§ 2.1.121 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.
Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/2014
Numero:29


Sommario
Art. 1 . (Disposizioni per il ricambio generazionale)
Art. 2 . (Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria
Art. 3 . (Disposizioni per il personale regionale in servizio all'estero)
Art. 4 . (Moratoria del versamento del contributo per la tutela dell'ambiente)
Art. 5 . (Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni)
Art. 6 . (Modificazione dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)
Art. 7 . (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
Art. 8 . (Modifica ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
Art. 9 . (Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)
Art. 10 . (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 11 . (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)
Art. 12 . (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3)
Art. 13 . (Norma finale e di abrogazioni)


§ 2.1.121 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 29.

Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 61)

 

CAPO I

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 1. (Disposizioni per il ricambio generazionale)

1. Al personale dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che cessa dal servizio per limiti di età, si applica la normativa vigente in materia di pensionamento di vecchiaia nel pubblico impiego.

 

2. Al personale di cui al comma 1 che non ha maturato il diritto ad alcun trattamento minimo di pensione è concesso il mantenimento in servizio fino alla maturazione di tale diritto.

 

3. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato articolo 24, comma 10.

 

4. L'Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione stabiliscono le linee di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 .

 

          Art. 2. (Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria [1])

1. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, al termine della legislatura regionale, gli incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), laddove in scadenza nell'anno del rinnovo dell'Assemblea legislativa, nonché gli incarichi di responsabilità delle direzioni regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della stessa l.r. 2/2005 e delle strutture equiparate a direzioni e di coordinamento previste rispettivamente agli articoli 7 e 24 bis della deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2006, n. 108 (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale) ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), sono prorogati fino al termine dell'esercizio finanziario in corso nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [2].

 

          Art. 3. (Disposizioni per il personale regionale in servizio all'estero)

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale in servizio presso gli uffici di collegamento all'estero è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio.

 

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta fino al cinquanta per cento di quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

 

3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale determinano il trattamento economico del proprio personale nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI CAVE E FONDAZIONI

 

          Art. 4. (Moratoria del versamento del contributo per la tutela dell'ambiente)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) che non hanno usufruito della moratoria dei versamenti dovuti per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), e che, nei termini di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente), hanno pagato l'intero contributo ovvero ne hanno richiesto la rateizzazione, possono richiedere alla Regione la moratoria dei versamenti dovuti per l'anno 2016.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno pagato l'intero contributo ovvero non ne hanno richiesto la rateizzazione, possono richiedere alla Regione la moratoria dei versamenti dovuti per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2015. Per le modalità di richiesta della moratoria, le modalità di rientro e la concessione della moratoria, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento regionale 6 agosto 2014, n. 3 (Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)).

 

3. La Regione, con apposito regolamento, disciplina termini e modalità della moratoria di cui al comma 1, ivi compresa la disciplina di rientro.

 

          Art. 5. (Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni)

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 (Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato), ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dalla Giunta regionale, alla quale spetta, in particolare:

a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

 

2. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente da una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale. Le fondazioni sono altresì tenute a trasmettere, quando richiesto dalla Giunta, ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

 

3. Le funzioni di controllo e di vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

 

4. La documentazione trasmessa ai fini del controllo e della vigilanza è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

          Art. 6. (Modificazione dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8)

1. Alla fine del comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali) sono inseriti i seguenti periodi: " L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico. È all'uopo istituito l'Albo degli ex Consiglieri regionali disponibili ad assumere incarichi per conto dell'amministrazione regionale a titolo gratuito. ".

 

          Art. 7. (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) le parole: " di ricomposizione ambientale " sono soppresse.

 

2. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 2/2000 le parole: " di ricomposizione ambientale, " sono soppresse.

 

          Art. 8. (Modifica ed integrazione della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) sono inseriti i seguenti commi:

 

"1 bis. I Comuni possono procedere, previo trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del 50% e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dall'articolo 15, comma 3-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 . L'alienazione riguarda unitariamente sia la struttura prefabbricata che il diritto di proprietà dell'area di sedime su cui insiste la struttura stessa. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

1 ter. I Comuni possono procedere alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica delle strutture di cui al comma 1 bis, rivolgendosi a coloro che sono residenti nel Comune in cui è situata la struttura prefabbricata ovvero vi svolgono attività lavorativa esclusiva o principale e che nello stesso Comune e nei Comuni limitrofi non siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale di godimento riferiti ad alloggi. I Comuni, nell'ambito della suddetta procedura, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di coloro che hanno la disponibilità della struttura prefabbricata.

1 quater. Qualora la procedura di cui al comma 1 ter abbia dato esito infruttuoso i Comuni possono procedere alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica a chiunque vi abbia interesse.

1 quinquies. Il prezzo di alienazione viene determinato dall'amministrazione comunale d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione e l'acquisto dell'area di sedime, nonché per gli allacciamenti ai pubblici servizi. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale. ".

 

          Art. 9. (Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)

1. Il comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:

" 2. Ai componenti del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei casi e nella misura indicati dall'articolo 84, comma 1, del d.lgs. 267/2000 . ".

 

          Art. 10. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo le parole: " 5.000 abitanti " sono aggiunte le seguenti: " ovvero in 1.000 abitanti per i comuni già appartenenti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenenti a comunità montane ".

 

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/2011 è abrogato.

 

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 18/2011, le parole: " agro-forestali " sono soppresse.

 

4. Dopo l'articolo 25 della l.r. 18/2011 è inserito il seguente:

 

"Art. 25 bis (Mobilità personale Agenzia)

1. Al fine di ottimizzare la gestione del personale dell'Agenzia, compatibilmente con le esigenze derivanti dall'assolvimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 19, è consentita l'utilizzazione temporanea del personale dell'Agenzia da parte della Regione, degli enti e agenzie strumentali regionali e dei comuni del territorio regionale per le rispettive esigenze organizzative e funzionali, secondo le modalità e termini definiti con appositi rapporti convenzionali tra le amministrazioni interessate. ".

 

5. Al comma 5 dell'articolo 64 della l.r. 18/2011 le parole: " per i quali è comunque necessaria adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati " sono sostituite dalle seguenti: " che non pregiudicano le risultanze della liquidazione " e l'ultimo periodo dello stesso comma 5 è sostituito dal seguente: " Il contingente di personale non interessato dal trasferimento delle funzioni rimane assegnato alla gestione commissariale fino al completamento delle procedure di liquidazione. ".

 

6. Al comma 6 dell'articolo 64 della l.r. 18/2011 le parole: " predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di liquidazione, nonché " sono sostituite dalla seguente: " provvedono ".

 

7. I commi 7, 8 e 10 dell'articolo 64 della l.r. 18/2011 sono abrogati.

 

8. Il comma 5 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011 è sostituito dal presente:

 

" 5. Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione. ".

 

9. Il comma 6 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:

 

" 6. I bilanci e le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse al Consiglio regionale. ".

 

10. Il comma 8 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011 è abrogato.

 

11. Al comma 9 dell'articolo 65 della l.r. 18/2011, le parole: " ai comuni che costituiscono l'unione speciale di comuni " sono sostituite dalle seguenti: " ai comuni che costituivano la disciolta comunità montana ".

 

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 18/2011 è inserito il seguente:

 

" 1 bis. In attuazione dei principi di cui all'articolo 3, comma 5 della l. 68/1999 gli obblighi di assunzione ivi previsti sono sospesi per l'Agenzia fino al 31 dicembre 2016. ".

 

          Art. 11. (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), le parole: " ai sensi dei commi 1, 8 e 11 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei commi 1, 8, 11 e 11 bis ".

 

2. Al comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 le parole: " ai sensi dei commi 1, 8 e 11 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei commi 1, 8, 11 e 11 bis ".

 

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:

" 11 bis. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 e agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono altresì applicate, per gli edifici ubicati all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal piano di riparto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le seguenti maggiorazioni:

a) venti per cento per ubicazione disagiata;

b) cinque per cento per interventi strutturali sui muri contro terra degli edifici, nei quali la differenza tra la quota di monte e quella di valle è superiore a ml. 3.00. ".

 

4. Al comma 13 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013 le parole: " ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11 " sono sostituite dalle seguenti: " ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10, 11 e 11-bis ".

 

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2013 è aggiunto il seguente comma:

 

" 1-bis. Ai costi convenzionali e agli importi dei contributi massimi concedibili stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2014, n. 164 sono applicate, per gli edifici ubicati all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel Comune di Marsciano, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal piano di riparto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le maggiorazioni previste dal comma 11 bis dell'articolo 4. ".

 

          Art. 12. (Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14) è sostituita dalla seguente:

"h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 8; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria. ".

 

          Art. 13. (Norma finale e di abrogazioni)

1. La legge regionale 31 luglio 1998, n. 25 (Norme per il collocamento a riposto dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali), è abrogata.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.