§ 1.4.83 - L.R. 9 luglio 2007, n. 23.
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:09/07/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi)
Art. 2.  (Funzioni amministrative dei Comuni)
Art. 3.  (Funzioni amministrative delle Province)
Art. 4.  (Potestà regolamentare)
Art. 5.  (Funzioni di programmazione in capo alla Regione)
Art. 6.  (Funzioni di amministrazione attiva in capo alla Regione)
Art. 7.  (Conferimento delle funzioni amministrative)
Art. 8.  (Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza)
Art. 9.  (Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione)
Art. 10.  (Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità)
Art. 11.  (Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti territoriali)
Art. 12.  (Esercizio associato delle funzioni comunali)
Art. 13.  (Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l’ordinamento regionale)
Art. 14.  (Integrazione e concertazione in ambito regionale)
Art. 15.  (Poteri di indirizzo e coordinamento)
Art. 16.  (Potere sostitutivo)
Art. 17.  (Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale)
Art. 18.  (Natura e funzioni dell’A.T.I.)
Art. 19.  (Ruolo dell’A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello sovracomunale)
Art. 20.  (Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell’A.T.I.)
Art. 21.  (Organi dell’A.T.I.)
Art. 22.  (Statuto dell’A.T.I.)
Art. 23.  (Comunità montane)
Art. 24.  (Patrimonio)
Art. 25.  (Trasferimento strutture organizzative e personale)
Art. 26.  (Finanziamento delle funzioni conferite)
Art. 27.  (Decorrenza esercizio delle funzioni)
Art. 28.  (Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali)
Art. 29.  (Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)
Art. 30.  (Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari)
Art. 31.  (Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali)
Art. 32.  (Attività di rilievo internazionale della Regione)
Art. 33.  (Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato)
Art. 34.  (Strutture regionali per l’esercizio di attività esterne al territorio nazionale)
Art. 35.  (Intese con altre Regioni)
Art. 36.  (Armonizzazione e semplificazione)
Art. 37.  (Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso, autocertificazione, posta elettronica)
Art. 38.  (Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione – Formazione – Innovazione tecnologica)
Art. 39.  (Modificazioni articolo 7)
Art. 40.  (Modificazioni articolo 5)
Art. 41.  (Modificazioni articolo 17)
Art. 42.  (Modificazioni articolo 19)
Art. 43.  (Modificazioni articolo 20)
Art. 44.  (Modificazioni articolo 21)
Art. 45.  (Regolamenti regionali)
Art. 46.  (Norma di prima applicazione sul funzionamento dell’A.T.I.)
Art. 47.  (Decorrenza esercizio nuovo potere sostitutivo)
Art. 48.  (Abrogazioni)
Art. 49.  (Norma finanziaria)


§ 1.4.83 - L.R. 9 luglio 2007, n. 23.

Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione.

(B.U. 18 luglio 2007, n. 32 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

FINALITA’ E OBIETTIVI

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi)

     1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e allo Statuto regionale, perseguendo il massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione e di leale collaborazione tra le stesse.

     2. La Regione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:

     a) attuare nell’ordinamento regionale i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;

     b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;

     c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;

     d) favorire la cooperazione in ambito interregionale;

     e) adeguare l’ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;

     f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in particolare mediante l’utilizzazione di strumenti informatici;

     g) contenere la spesa per il funzionamento del sistema pubblico generale.

     3. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri rapporti con l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate.

 

TITOLO II

RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSETTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative dei Comuni)

     1. I Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle relative alla cura degli interessi della comunità locale e tutte le funzioni amministrative non riservate allo Stato, alla Regione o conferite alle Province.

 

     Art. 3. (Funzioni amministrative delle Province)

     1. Le Province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro conferite con legge statale.

     2. Le Province esercitano le funzioni conferite dalla Regione, nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, che richiedono l’esercizio unitario a livello provinciale.

     3. Le Province esercitano le funzioni di programmazione generale e settoriale in ambito provinciale laddove non sia diversamente previsto dalla legge. Le Province nell’ambito della programmazione regionale promuovono progetti integrati e attività di programmazione negoziata in ambiti territoriali sub-provinciali e partecipano a quelli di cui all’articolo 5.

     4. Le Province nel loro ambito territoriale:

     a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;

     b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;

     c) raccolgono e coordinano, laddove la legislazione specifica lo preveda, le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

     d) concorrono alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

     e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;

     f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;

     g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni, o loro forme associative, che la richiedano.

     5. Le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dalle Province anche per il tramite degli Ambiti Territoriali Integrati, istituiti dal Capo III del presente Titolo.

 

     Art. 4. (Potestà regolamentare)

     1. La Regione esercita la potestà regolamentare in tutte le materie non attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

     2. La Regione esercita altresì la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di legislazione esclusiva in caso di delega della stessa da parte dello Stato.

 

     Art. 5. (Funzioni di programmazione in capo alla Regione)

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale e settoriale a scala regionale, promuove e coordina progetti di programmazione integrata e negoziata in ambiti territoriali di rilevante interesse regionale.

 

     Art. 6. (Funzioni di amministrazione attiva in capo alla Regione)

     1. La Regione esercita le funzioni di amministrazione attiva che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale.

     2. L’esercizio unitario a livello regionale è assicurato dalle strutture dell’Amministrazione regionale ovvero da apposite strutture aventi carattere strumentale e istituite con legge regionale.

     3. Per le funzioni amministrative che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, la legge regionale che conferisce tali funzioni ad altro livello istituzionale sopprime contestualmente le strutture, aventi carattere strumentale e istituite con legge regionale, che le esercitano.

     4. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dallo Stato.

 

CAPO II

NORME GENERALI DI RIFERIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 7. (Conferimento delle funzioni amministrative)

     1. La Regione procede nelle materie di propria competenza, alla attribuzione ai Comuni e al conferimento alle Province delle funzioni amministrative in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione e integrazione.

     2. La Regione entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede all’emanazione di specifici atti legislativi riferiti a settori organici di materie con i quali individua, sulla base delle previsioni ed in coerenza con i principi in essa definiti, le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quelle conferite alle Province e quelle ad essa riservate.

 

     Art. 8. (Attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza)

     1. Le funzioni amministrative sono attribuite al livello istituzionale più vicino al cittadino e secondo il principio di adeguatezza, tenendo conto della dimensione territoriale e demografica degli stessi.

     2. Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti minimi di carattere demografico, organizzativo o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate per i Comuni che non li raggiungono, dalle forme associative da loro adottate che rispettano tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare, in conformità alle previsioni del Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Attuazione dei principi di responsabilità e di differenziazione)

     1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 7, avviene perseguendo l’obiettivo di individuare in un unico livello istituzionale la piena responsabilità dell’azione amministrativa al fine di evitare sovrapposizioni di competenza che riducano l’efficienza e l’efficacia della stessa, e che impediscano la piena identificabilità della responsabilità in ordine ai procedimenti.

     2. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui al comma 1, il conferimento di una funzione amministrativa in capo ad un ente presuppone, salvo che sia diversamente previsto per legge, anche il conferimento di tutte le funzioni connesse, strumentali e complementari della stessa.

 

     Art. 10. (Attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità)

     1. Nel conferimento delle funzioni amministrative la Regione persegue al massimo livello l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e complessivamente l’economicità e la sostenibilità dei costi generali di funzionamento della pubblica amministrazione regionale ed endo-regionale.

     2. La valutazione del livello adeguato allo svolgimento della funzione amministrativa è effettuata avuto riguardo anche al criterio di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Attuazione del principio di integrazione delle politiche in ambiti territoriali)

     1. La Regione pone a fondamento dell’intervento legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio di integrazione, con particolare riferimento alla integrazione tra le politiche ambientali, economiche e sociali.

     2. A tale scopo, la Regione e gli enti locali adottano strumenti di programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra politiche settoriali nei medesimi contesti territoriali e tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

 

     Art. 12. (Esercizio associato delle funzioni comunali)

     1. I Comuni possono sempre esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali, sulla base di quanto previsto dalla l.r. 18/2003.

 

     Art. 13. (Poteri normativi degli enti locali e rapporti con l’ordinamento regionale)

     1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali, esercitano la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in ordine alla organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro conferite, nel rispetto dei limiti fissati dalla  legge regionale.

     2. I regolamenti regionali che disciplinano al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessano di avere efficacia nell’ordinamento del singolo ente quando lo stesso emana proprie norme regolamentari ai sensi del comma 1.

     3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali importi non possono essere inferiori a 25,00 euro né superiori a 10.000,00 euro.

     4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione nell’atto normativo dell’ente locale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

 

     Art. 14. (Integrazione e concertazione in ambito regionale)

     1. La partecipazione degli enti locali sugli atti della programmazione regionale è assicurata, in generale, dal Consiglio delle autonomie locali, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

     2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale è assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale [1].

 

     Art. 15. (Poteri di indirizzo e coordinamento)

     1. La Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli minimi ed uniformi nell’esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti locali.

     2. Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate, fuori dei casi nei quali sia previsto che si provveda con legge, mediante deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Potere sostitutivo)

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

     2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all’ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.

 

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE ISTITUZIONALE

 

     Art. 17. (Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale) [2]

     1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto  i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale Integrato, di seguito A.T.I..

     2. Al fine di procedere alla semplificazione istituzionale di cui al comma 1, il Consiglio regionale, sentiti gli enti locali interessati ed acquisito il parere obbligatorio del  Consiglio delle autonomie locali, procede entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla rideterminazione degli ambiti ottimali previsti da leggi regionali per la gestione di funzioni e servizi di livello sovracomunale ed in ogni caso di quelli riferiti alle seguenti materie:

     a) sanità;

     b) integrazione socio-sanitaria;

     c) rifiuti;

     d) ciclo idrico integrato;

     e) turismo,

assumendo come riferimento gli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 35.

     3. Agli A.T.I. di cui al comma 1 vengono conferite le funzioni già esercitate dagli enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati, unificati secondo i principi, i termini e le modalità di cui ai commi 1 e 2. Gli stessi sono soppressi dalla data di effettivo conferimento delle funzioni agli A.T.I..

     4. Le strutture e/o risorse umane, finanziarie e strumentali dei soggetti soppressi, di cui al comma 3, sono assunte in capo agli A.T.I..

     5. Gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di risorse idriche e rifiuti, in particolare a quelle di autorità di ambito.

 

     Art. 18. (Natura e funzioni dell’A.T.I.) [3]

     1. L’A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate. Agli A.T.I. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali ed in particolare di quelle ordinamentali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. L’A.T.I. esercita le funzioni conferite con legge regionale ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 17.

     3. L’A.T.I. esercita altresì:

     a) le funzioni ad esso attribuite o delegate dalla Provincia esercitate a qualsiasi titolo dalla stessa;

     b) le funzioni ad esso conferite mediante convenzione dai Comuni che ne fanno parte al fine della gestione associata delle stesse e a qualsiasi titolo esercitate dagli stessi;

     c) le funzioni conferite anche dai Comuni singoli mediante convenzione, ai fini di una più efficace gestione delle stesse.

     4. Laddove l’A.T.I. eserciti le funzioni di cui al comma 3, lettera b), allo stesso si applicano le disposizioni di incentivazione delle forme associative di cui alla l.r. 18/2003.

     4 bis. Al fine di concorrere all’equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l’esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all’articolo 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) [4].

 

     Art. 19. (Ruolo dell’A.T.I. nei processi di sviluppo economico e sociale di livello sovracomunale) [5]

     1. L’A.T.I. costituisce lo strumento istituzionale con il quale i Comuni promuovono in modo coordinato lo sviluppo economico e sociale del territorio di livello sovracomunale mediante la definizione di progetti e programmi di comune interesse, la partecipazione unitaria ai processi di programmazione, pianificazione generale e settoriale di competenza della Regione o della Provincia, il coordinamento nelle attività di programmazione territoriale e socio economica di loro competenza.

     2. L’A.T.I. rappresenta, altresì, lo strumento per la promozione e per la partecipazione coordinata dei Comuni ai processi di concertazione con le forze economiche e sociali e alle attività di programmazione negoziata, relative al territorio di livello sovracomunale, definiti dalle leggi o dagli atti di programmazione regionale.

     3. In materia di sviluppo economico locale, le funzioni relative al governo di area vasta contemplate dagli strumenti di programmazione di cui al comma 2 sono coordinate dal Presidente della Provincia di riferimento.

     4. Laddove la Provincia abbia proceduto al conferimento di funzioni in materia di sviluppo economico locale, ai sensi della lettera a), del comma 3, dell’articolo 18, il coordinamento delle attività di cui al comma 2 è altresì affidato al Presidente della Provincia di riferimento.

 

     Art. 20. (Disposizioni in ordine al procedimento di istituzione dell’A.T.I.) [6]

     1. Gli A.T.I. sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di apposita deliberazione del Consiglio regionale a seguito di proposta della Giunta regionale sulla quale è acquisito il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali. La proposta definisce anche i Comuni ricompresi nell’ambito e disciplina altresì le procedure di insediamento e definisce le modalità di funzionamento dello stesso fino alla approvazione dello Statuto di cui all’articolo 22, nonché individua gli atti di maggior rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l’Assemblea di Ambito in ordine ai quali i Sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea solo sentiti i rispettivi Consigli comunali. L’Assemblea delibera, altresì, trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da parte di ciascun Consiglio comunale. Tra gli atti di maggior rilevanza sono ricompresi il bilancio di previsione e il conto consuntivo e il Piano d’Ambito del servizio idrico integrato.

     2. L’A.T.I. è costituito tra tutti i Comuni ricompresi nell’ambito definito ai sensi del comma 1. Dell’A.T.I. fa parte la Provincia competente per territorio, laddove proceda al conferimento di funzioni ai sensi della lettera a), del comma 3, dell’articolo 18.

 

     Art. 21. (Organi dell’A.T.I.) [7]

     1. Sono organi dell’A.T.I.:

     a) il Presidente;

     b) l’Assemblea di Ambito.

     2. L’Assemblea di Ambito è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l’A.T.I. e rappresenta l’organo di governo dello stesso, esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dallo Statuto, elegge il Presidente con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell’A.T.I.. Il regolamento di cui all’articolo 22, ne disciplina le modalità di funzionamento. Il Sindaco può delegare in via permanente o in ragione delle materie trattate altro membro della Giunta comunale.

     3. Laddove la Provincia abbia proceduto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 20, dell’Assemblea di Ambito fa parte il Presidente della Provincia o suo delegato. Il Presidente della Provincia non partecipa alle votazioni per l’elezione del Presidente dell’A.T.I..

     4. Il Presidente dell’A.T.I. è eletto tra i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede l’Assemblea di Ambito, promuove e coordina l’attività dell’ente, svolge tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal regolamento di cui all’articolo 22.

     5. L’Assemblea di Ambito delibera sugli atti di maggior rilevanza individuati dalla delibera del Consiglio regionale, con il voto favorevole del settantacinque per cento dei Comuni che rappresentano il settantacinque per cento della popolazione dell’A.T.I., salvo diversa previsione dello Statuto dell’A.T.I..

     6. Laddove sugli atti di cui al comma 5, sussista l’obbligo di provvedere ed il quorum ivi previsto non venga raggiunto, l’Assemblea di Ambito delibera a maggioranza assoluta decorsi sessanta giorni dall’iscrizione dei medesimi atti all’ordine del giorno.

     7. Gli organi dell’A.T.I. si avvalgono, per il proprio funzionamento, delle strutture e/o  risorse di cui al comma 4 dell’articolo 17, ovvero di strutture e/o personale messe a disposizione dagli enti costituenti gli A.T.I..

 

     Art. 22. (Statuto dell’A.T.I.) [8]

     1. Lo Statuto dell’A.T.I. è approvato con deliberazione conforme di tutti i Consigli comunali sulla base di una convenzione definita d’intesa da tutti i Comuni interessati. Lo Statuto integra la disciplina degli organi, composti da Sindaci o da componenti delle Giunte degli enti locali interessati, individua le funzioni dell’ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio e regola le modalità per l’effettivo conferimento delle funzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione sulle attività dell’A.T.I. lo Statuto prevede forme di informazione e di consultazione delle popolazioni interessate anche favorendo i sistemi di comunicazione informatica nonché di concertazione in ordine agli atti di maggior rilievo con le forze economiche e sociali, con le rappresentanze degli utenti e consumatori, con le associazioni ambientaliste e di tutela. Lo Statuto prevede altresì le modalità di approvazione del regolamento di funzionamento dell’ente.

 

     Art. 23. (Comunità montane)

     1. Le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

     2. La legge regionale stabilisce:

     a) il numero massimo delle zone omogenee;

     b) la popolazione massima dei Comuni montani e parzialmente montani che possono far parte della Comunità montana;

     c) le competenze attribuite direttamente dalla Regione alle Comunità montane;

     d) le disposizioni in ordine all’esercizio associato delle funzioni comunali anche tramite le Comunità montane e le relative forme di incentivazione;

     e) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni montani o parzialmente montani esclusi dalle stesse in ragione delle loro dimensioni demografiche al fine di assicurare nei territori di tali Comuni gli strumenti a favore delle popolazioni montane;

     f) le forme di collaborazione delle Comunità montane con i Comuni non montani, laddove gli stessi si avvalgano delle Comunità montane limitrofe per l’esercizio in forma associata di funzioni proprie e conferite.

     3. La definizione delle zone omogenee delle Comunità montane avviene secondo il procedimento previsto dalla l.r. 18/2003, assumendo come parametro di riferimento le previsioni della presente legge, della legislazione specifica sulle Comunità montane, nonché le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale per il Programma di riordino territoriale.

     4. Laddove il territorio di una Comunità montana coincida con quello di un Ambito Territoriale Integrato così come previsto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, la Comunità montana assume la denominazione di Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato [9].

     5. Nel caso di cui al comma 4, la Comunità montana – Ambito Territoriale Integrato, rappresenta l’unica forma di collaborazione e cooperazione tra i Comuni del territorio e può svolgere tutte le funzioni che alle Comunità montane sono attribuite dalla legge nazionale e/o regionale nonché quelle conferite e/o delegate dai Comuni.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE RISORSE IN MATERIA DI FUNZIONI CONFERITE

 

     Art. 24. (Patrimonio)

     1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, dalla stessa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni che vengono conferite agli enti locali, sono trasferiti agli enti destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.

     2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

     3. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all’assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

     5. I decreti del Presidente della Giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l’apposita trascrizione. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.

     6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

     7. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.

     8. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.

 

     Art. 25. (Trasferimento strutture organizzative e personale)

     1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

     2. La Giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l’elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

     3. La Giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2, entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite.

     4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

     5. Nei confronti del personale da trasferire o assegnare funzionalmente la Regione concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

     6. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali.

 

     Art. 26. (Finanziamento delle funzioni conferite)

     1. Fino all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, la Regione garantisce le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite.

     2. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le Province, i Comuni, le Comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione.

     3. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 1, tengono conto delle spese relative all’organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.

     5. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.

     6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

 

CAPO V

DECORRENZA ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E STRUMENTI A SUPPORTO DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

 

     Art. 27. (Decorrenza esercizio delle funzioni)

     1. L’esercizio delle funzioni conferite è condizionato dall’effettivo trasferimento o messa a disposizione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali e strumentali necessarie.

     2. Nel caso di cui al comma 1, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite, è stabilita dalla Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 28. (Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali)

     1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di leale collaborazione e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

     2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire l’esercizio delle funzioni conferite, sulla base dei dati e dei risultati che emergono dalla attuazione delle politiche e dalla applicazione delle norme.

     3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie. Tali indicatori, criteri e metodologie sono riferiti in particolare, alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell’impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.

     4. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle autonomie locali.

     5. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro sessanta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all’attività di analisi di cui al comma 3. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione autonomie locali.

     6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno. Sulla base di queste risultanze, inoltre, la Giunta elabora proposte per l’adeguamento della normativa, il riordino dell’apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.

 

TITOLO III

UNIONE EUROPEA – RAPPORTI INTERNAZIONALI – COOPERAZIONE INTERREGIONALE

 

CAPO I [10]

UNIONE EUROPEA

 

     Art. 29. (Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario) [11]

     1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definiti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell’articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

     2. Nell’ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:

     a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni presso l’Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell’Unione europea, quando questi esercitino attività in materie di competenza regionale;

     c) formula osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;

     d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14, comma 3 della l. 11/2005;

     e) richiede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della l. 11/2005, la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell’ambito delle politiche comunitarie;

     f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;

     g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

     h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere della Regione sugli atti normativi di loro competenza.

     3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.

     4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della l. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 30. (Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari) [12]

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l’elenco di cui all’articolo 8, comma 5, lettera a) della l. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.

     2. La legge regionale:

     a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti comunitari;

     b) detta disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

     c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

     d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all’uopo necessari.

 

CAPO II [13]

RAPPORTI INTERNAZIONALI

 

     Art. 31. (Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali) [14]

     1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, all’esecuzione ed all’attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.

 

     Art. 32. (Attività di rilievo internazionale della Regione) [15]

     1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.

     2. Le attività di rilievo internazionale della Regione si riferiscono in particolare:

     a) alla promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo della cultura della pace e l’instaurarsi di rapporti di equa e solidale cooperazione tra i popoli mediante iniziative che promuovano in maniera anche permanente il confronto politico e culturale, la cooperazione istituzionale e formativa nonché iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

     b) alla promozione di iniziative di interscambio di esperienze istituzionali, culturali e sociali con le autorità locali regionali e nazionali di paesi esteri;

     c) alla promozione di attività che favoriscano la presenza economica delle imprese umbre nei mercati internazionali nonché la loro internazionalizzazione;

     d) alla promozione di iniziative finalizzate all’attrazione di investimenti nella Regione da parte di soggetti pubblici e privati esteri;

     e) alla promozione di attività che favoriscano la conoscenza della cultura dell’Umbria e del suo patrimonio storico e artistico-culturale ed ambientale nel mondo;

     f) alla promozione di politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all’estero;

     g) alla predisposizione di missioni, studi, eventi finalizzati al perseguimento degli obbiettivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

     h) alle attività promozionali indirette di supporto a soggetti pubblici e privati presenti in Umbria per l’attuazione di iniziative similari a quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);

     i) al supporto di iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo nonché delle politiche giovanili promosse dalle Università e dalle altre istituzioni scolastiche e formative presenti nella Regione;

     l) alla promozione ed incentivazione dello sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell’Umbria, quelli europei e del resto del mondo ed alle iniziative degli stessi per la diffusione della cultura della pace.

 

     Art. 33. (Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato) [16]

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 25, comma 4 dello Statuto, nelle materie di competenza delle Regioni, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all’articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare dell’articolo 6 della l. 131/2003, coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati esteri, ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.

     2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.

     4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 6, comma 7 della l. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

 

     Art. 34. (Strutture regionali per l’esercizio di attività esterne al territorio nazionale) [17]

     1. La Regione, al fine di esercitare le competenze previste nel presente Titolo e favorire il raccordo tra la Regione e le Autonomie locali e funzionali, individua, all’interno della propria organizzazione apposite strutture che possono avere sede anche fuori dal territorio nazionale.

     2. Possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, previa convenzione, gli enti locali e le altre istituzioni, associazioni e organismi rappresentativi di interessi collettivi presenti in Umbria.

 

CAPO III

COOPERAZIONE INTERREGIONALE

 

     Art. 35. (Intese con altre Regioni)

     1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere intese con altre Regioni finalizzate alla definizione di discipline uniformi o all’esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge regionale.

 

TITOLO IV

RIASSETTO NORMATIVO

 

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

 

     Art. 36. (Armonizzazione e semplificazione)

     1. La Regione approva un programma di riordino normativo per:

     a) armonizzare la disciplina sostanziale delle funzioni conferite con l’assetto istituzionale delle stesse;

     b) redigere, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale, testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.

 

     Art. 37. (Disciplina dei procedimenti amministrativi, silenzio assenso, autocertificazione, posta elettronica)

     1. La Regione, in attuazione dei principi recati dall’articolo 30 dello Statuto regionale, nelle materie di sua competenza regola i procedimenti amministrativi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La Regione disciplina i procedimenti amministrativi, perseguendo il massimo livello di semplificazione e di accelerazione degli stessi al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini e delle imprese e di assicurare la massima tempestività dell’azione amministrativa, anche mediante la promozione dello sportello unico.

     3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, nelle materie di competenza legislativa regionale e fatto salvo quanto previsto in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute, gli atti di approvazione o di assenso, comunque denominati, che debbono essere resi da parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali, devono essere adottati entro il termine massimo di centoventi giorni ovvero entro il diverso termine previsto dalle specifiche disposizioni di legge, scaduti i quali l’assenso si considera acquisito.

     4. La Regione indirizza l’intervento legislativo al fine di individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge.

     5. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quella di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione, possono contenere la dichiarazione di accettare ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del provvedimento finale sia effettuata mediante posta elettronica.

     6. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri la consegna.

 

CAPO II

FORMAZIONE E INNOVAZIONE

 

     Art. 38. (Promozione della qualità nella Pubblica Amministrazione – Formazione – Innovazione tecnologica)

     1. La Regione, tenuto conto in particolare delle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 37 e le connesse esigenze, promuove la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. A questo fine la Regione promuove e sostiene la Scuola di amministrazione pubblica “Villa Umbra” costituita tra la Regione Umbria e i Comuni di Perugia e Terni, le Province di Perugia e Terni e la Federazione delle autonomie locali con deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 1998, n. 3107.

     2. La Regione favorisce i processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone lo sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte degli utenti anche mediante la promozione di programmi tra gli enti locali finalizzati all’innovazione tecnologica.

 

TITOLO V

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI,

NORMA FINANZIARIA

 

CAPO I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28

 

     Art. 39. (Modificazioni articolo 7)

     1. All’articolo 7 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, così come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Alle Conferenze di cui al comma 3, partecipano i Presidenti di Provincia, i Sindaci e i Presidenti delle Comunità montane.

3 ter. La Conferenza partecipativa è presieduta, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000, dal Presidente della Provincia, che la convoca su istanza del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La Conferenza è convocata con un preavviso di quindici giorni e si conclude improrogabilmente nei successivi venti giorni.

3 quater. Il Presidente della Conferenza coordina i tempi e i modi della discussione e decide sugli aggiornamenti. Dei lavori della Conferenza è redatto un processo verbale che è trasmesso alla Giunta regionale e da questa allegato agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.

3 quinquies. La Giunta regionale può partecipare alla Conferenza; ne ha l’obbligo se richiesta dal Presidente della Conferenza.

3 sexies. In attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000, la Provincia concorre alla programmazione regionale, di cui al comma 2, trasmettendo, negli stessi tempi indicati nel comma 5, i propri pareri e le proposte alla Giunta regionale. I pareri e le proposte del Consiglio provinciale sono allegati agli atti da inoltrare al Consiglio regionale.”.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13

 

     Art. 40. (Modificazioni articolo 5)

     1. Il comma 3, dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è sostituito dal seguente:

“3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso conferenze partecipative sul Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1995, e attraverso la concertazione con il Consiglio delle autonomie locali.”.

 

     Art. 41. (Modificazioni articolo 17)

     1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale istituite dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalla seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.

 

     Art. 42. (Modificazioni articolo 19)

     1. Al comma 4, dell’articolo 19 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5,” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale previsti dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.

 

     Art. 43. (Modificazioni articolo 20)

     1. Al comma 4, dell’articolo 20 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e delle conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale previste dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.

 

     Art. 44. (Modificazioni articolo 21)

     1. Al comma 2, dell’articolo 21 della l.r. 13/2000, dopo le parole “dall’articolo 5” sono soppresse le parole “e della conferenza partecipativa sugli atti della programmazione regionale istituita dall’articolo 6 della l.r. 34/1998” e sono sostituite dalle seguenti “e all’esame del Consiglio delle autonomie locali.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 45. (Regolamenti regionali)

     1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale, sulla base dell’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, elencati nell’Allegato A alla presente legge, sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.

 

     Art. 46. (Norma di prima applicazione sul funzionamento dell’A.T.I.)

     1. Fino all’approvazione dello Statuto, l’A.T.I., di cui all’articolo 17, opera sulla base delle disposizioni della delibera del Consiglio regionale di cui all’articolo 20, comma 1, che funge da norma statutaria e regolamentare transitoria.

     2. La delibera del Consiglio, di cui all’articolo 20, comma 1, stabilisce fino all’approvazione dello Statuto dell’A.T.I., le modalità con cui assicurare il preventivo confronto con i rispettivi Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell’Ambito, gli indirizzi e linee programmatiche relative all’attività annuale dell’Ambito nonché le modalità per la verifica a consuntivo dell’attività svolta.

 

     Art. 47. (Decorrenza esercizio nuovo potere sostitutivo)

     1. Dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali è disciplinato dall’articolo 16 e sono, pertanto, prive di efficacia le disposizioni in contrasto con la medesima norma.

 

     Art. 48. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.

 

     Art. 49. (Norma finanziaria)

     1. Per quanto previsto dall’articolo 26, si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili.

 

 

ALLEGATO A

 

REGOLAMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA REGIONALE DAL 25 FEBBRAIO 2000 AL 13 AGOSTO 2004 (Art. 45 delle legge)

 

ANNO 2000

Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1 Istituzione del Comitato legislativo.

Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie.

Regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3 Norme per la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell’articolo 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4

Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

Regolamento regionale 12 settembre 2000, n. 5 Norme transitorie di applicazione del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale.

Regolamento regionale 31 ottobre 2000, n. 6 Modifica del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale.

 

ANNO 2001

Regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1

Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria

Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Regolamento regionale 9 luglio 2001, n. 3 Norme per l’adozione e l’utilizzo dell’emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

Regolamento regionale 28 settembre 2001, n. 4 Modificazioni del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 –Ordinamento degli archivi della Giunta regionale

Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5 Disciplina dell’attività di pesca nelle acque interne.

Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6 Funzionamento del Comitato legislativo e procedure di formazione degli atti normativi di competenza della Giunta regionale.

Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7 Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

ANNO 2002

Regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico in materia di agricoltura e foreste.

Regolamento regionale 21 giugno 2002, n. 2

Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell’olio extravergine d’oliva DOP Umbria.

Regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Regolamento regionale 20 agosto 2002, n. 4 Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 – Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria.

Regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5

Regolamento regionale degli archivi della Giunta regionale.

Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Regolamento regionale 23 dicembre 2002, n. 8 Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.

 

ANNO 2003

Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 Modalità di effettuazione dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica.

Regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2 Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie.

Regolamento regionale 27 febbraio 2003, n. 3 Disciplina della riproduzione animale.

Regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 Modalità per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

Regolamento regionale 16 aprile 2003, n. 5 Norme regolamentari in attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26.

Regolamento regionale 6 maggio 2003, n. 6 Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 – Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico.

Regolamento regionale 30 maggio 2003, n. 8 Modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del Circolo aziendale della Regione Umbria – C.A.R.U.

Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9 Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 – Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

Regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10 Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.

Regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11 Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 – Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

Regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12 Disposizioni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 “Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.

 

ANNO 2004

Regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 – Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.


[1] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 17 maggio 2013, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[10] Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[13] Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 11 luglio 2014, n. 11.