§ 1.4.72 - L.R. 24 settembre 2003, n. 18.
Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:24/09/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Principi generali per l’esercizio associato delle funzioni degli Enti locali).
Art. 2.  (Programma di riordino territoriale).
Art. 3.  (Procedimento per la formazione e l’aggiornamento del Programma).
Art. 4.  (Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali).
Art. 5.  (Disciplina dell’intesa).
Art. 6.  (Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali).
Art. 7.  (Definizione delle zone omogenee)
Art. 7 bis.  (Funzioni delle Comunità montane)
Art. 7 ter.  (Attività non consentite)
Art. 8.  (Costituzione delle Comunità montane).
Art. 9.  (Autonomia statutaria e contenuto).
Art. 10.  (Adozione nuovi Statuti)
Art. 10 bis.  (Gestione finanziaria delle Comunità montane)
Art. 11.  (Conferenza dei Sindaci).
Art. 12.  (Consiglio della Comunità montana).
Art. 13.  (Presidente della Comunità montana)
Art. 14.  (Giunta della Comunità montana).
Art. 15.  (Competenze degli organi).
Art. 16.  (Indennità).
Art. 17.  (Revisore dei conti).
Art. 18.  (Finanziamento delle attività)
Art. 18 bis.  (Monitoraggio)
Art. 19.  (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti).
Art. 20.  (Patrimonio).
Art. 21.  (Gestione del patrimonio agro-forestale regionale).
Art. 22.  (Zone omogenee).
Art. 23.  (Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi).
Art. 24.  (Manodopera forestale).
Art. 25.  (Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle Comunità montane).
Art. 26.  (Unioni di Comuni ed associazioni intercomunali).
Art. 27.  (Destinatari degli incentivi).
Art. 28.  (Criteri preferenziali per l’erogazione di contributi finanziari agli Enti locali).
Art. 29.  (Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative).
Art. 30.  (Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni).
Art. 31.  (Personale).
Art. 32.  (Concessione del patrimonio regionale).
Art. 33.  (Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale).
Art. 34.  (Altri livelli di gestione associata sovracomunale).
Art. 35.  (Primo programma di riordino territoriale).
Art. 36.  (Abrogazione articolo 5).
Art. 37.  (Abrogazione articolo 13).
Art. 38.  (Modificazioni articolo 14).
Art. 39.  (Modificazioni articolo 15).
Art. 40.  (Abrogazioni).
Art. 41.  (Finanziamento delle Comunità montane).
Art. 42.  (Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative).


§ 1.4.72 - L.R. 24 settembre 2003, n. 18.

Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale.

(B.U. 8 ottobre 2003, n. 42 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I [1]

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO

ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

 

Art. 1. (Principi generali per l’esercizio associato delle funzioni degli Enti locali).

     1. La Regione favorisce la costituzione di gestioni associate tra Comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura supporto tecnico e logistico per l’attivazione e il funzionamento delle forme associative.

     2. La Regione promuove prioritariamente la costituzione di unioni di Comuni o il conferimento alle Comunità montane, della gestione in forma associata delle funzioni stesse nonché sostiene la fusione dei Comuni.

     3. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni, ed in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l’esercizio delle funzioni ad essi conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione nonché di quelle attribuite dalla legge, individua ambiti ottimali per l’esercizio delle stesse, concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative.

 

CAPO II

PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

 

     Art. 2. (Programma di riordino territoriale).

     1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità dell’articolo 4 [2]:

     a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane, delle associazioni intercomunali;

     b) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio associato delle funzioni di cui all’articolo 1;

     c) definisce le zone omogenee delle Comunità montane [3];

     d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al titolo II, capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle associazioni intercomunali.

 

     Art. 3. (Procedimento per la formazione e l’aggiornamento del Programma).

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, gli indirizzi generali per la formulazione del programma di riordino territoriale in ordine ai contenuti di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1, dell’articolo 2 e definisce le procedure di concertazione di cui al comma 5.

     2. I Comuni, ed in ogni caso quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta regionale relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1, in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall’organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare tra le seguenti:

     a) unione di Comuni di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/00;

     b) conferimento delle funzioni alla Comunità montana di cui fanno parte o a Comunità montana limitrofa nel caso di Comuni non inseriti in alcuna Comunità montana;

     c) associazione intercomunale.

     3. L’indicazione dell’unione di Comuni o dell’associazione intercomunale presuppone, qualora non già costituite, la conforme deliberazione di tutti i Comuni interessati.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.

     5. Il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 2, è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate nell’atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisita l’intesa del Consiglio delle autonomie locali.

     6. La delibera che approva il programma di riordino territoriale è trasmessa al Consiglio regionale.

     7. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con cadenza almeno triennale secondo i principi e le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.

     8. La Giunta presenta al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma di riordino territoriale.

 

     Art. 4. (Disposizioni in ordine alla definizione degli ambiti ottimali).

     1. Costituiscono in ogni caso ambito ottimale:

     a) le zone omogenee delle Comunità montane [4];

     b) gli ambiti territoriali delle unioni di Comuni [5].

 

     Art. 5. (Disciplina dell’intesa).

     1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime e trasmette l’intesa di cui al comma 5, dell’articolo 3 entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale ricevuta la comunicazione dell’avvenuta intesa, ovvero decorso il termine di cui al comma 1, procede all’approvazione definitiva dell’atto.

     3. Qualora il Consiglio delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1, si esprima negativamente sull’intesa, ovvero formuli emendamenti condizionanti la stessa che la Giunta regionale non intende recepire, il programma di riordino viene trasmesso, per l’approvazione, al Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Semplificazione dei livelli istituzionali sovracomunali).

     1. Per la gestione associata delle funzioni di cui all’articolo 1, non possono essere destinatarie di incentivazioni regionali quelle unioni di Comuni o associazioni intercomunali che coincidano con una Comunità montana [6].

     2. [Tutti i Comuni che fanno parte di una Comunità montana possono deliberare di costituire tra loro una unione di Comuni la quale assume anche le funzioni della Comunità montana subentrando alla stessa in tutti i rapporti attivi e passivi compresi quelli relativi al personale. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si dispone lo scioglimento della Comunità montana e le modalità per il subentro] [7].

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE

 

CAPO I [8]

COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 7. (Definizione delle zone omogenee) [9]

     1. La Regione individua nel numero di cinque il numero massimo delle zone omogenee di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione), da definirsi sulla base del procedimento previsto dall’articolo 3.

     2. Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.

     3. Possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli previsti dal comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 23/2007, con popolazione non superiore a 25 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa.

     4. Possono chiedere, altresì, di far parte di una Comunità montana i Comuni con popolazione superiore a 25 mila ed inferiore a 40 mila abitanti, totalmente o parzialmente montani che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità medesima, laddove lo Statuto della stessa preveda tale possibilità nel caso in cui deliberino di conferire a tale Ente la gestione di rilevanti funzioni conferite e/o di funzioni proprie, le quali presuppongono per il migliore esercizio la gestione associata.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, lo Statuto della Comunità montana disciplina le modalità di partecipazione di tali Comuni.

     6. La non appartenenza di Comuni alle Comunità montane ai sensi del comma 2, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L’appartenenza di Comuni non montani alla Comunità montana ai sensi del comma 3, non comporta l’attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

     7. Nel caso in cui la zona omogenea di una Comunità montana coincida con un Ambito Territoriale Integrato (A.T.I.) di cui all’articolo 17 della l.r. 23/2007, si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 23 della medesima l.r. 23/2007.

 

          Art. 7 bis. (Funzioni delle Comunità montane) [10]

     1. La Comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d’intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale.

     2. Le Comunità montane sono titolari:

     a) delle funzioni loro attribuite dalle leggi statali e regionali;

     b) degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

     c) delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette regionali;

     d) dell’esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

     3. La puntuale individuazione delle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 è riportata nell’Allegato A.

     4. Le Comunità montane esercitano le funzioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di forestazione, anche nei territori dei Comuni non ricompresi nelle Comunità montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20, comma 3 e 28, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

     5. Le Comunità montane esercitano, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica, le relative funzioni.

     6. Nel caso di non appartenenza di Comuni alle Comunità montane in base alla legge, le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono trasferite ai Comuni che le esercitano avvalendosi di Comunità montana limitrofa, e che facciano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della stessa, fatta salva l’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

     7. Le Comunità montane costituiscono l’ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile, per i Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.

     8. Per l’esercizio delle funzioni conferite alle Comunità montane si applica quanto previsto dall’articolo 15 della l.r. 23/2007.

     9. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’Allegato A. Funzioni amministrative delle Comunità montane. Funzioni trasferite. Art. 7/bis, c. 2, lett. a) della l.r. 18/2003, lettere k), l), m), q), u), aa) e cc) gli atti di indirizzo di cui all’articolo 15 della l.r. 23/2007, definiscono i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime, il cui non rispetto determina l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 16 della medesima l.r. 23/2007.

     10. Per l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, le Comunità montane non possono esigere compensi per oneri istruttori in alcuna fase del procedimento amministrativo.

 

     Art. 7 ter. (Attività non consentite) [11]

     1. Le Comunità montane non possono svolgere attività commerciali, se non quelle strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie.

     2. Le Comunità montane possono svolgere attività di lavori o servizi in ambiti diversi da quelli previsti dall’articolo 7 bis, commi 1 e 2 commissionate da soggetti privati solo mediante autonome strutture operative che assicurino la distinzione della gestione economico-contabile di tale attività rispetto a quelle istituzionali.

 

     Art. 8. (Costituzione delle Comunità montane). [12]

     1. La costituzione delle Comunità montane avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il decreto definisce i termini e le procedure per l’insediamento del Consiglio della Comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali. Il decreto contiene, altresì, disposizioni per assicurare il funzionamento dell’Ente fino all’entrata in vigore dello Statuto.

     2. Per procedere all’insediamento del Consiglio è sufficiente che entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1, siano stati eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentano contemporaneamente la maggioranza della popolazione interessata. Il Consiglio così costituito esercita, ad ogni effetto di legge tutti i poteri nei confronti di tutti i Comuni ricompresi nella Comunità montana.

 

     Art. 9. (Autonomia statutaria e contenuto).

     1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge.

     2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati [13].

     3. Lo statuto contiene le norme fondamentali per l’organizzazione della Comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con altri enti pubblici del territorio, le norme sull’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni, Comunità ed imprese private all’attività della Comunità montana, le procedure di concertazione per l’approvazione dei piani e dei programmi.

     3 bis. Lo Statuto della Comunità montana può istituire, al fine di valorizzare territori caratterizzati da specificità altimetriche e geografiche e di omogeneità socio-economiche, all’interno della zona omogenea, sub-zone al fine dell’esercizio associato delle funzioni [14].

     4. Lo statuto della Comunità montana disciplina i casi di decadenza e le modalità di sostituzione dei membri del Consiglio nel rispetto dei principi di cui all’articolo 12.

 

     Art. 10. (Adozione nuovi Statuti) [15]

     1. Le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunitario, ai sensi dell’articolo 8.

     2. Nel caso di mancata adozione dello Statuto nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall’articolo 16 della l.r. 23/2007.

 

          Art. 10 bis. (Gestione finanziaria delle Comunità montane) [16]

     1. Le Comunità montane applicano le leggi in materia di contabilità degli Enti locali.

     2. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione

 

     Art. 11. (Conferenza dei Sindaci). [17]

     [1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito di ogni Comunità montana o assessore da loro delegato.

     2. La Conferenza dei Sindaci formula proposte relative alla composizione degli organi.

     3. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dallo statuto su proposta della stessa Conferenza.]

 

     Art. 12. (Consiglio della Comunità montana).

     1. Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni Comune costituente la Comunità montana medesima [18].

     2. Almeno un terzo dei rappresentanti del Comune è eletto dalle minoranze con voto separato.

     3. Possono essere eletti a far parte del Consiglio esclusivamente Sindaco, assessori o consiglieri dei Comuni che fanno parte della Comunità montana.

     4. A seguito del rinnovo dei Consigli comunali, i nuovi rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio della Comunità montana sono eletti dai Consigli comunali entro il termine massimo fissato dallo statuto. I rappresentanti precedentemente eletti rimangono in carica fino al subentro dei nuovi, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

     5. Qualora il Comune, entro il termine stabilito dallo statuto della Comunità montana, non abbia provveduto alla elezione, i rappresentanti precedentemente eletti del Comune stesso decadono e il Consiglio della Comunità montana continua ad operare ad ogni effetto purché siano in carica i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione [19].

     6. Il Comune che non ha provveduto all’elezione dei rappresentanti entro il termine previsto dallo statuto, può procedervi successivamente e il subentro viene disposto nella prima seduta utile dal Consiglio della Comunità montana.

     6 bis. Il Sindaco del Comune montano o parzialmente montano con popolazione superiore a 25 mila abitanti interviene, al fine di garantire la partecipazione ai processi decisionali relativi al proprio territorio, al Consiglio della Comunità montana di cui all’articolo 7 bis, comma 6, secondo modalità definite nello Statuto della Comunità montana medesima [20].

     6 ter. Quanto previsto nel comma 6 bis non si applica nelle ipotesi previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 7 [21].

 

     Art. 13. (Presidente della Comunità montana) [22]

     1. Il Presidente della Comunità montana è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunità montana tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità stessa.

 

     Art. 14. (Giunta della Comunità montana). [23]

     1. La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti.

     2. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente con le modalità previste dallo Statuto.

 

     Art. 15. (Competenze degli organi).

     1. Le competenze degli organi sono quelle definite dallo statuto in armonia con i principi generali in materia di Enti locali.

 

     Art. 16. (Indennità). [24]

     1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell’articolo 13, ha diritto a percepire esclusivamente l’indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l’indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell’articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall’articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     2. Gli Assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all’articolo 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l’indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.

     3. I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di ‘status di amministratori’.

 

          Art. 17. (Revisore dei conti).

     1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri ed è scelto tra:

     a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;

     b) gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

     c) gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

 

     Art. 18. (Finanziamento delle attività) [25]

     1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane con:

     a) il finanziamento delle funzioni conferite;

     b) il finanziamento dei Programmi degli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 28/2001;

     c) le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall’Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;

     d) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;

     e) il riparto di assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle Comunità montane.

 

          Art. 18 bis. (Monitoraggio) [26]

     1. La Regione svolge attività di controllo e di monitoraggio sull’andamento finanziario delle Comunità montane anche acquisendo annualmente i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7 bis, in relazione alla verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario ed ai fini del concorso al finanziamento di cui all’articolo 18.

     2. Quando si realizza un’eccedenza di organico, con riferimento a criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario di cui al comma 1, per il quale la Regione assicura le risorse necessarie fino al raggiungimento dell’organico concordato, è fatto divieto alla Comunità montana di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di rapporti di collaborazione se non previa autorizzazione accordata dalla Giunta regionale.

     3. Gli atti eventualmente posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 2 sono nulli.

 

     Art. 19. (Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti).

     1. Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane [27].

     2. Il fondo per gli investimenti delle Comunità montane di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b) è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

     a) venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell’ultimo censimento;

     b) trentacinque per cento in base alla superficie montana;

     c) trentacinque per cento in base alla superficie forestale;

     d) dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell’ambito del programma annuale attuativo del piano forestale decennale.

     3. Alla ripartizione e all’erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane, l’amministrazione regionale provvede in un’unica soluzione.

     4. Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle Comunità montane l’amministrazione regionale provvede:

     a) quanto all’ottantacinque per cento, quale anticipazione, all’atto del riparto;

     b) quanto alla rimanente quota, all’approvazione degli atti attestanti l’avvenuta corretta esecuzione dei lavori. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le Comunità montane presentano all’amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.

 

     Art. 20. (Patrimonio).

     1. Le Comunità montane hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.

     2. La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità montana loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell’esercizio delle funzioni proprie della Comunità montana o di quelle conferite alla stessa.

     3. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione che disciplini i rapporti con gli enti interessati, possono conferire mandato alla Comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.

 

     Art. 21. (Gestione del patrimonio agro-forestale regionale).

     1. I Comuni per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione si avvalgono della Comunità montana di cui fanno parte o di una Comunità montana limitrofa. Le Comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i Comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

     2. Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro-forestale pubblico, i Comuni possono affidare la gestione di tutti i beni agroforestali di loro proprietà diversi da quelli di cui al comma 1, alle Comunità montane, che le esercitano secondo le modalità indicate al comma 1.

 

     Art. 22. (Zone omogenee). [28]

     [1. Le zone omogenee sono le seguenti:

     1) ZONA A - Comunità montana Alto Tevere Umbro: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

     2) ZONA B - Comunità montana dell’Alto Chiascio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

     3) ZONA C - Comunità montana Monte Subasio: Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;

     4) ZONA D - Comunità montana Valnerina: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;

     5) ZONA E - Comunità montana Monti Martani e del Serano: Acquasparta Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;

     6) ZONA F - Comunità montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio: Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;

     7) ZONA G - Comunità montana Amerino e Croce di Serra: Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;

     8) ZONA H - Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana: Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi;

     9) ZONA I - Comunità montana Monti del Trasimeno: Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

     2. La revisione delle zone omogenee definite al comma 1 è effettuata con il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 2, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

     3. Ogni Comune può proporre, nell’ambito della procedura per la formazione e l’aggiornamento del programma di riordino territoriale, la revisione della zona omogenea della Comunità montana a cui appartiene.

     4. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e i Comuni di cui al comma 5, in particolare, possono proporre, con deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nell’ambito di quanto disciplinato agli articoli 2 e 3, di essere esclusi dalla Comunità montana di cui fanno parte.

     5. Possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, nonché quelli di cui al comma 5, dell’articolo 7.

     6. La non appartenenza, ovvero l’esclusione di Comuni dalle Comunità montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L’appartenenza di Comuni non montani nella Comunità montana ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, comma 5 non comporta l’attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.

     7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di ridelimitazione della zona omogenea, a seguito della procedura di cui al comma 4, definisce, previo accordo, i rapporti tra la Comunità montana e i Comuni che escono dalla stessa in riferimento alle risorse finanziarie, umane, patrimoniali e strumentali nonché ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.]

 

     Art. 23. (Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi).

     1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, entro sei mesi dalla loro costituzione con le modalità previste dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, tenuto conto della programmazione generale e di settore della Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, il piano quinquennale di cui all’articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 267/00. Il piano quinquennale è approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.

     2. I programmi annuali di esecuzione, sono approvati dalle Comunità montane contestualmente al bilancio di previsione.

     3. Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la Comunità montana intende realizzare nell’esercizio delle proprie funzioni e costituisce l’unitario strumento di programmazione dell’attività nell’ambito del territorio di competenza.

     4. Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell’anno da parte della Comunità montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste all’articolo 41.

 

     Art. 24. (Manodopera forestale).

     1. Le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

     2. [La disposizione di cui al comma 1 può applicarsi all’unione di Comuni e ai Comuni nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 6 e al comma 4 dell’articolo 7] [29].

 

     Art. 25. (Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle Comunità montane).

     1. La Regione, le Province o i Comuni non ricompresi nella Comunità montana, possono affidare alla Comunità montana, mediante convenzione, la gestione di funzioni e di servizi omogenei o similari a quelli propri della Comunità montana o ad essa conferiti dai Comuni.

     2. I Comuni che fanno parte della Comunità montana possono affidare alla stessa, mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori in economia nel limite massimo di 200.000,00 euro.

     3. La previsione di cui al comma 2, trova applicazione anche per i Comuni non ricompresi in alcuna Comunità montana in riferimento a Comunità montana limitrofa.

 

CAPO II

UNIONI DI COMUNI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

 

     Art. 26. (Unioni di Comuni ed associazioni intercomunali).

     1. La Regione promuove ed incentiva la costituzione di unioni di Comuni di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/00 e di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni proprie dei Comuni o ad essi conferite, costituite fra Comuni tra loro, di norma, confinanti e non coincidenti con l’ambito territoriale di una unione di Comuni o di altra associazione intercomunale.

     1 bis. Nell’ipotesi di Comuni ricompresi in associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l’esercizio delle funzioni ad una durata minima dell’accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni, con il vincolo dell’esercizio da parte della forma associativa, diviene operativo a seguito dell’accettazione da parte della forma stessa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune, sede istituzionale dell’associazione, con vincolo di destinazione alle gestioni associate [30].

 

CAPO III

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE

 

     Art. 27. (Destinatari degli incentivi).

     1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i Comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio proprio alle Comunità montane, alle unioni di Comuni, alle associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione.

 

     Art. 28. (Criteri preferenziali per l’erogazione di contributi finanziari agli Enti locali).

     1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata.

     2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all’erogazione di contributi agli enti locali.

 

     Art. 29. (Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative).

     1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata.

     2. Il programma prevede l’erogazione di contributi ordinari annuali, da erogarsi all’atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all’atto della costituzione di unioni di Comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all’entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi [31].

     3. Nella determinazione dell’importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane.

     4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei Comuni di minore dimensione demografica.

     5. Nella determinazione dell’importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell’unione o nell’associazione.

     [6. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all’esercizio associato di funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.] [32]

     7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, laddove non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi.

     8. Il programma può prevedere altresì l’erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla unione di Comuni.

     9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

 

     Art. 30. (Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni).

     1. Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:

     a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di Comuni in eguali condizioni;

     b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di Comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.

     2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 9 dell’articolo 29.

 

CAPO IV

ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 31. (Personale).

     1. Al fine di incentivare le forme associate di gestione di funzioni proprie dei Comuni e per favorire l’arricchimento delle esperienze professionali nonché ai fini del contenimento della spesa pubblica complessiva, la Regione può assegnare mediante comando ovvero trasferire personale regionale alle unioni, alle Comunità montane, alle associazioni intercomunali tenendo a proprio carico parte degli oneri finanziari nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

     2. La durata massima del comando, di cui al comma 1, è di anni cinque e la Regione, come forma di incentivazione, può sostenere a proprio carico il cinquanta per cento degli oneri finanziari relativi al personale comandato.

     3. Nel caso di trasferimento la Regione attribuisce un contributo aggiuntivo rispetto a quello ordinario per cinque anni pari al settantacinque per cento degli oneri finanziari relativi al personale trasferito.

     4. L’attivazione delle procedure di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di accordo sindacale.

     5. L’assegnazione del personale regionale può avvenire esclusivamente previa acquisizione del consenso dei soggetti interessati.

 

     Art. 32. (Concessione del patrimonio regionale).

     1. La Regione al fine di favorire le forme associative tra gli Enti locali può, previa convenzione, mettere a disposizione, mediante concessione in uso gratuito, beni patrimoniali regionali utili ai fini dell’esercizio associato delle funzioni.

     2. Sono a carico dell’ente ricevente o della associazione intercomunale gli oneri relativi alla gestione e alla manutenzione anche straordinaria dei beni patrimoniali regionali messi loro a disposizione.

 

     Art. 33. (Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale).

     1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione può fornire assistenza tecnica per l’impostazione delle questioni istituzionali e l’elaborazione dei relativi atti, e può erogare agli enti locali, che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l’elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

 

     Art. 34. (Altri livelli di gestione associata sovracomunale).

     1. Le Comunità montane, le unioni di Comuni ed i Comuni capofila delle associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestione associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINALE,

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI

E ABROGAZIONI. NORMA FINANZIARIA

 

CAPO I

NORMA FINALE

 

     Art. 35. (Primo programma di riordino territoriale).

     1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all’articolo 3, comma 1 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 1998, N. 34

 

     Art. 36. (Abrogazione articolo 5).

     1. L’articolo 5 della legge regionale 34/1998 è abrogato.

 

     Art. 37. (Abrogazione articolo 13).

     1. L’articolo 13 della legge regionale 34/1998 è abrogato.

 

     Art. 38. (Modificazioni articolo 14).

     1. Al comma 2, dell’articolo 14 della legge regionale 34/1998 dopo la parola «avvenire» sono soppresse le parole «al di fuori del programma quinquennale».

     2. I commi 1, 3 e 4, dell’articolo 14 della legge regionale 34/1998 sono abrogati.

 

     Art. 39. (Modificazioni articolo 15).

     1. Le lettere e) ed f), del comma 8, dell’articolo 15 della legge regionale 34/1998 sono soppresse.

 

CAPO III

ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 40. (Abrogazioni).

     1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 6 settembre 1972, n. 23;

     b) legge regionale 15 gennaio 1973, n. 7;

     c) legge regionale 11 marzo 1974, n. 13;

     d) legge regionale 11 marzo 1974, n. 14;

     e) legge regionale 11 marzo 1974, n. 15;

     f) legge regionale 11 marzo 1974, n. 16;

     g) legge regionale 11 marzo 1974, n. 17;

     h) legge regionale 11 marzo 1974, n. 18;

     i) legge regionale 11 marzo 1974, n. 19;

     l) legge regionale 11 marzo 1974, n. 20;

     m) legge regionale 19 maggio 1975, n. 31;

     n) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 40;

     o) legge regionale 28 novembre 1979, n. 61;

     p) legge regionale 23 febbraio 1982, n. 7;

     q) legge regionale 8 marzo 1982, n. 10;

     r) legge regionale 2 aprile 1982, n. 14;

     s) legge regionale 2 aprile 1982, n. 15;

     t) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43;

     u) legge regionale 19 ottobre 1982, n. 48;

     v) legge regionale 12 gennaio 1983, n. 1;

     z) legge regionale 10 luglio 1986, n. 27;

     aa) legge regionale 17 marzo 1987, n. 16;

     bb) legge regionale 2 giugno 1987, n. 31;

     cc) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 3;

     dd) la legge regionale 22 marzo 1994, n. 9;

     ee) legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;

     ff) legge regionale 15 marzo 2000, n. 20;

     gg) legge regionale 4 settembre 2001, n. 26;

     hh) legge regionale 4 dicembre 2001, n. 35.

     2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 8;

     b) l’articolo 120 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

     Art. 41. (Finanziamento delle Comunità montane). [33]

     1. Al finanziamento delle attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della l.r. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse:

     a) “Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane” allocato nella unità previsionale di base 07.1.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana” (cap. 4172);

     b) fondi per le spese di personale e di funzionamento relative a funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane, allocati nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 718/1021-718/1022);

     c) “Fondo per gli investimenti delle Comunità montane” allocato nella unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” (cap. 8330).

     2. La quantificazione degli stanziamenti dei fondi di cui al comma 1, è effettuata con la legge regionale di bilancio.

     3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 42. (Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti negli articoli 29 e 33 della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Relazioni istituzionali».

     2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si fa fronte con l’apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsionale 2002, denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della Tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

     3. La disponibilità relativa all’anno 2002 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     4. Per l’esercizio 2003 e successivi, la corresponsione del contributo aggiuntivo previsto all’articolo 31, comma 3, relativamente al personale trasferito, è imputato all’unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» dotata delle necessarie risorse finanziarie attraverso contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni».

     5. Le somme restituite dagli enti utilizzatori del personale regionale comandato ai sensi dell’articolo 31, comma 2 sono introitate nel bilancio regionale, parte entrata, nella unità previsionale di base 3.2.001 (cap. 2801) denominata «Recuperi dallo Stato e altri enti pubblici».

     6. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Capo abrogato dall'art. 78 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[7] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[8] Capo abrogato dall'art. 78 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[10] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[11] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[16] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[18] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[19] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 2008, n. 10.

[23] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24, dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 giugno 2008, n. 10.

[24] Articolo modificato dall'art. 12 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 giugno 2008, n. 10.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[26] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[27] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[28] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[30] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[31] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 giugno 2006, n. 9.

[32] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 19 giugno 2006, n. 9.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.