§ 2.4.20 - L.R. 18 aprile 1997, n. 14.
Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:18/04/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Programma di politica patrimoniale).
Art. 3.  (Piano attuativo annuale).
Art. 3 bis.  (Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)
Art. 4.  (Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare).
Art. 5.  (Destinazione dei proventi del fondo speciale).
Art. 6.  (Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Disposizioni generali).
Art. 9.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 10.  (Stima dei beni).
Art. 11.  (Alienazioni).
Art. 12.  (Modalità di alienazione, cessione e gestione).
Art. 13.  (Permute).
Art. 13 bis.  (Trasferimento del patrimonio agro-forestale regionale).
Art. 14.  [21]
Art. 15. 
Art. 15 bis.  (Trasferimento di beni).
Art. 15 ter.  (Altre forme di utilizzo dei beni regionali).
Art. 16. 
Art. 17.  (Norma transitoria).
Art. 18.  (Piano del patrimonio delle aziende sanitarie).


§ 2.4.20 - L.R. 18 aprile 1997, n. 14. [1]

Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.

(B.U. n. 20 del 23 aprile 1997).

 

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ISTITUZIONE DEL

FONDO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

 

Art. 1. (Oggetto). [2]

     1. La presente legge detta norme sull’amministrazione e sull’uso del patrimonio immobiliare della Regione, nonché su quello delle aziende sanitarie locali, al fine di semplificare le procedure gestionali, di ottimizzare la spesa corrente, di reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione.

 

     Art. 2. (Programma di politica patrimoniale). [3]

     1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale adottata, previa concertazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 13/2000, il Programma di politica patrimoniale.

     2. Il Programma di politica patrimoniale di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione, detta gli indirizzi per il Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, relativamente:

     a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;

     b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;

     c) alla valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio regionale, del patrimonio agroforestale e del patrimonio disponibile;

     d) all’acquisizione di beni immobili;

     e) alla dismissione patrimoniale.

 

     Art. 3. (Piano attuativo annuale). [4]

     1. La Giunta regionale approva il Piano attuativo annuale, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell’anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del Programma triennale e definisce le modalità operative per la gestione del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 4.

     2. La Giunta regionale trasmette per conoscenza al Consiglio regionale il Piano attuativo annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 3 bis. (Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra) [5]

     1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale.

 

     Art. 4. (Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare).

     1. E' istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato «Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare».

     2. A tale fondo affluiscono:

     - i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni di locazione e di concessione dei beni immobili;

     - quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all'art. 3;

     - i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché da istituti di credito, nei limiti e con le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di cui sia stata deliberata l'alienazione;

     - i proventi derivanti dall'alienazione di quote dei fondi immobiliari;

     - i proventi distribuiti dai fondi immobiliari.

     3. Sono imputate a tale fondo:

     - le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;

     - i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all'alienazione;

     - le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;

     - gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di credito.

 

     Art. 5. (Destinazione dei proventi del fondo speciale).

     1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

     a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2;

     b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.

     1-bis. [Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale] [6].

 

     Art. 6. (Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione).

     1. La Giunta regionale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell’articolo 5, attiva le procedure di concertazione previste dalla legislazione vigente [7].

     2. [Per la gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, la Giunta si avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria] [8].

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del seguente capitolo denominato:

     Cap. 6505 «Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione e delle Aziende sanitarie locali»;

     Voce 1906: Spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare;

     Voce 1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili destinati all'alienazione;

     Voce 1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;

     Voce 1909: Spese per il rimborso di prestiti agli Istituti di credito;

     Voce 1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro ed all'occupazione;

     Voce 1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili e per interventi finalizzati al riuso o all'alienazione del patrimonio immobiliare.

     2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

     3. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre che con stanziamenti annuali in sede di leggi di bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi di cui all'art. 4 che saranno introitati ai seguenti capitoli di nuova istituzione dell'entrata denominati:

     Cap. 2505: «Proventi derivanti: da alienazioni di beni immobili di proprietà regionale, canoni di locazione e di concessione di beni immobili e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale»;

     Cap. 2506: «Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei fondi immobiliari».

     4. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da eventuali apporti statali e comunitari secondo le modalità delle normative vigenti.

     5. In relazione alle somme via via accertate di cui ai precedenti commi si provvederà con legge di bilancio o di variazione allo stesso ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

     6. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) è autorizzata, per l'anno 1997 la spesa di lire 500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 6505/voce 1910 istituito con la presente legge.

     7. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 250.000.000 con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero d'ordine 6, allegato a detto bilancio e quanto a lire 250.000.000 con riduzione sia in termini di competenza che di cassa di pari stanziamento esistente sul cap. 2160 della spesa.

     8. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

 

     Art. 8. (Disposizioni generali).

     1. Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 9. (Competenze della Giunta regionale).

     1. Compete alla Giunta regionale:

     a) l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;

     b) il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico regionale e dei beni del patrimonio indisponibile che cessano dalla loro destinazione [9];

     c) l’adozione di atti di disposizione in ordine ai diritti reali sul patrimonio immobiliare, fino ad un valore non superiore a € 100.000,00 [10];

     d) la cessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad enti ed aziende dipendenti, nonché ad enti locali per lo svolgimento di attività e compiti connessi con l'esercizio di funzioni delegate;

     e) la concessione a terzi, anche privati, dell'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 [11];

     f) la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di contratti;

     f bis) il trasferimento del patrimonio regionale agli enti locali, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 [12].

 

     Art. 10. (Stima dei beni). [13]

     1. Le procedure di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili vengono attivate, sulla base del Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, dal competente Servizio regionale, previa acquisizione di stima anche mediante perizia asseverata.

 

     Art. 11. (Alienazioni).

     1. Gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione della attestazione effettuata dall’ufficio competente, della congruità del prezzo conseguito all’esito della procedura [14].

     2. In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della gestione, ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento a quello di stima.

     2 bis. L’alienazione di compendi aziendali, aziende agricole e unità immobiliari destinate ad uso abitativo principale può essere effettuata in favore del conduttore, anche avvalendosi delle procedure previste dall’Istituto nazionale di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA, quando lo stesso ne abbia il godimento da almeno due anni [15].

     2 ter. Nel caso di cui al comma 2 bis l’alienazione può essere effettuata in deroga a quanto previsto al comma 1:

     a) mediante il pagamento in unica soluzione di un prezzo ridotto del venti per cento rispetto a quello definito ai sensi dell’articolo 10;

     b) mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, calcolato ai sensi dell’articolo 10, con dilazione di pagamento della parte rimanente in non più di anni quindici, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata [16].

     2 quater. L’amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano attuativo annuale di cui all’articolo 3, nel quale sia prevista per l’anno di riferimento l’alienazione di una unità immobiliare che rientra nella ipotesi di cui al comma 2 bis, ne dà comunicazione formale al conduttore, il quale, nei centoventi giorni successivi, può richiedere l’alienazione a suo vantaggio ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter. La richiesta può avere ad oggetto anche i beni, di proprietà regionale strettamente necessari per l’ottimizzazione dell’azienda, nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati nel Programma di politica patrimoniale di cui all’articolo 2. In assenza di richiesta da parte del conduttore, l’alienazione avviene seguendo le procedure ordinarie [17].

     2 quinquies. Quando l’alienazione è disposta ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, il bene non può essere alienato per anni 10, ovvero fino al pagamento finale del prezzo, qualora lo stesso venga corrisposto ai sensi della lettera b) del comma 2 ter [18].

     3. I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.

 

     Art. 12. (Modalità di alienazione, cessione e gestione).

     1. All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.

     2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 14/bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, dandone comunicazione al Consiglio regionale [19].

 

     Art. 13. (Permute).

     1. Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti o aziende pubbliche.

 

     Art. 13 bis. (Trasferimento del patrimonio agro-forestale regionale). [20]

     1. I beni agro-forestali già facenti parte del demanio forestale dello Stato, compresi nel patrimonio dell’Azienda di Stato per le foreste demaniali, o comunque da questa amministrazione trasferiti alla Regione in attuazione dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli altri beni agro-forestali a qualsiasi titolo pervenuti alla Regione, sono trasferiti al patrimonio indisponibile dei comuni in ragione della loro ubicazione.

     2. Dal trasferimento sono esclusi:

     a) i fabbricati e le relative aree di sedime;

     b) i terreni e le aree boschive che rivestono interesse regionale.

 

     Art. 14. [21]

 

     Art. 15. [22]

 

     Art. 15 bis. (Trasferimento di beni). [23]

     1. I beni del patrimonio regionale stabilmente destinati all’esercizio di funzioni delle province e dei comuni possono essere trasferiti agli stessi a titolo gratuito.

     2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

     3. [I beni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), già facenti parte del patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed aventi interesse storico o culturale, ovvero caratterizzati da un ruolo strategico nell’ambito degli strumenti urbanistici, possono essere ceduti direttamente al comune in cui gli stessi insistono, al valore di stima del bene, quando lo stesso ne faccia formale richiesta, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di cui al comma 3 dell’articolo 18] [24].

 

     Art. 15 ter. (Altre forme di utilizzo dei beni regionali). [25]

     1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa, come forma di incentivazione per l’esercizio associato delle funzioni comunali, può mettere a disposizione mediante comodato gratuito ai comuni derivanti da fusione fra comuni, alle unioni di comuni e alle associazioni intercomunali, propri beni patrimoniali, previa convenzione che disciplini, in particolare, la destinazione d’uso dell’immobile, la durata dell’utilizzo e gli oneri a carico degli enti utilizzatori [26].

 

     Art. 16. [27]

 

     Art. 17. (Norma transitoria). [28]

 

TITOLO III

NORME SUL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

 

     Art. 18. (Piano del patrimonio delle aziende sanitarie). [29]

     1. Le aziende sanitarie redigono il Piano triennale del patrimonio, nel quale individuano:

     a) i beni destinati o da destinare all’erogazione di servizi e a sede degli uffici;

     b) i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o convenzioni;

     c) i beni destinati o da destinare alla produzione di reddito con l’indicazione dei proventi conseguiti o conseguibili nonché delle azioni che si intendono intraprendere per ottimizzare la redditività degli stessi;

     d) i beni di cui alla lettera a), destinati a sede di uffici o servizi, dei quali si prevede la dismissione dall’uso, nel triennio, con la indicazione delle ipotesi di riutilizzo;

     e) i beni che si intendono alienare nel triennio, ivi compresi quelli destinati a sede di uffici o servizi, di cui si prevede la dismissione dall’uso, indicando i tempi di alienazione e la destinazione dei proventi.

     2. Il Piano di cui al comma 1, adottato dall’organo aziendale competente, è trasmesso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che può formulare osservazioni. Il Piano è definitivamente approvato dall’organo aziendale competente adeguandosi alle eventuali osservazioni e rilievi formulati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

     3. Il Piano, definitivamente approvato, viene trasmesso alla Giunta regionale e diventa efficace con la comunicazione da parte della stessa, della avvenuta presa d’atto.

     4. La Giunta regionale comunica tempestivamente al Consiglio regionale il piano corredato della relativa presa d’atto.

     5. Il Piano viene aggiornato con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro sei mesi dalla nomina del direttore generale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[5] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 2014, n. 3 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 2014, n. 3 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[8] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[9] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[11] Lettera così modificata dall’art. 5 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[12] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[15] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[16] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[17] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8

[18] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[19] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9 e abrogato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[21] Modifica le LL.RR. 14 maggio 1979, n. 23 e 9 marzo 1979, n. 11.

[22] Modifica le LL.RR. 14 maggio 1979, n. 23 e 9 marzo 1979, n. 11. Articolo sostituito dall’art. 11 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[24] Comma abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[25] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[26] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[27] Modifica le LL.RR. 14 maggio 1979, n. 23 e 9 marzo 1979, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[29] Articolo sostituito dall’art. 14 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9 e abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.