. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

 

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di interesse sovracomunale;

 

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le loro azioni pianificatorie;

 

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un’elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale;

 

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale.

 

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l’esigenza dell’integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento del PRG, parte strutturale, anche intercomunale [6].

 

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell’integrazione delle rispettive politiche territoriali.

 

     Art. 27. (Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

 

a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono e comprende:

 

1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l’apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del Piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un’ottica di sussidiarietà e copianificazione;

 

2) la visione strategica dell’assetto spaziale del territorio della provincia, che rappresenta in modo coerente le azioni che il Piano intende promuovere in riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e dal PPR.

 

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

 

1) i paesaggi regionali e quelli d’area vasta di cui al PPR;

 

2) la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete ecologica regionale;

 

3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle proprie competenze, nel rispetto degli strumenti sovraordinati;

 

4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

 

5) l’articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale di cui al PUST ed al PPR, da promuovere e coordinare a livello provinciale;

 

6) l’individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell’articolo 26, comma 2;

 

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive, indicando quelle prevalenti sulla pianificazione comunale, hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli stessi. Le norme tecniche di attuazione, contengono, in particolare:

 

1) il repertorio dei paesaggi d’area vasta, redatto in coerenza con il PPR e facenti parte dello stesso;

 

2) il repertorio di progetti strategici;

 

3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di qualità ambientale e dell’aria sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

 

4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

 

5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.

 

     Art. 28. (Copianificazione, formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Le province, con l’atto di avvio del processo di formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì:

 

a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

 

b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b).

 

1 bis. I procedimenti di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS sono effettuati nell’ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PTCP e di sue varianti [7].

 

2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell’articolo 25.

 

3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 2 tramite pubblico avviso e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L’avviso fissa termini congrui entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

 

4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e le amministrazioni statali interessati. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell’ente. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.

 

5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.

 

6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L’avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.

 

7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il Presidente della Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province.

 

8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale.

 

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

 

10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformità ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

 

11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.

 

     Art. 28 bis. (Integrazione del procedimento in materia di valutazione ambientale strategica del PTCP) [8]

1. La provincia svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sul PTCP e sue varianti, mediante lo svolgimento delle fasi di consultazione, adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ordinaria o semplificata, espressione del parere motivato e la relativa informazione, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dalla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale, ad una struttura interna alla provincia diversa dalla struttura organizzativa responsabile del procedimento del PTCP.

 

     Art. 29. (Efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. Il PTCP approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

 

2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall’insediamento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

 

3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all’articolo 28.

 

4. L'adeguamento del PTCP a nuove disposizioni normative, anche relative a piani di settore o al PPR, aventi carattere cogente, nonchè per introdurre modifiche alla normativa del PTCP atte a chiarire disposizioni vigenti e volte alla correzione di meri errori materiali, sono adottate dalla provincia, senza la convocazione della conferenza istituzionale di copianificazione, e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 28, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con i tempi di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 28 ridotti della metà. Le ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione del PRG sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalità previste dall'articolo 15, commi 4, 8 e 9 della l.r. 11/2005 [9].

 

     Art. 30. (Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre dodici mesi dall’approvazione del PTCP medesimo.

 

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci del PTCP medesimo.

 

TITOLO II

DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

 

CAPO I

DEFINIZIONE DELLE QUANTITÀ PREMIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE

10 LUGLIO 2008, N. 12 ED ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17

 

     Art. 31. (Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12)

1. Ai fini degli interventi premiali negli Ambiti di Rivitalizzazione Prioritaria (ARP) di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) la quantità di Superficie Utile Coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale è moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:

 

a) classe dimensionale del centro storico;

 

b) destinazione d’uso;

 

c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all’interno dell’ARP in proporzione alla SUC dell’intervento;

 

d) classificazione dell’edificio oggetto di intervento in base all’articolo 3, comma 2 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale);

 

e) scala dimensionale dell’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/2008;

 

f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del Territorio nel semestre precedente all’intervento.

 

     Art. 32. (Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17)

1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, è incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B [10].

1 bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l’edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all’articolo 34, commi 3 bis e 3 ter [11].

1 ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può escludere ulteriori aree dall’applicabilità della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1 bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantità edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio [12].

2. Qualora l’interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale, un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all’articolo 5 della l.r. 17/2008. L’attestato preliminare di conformità è trasmesso al comune a cura dell’interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di difformità o inadempienze nella certificazione di sostenibilità ambientale accertate nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’articolo 21 della l.r. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialità edificatorie nella realizzazione dell’edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall’articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP [13].

3-ter. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 1 bis, il numero dei piani e l’altezza massima di edificazione consentiti dallo strumento urbanistico possono essere incrementati nella misura stabilita dal comune, rispettivamente sino ad massimo di un piano e di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 137) nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi interessati [14].

 

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA E FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI [15]

 

     Art. 33. (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte al miglioramento della funzionalità degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di più elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

 

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

 

a) ricadenti nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale [16];

 

b) individuati dai comuni nelle zone agricole ai sensi dell’articolo 33, comma 5 della l.r. 11/2005 e della normativa regionale previgente sulla stessa materia [17];

 

c) ricadenti nelle zone boscate;

 

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere – VI Stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;

 

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A);

 

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone “A” concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

 

g) classificati come beni culturali ai sensi della Parte seconda del d.lgs. 42/2004;

 

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) [18];

 

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell’accertamento di conformità del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 [19];

 

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell’edificio.

 

3. [I comuni, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente] [20].

 

4. Ai fini del presente Capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell’articolo 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti.

 

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli consentiti dall’articolo 35, commi 1 e 2 della l.r. 11/2005, o previsti da altre norme regionali [21].

5 bis. Gli ampliamenti o incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono cumulabili con la premialità prevista all’articolo 32 comma 1 bis per una quota di un ulteriore dieci per cento nel caso di certificazione di sostenibilità ambientale dell’edificio in classe A [22].

 

     Art. 34. (Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale)

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venticinque per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di ottanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche [23]:

 

a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;

 

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a quattrocento metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari [24].

 

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall’edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica.

 

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dal resto dell’edificio [25].

3 bis. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997, l’ampliamento previsto ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 è consentito con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38, anche oltre il limite di quattrocentocinquanta metri quadrati di cui allo stesso comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 [26].

3 ter. Per gli edifici a destinazione residenziale ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997 sono consentiti gli ampliamenti di cui al comma 1, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 38 [27].

 

     Art. 35. (Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale)

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l’edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe “B”, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/2008.

 

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l’incremento della stessa SUC è destinato, qualora si realizzano nuove unità abitative, almeno per un terzo, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni [28].

 

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un Piano Attuativo, ovvero un Programma Urbanistico di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2005, finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, ambientale e strutturale dell’ambito urbano, la SUC può essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della l.r. 17/2008 [29].

 

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d’uso diverse nella misura comunque non superiore al trentacinque per cento della SUC esistente. In tali casi l’incremento della SUC è computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza [30].

5 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 4 prevedano la realizzazione di locali adibiti ad asili nido o ad altre funzioni socio-culturali pubbliche o di interesse pubblico, la SUC è incrementata di un ulteriore cinque per cento [31].

5 ter. Le modalità e i vincoli temporali di utilizzo degli spazi per le attività e funzioni di cui al comma 5 bis sono stabiliti con apposita convenzione o atto d’obbligo tra il comune ed il soggetto proponente l’intervento [32].

 

     Art. 36. (Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva)

1. Gli edifici a destinazione non residenziale per almeno il settantacinque per cento, ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 22 e 23 del r.r. 7/2010, nonché agli articoli 17, 20 e 21 del medesimo regolamento limitatamente alle attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) della l.r. 1/2004 ovvero nelle corrispondenti zone omogenee previste dallo strumento urbanistico generale ai sensi del d.m. 1444/1968, ad esclusione di quelli commerciali per medie e grandi strutture di vendita e dei centri o poli commerciali, possono essere ampliati ovvero oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, o comunque di demolizione e ricostruzione, ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale degli edifici e degli ambiti interessati dall’intervento, anche al fine di insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle esistenti comunque conformi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale, comprese le relative dotazioni territoriali e funzionali in base alle vigenti normative, con incremento massimo della SUC non residenziale del trenta per cento [33].

1 bis. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al comma 1 sono effettuati previa approvazione di piano attuativo [34].

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell’acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della l.r. 17/2008.

2 bis. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1 che prevedono la istallazione sulle coperture degli edifici di impianti fotovoltaici di potenza significativamente superiore al limite previsto al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 17/2008, secondo modalità e limiti fissati dalla Giunta regionale, è aumentato di un ulteriore cinque per cento ovvero del dieci per cento nel caso di contestuale sostituzione di tutte le coperture in cemento amianto [35].

2 ter. L’incremento della SUC, nel caso di interventi di cui al comma 1, che prevedono solo la completa rimozione di tutte le coperture in cemento amianto, è aumentato di un ulteriore cinque per cento [36].

2 quater. Qualora si intervenga su aree di cui all’articolo 23 del r.r. 7/2010 e l’area sia classificata come sito da bonificare ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, la SUC è incrementata di un ulteriore dieci per cento [37].

 

     Art. 37. (Condizioni per gli interventi)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale degli edifici esistenti [38];

 

b) non superare l’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

 

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal regolamento regionale 9/2008;

 

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

 

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all’articolo 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all’intero edificio, comprensivo dell’ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

2 bis. L’altezza massima di edificazione consentita può essere incrementata, nel caso di interventi di cui all’articolo 35, comma 4, e all’articolo 36, nella misura stabilita dal comune nel piano attuativo fino ad un massimo di metri lineari 3,50, al di fuori degli ambiti tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei luoghi [39].

 

     Art. 38. (Disposizioni applicative)

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente Capo hanno validità per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro il 31 dicembre 2014. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all’articolo 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all’articolo 18 della l.r. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attività, fatto salvo l’eventuale piano attuativo. L’istanza è trasmessa al comune [40].

 

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, è adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della metà.

 

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo I della l.r. 21/2004.

 

4. Le disposizioni del presente Capo prevalgono sugli strumenti urbanistici [41].

 

TITOLO III

MODIFICHE E ABROGAZIONI

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13

(DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO,

DELL’ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA

REGIONE DELL’UMBRIA)

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 5)

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

 

“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.”.

 

     Art. 40. (Modifiche all’articolo 7)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000, dopo la parola “territoriale” è inserita la seguente parola “, paesaggistica”.

 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente:

 

“b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;”.

 

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2000 è inserita la seguente lettera:

 

“b bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;”.

 

     Art. 41. (Modifica all’articolo 8)

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 13/2000 la parola “PUT” è sostituita dalla seguente parola “PUST”.

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

 

1. Il Piano Urbanistico Strategico Territoriale è lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

 

2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza sovrapporsi.

 

3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 18)

1. L’articolo 18 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 18

(Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Strategico Territoriale)

1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono disciplinati con legge regionale.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

(PIANO URBANISTICO TERRITORIALE)

 

     Art. 44. (Modifica del titolo della l.r. 27/2000)

1. Il titolo della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale.”.

 

     Art. 45. (Modifica della denominazione del Titolo I della l.r. 27/2000)

1. Il Titolo I della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente: “Disposizioni generali”.

 

     Art. 46. (Modifica all’articolo 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

(Programmazione urbanistico-territoriale regionale)

1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.”.

 

     Art. 47. (Modifiche all’articolo 7)

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla seguente “(Valore della cartografia)”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2000 le parole “al P.U.T.” sono sostituite dalle seguenti parole “alla presente legge”.

 

     Art. 48. (Modifiche all’articolo 8)

1. La rubrica dell’articolo 8 della l.r. 27/2000 è sostituita dalla seguente “(Scenari tematici)”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2000 le parole “del P.U.T.” sono soppresse.

 

     Art. 49. (Modifica all’articolo 12)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica nella carta n. 8” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta n. 8 sono indicate”.

 

     Art. 50. (Modifica all’articolo 13)

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“2. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale.”.

 

     Art. 51. (Modifiche all’articolo 15)

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole “dal PTCP quale piano paesistico-ambientale,” sono sostituite dalle seguenti parole “dalle province in coerenza con il PPR,”.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 le parole “del PTCP,” sono sostituite dalle seguenti parole “provinciale di cui al comma 2,”.

 

3. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 27/2000 dopo la parola “boscate” sono inserite le seguenti parole “e nelle fasce di transizione”.

 

     Art. 52. (Modifiche all’articolo 17)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle carte n. 12 e 13 rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T.” sono sostituite dalle seguenti parole “La presente legge”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“3. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.”.

 

     Art. 53. (Modifica all’articolo 22)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 20, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta n. 20 sono rappresentati”.

 

     Art. 54. (Integrazione alla l.r. 27/2000)

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

 

“Art. 22 bis. (Oliveti)

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;

c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico–edilizia.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell’Allegato “A” alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142).”.

 

     Art. 55. (Modifica all’articolo 25)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 27/2000 le parole “già previsto dal P.U.T. e dal PTCP” sono soppresse.

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 26)

1. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici.”.

 

     Art. 57. (Modifiche all’articolo 29)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“2. Al fine di salvaguardarne l’integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.”.

 

3. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente “Le aree corrispondenti al percorso dell’antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico.”.

 

     Art. 58. (Modifica all’articolo 30)

1. Al comma 8 dell’articolo 30 della l.r. 27/2000 le parole “, in coerenza al P.U.T. e al PTCP” sono soppresse.

 

     Art. 59. (Modifica all’articolo 31)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T. nelle carte n. 33 e 34 rappresenta:” sono sostituite dalle seguenti parole “Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate:”.

 

     Art. 60. (Modifica all’articolo 34)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 27/2000 le parole “dal P.U.T.” sono sostituite con le seguenti parole “all’articolo 32”.

 

     Art. 61. (Modifica all’articolo 46)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 44, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta n. 44 sono rappresentati”.

 

     Art. 62. (Modifica all’articolo 47)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 27/2000 le parole “Il P.U.T., nella carta n. 45, rappresenta” sono sostituite dalle seguenti parole “Nella carta n. 45 sono rappresentati”.

 

     Art. 63. (Modifica all’articolo 50)

1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

 

“1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell’articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

a) livello 1;

b) livello 2.”.

 

     Art. 64. (Modifica all’articolo 51)

1. Al comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 27/2000 le parole “i contenuti del P.U.T.” sono sostituite dalle seguenti parole “la presente legge”.

 

     Art. 65. (Modifica all’articolo 71)

1. Al comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 27/2000 le parole “Il piano urbanistico territoriale vale” sono sostituite dalle seguenti parole “Le disposizioni di cui alla presente legge valgono”.

 

     Art. 66. (Modifica all’articolo 72)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 22 bis, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.”.

 

     Art. 67. (Abrogazioni della l.r. 27/2000)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 100, comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/2000: articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; commi 1 e 3 dell’articolo 7; commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11; comma 2 dell’articolo 21; articolo 36; articolo 37; articolo 38; comma 5 dell’articolo 39; articolo 40; articolo 49; articolo 53; articolo 54.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2008, N. 17

(NORME IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI)

 

     Art. 68. (Modifica all’articolo 15)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 17/2008 è sostituito dal seguente:

 

“1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.”.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

(NORME PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA)

 

     Art. 69. (Modifica all’articolo 4)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 dopo la parola “antico,” sono aggiunte le seguenti parole “le architetture religiose e militari,”.

 

     Art. 70. (Modifica all’articolo 8)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l’accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 11/2005, nonché ai fini dell’eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.”.

 

     Art. 71. (Modifica all’articolo 14)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2004 la parola “due” è sostituita dalla seguente parola “tre”.

 

     Art. 72. (Modifiche all’articolo 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 dopo la parola “disposizioni,” sono inserite le seguenti parole “ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 45, comma 2,”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

 

“3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.

 

     Art. 73. (Modifica all’articolo 18)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 1/2004 è aggiunto, infine, il seguente periodo “Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge 241/1990.”.

 

     Art. 74. (Modifiche all’articolo 26)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004, le parole “che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 del regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio della Comunità Europea;” sono sostituite dalle seguenti parole “con adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri determinati dalla Giunta regionale;”.

 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 1/2004 è sostituita dalla seguente:

 

“b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali;”.

 

     Art. 75. (Modifica all’articolo 38)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2004 la parola “settanta” è sostituita dalla seguente parola “cinquanta”.

 

     Art. 76. (Modifica all’articolo 39)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 le parole “di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2.” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento.”.

 

     Art. 77. (Modifiche all’articolo 45)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004, dopo le parole “di tipo D” sono inserite le seguenti parole “e le zone di tipo E”.

 

2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 1/2004 dopo le parole “all’articolo 22,” sono inserite le seguenti parole “mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati,”.

 

     Art. 78. (Modifica all’articolo 46)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 1/2004 dopo la parola “PUT” sono inserite le seguenti parole “e dal PPR”.

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21

(NORME SULLA VIGILANZA, RESPONSABILITÀ SANZIONI

E SANATORIA IN MATERIA EDILIZIA)

 

     Art. 79. (Modifiche all’articolo 3)

1. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 prima della parola “possono” sono inserite le seguenti parole “, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 21/2004 è sostituito dal seguente:

 

“6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell’abuso e ai responsabili di cui all’articolo 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.”.

 

     Art. 80. (Modifica all’articolo 5)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2004 dopo la parola “abilitativo,” sono inserite le seguenti parole “il proprietario,”.

 

     Art. 81. (Modifica all’articolo 6)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2004 dopo la parola “Se” sono inserite le seguenti parole “il proprietario o”.

 

     Art. 82. (Modifica all’articolo 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 21/2004, dopo le parole “piano attuativo” è inserita la seguente parola “approvato”.

 

     Art. 83. (Modifica all’articolo 18)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 21/2004 è inserito il seguente:

 

“1 bis. La procedura prevista dall’articolo 17 si applica anche per l’accertamento di conformità relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l’istanza è presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dell’articolo 17, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.”.

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2005, N. 11

(NORME IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE)

 

     Art. 84. (Modifica dell’articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2005 le parole “, con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT),” sono soppresse.

 

     Art. 85. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, le parole “di cui all’articolo 30;” sono sostituite dalle seguenti parole “premiali e perequativi;”.

 

2. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, dopo la parola “perseguire” le parole “, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare” sono soppresse.

 

3. Dopo la lettera m) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005, sono aggiunte le seguenti:

 

“m bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonché quelli per attivare eventuali norme sulla premialità;

m ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalità previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovracomunale da attuare con le modalità perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.”.

 

4. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

 

“4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all’interesse della infrastruttura, all’interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell’infrastruttura medesima. I diritti edificatori all’interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall’agricolo con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.”.

 

     Art. 86. (Modifica all’articolo 9)

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo “Il documento programmatico è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.”.

 

     Art. 87. (Modifica all’articolo 15)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 11/2005 è aggiunto, infine, il seguente periodo “Qualora la provincia riscontri l’assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara l’irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.”.

 

     Art. 88. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 28)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 28 della l.r. 11/2005 sono sostituiti dai seguenti:

 

“1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.”.

 

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 11/2005, sono inseriti i seguenti:

 

“7 bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico può essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalità della perequazione.

7 ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell’incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciaminime, l’esecutore di tali opere dovrà essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell’apposita convenzione o atto d’obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l’assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.”.

 

     Art. 89. (Integrazione alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 11/2005 è inserito il seguente:

 

“Art. 28 bis. (Edilizia residenziale sociale)

1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 possono individuare nel PRG con deliberazione del consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.

2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all’espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialità.

3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilità o con modalità compensative ai sensi dell’articolo 30.

4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all’atto di cessione dell’area tra il comune ed il soggetto acquirente è stipulata un’apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalità di attuazione, gli oneri posti a carico dell’acquirente, nonché le eventuali sanzioni.”.

 

     Art. 90. (Modifiche all’articolo 29)

1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005 è abrogato.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

 

“4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell’articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.”.

 

     Art. 91. (Modifica all’articolo 32)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 11/2005 è sostituita dalla seguente:

 

“a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, con una adeguata capacità di reddito sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale;”.

 

     Art. 92. (Modifiche all’articolo 34)

1. Al comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 11/2005 la parola “ventennale” è sostituita dalla seguente parola “quindicennale” ed è aggiunto il seguente periodo “Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.”.

 

     Art. 93. (Modifiche all’articolo 35)

1. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “nelle aree dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla seguente parola “edifici” e dopo le parole “entro cinquanta metri” le parole “dall’insediamento edilizio” sono sostituite dalla seguente parola “dall’edificio”.

 

2. Al comma 8, dell’articolo 35 della l.r. 11/2005 dopo le parole “su tre lati e purché ricadenti” sono inserite le seguenti parole “anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica,”. Dopo le parole “nelle aree dove sono già presenti” le parole “insediamenti edilizi” sono sostituite dalla seguente parola “edifici”. Dopo le parole “impresa agricola o proprietà fondiaria,” sono inserite le seguenti parole “anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997,”.

 

     Art. 94. (Integrazioni alla l.r. 11/2005)

1. Dopo l’articolo 35 della l.r. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

 

“Art. 35 bis

(Vincoli)

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d’uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 34 decadono con l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell’area interessata.

Art. 35 ter

(Piano attuativo)

1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.

2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.

3. Qualora l’istanza di piano attuativo contenga anche l’istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l’esecutività del piano medesimo e l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.”.

 

     Art. 95. (Modifica dell’articolo 62)

1. Il comma 3 dell’articolo 62 della l.r. 11/2005 è sostituito dal seguente:

 

“3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.”.

 

     Art. 96. (Modifica all’articolo 64)

1. Al comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 11/2005 sono soppresse le seguenti parole “, di cui all’articolo 63, comma 1,”.

 

     Art. 97. (Modifica all’articolo 67)

1. Al comma 5, primo periodo, dell’articolo 67 della l.r. 11/2005, dopo il numero “28,” è aggiunto il seguente numero “28 bis,”.

 

CAPO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2007, n. 23

(RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE.

UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI.

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)

 

     Art. 98. (Modifica all’articolo 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

 

“2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale.”.

 

CAPO VIII

ABROGAZIONI

 

     Art. 99. (Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)

1. La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) è abrogata.

 

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 100. (Norme transitorie e finali)

1. Fino al conseguimento dell’efficacia del primo PUST disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla l.r. 27/2000 abrogate dalla presente legge.

 

2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonché alla l.r. 27/2000.

 

3. Il PTCP approvato ai sensi della l.r. 28/1995 rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell’efficacia del primo PTCP di cui alla presente legge, fatti salvi gli effetti del PUST e del PPR.

 

4. Fino all’emanazione da parte della Giunta regionale dei parametri relativi alla capacità di reddito dell’impresa agricola come previsto all’articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all’articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, si applicano le previgenti disposizioni, ancorché modificate dalla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[4] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[7] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 12.

[8] Articolo inserito dall'art. 64 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 104 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[15] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[18] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[19] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[20] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[22] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[23] Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[24] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[27] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[33] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27 e così modificato dall'art. 66 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[34] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[35] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[36] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[37] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[38] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[39] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.

[40] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2012, n. 23.

[41] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 27.