§ 1.4.67 - L.R. 4 settembre 2001, n. 26.
Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:04/09/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Integrazione art. 15 L.R. 9 marzo 2000, n. 19).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 1.4.67 - L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 - Disciplina dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. [1]

(B.U. n. 45 del 14 settembre 2001).

 

Art. 1. (Integrazione art. 15 L.R. 9 marzo 2000, n. 19).

     1. [2].

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata: "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 40 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18

[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 15 della L.R. 9 marzo 2000, m. 19.