§ 2.3.321 - L.R. 4 aprile 2014, n. 4.
Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:04/04/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Ricorso al mercato)
Art. 3 . (Disposizioni per gli enti dipendenti)
Art. 4 . (Finanziamento di programmi comunitari)
Art. 5 . (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 )
Art. 6 . (Modificazione alla legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 )
Art. 7 . (Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 )
Art. 8 . (Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19 )
Art. 9 . (Modificazione alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 )
Art. 10 . (Fondi speciali e tabelle)
Art. 11 . (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
Art. 12 . (Copertura finanziaria)


§ 2.3.321 - L.R. 4 aprile 2014, n. 4.

Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.

(B.U. 5 aprile 2014, n. 17 - S.S. n. 1)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2014-2016 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico finanziaria regionale.

 

          Art. 2. (Ricorso al mercato)

1. Per l'anno 2014 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 316.537.910,88 di cui l'importo di euro 28.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione e l'importo di euro 288.037.910,88 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti [1].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

          Art. 3. (Disposizioni per gli enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C).

 

2. La disposizione di cui all' articolo 12 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

          Art. 4. (Finanziamento di programmi comunitari)

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della unità previsionale di base 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2014, 2015 e 2016.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

          Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) è inserito il seguente:

 

"1 bis. A partire dal 2014 al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 si provvede con quota del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), con imputazione alle unità previsionali di base del bilancio regionale di previsione 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884) e 13.1.014 denominata "Interventi socio assistenziali" (cap. 2899 n.i.). ".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

 

"3 bis. A partire dal 2014 la spesa di cui al comma 3 è iscritta alla unità previsionale di base 13.1.008 denominata "Interventi in favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale" del bilancio regionale di previsione (cap. 2881). ".

 

          Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico) è inserito il seguente:

 

"2 bis. Dal 2014 alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.011 (cap. 5013) del bilancio regionale di previsione. ".

 

          Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio) è inserito il seguente:

 

"3 bis. Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 05.1.020 (cap. 2853) del bilancio regionale di previsione. ".

 

          Art. 8. (Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19 (Contributi regionali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) è inserito il seguente:

 

"3 bis. Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 04.2.007 (cap. 8915) del bilancio regionale di previsione. ".

 

          Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è inserito il seguente:

 

"3 bis. Dal 2014 le spese di cui al comma 1, lettere a) e c) - cap. 2255 e cap. 2256 - sono allocate all'unità previsionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione. ".

 

          Art. 10. (Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016, restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle allegate Tabelle A) e B), rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e triennio 2014-2016, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella allegata Tabella C).

 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell' articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nella allegata Tabella D).

 

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3 , l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

          Art. 11. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell' articolo 82, comma 3 della l.r. 13/2000.

 

          Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2014 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2014 e per gli anni 2015 e 2016 nel bilancio pluriennale 2014/2016.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 novembre 2014 , n. 20.