| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.5 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 21/07/2003 | 
| Numero: | 11 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche e integrazioni dell’art. 5). | 
| Art. 2. (Norma transitoria). | 
§ 3.5.80 - R.R. 21 luglio 2003, n. 11. [1]
Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.
(B.U. 30 luglio 2003, n. 31).
Art. 1. (Modifiche e integrazioni dell’art. 5).
     1. Il comma 3 dell’articolo 5 del 
«3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali formulati sulla base e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. I programmi e gli stralci attuativi annuali sono presentati entro il 31 maggio di ogni anno e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli indirizzi stessi.».
     2. Il comma 4 dell’articolo 5 del 
Art. 2. (Norma transitoria).
     1. Il comma 3 dell’articolo 5 del 
[1] Regolamento abrogato dall'art. 109 della