§ 4.1.52 - L.R. 6 giugno 2002, n. 8.
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:06/06/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 4.  (Competenze delle Province).
Art. 5.  (Competenze dei Comuni).
Art. 6.  (Competenze dell’ARPA).
Art. 7.  (Classificazione acustica).
Art. 8.  (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico).
Art. 9.  (Piano comunale di risanamento acustico).
Art. 10.  (Piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico).
Art. 11.  (Valutazione di clima acustico).
Art. 12.  (Documentazione di impatto acustico).
Art. 13.  (Piano di risanamento delle imprese).
Art. 14.  (Emissioni sonore da attività temporanee).
Art. 15.  (Requisiti acustici passivi degli edifici).
Art. 16.  (Partecipazione).
Art. 17.  (Sperimentazione ed innovazione).
Art. 18.  (Tecnico competente in acustica ambientale).
Art. 19.  (Controllo e sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Norma finanziaria).
Art. 21.  (Norme finali).
Art. 22.  (Modificazioni di leggi regionali).


§ 4.1.52 - L.R. 6 giugno 2002, n. 8. [1]

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

(B.U. 19 giugno 2002, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge in attuazione dell’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente esterno, dell’ambiente abitativo e della salute pubblica, dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute nell’articolo 2 della legge n. 447/95 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

     a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;

     b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;

     c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

 

     Art. 3. (Competenze della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale adotta, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di seguito denominata ARPA, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lett. c) e sentita la commissione consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 10.

     2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a:

     a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all’art. 7;

     b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all’articolo 13;

     c) i criteri per l’organizzazione nell’ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall’articolo 14 della legge n. 447/95.

 

     Art. 4. (Competenze delle Province).

     1. Sono attribuite alle Province, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 447/95, le seguenti funzioni amministrative:

     a) coordinamento e composizione di conflitti tra Comuni limitrofi, in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;

     b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell’inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;

     c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;

     d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;

     e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

     2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge n. 447/95 e dell’articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

 

     Art. 5. (Competenze dei Comuni).

     1. I Comuni:

     a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall’articolo 6 della legge n. 447/95, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;

     b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all’articolo 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;

     c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla Provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;

     d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

 

     Art. 6. (Competenze dell’ARPA).

     1. L’ARPA, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:

     a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell’intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;

     b) attuare programmi di monitoraggio dell’inquinamento acustico nel territorio regionale;

     c) supportare la Giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, di cui all’articolo 10;

     d) supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;

     e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 15;

     f) esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 19.

 

     Art. 7. (Classificazione acustica).

     1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, contiene:

     a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l’applicazione dei criteri di qualità fissati dall’articolo 2, comma 1, lett. h) della legge n. 447/95;

     b) l’individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;

     c) la normativa tecnica di attuazione.

     2. I Comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso.

     3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

     4. Qualora i Comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la Provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del Comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.

     5. I Comuni e le Province si avvalgono dell’ausilio tecnico dell’ARPA.

 

     Art. 8. (Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico).

     1. Con la classificazione acustica di cui all’articolo 7, i Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri:

     a) l’interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;

     b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d’uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;

     c) la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell’anno ed a porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

     d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualità

stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.

 

     Art. 9. (Piano comunale di risanamento acustico).

     1. I Comuni adottano il piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 447/95.

     Il piano è predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle società o enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, di cui all’articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95.

     2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all’articolo 7, comma 2 della legge n. 447/95.

     3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all’articolo 18, prima della sua approvazione è sottoposto alla Provincia, la quale, avvalendosi dell’ARPA e dell’ASL di competenza, formula proposte e osservazioni.

     4. Dopo l’adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione, alla Provincia, all’ASL ed all’ARPA competenti per territorio.

     5. In caso di inerzia del Comune nell’adozione del piano di risanamento acustico, la Provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l’ausilio dell’ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell’amministrazione comunale inadempiente.

 

     Art. 10. (Piano regionale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico).

     1. Il piano regionale triennale è adottato dalla Giunta regionale, sentite le Province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il piano stabilisce le priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.

     2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall’articolo 10, comma 5 della legge n. 447/95, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

 

     Art. 11. (Valutazione di clima acustico).

     1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 447/95, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2.

     2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al Comune che, avvalendosi del supporto dell’ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico.

 

     Art. 12. (Documentazione di impatto acustico).

     1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste dall’articolo 3, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell’art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/95.

     2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

     3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

 

     Art. 13. (Piano di risanamento delle imprese).

     1. Entro il termine di sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all’adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, presentano al Comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l’adeguamento.

     2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

     3. I Comuni, con il supporto dell’ARPA, verificano l’idoneità delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l’effettiva e puntuale esecuzione.

     4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

     5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 447/95.

 

     Art. 14. (Emissioni sonore da attività temporanee).

     1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:    

     a) cantieri;

     b) spettacoli, concerti e comizi;

     c) sagre, feste, fiere e luna park;

     d) manifestazioni sportive all’aperto.

     2. Il Comune può, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/95, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del Comune prescrive:

     a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;

     b) l’eventuale introduzione di particolari limiti, con l’indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;

     c) i limiti temporali di validità della deroga e l’eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell’attività.

     3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

 

     Art. 15. (Requisiti acustici passivi degli edifici).

     1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 devono essere corredati del progetto acustico, sulla base dei criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall’articolo 3, comma 2. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell’intervento [2].

     2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il Comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell’ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

 

     Art. 16. (Partecipazione).

     1. Le autorità competenti nell’ambito delle varie procedure disciplinate dalla presente legge garantiscono a chiunque l’accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall’inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39.

 

     Art. 17. (Sperimentazione ed innovazione).

     1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del contenimento dell’inquinamento acustico.

     2. Al fine di ridurre l’inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando progetti o iniziative in questo settore.

 

     Art. 18. (Tecnico competente in acustica ambientale).

     1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all’articolo 2 comma 6 della legge n. 447/95 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall’articolo 2, comma 6 della legge n. 447/95. In particolare:

     a) la misura dei livelli di rumore nell’ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell’ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;

     b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;

     c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;

     d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all’articolo 8 della legge n. 447/95;

     e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei Comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;

     f) la classificazione acustica del territorio comunale;

     g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.

     3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria [3].

     4. La Regione e le Province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell’acustica ambientale.

 

     Art. 19. (Controllo e sanzioni amministrative).

     1. Per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell’ARPA.

     2. L’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 10 della legge n. 447/95 spettano al Comune territorialmente competente.

     3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell’inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, le sanzioni vengono applicate dalla Provincia territorialmente competente.

     4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge n. 447/95, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell’inquinamento acustico.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     1. Per l’anno 2002 agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione degli articoli 10 e 17 della presente legge, quantificati in 103.300,00 euro, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.

     2. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     3. Ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, a partire dal 2003, con legge finanziaria regionale possono essere determinate risorse per l’incentivazione delle attività di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge, a valere sugli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.007, parte spesa, denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile”.

     2 bis. Dal 2014 alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.011 (cap. 5013) del bilancio regionale di previsione [4].

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti, sia in termini di competenza che di cassa.

 

          Art. 21. (Norme finali).

     1. I regolamenti di cui all’articolo 3 sono adottati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di cui all’art. 3, comma 2 lett. a), i Comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all’art. 7.

     3. Entro i termini indicati al comma 2 i Comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:

     a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

     b) controllo, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;

     c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.

     4. I Comuni che all’entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, provvedendo all’eventuale adeguamento di cui al comma 2.

     5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall’articolo 2, comma 8 della legge n. 447/95 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell’acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge n. 447/95.

 

     Art. 22. (Modificazioni di leggi regionali).

     1. All’articolo 3, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è soppressa la lettera e).


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 maggio 2006, n. 8.

[3] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 2014, n. 4.