§ 1.4.59 - L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.
Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:14/10/1998
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oggetto e principi.
Art. 2.  Funzioni amministrative della regione.
Art. 3.  Funzioni amministrative delle province.
Art. 4.  Funzioni amministrative dei comuni.
Art. 5.  Funzioni amministrative delle comunità montane.
Art. 6.  Conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale.
Art. 7.  Conferenze partecipative sugli atti di programmazione provinciale.
Art. 8.  Conferenze partecipative di ambito specifico.
Art. 9.  Sostituzione delle procedure di partecipazione.
Art. 10.  Conferimento di funzioni.
Art. 11.  Funzioni di indirizzo e coordinamento. Poteri sostitutivi.
Art. 12.  Obbligo di informazione.
Art. 13.  Forme associative e di cooperazione per l'esercizio delle funzioni conferite.
Art. 14.  Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni.
Art. 15.  Consiglio delle autonomie locali.
Art. 16.  Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione. Rapporto sullo stato delle autonomie.
Art. 17.  Patrimonio.
Art. 18.  Trasferimento strutture organizzative e personale.
Art. 19.  Finanziamento delle funzioni conferite.
Art. 20.  Prima costituzione del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 21.  Modificazioni art. 7, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
Art. 22.  Modificazioni ed integrazioni articolo 8, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.
Art. 23.  Norme transitorie.
Art. 24.  Abrogazione.
Art. 25.  Norma finanziaria.


§ 1.4.59 - L.R. 14 ottobre 1998, n. 34.

Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

(B.U. n. 63 del 19 ottobre 1998).

 

PARTE I

CRITERI E MODALITA'

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E RIORDINO DELLE FUNZIONI

 

Art. 1. Oggetto e principi. [1]

     [1. La presente legge, conformandosi ai principi di cui alle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 15 marzo 1997, n. 59 ed alla Carta europea dell'autonomia locale, ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439:

     a) stabilisce norme generali di funzionamento del sistema istituzionale, secondo i principi di sussidiarietà, autonomia, cooperazione, solidarietà, con l'obiettivo della valorizzazione del ruolo delle province, dei comuni, delle comunità montane;

     b) detta i criteri e disciplina l'azione di riordino delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione ed in quelle conferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     c) definisce le forme ed i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e provinciali, come previsto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 15, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. La ridefinizione delle funzioni si attua secondo i principi della completezza e della omogeneità, concentrando nell'ente locale la responsabilità gestionale, organizzativa, finanziaria delle funzioni conferite, evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici.

     3. Le leggi regionali di riordino individuano le modalità di esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.

     4. Le leggi regionali di riordino escludono, di norma, fatta eccezione per le funzioni amministrative che, per la loro efficace gestione, richiedano un esercizio unitario a livello regionale, una configurazione della regione come centro ordinario di spesa.]

 

     Art. 2. Funzioni amministrative della regione. [2]

     [1. La regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza.

     2. La regione esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative tassativamente indicate dalla legge che richiedano, per la loro efficace gestione, un esercizio unitario.]

 

     Art. 3. Funzioni amministrative delle province. [3]

     [1. La provincia, ente locale intermedio, esercita funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento nella generalità delle materie e delle competenze proprie o conferite.

     2. La provincia esercita, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali, funzioni amministrative, anche di tipo gestionale, nelle materie di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.]

 

     Art. 4. Funzioni amministrative dei comuni. [4]

     [1. Il comune esercita la generalità delle funzioni amministrative e programmatorie locali, con esclusione di quelle riservate dalla legge alla regione, alle province ed agli altri enti locali.

     2. Il comune, nella configurazione a rete del sistema istituzionale regionale, è la sede dello sportello integrato di accesso del cittadino ai servizi della pubblica amministrazione.]

 

     Art. 5. Funzioni amministrative delle comunità montane. [5]

     [1. Le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle conferite dalle leggi regionali.

     2. Le comunità montane esercitano, altresì, le funzioni ad esse delegate o subdelegate dalle province e dai comuni.]

 

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA

FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 6. Conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale. [6]

     [1. Al fine di assicurare la partecipazione alla formazione della programmazione regionale, di comuni, province e comunità montane, come previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 142/90, sono indette Conferenze partecipative degli enti locali.

     2. Le Conferenze partecipative esprimono pareri e formulano proposte in merito ai preliminari e sugli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e agli schemi del piano di sviluppo regionale, del piano urbanistico territoriale, del piano sociale regionale, del programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, nonché in ordine agli schemi di atti di programmazione di carattere strategico che interessino l'intero territorio regionale [7].

     3. Alle Conferenze di cui al comma 1, partecipano i presidenti di provincia, i sindaci e i presidenti delle comunità montane.

     4. Gli ambiti territoriali delle Conferenze, che possono essere anche interprovinciali, sono indicati dalla giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15.

     5. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge 142/90, dal presidente della provincia che la convoca su istanza del presidente della giunta regionale, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di 15 giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi 20 giorni.

     6. Il presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo verbale che è trasmesso alla giunta regionale e da questa allegato agli atti da inoltrare al consiglio regionale.

     7. La giunta regionale può partecipare alla conferenza; ne ha l'obbligo se richiesta dal presidente della Conferenza.

     8. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 142/90, la provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le proposte alla giunta regionale. I pareri e le proposte del consiglio provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al consiglio regionale.]

 

     Art. 7. Conferenze partecipative sugli atti di programmazione provinciale. [8]

     [1. Il presidente della provincia, in attuazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 142/90, al fine di assicurare il concorso dei comuni e delle comunità montane alla formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale e ai programmi pluriennali di carattere generale, convoca e presiede, sulla base della normativa prevista dall'articolo 6, in quanto applicabile, Conferenze partecipative degli enti locali.

     2. Sulla base delle risultanze della Conferenza partecipativa, la provincia decide, con atto motivato, se procedere all'approvazione degli atti di cui al comma 1, ovvero se modificare gli schemi anche convocando a tal fine una nuova Conferenza.]

 

     Art. 8. Conferenze partecipative di ambito specifico. [9]

     [1. La regione e la provincia, allo scopo di soddisfare esigenze partecipative inerenti ad atti di programmazione propria che interessino specifici ambiti territoriali, indicono Conferenze partecipative degli enti locali convocate e presiedute rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal presidente della provincia.

     2. Le Conferenze di cui al comma 1, sono disciplinate dalla normativa prevista dall'articolo 6, in quanto applicabile.]

 

     Art. 9. Sostituzione delle procedure di partecipazione. [10]

     [1. Le forme e i modi della partecipazione degli enti locali, previsti dalla presente legge, sostituiscono ogni altra forma e modalità di partecipazione agli atti di programmazione regionale e provinciale previste dalla vigente legislazione regionale, fatta salva la legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.]

 

TITOLO III

STRUMENTI E PROCEDURE DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 10. Conferimento di funzioni. [11]

     [1. Le funzioni conferite dalla regione agli enti locali sono esercitate dalle province, dai comuni e dalle comunità montane a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge di conferimento.

     2. L'esercizio delle funzioni è comunque condizionato all'effettivo trasferimento di beni e risorse finanziarie necessarie, nonché all'assegnazione di personale, secondo le procedure di cui al Titolo V.

     3. L'affidamento di compiti specifici connessi a funzioni di competenza regionale, nonché l'avvalimento di uffici degli enti locali per lo svolgimento di tali funzioni, è condizionato alla conclusione di specifici accordi, generali o relativi ai singoli enti locali.]

 

     Art. 11. Funzioni di indirizzo e coordinamento. Poteri sostitutivi. [12]

     [1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite viene esercitata, fuori dei casi nei quali si sia provveduto o si provveda con legge, mediante deliberazione della giunta regionale.

     2. In caso di accertata inadempienza da parte degli enti locali cui sono conferite le funzioni e i compiti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali di settore, la regione si sostituisce agli enti medesimi, qualora l'inadempienza:

     a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione o pianificazione previsti da leggi o da atti di programmazione o pianificazione statali o regionali;

     b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e determini un pregiudizio finanziario a carico della regione;

     c) consista nella mancata adozione di altri atti per i quali la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla regione o ai suoi organi istituzionali.

     3. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2, il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, accertata la inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della regione nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. In caso di particolare motivata urgenza, il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, nomina direttamente il commissario. Di tali sostituzioni è informato il Consiglio delle autonomie locali.]

 

     Art. 12. Obbligo di informazione. [13]

     [1. La regione e gli enti locali operano secondo il principio di collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi informatici comuni.

     2. La regione e gli enti locali concordano attività, metodi e procedure di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei programmi e dei progetti di comune interesse.]

 

     Art. 13. Forme associative e di cooperazione per l'esercizio delle funzioni conferite. [14]

     [1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, la giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, propone al consiglio regionale l'individuazione, per le diverse funzioni, dei livelli ottimali di esercizio delle stesse.

     2. La giunta regionale promuove la costituzione di associazioni o di strutture organizzative comuni tra enti locali, anche attraverso idonee forme di incentivazione.

     3. I comuni, di cui al comma 1, esercitano le singole funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale fissato dalla legislazione e dagli atti di attuazione regionali. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo, ai fini dell'individuazione delle forme associative. L'esercizio associato delle funzioni può essere svolto dalle comunità montane.]

 

     Art. 14. Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, fusioni ed unioni di comuni.

     [1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati, predispone il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge 142/90] [15].

     2. La modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni può avvenire su iniziativa dei comuni interessati. E' garantita in ogni caso la previa consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum. I rapporti conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni sono regolati dalla giunta regionale [16].

     [3. La regione favorisce la fusione fra comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e la costituzione di unioni di comuni. A tal fine eroga contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. L'ammontare dei contributi è determinato dalla giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, in proporzione al numero dei cittadini interessati e, nel caso di unioni, al numero e all'importanza delle funzioni attribuite. La giunta regionale dispone finanziamenti per la redazione di progetti esecutivi ai comuni che intendano procedere a unioni o fusioni] [17].

     [4. Alle unioni di comuni sono conferite, secondo le procedure previste dalla presente legge, funzioni amministrative tenendo conto della popolazione e delle caratteristiche del territorio] [18].

 

TITOLO IV

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E OSSERVATORIO

SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 15. Consiglio delle autonomie locali. [19]

     [1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.

     2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:

     a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;

     b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per il numero degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, risultante dalle pubblicazioni annuali Istat;

     c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall'ANCI regionale [20];

     d) due presidenti delle comunità montane, designati dall'UNCEM regionale.

     3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.

     4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana, di componente del consiglio provinciale.

     5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 6. Il Consiglio opera con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti [21].

     6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

     7. Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e regione, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.

     8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:

     a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

     b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla programmazione regionale;

     c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della regione, limitatamente alla verifica dell'adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite;

     d) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;

     [e) sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e sui criteri per l'esercizio del potere sostitutivo relativo alla individuazione delle forme associative di cui all'articolo 13, comma 3] [22];

     [f) sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all'attività degli enti locali] [23].

     9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato. Nello stesso termine sono definite le intese previste dalla presente legge. In mancanza dell'intesa la giunta regionale delibera in via definitiva.

     10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

     11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è individuato nell'organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.

     12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o dall'assessore delegato agli enti locali.

     13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale [24].]

 

     Art. 16. Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione. Rapporto sullo stato delle autonomie.

     1. La giunta regionale, acquisito il rapporto del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 15, comma 7, presenta al consiglio regionale un rapporto annuale sulla riforma della pubblica amministrazione. Di tale rapporto viene data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

     2. Anche al fine della predisposizione del rapporto di cui al comma 1, nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di organizzazione e affari istituzionali, è assolta la funzione di Osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione regionale e locale.

 

TITOLO V

UTILIZZO PATRIMONIO TRASFERIMENTO

UFFICI E PERSONALE E RAPPORTI FINANZIARI

 

     Art. 17. Patrimonio. [25]

     [1. I beni mobili ed immobili di proprietà della regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione [26].

     2. I beni immobili di proprietà della regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse [27].

     2 bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse [28].

     3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

     4. I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili.

     5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.

     6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

     6 bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze [29].

     6 ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti [30].]

 

     Art. 18. Trasferimento strutture organizzative e personale. [31]

     [1. La giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

     2. La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

     3. La giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.

     4. La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

     5. La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli enti locali entro i successivi sei mesi.

     6. I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.

     7. Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.

     8. Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

     9. Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

     10. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio. Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni trasferite.

     11. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la regione e gli enti locali destinatari.

     12. La regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e ispezione.]

 

     Art. 19. Finanziamento delle funzioni conferite. [32]

     [1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla regione per l'esercizio delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

     2. Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del d.lgs. n. 112/98, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai sensi dell'articolo 7, del d.lgs. n. 112/98.

     3. La regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle stesse in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo, si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i D.P.C.M. di cui al comma 2.

     4. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione. La regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.

     5. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub- delegate sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

     6. Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della regione per effetto del conferimento delle funzioni.

     7. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla regione.

     8. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 7.

     9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la regione e gli enti locali destinatari.]

 

PARTE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO

E FINALI, MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONE. NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 20. Prima costituzione del Consiglio delle autonomie locali. [33]

     [1. Il presidente della Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali e della relativa segreteria. La seduta di insediamento del consiglio è convocata entro i successivi dieci giorni dal presidente della giunta regionale.

     2. Il presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento in seno al Consiglio medesimo a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.]

 

     Art. 21. Modificazioni art. 7, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

     1. [34]

     2. Le Conferenze partecipative indicate dal comma 1, alinea, sono quelle disciplinate dall'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 22. Modificazioni ed integrazioni articolo 8, legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

     1. [35]

     2. [36]

 

     Art. 23. Norme transitorie. [37]

     [1. Per l'approvazione del piano urbanistico territoriale, il cui documento preliminare è stato già approvato ed è in corso di adozione la proposta definitiva da parte della giunta regionale, non si applica quanto previsto dagli articoli 6, 21, 22 della presente legge.

     2. La giunta regionale individua i procedimenti amministrativi in corso, non ancora definiti all'atto dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, e li attribuisce, corredati degli atti e dei documenti ad essi inerenti, agli enti locali che subentrano nelle rispettive funzioni.

     3. Gli uffici regionali, anche su richiesta degli enti locali destinatari delle funzioni conferite, sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione, nonché a trasmettere le pratiche già esaurite, funzionalmente connesse ad atti di loro competenza. Gli enti locali sono tenuti a restituire alla regione ogni documento, anche in copia conforme, tra quelli consegnati necessario per lo svolgimento delle competenze regionali.

     4. La Giunta regionale, al fine di ovviare possibili interruzioni o rallentamenti di procedimenti amministrativi e di impegni già assunti dalla regione, emana le necessarie direttive per il subentro negli stessi da parte degli enti locali.]

 

     Art. 24. Abrogazione. [38]

     [1. E' abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 35, recante «Istituzione della Conferenza delle autonomie locali».]

 

     Art. 25. Norma finanziaria. [39]

     [1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti di spesa:

     a) L. 20.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti dall'articolo 14 con iscrizione al cap. 5980 di nuova istituzione denominato: «Contributi per favorire la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la fusione e l'unione dei piccoli comuni»;

     b) L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa per le finalità di cui all'articolo 15 con iscrizione al cap. 5985 di nuova istituzione denominato: «Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali».

     2. All'onere complessivo di L. 30.000.000 autorizzato con la presente legge, si fa fronte con quota dello stanziamento del cap. 6080 della parte spesa del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 1998.

     3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

 

Parte spesa - In aumento

     Cap. 5980, L. 20.000.000

     Cap. 5985, L. 10.000.000

     TOTALE, L. 30.000.000

 

Parte spesa - In diminuzione

     Cap. 6080, L. 30.000.000

 

     4. Per gli anni 1999 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio o di variazione allo stesso, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[6] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[9] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[10] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[11] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[12] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[14] Articolo abrogato dall’art. 37 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[15] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[16] Comma così modificato dall’art. 38 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[17] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[18] Comma abrogato dall’art. 38 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[19] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20, con la decorrenza ivi prevista. Ogni rinvio al presente articolo si intende riferito alla L.R. 20/2008.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.

[22] Lettera abrogata dall’art. 39 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[23] Lettera abrogata dall’art. 39 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2000, n. 10.

[25] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[26] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[27] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[28] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[29] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[30] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 14 maggio 2003, n. 9.

[31] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[32] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[33] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[34] Sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

[35] Sostituisce il comma 1, art. 8, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

[36] Modifica il comma 2, art. 8, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

[37] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[38] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

[39] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 9 luglio 2007, n. 23.