§ 1.4.86 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:16/12/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Funzioni e competenze)
Art. 3.  (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL)
Art. 4.  (Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali)
Art. 5.  (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
Art. 6.  (Composizione e sede)
Art. 7.  (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)
Art. 7 ter.  (Disposizioni comuni)
Art. 8.  (Nomina e costituzione)
Art. 9.  (Elezione degli organi e funzionamento)
Art. 10.  (Rinnovo e decadenza)
Art. 11.  (Deleghe)
Art. 12.  (Struttura di supporto)
Art. 13.  (Rimborso spese
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 15.  (Norma transitoria)
Art. 16.  (Abrogazioni)


§ 1.4.86 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(B.U. 24 dicembre 2008, n. 59)

 

CAPO I

OGGETTO

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell’Umbria.

 

CAPO II

Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali [1]

 

     Art. 2. (Funzioni e competenze) [2]

1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale , esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1 bis, dello Statuto regionale ;

b) sul disegno di legge avente ad oggetto il bilancio di previsione e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione [3];

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

2. Il CAL inoltre:

a) può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti, da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli di cui al comma 1;

b) svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato;

c) rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

d) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

e) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35, comma 1 dello Statuto regionale ;

f) [esprime parere obbligatorio non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale] [4];

g) svolge tutte le altre funzioni o competenze previste dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

h) trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulla propria attività e sulle spese sostenute nell'anno solare precedente, nonché il relativo rendiconto finanziario [5];

h-bis) trasmette entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio ed al Presidente della Giunta regionale il programma di attività con l'indicazione del fabbisogno finanziario presunto riferito al triennio successivo [6].

3. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL) [7]

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a).

Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, può richiedere, previa trasmissione dell'atto pre-adottato, il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa [8].

6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5, unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa.

8. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale .

9. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

10. L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 5 o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, di cui all'articolo 9, comma 1, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL di cui al medesimo articolo 9 [9].

12. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali)

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l’intervento della Giunta regionale.

2. L’intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta percento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all’approvazione definitiva dell’atto solo a seguito dell’avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l’intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l’atto per l’approvazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) [10]

1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

 

CAPO III

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 6. (Composizione e sede) [11]

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;

b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;

c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis.

4. Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti dalla più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria.

 

     Art. 7. (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti) [12]

1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. L'atto di convocazione dell'assemblea degli elettori, oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito al comma 1, individua, altresì, le modalità e i termini per la presentazione delle liste di cui al comma 3 e per lo svolgimento dell'elezione.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste plurinominali composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere e non superiore a tale ultimo numero aumentato del cinquanta per cento del numero dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione. Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

      Art. 7 bis. (Modalità di elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti) [13]

1. I Sindaci e i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e da un'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione di cui all'articolo 7 ter, comma 3, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili rispettivamente i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero dei Sindaci o dei Consiglieri comunali da eleggere e non superiore al triplo dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei sottoscrittori contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri del CAL indicati all'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per Comune interessato.

4. I delegati per l'elezione dei Consiglieri comunali di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

 

     Art. 7 ter. (Disposizioni comuni) [14]

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7 bis sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Le liste elettorali di cui agli articoli 7 e 7 bis:

a) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

b) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

c) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

3. Le assemblee elettorali di cui all'articolo 7 bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno luogo lo stesso giorno nel quale si tiene anche l'assemblea elettorale di cui all'articolo 7. L'atto di convocazione oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis, commi 1 e 3, indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle elezioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

 

     Art. 8. (Nomina e costituzione)

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 7 e 7 bis il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria [15].

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

 

     Art. 9. (Elezione degli organi e funzionamento)

1. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno. Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza del CAL, le cui funzioni sono definite nel regolamento interno di cui al comma 2 [16].

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori, i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dei componenti del CAL e dell'Ufficio di Presidenza del CAL e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La proposta di regolamento interno, prima dell'approvazione, è trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa [17].

3. [Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all’anno in seduta congiunta per l’esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo] [18].

 

     Art. 10. (Rinnovo e decadenza)

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative [19].

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale [20].

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis, della lista di appartenenza. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano più di un sesto dei membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3. In tale ipotesi si procede ai sensi del comma 1 [21].

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

 

     Art. 11. (Deleghe)

1. I membri di diritto di cui all’articolo 6, comma 2 possono delegare componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all’articolo 6, comma 3, la delega è vietata.

 

CAPO IV

STRUTTURA DI SUPPORTO E FINANZIAMENTO

 

     Art. 12. (Struttura di supporto) [22]

1. L'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le necessarie risorse umane e materiali.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL, individua la struttura di supporto al CAL, che può comprendere anche personale degli enti locali e delle loro forme associative il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di supporto al CAL è posta alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di Presidenza del CAL.

4. La struttura di supporto, tra l'altro, predispone e rende disponibile un dossier contenente una sintesi aggiornata delle normative statali e regionali in vigore nelle singole materie e una raccolta di "buone pratiche", intendendosi per tali le leggi o i progetti portati avanti da amministrazioni locali di altre regioni che abbiano raggiunto risultati positivi e concreti.

 

     Art. 13. (Rimborso spese [23])

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

2. Ai componenti del CAL, compresi il Presidente ed i due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2, per la partecipazione ad ogni seduta del CAL o delle sue articolazioni funzionali [24].

2-bis. Al Presidente ed ai due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, per la effettiva partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL o per la partecipazione ad incontri o riunioni legati all'attività del CAL che si tengono presso la sede del CAL stesso nonché nei casi di missioni ed incarichi per conto del CAL [25].

3. [Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione] [26].

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

3-bis. I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa [27].

3-ter. A decorrere dal 2017, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione [28].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. L’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell’articolo 15, comma 1.

2. Dall’abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all’articolo 15 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[4] Lettera abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[13] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[14] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[16] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[17] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[19] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[20] Comma già modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[23] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[24] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[26] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[27] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[28] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.