§ 4.3.4 - R.R. 24 maggio 2000, n. 4.
Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:24/05/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Modalità di escavazione e ricomposizione).
Art. 4.  (Istanze).
Art. 5.  (Criteri per l'autorizzazione).
Art. 6.  (Istanza di cui alla l.r. n. 11/98).
Art. 7.  (Progetto preliminare).
Art. 8.  (Relazione illustrativa generale).
Art. 9.  (Relazione geologica).
Art. 10.  (Rapporto ambientale).
Art. 11.  (Relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale).
Art. 12.  (Elaborati grafici).
Art. 13.  (Progetto definitivo).
Art. 14.  (Relazione tecnica generale).
Art. 15.  (Relazione geologica idrogeologica e geotecnica).
Art. 16.  (Relazione agronomica, paesaggistica e vegetazionale).
Art. 17.  (Relazione tecnica del progetto di escavazione).
Art. 18.  (Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale).
Art. 19.  (Computo metrico estimativo).
Art. 20.  (Elaborati grafici e cartografie).
Art. 21.  (Trasmissione dell'attestazione di ricomposizione ambientale).
Art. 22.  (Perizia giurata).
Art. 23.  (Recepimento dei vincoli).
Art. 24.  (Piani attuativi).
Art. 25.  (Responsabile del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo).
Art. 26.  (Conferenza).
Art. 27.  (Svolgimento).


§ 4.3.4 - R.R. 24 maggio 2000, n. 4. [1]

Regolamento tecnico attuativo della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

(B.U. 31 maggio 2000, n. 31 - S.O. n. 3).

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CRITERI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina l'attività di cava di cui alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni - in seguito denominata legge regionale.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) materiali di cava: i materiali di seconda categoria indicati al comma 3, dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni;

     b) attività di cava o attività estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava;

     c) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione, in maniera organizzata e continuativa, quali in particolare il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzatura e il taglio dei materiali;

     d) sito estrattivo, sito di cava, area di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

     e) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio dei materiali litoidi, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le incastellature fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

     f) ripristino morfologico: l'insieme degli interventi di sistemazione morfologica dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive fasi di recupero ambientale e per garantire la sicurezza dei fronti di scavo durante la coltivazione o al termine di essa. Di norma tali attività sono svolte contemporaneamente alla coltivazione del sito estrattivo;

     g) apertura: la realizzazione di un nuovo sito di cava e l'avvio dell'attività estrattiva e per lo sfruttamento di un nuovo giacimento e la produzione industriale di materiale;

     h) ampliamento: l'aumento dell'estensione del sito di cava finalizzato alla prosecuzione dell'attività estrattiva ed alla produzione industriale di materiale;

     i) riattivazione: la riapertura di un sito di cava inattivo, dismesso, chiuso o abbandonato, finalizzato allo sfruttamento del giacimento del materiale rimanente, mediante la ripresa dell'attività estrattiva e la produzione industriale di materiale anche attraverso l'ampliamento della originaria superficie della cava inattiva, dismessa, chiusa ed abbandonata;

     l) reinserimento ambientale: il completamento dello sfruttamento di una cava attiva o la riapertura di una cava inattiva, dismessa, chiusa o abbandonata, finalizzato esclusivamente al recupero ambientale del sito di cava, anche attraverso l'ampliamento della originaria superficie o mediante la prosecuzione o la ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine della realizzazione del progetto di ripristino morfologico e recupero ambientale;

     m) ricomposizione ambientale: gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale;

     n) recupero ambientale: l'insieme degli interventi finalizzati al recupero delle condizioni di naturalità delle aree interessate dall'attività estrattiva. Tali interventi, seguendo criteri di minimo impatto ambientale, di reinserimento morfologico-paesaggistico e di ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi, sono finalizzati a favorire di regola il ritorno alle precedenti condizioni di uso del suolo o la realizzazione di manti vegetali permanenti, privilegiando l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

     o) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnica che utilizza le piante vive, o parti di esse, per la realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti, limitando l'azione erosiva degli agenti meteorici ed effettuando il consolidamento, assieme al reinserimento naturalistico, di scarpate e superfici degradate da fattori naturali quali dissesto idrogeologico o antropici quali cave, discariche, opere infrastrutturali.

 

     Art. 3. (Modalità di escavazione e ricomposizione).

     1. L'escavazione e la ricomposizione ambientale devono avvenire per fasi successive e funzionali volte a creare il minore impatto nel contesto paesaggistico ed ambientale locale.

     2. Nei casi in cui l'intervento ricada nelle aree di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), della legge regionale l'attività estrattiva comporta l'occupazione temporanea, anche attraverso comparti contigui e di limitata superficie, al fine di restituire, entro breve tempo, l'area di cava agli usi preesistenti.

     3. Al fine di ristabilire tempestivamente le condizioni di naturalità preesistenti, le fasi o i comparti successivi al primo possono avere inizio solo quando è stata attuata e successivamente attestata dal direttore responsabile la ricomposizione ambientale di almeno il settanta per cento della fase o comparto precedente.

     4. Il progetto di escavazione e ricomposizione ambientale va redatto tenendo conto dei commi 1, 2 e 3.

TITOLO II

ISTANZE

 

     Art. 4. (Istanze).

     1. Le istanze per l'esercizio dell'attività estrattiva che comportano l'approvazione di un piano attuativo sono presentate al Comune competente per territorio.

 

     Art. 5. (Criteri per l'autorizzazione).

     1. I contenuti della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale e del conseguente provvedimento autorizzatorio sono determinati dai Comuni nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) indicazione della durata dell'attività di coltivazione, comprendente la ricomposizione ambientale;

     b) indicazione della superficie interessata dall'attività , stima dei volumi di materiali estraibili;

     c) individuazione delle aree oggetto di interventi di compensazione ambientale;

     d) produzione del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente dal quale risulti:

     1) il numero di iscrizione nel registro;

     2) la sede sociale;

     3) i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa;

     4) che a carico dell'impresa non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;

     5) che nulla osta ai fini dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

     e) produzione del progetto preliminare;

     f) indicazione delle modalità di ricomposizione ambientale;

     g) rispetto del divieto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera h), della legge regionale.

 

     Art. 6. (Istanza di cui alla l.r. n. 11/98).

     1. Il richiedente l'autorizzazione, ottenuta la dichiarazione di compatibilità urbanistica di cui al comma 2 dell'art. 7, ovvero la dichiarazione del Sindaco di cui al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale, presenta istanza alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, in materia di impatto ambientale.

     2. A conclusione con esito positivo delle procedure di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/98, la ditta istante integra la documentazione prodotta al Comune, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale e dal regolamento.

TITOLO III

PROGETTO PRELIMINARE

 

     Art. 7. (Progetto preliminare).

     1. Il progetto preliminare di escavazione e di ricomposizione ambientale è composto dai seguenti elaborati:

     a) relazione illustrativa generale;

     b) relazione geologica;

     c) rapporto ambientale ai sensi della lett. c), comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 11/98;

     d) relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale;

     e) schemi grafici del progetto di escavazione e di ricomposizione ambientale.

 

     Art. 8. (Relazione illustrativa generale).

     1. La relazione illustrativa generale fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento e il rispetto dei livello qualitativo prescritto dal presente regolamento e deve almeno contenere:

     a) l'indicazione della tipologia dei materiali estratti e la stima dei volumi interessati;

     b) la descrizione delle modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale, degli eventuali impianti di prima lavorazione, dei servizi e delle strade di cantiere ed eventualmente dell'intervento di compensazione ambientale;

     c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, dell'esito delle indagini agronomiche, paesaggistiche e vegetazionali, geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche di prima approssimazione, dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree;

     d) la descrizione delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento e della quantità di materiale estratto;

     e) la previsione di utilizzazione delle risorse, l'ubicazione degli impianti di prima lavorazione e la prevedibile destinazione finale dei prodotti di cava;

     f) l'indicazione della viabilità interessata dal trasporto dei materiali di cava.

     2. La relazione illustrativa generale dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

 

     Art. 9. (Relazione geologica).

     1. La relazione geologica, sulla base di specifiche indagini, illustra l'assetto geologico, morfologico ed idrogeologico generale dell'area dell'intervento, e deve almeno contenere:

     a) rilevamento geologico, geomorfologico e idrogeologico;

     b) risultati delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio;

     c) sezioni geologiche rappresentative.

 

     Art. 10. (Rapporto ambientale).

     1. Il rapporto ambientale deve essere redatto secondo quanto previsto dal comma 1, lett. c), dell'art. 4 della legge regionale n. 11/98 e comprende:

     a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

     b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

     c) la illustrazione della soluzione progettuale in funzione delle misure di minimizzazione e mitigazione degli impatti;

     d) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto;

     e) l'indicazione delle caratteristiche agro-pedologiche, paesaggistiche e delle specie vegetazionali presenti nell'area.

 

     Art. 11. (Relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale).

     1. La relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale deve almeno contenere:

     a) la descrizione delle opere e degli accorgimenti da adottare al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attività estrattiva, quali interventi di mitigazione degli inquinamenti da polveri, da rumore ed altri, privilegiando l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

     b) la descrizione e caratterizzazione delle specie vegetali da utilizzare nelle diverse fasi della ricomposizione ambientale;

     c) la descrizione delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche, sia durante la coltivazione che al termine, con particolare riferimento alla specificazione delle fasi temporali di attuazione degli interventi di recupero da realizzarsi contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della sistemazione del sito al termine dei lavori.

 

     Art. 12. (Elaborati grafici).

     1. Gli elaborati grafici, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti:

     a) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'intervento, il sistema dei trasporti, il reticolo idrografico, l'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore 1:25.000;

     b) dallo stralcio dello strumento di pianificazione urbanistica generale o attuativo nel quale è indicata la localizzazione dell'intervento;

     c) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000 della carta tecnica regionale, sulle quali sono riportate separatamente le indagini e le fasi di escavazione e di ricomposizione ambientale;

     d) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle opere e dei lavori da realizzare.

TITOLO IV

PROGETTO DEFINITIVO

 

     Art. 13. (Progetto definitivo).

     1. Il progetto definitivo di escavazione e di ricomposizione ambientale è composto dai seguenti elaborati:

     a) relazione tecnica generale;

     b) relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;

     c) relazione agronomica, paesaggistica e vegetazionale;

     d) relazione tecnica del progetto di escavazione;

     e) relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale;

     f) computo metrico estimativo;

     g) elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica.

     2. Al progetto definitivo è allegato lo studio di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 11/98.

     3. Nell'ipotesi che al progetto definitivo vadano allegati documenti o relazioni già depositati con il progetto preliminare, l'amministrazione li acquisisce d'ufficio dalla documentazione già in suo possesso.

 

     Art. 14. (Relazione tecnica generale).

     1. La relazione tecnica generale descrive in dettaglio, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa generale del progetto preliminare e attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici, i criteri utilizzati per le scelte progettuali e gli aspetti dell'inserimento dell'intervento nel territorio.

     2. La relazione tecnica generale deve almeno contenere la descrizione:

     a) della congruenza dell'intervento rispetto alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale generale e paesistica operanti nell'area in esame;

     b) della natura e dell'estensione dei vincoli gravanti sull'area d'intervento e sul circostante territorio, con particolare riguardo a quelli paesaggistici, ambientali e culturali, allegando stralci della normativa e degli elaborati grafici dei piani territoriali generali e di settore vigenti, pertinenti l'attività e l'area in esame;

     c) della durata dell'attività e della produzione media annua prevista;

     d) delle unità lavorative impegnate e della complessiva organizzazione del lavoro di cantiere;

     e) dei sistemi e dei macchinari che s'intendono impiegare per l'estrazione e per la prima lavorazione dei materiali di cava;

     f) della previsione di investimenti, di occupazione locale, di tipologia dei prodotti, del bacino di utenza, del mercato reale e potenziale;

     g) del progetto di tutti gli altri interventi di cui è prevista la realizzazione per lo svolgimento della attività estrattiva internamente all'area produttiva, quali aree di deposito temporaneo di materiali e di accesso e rampe;

     h) della valutazione della rete viaria esterna esistente, della verifica della sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività di cava e della eventuale proposta di interventi tesi a mitigare l'impatto del traffico pesante derivante dall'attività stessa.

 

     Art. 15. (Relazione geologica idrogeologica e geotecnica).

     1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica.

     2. La relazione geologica è corredata dalla documentazione e dagli elaborati grafici di seguito indicati eseguiti alla stessa scala di progetto:

     a) risultati delle indagini geognostiche;

     b) carta e sezioni geologiche;

     c) carta geomorfologica.

     3. La relazione idrogeologica concerne lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

     a) alla presenza di falde idriche ed al loro regime, tenuto conto del livello medio e della massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno, all'esistenza di pozzi e sorgenti, agli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee stesse;

     b) alla definizione dei rapporti fiume-falda, tenuto conto della direzione del flusso delle acque sotterranee, nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua;

     c) allo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea nonché al grado di modificazione e/o compromissione che comporta lo svolgimento dell'attività estrattiva, in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi. Per le aree estrattive ove non esistono cartografie ufficiali di vulnerabilità si procede alla redazione di una carta di vulnerabilità locale secondo le metodologie del Consiglio nazionale delle ricerche, gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche - linea 4 - valutazione della vulnerabilità degli acquiferi.

     4. La relazione idrogeologica deve attestare che l'attività estrattiva non interferisce negativamente con la quantità e la qualità delle risorse utilizzate ai fini idropotabili. Essa è corredata dalla documentazione e dagli elaborati grafici di seguito indicati eseguiti alla stessa scala di progetto:

     a) censimento e analisi rappresentative dei punti d'acqua esistenti;

     b) carta e sezioni idrogeologiche.

     5. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente o indirettamente dai lavori di escavazione e ricomposizione ambientale, con particolare riferimento:

     a) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione compreso lo sterile;

     b) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

     6. La relazione geotecnica è corredata dalla documentazione e dagli elaborati grafici di seguito indicati eseguiti alla stessa scala di progetto:

     a) certificati delle prove in sito e di laboratorio;

     b) verifiche di stabilità:

     c) del pendio originario;

     d) dei fronti di scavo;

     e) del pendio finale.

 

     Art. 16. (Relazione agronomica, paesaggistica e vegetazionale).

     1. La relazione agronomica, paesaggistica e vegetazionale concerne lo studio delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli, delle condizioni paesaggistico-ambientali dell'area, delle specie vegetazionali interessate dall'attività di cava e dell'eventuale intervento di compensazione ambientale.

     2. A corredo della relazione agronomica, paesaggistica e vegetazionale debbono essere allegate carte tematiche eseguite alla stessa scala di progetto.

 

     Art. 17. (Relazione tecnica del progetto di escavazione).

     1. La relazione tecnica del progetto di escavazione descrive in dettaglio le modalità di escavazione distinte per le diverse fasi o comparti successivi e funzionali, ai sensi dell'art. 3. La relazione deve almeno contenere la descrizione:

     a) delle modalità di accantonamento dei materiale costituente lo strato di copertura, compreso il suolo agrario, che deve formare provvisori cumuli, anche protettivi della visuale, per essere poi riutilizzato per ricostruire idonee caratteristiche agro-pedologiche;

     b) delle tecniche, modalità e tempi delle fasi di coltivazione sino al completamento dell'estrazione;

     c) del computo, globale e per le diverse fasi, dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta;

     d) delle misure previste in ciascuna fase dei lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava;

     e) delle misure previste in ciascuna fase dei lavori per il mantenimento in sicurezza dei fronti di scavo;

     f) degli impianti e macchinari necessari alla coltivazione del materiale di cava.

 

     Art. 18. (Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale).

     1. La relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale descrive in dettaglio le modalità di ricomposizione ambientale distinte per le diverse fasi successive e funzionali. Essa deve almeno contenere la descrizione:

     a) delle opere necessarie alla ricomposizione ambientale, sia durante che al termine della coltivazione, con particolare riferimento alla specificazione delle fasi temporali di attuazione degli interventi di recupero da realizzarsi contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;

     b) delle opere e degli accorgimenti da adottare al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dallo svolgimento dell'attività estrattiva, privilegiando l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

     c) delle specie vegetali da utilizzare nelle diverse fasi della ricomposizione ambientale e dell'eventuale intervento di compensazione ambientale, delle tecniche adottate, delle fasi e delle modalità di impianto;

     d) del programma di manutenzione degli interventi di ricomposizione ambientale dell'area di cava e degli eventuali interventi di compensazione ambientale.

 

     Art. 19. (Computo metrico estimativo).

     1. Il computo metrico estimativo del progetto di escavazione e ricomposizione ambientale deve essere redatto utilizzando il prezziario regionale vigente. Per eventuali prezzi non ricompresi si fa riferimento ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in difetto, ai locali prezzi di mercato.

 

     Art. 20. (Elaborati grafici e cartografie).

     1. Gli schemi grafici e gli elaborati cartografi illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, sono costituiti:

     a) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'intervento, il sistema dei trasporti, il reticolo idrografico, l'ubicazione dei servizi esistenti nella carta tecnica regionale scala 1:10.000 ovvero, laddove non esistente, in cartografia ufficiale da 1:5.000 a 1:25.000;

     b) dallo stralcio dello strumento di pianificazione urbanistica generale o attuativo nel quale è indicata la localizzazione dell'intervento;

     c) dalle planimetrie generali, a curve di livello con equidistanza non superiore a 1 metro, in scala non inferiore a 1:2.000, dai profili longitudinali e trasversali in numero necessario a descrivere dettagliatamente:

     1) lo stato originario dei luoghi;

     2) le diverse fasi di escavazione e ricomposizione ambientale;

     3) lo stato finale dei luoghi;

     d) dalle planimetrie e profili longitudinali e trasversali di dettaglio alla scala 1:500 o maggiore, per le specifiche progettuali;

     e) da eventuali altri schemi grafici nel numero, nell'articolazione e nelle scale ritenute utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle opere e dei lavori da realizzare;

     f) dalla monografia dei caposaldi permanenti di riferimento collegati a punti trigonometrici della rete geodetica dall'Istituto geografico militare ovvero a punti fiduciari catastalmente definiti;

     g) dalla documentazione fotografica ripresa da punti di visuale panoramici;

     h) dagli schemi funzionali e di dimensionamento dei singoli impianti;

     i) dagli elaborati grafici dei manufatti e degli impianti nel numero e nella articolazione prevista dai singoli regolamenti comunali.

TITOLO V

ADEMPIMENTI

 

     Art. 21. (Trasmissione dell'attestazione di ricomposizione ambientale).

     1. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al Comune competente per territorio e all'autorità di vigilanza l'attestazione di cui all'art. 3, comma 3.

 

     Art. 22. (Perizia giurata).

     1. La perizia giurata di cui all'art. 12, comma 3, della legge regionale che attesta lo stato di avanzamento dell'attività, è resa nelle forme di legge e contiene:

     a) la relazione illustrativa delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;

     b) il calcolo dei volumi estratti con riferimento ai caposaldi permanenti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 20.

     2. Alla perizia giurata sono allegati i seguenti documenti:

     a) planimetria a curve di livello derivate da un rilievo plano- altimetrico eseguito entro i trenta giorni precedenti la data di redazione della perizia, alla stessa scala del progetto definitivo, con riportate le zone di escavazione e di ricomposizione ambientale riferite alle fasi di progetto;

     b) sezioni topografiche del:

     1) profilo iniziale del terreno;

     2) profilo di progetto a termine coltivazione;

     3) profilo dello stato di avanzamento dell'attività estrattiva;

     c) aggiornamento delle sezioni geologiche presentate in sede di progetto descritte in forma di "log stratigrafico" comprensive di analisi micropaleontologiche, mineralogiche, petrografiche e chimiche relative ai diversi materiali estratti. I certificati di analisi sono rilasciati da laboratori universitari, di altri enti pubblici o da laboratori pubblici e privati abilitati.

     3. Gli elaborati di cui ai commi 1 e 2 sono redatti in conformità alle codifiche specifiche stabilite per il Sistema informativo territoriale regionale (S.I.TER) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 

     Art. 23. (Recepimento dei vincoli).

     1. I piani territoriali di coordinamento provinciale e gli strumenti urbanistici generali comunali, recepiscono i vincoli di cui al comma 2 dell'art. 5, con esclusione della lettera h), della legge regionale, individuandone l'estensione alle scale proprie di tali strumenti.

 

     Art. 24. (Piani attuativi).

     1. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 4 il Consiglio comunale esamina congiuntamente le istanze pervenute e adotta i piani attuativi che ritiene necessari per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali di cava, tenendo conto:

     a) delle disponibilità di materiali di cava già autorizzate;

     b) delle quantità di materiali di cava che possono essere rese disponibili nell'ambito territoriale da giacimenti localizzati in aree per le quali lo strumento urbanistico prevede la destinazione ad attività estrattiva;

     c) delle priorità definite dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

     Art. 25. (Responsabile del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo).

     1. Pervenuta l'istanza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale, il Sindaco individua la struttura responsabile del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo per l'esercizio dell'attività estrattiva, dandone comunicazione al soggetto istante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 26. (Conferenza).

     1. La conferenza di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale, è convocata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno venti giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o fax o altri mezzi telematici almeno dieci giorni prima della data fissata. La conferenza deve concludersi nel termine previsto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale. La lettera di convocazione, con la quale si invitano le amministrazioni a partecipare attraverso rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente, deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza, con l'indicazione degli atti e procedimenti che si intendono adottare in tale sede, in rapporto alle specifiche competenze delle amministrazioni convocate, allegando ogni altro documento utile ai fini di una valutazione preventiva. Nella lettera di convocazione è altresì indicato il giorno, l'ora e il luogo ove si svolgerà la conferenza nonché il luogo e l'orario di consultazione degli elaborati progettuali.

     2. La conferenza è validamente insediata con la partecipazione di almeno i due terzi delle pubbliche amministrazioni invitate, compresa la Provincia territorialmente competente. Qualora non sia raggiunto il quorum, per mancata presenza di amministrazioni regolarmente invitate o perché le stesse sono rappresentate da soggetti non dotati di adeguati poteri, la conferenza è riconvocata, per una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dal quorum costitutivo richiesto.

     3. Nell'ipotesi di mancata partecipazione alla conferenza di un'amministrazione regolarmente convocata o di partecipazione con rappresentanti privi della competenza a esprimere definitivamente la volontà della stessa, trova applicazione l'art. 14, comma 3, della legge n. 241/90.

     4. Nel caso in cui, a fronte di motivato dissenso espresso da una o più amministrazioni interessate, l'amministrazione procedente intenda assumere la determinazione di conclusione positiva dei procedimento, trova applicazione l'art. 14, commi 3 bis e 4, della legge n. 241/90, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. La conferenza si conclude con un provvedimento in merito all'approvazione del progetto definitivo, il quale stabilisce anche le modalità di intervento e le prescrizioni per l'attuazione.

 

     Art. 27. (Svolgimento).

     1. Lo svolgimento della conferenza è disciplinato dalle disposizioni emanate dall'amministrazione procedente.

 

     Art 28. (Norma transitoria).

     1. Le istanze per l'esercizio dell'attività estrattive di cui al comma 1 dell'art. 4, per l'anno duemila sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 30 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 3.