§ 3.2.198 - L.R. 17 maggio 2017, n. 4.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:17/05/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)
Art. 2.  (Modificazioni ed integrazione all'art. 199)
Art. 3.  (Integrazione alla l.r. 12/2015 )
Art. 4.  (Abrogazione dell'art. 200)
Art. 5.  (Abrogazione dell'art. 201)
Art. 6.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)
Art. 7.  (Modificazione all'art. 203)
Art. 8.  (Modificazioni all'art. 204)
Art. 9.  (Integrazione alla l.r. 12/2015 )
Art. 10.  (Abrogazione dell'art. 207)
Art. 11.  (Modificazioni all'art. 210)
Art. 12.  (Abrogazione dell'art. 212)
Art. 13.  (Modificazioni all'art. 213)
Art. 14.  (Abrogazione dell'articolo 3 bis e del comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 14/1997 )
Art. 15.  (Norme finali)
Art. 16.  (Norma finanziaria)


§ 3.2.198 - L.R. 17 maggio 2017, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme.

(B.U. 24 maggio 2017, n. 21)

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 12

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)

1. Al comma 1 dell'articolo 198 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), le parole: " e dei fabbricati rurali " sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: " ai fabbricati rurali e " sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: " ai fabbricati rurali, " sono soppresse e le parole: " la Regione " sono sostituite dalle seguenti: " l'Agenzia forestale regionale ".

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, le parole: " la Regione " sono sostituite dalle seguenti: " l'Agenzia forestale regionale ".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015 sono aggiunti i seguenti: " 3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività compatibili, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199.

3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra. ".

6. Il comma 5 dell'articolo 198 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: " 5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale. "

 

     Art. 2. (Modificazioni ed integrazione all'art. 199)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: " fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in relazione al piano annuale delle locazioni e delle concessioni e " sono soppresse.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: " e del piano aziendale " sono soppresse.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunta la seguente: " f bis) le modalità per il recesso da parte dell'amministrazione pubblica dalla locazione o dalla concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni; ".

4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015, le parole: " anche a titolo gratuito o a canone agevolato " sono sostituite dalle seguenti: " in particolare, ", le parole: " di cui al comma 3 dell'articolo 203; " sono sostituite dalle seguenti: " e in armonia con quanto dispone l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ); " e le parole: " tali criteri si informano alle " sono sostituite dalle seguenti: " tali criteri si informano alla ".

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 199 della l.r. 12/2015 sono abrogati.

 

     Art. 3. (Integrazione alla l.r. 12/2015 )

1. Dopo l'articolo 199 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente:

" Art. 199 bis. (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)

1. L'Agenzia forestale regionale:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.

2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

3. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199. ".

 

     Art. 4. (Abrogazione dell'art. 200)

1. L'articolo 200 della l.r. 12/2015 è abrogato.

 

     Art. 5. (Abrogazione dell'art. 201)

1. L'articolo 201 della l.r. 12/2015 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)

1. Il comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:" 1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione. "

2. Al comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: " dalla Regione stessa " sono sostituite dalle seguenti: " dall"Agenzia forestale regionale ".

3. Al comma 3 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: " sul sito internet istituzionale della Regione " sono sostituite dalle seguenti: " sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale ".

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: " La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c). "

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente: " 4 bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), possono essere realizzati, dal concessionario o dal locatario, miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario. Fermo il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta al concessionario o al locatario la possibilità di recuperare le spese sostenute per tali miglioramenti, addizioni e trasformazioni con risorse proprie, depurate da eventuali contributi pubblici e debitamente rendicontate, sugli importi del canone di concessione o di locazione, secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 199, che tengono conto dei limiti della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza diritto, per il concessionario o per il locatario, ad alcun indennizzo. "

6. Al comma 5 dell'articolo 202 della l.r. 12/2015, le parole: " e del piano aziendale " sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modificazione all'art. 203)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 203 della l.r. 12/2015 sono abrogati .

 

     Art. 8. (Modificazioni all'art. 204)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 12/2015, le parole: " e del piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " dei beni ".

2. Il comma 2 dell'articolo 204 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: " 2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni. ".

 

     Art. 9. (Integrazione alla l.r. 12/2015 )

1. Dopo l'articolo 205 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente: "Art. 205 bis. (Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)

1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi:

a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni;

b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili;

c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio;

d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di settore;

e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;

f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199;

g) presenza dei soggetti di cui all'articolo 153 comma 1 lettera b) della l.r. 12/2015 ;

h) importo del canone di concessione o di affitto offerto.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1. "

 

     Art. 10. (Abrogazione dell'art. 207)

1. L'articolo 207 della l.r. 12/2015 è abrogato.

 

     Art. 11. (Modificazioni all'art. 210)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 210 della l.r. 12/2015 sono abrogati.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell'art. 212)

1. L'articolo 212 della l.r. 12/2015 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modificazioni all'art. 213)

1. Al comma 1 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, dopo le parole: " La Giunta regionale " sono aggiunte le seguenti: ", anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale, ".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: " su una stima della " sono sostituite dalle seguenti: " relativamente alla ".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: " a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo " sono sostituite dalle seguenti: " alle premialità previste dall'articolo 205 bis".

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 213 della l.r. 12/2015, le parole: " sull'attività del comitato di coordinamento e " sono soppresse e le parole " e piano aziendale " sono sostituite dalle parole " dei beni ".

 

TITOLO II

ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 14

 

     Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 3 bis e del comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 14/1997 )

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 14/1997 è abrogato.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 15. (Norme finali)

1. La Giunta regionale adotta le norme di adeguamento del regolamento di cui all'art. 199 della l.r. 12/2015 alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198 della l.r. 12/2015, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra e successivamente provvede all'individuazione di detti beni secondo le modalità indicate nel comma 3-ter dell'art. 198 della l.r. 12/2015 .

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. Le somme derivanti dalla locazione o concessione dei beni del patrimonio regionale incrementano la parte Entrata del Bilancio di previsione 2017-2019 - Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".