§ 2.3.326 - L.R. 17 novembre 2014, n. 20.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:17/11/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1 . (Saldo finanziario)
Art. 2 . (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)
Art. 3 . (Fondi da reiscrivere)
Art. 4 . (Fondi perenti)
Art. 5 . (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2014)
Art. 6 . (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)
Art. 7 . (Variazioni di bilancio)
Art. 8 . (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 4 )
Art. 9 . (Modificazioni alla l.r. 6/2014 )


§ 2.3.326 - L.R. 17 novembre 2014, n. 20.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

(B.U. 19 novembre 2014, n. 53 - S.S.)

 

     Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell' articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13  (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, è accertato in euro 288.037.910,88. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

          Art. 2. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2014, ai sensi dell' articolo 63 della l.r. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 28.500.000,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 250.000,00 per l'anno 2014 e di euro 1.750.000,00 per gli anni successivi.

 

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2014 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2014/2016 allegato alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016).

 

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 4 bis) allegata alla presente legge.

 

4. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l' articolo 10, comma 1 della l.r. 6/2014, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 288.037.910,88, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2014 e con onere massimo di ammortamento di euro 2.100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 17.713.000,00 dal 2015 in poi.

 

5. All'onere conseguente dalla autorizzazione di cui al comma 4, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2014 e successivi, del bilancio pluriennale 2014-2016.

 

6. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1 della l. 281/1970, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 4, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella 8) allegata alla presente legge.

 

          Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2014, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2013, a norma dell' articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 790.724.917,89, come risulta dalla Tabella 6) allegata alla presente legge.

 

          Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all' articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella 7) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi dell'esercizio 2013, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2014 e di cui all' articolo 3 .

 

          Art. 5. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2014)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2014 ammontano a euro 1.600.943.667,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella 11) allegata alla presente legge.

 

2. La Giunta regionale in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella 11) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

 

          Art. 6. (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)

1. Per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di euro 190.000,00 prevista alla unità previsionale di base 03.1.005 (cap. 306) del bilancio regionale di previsione.

 

          Art. 7. (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e al bilancio pluriennale 2013/2015 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente legge.

 

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell' articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

          Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 4 )

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è sostituito dal seguente: " 1. Per l'anno 2014 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 316.537.910,88 di cui l'importo di euro 28.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione e l'importo di euro 288.037.910,88 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti. ".

 

2. Alla Tabella A) della l.r. 4/2014, relativa alla quantificazione degli importi da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 5) allegata alla presente legge.

 

3. Alla Tabella C) della l.r. 4/2014, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 5 bis) allegata alla presente legge.

 

          Art. 9. (Modificazioni alla l.r. 6/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 6/2014 sostituire le parole: " euro 5.000.000,00 " con le seguenti: " euro 4.000.000,00 " e le parole: " euro 2.000.000,00 " con le seguenti: " euro 3.000.000,00 ".

 

2. La Tabella C) della l.r. 6/2014, relativa alla verifica della prescrizione di cui all' articolo 36, comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 3) allegata alla presente legge.

 

3. La Tabella D) della l.r. 6/2014, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all' articolo 36, comma 4 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 4) allegata alla presente legge.

 

4. La Tabella E) della l.r. 6/2014, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2014, è sostituita dalla Tabella 4 bis) allegata alla presente legge.

 

5. La Tabella F) della l.r. 6/2014, relativa alla situazione mutui e prestiti, è sostituita dalla Tabella 9) allegata alla presente legge.

 

6. La Tabella G) della l.r. 6/2014, relativa alla determinazione del limite massimo di indebitamento, è sostituita dalla Tabella 9 bis) allegata alla presente legge.

 

7. La Tabella H) della l.r. 6/2014, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2011, è sostituita dalla Tabella 8) allegata alla presente legge.

 

8. La Tabella L) della l.r. 6/2014, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella 10) allegata alla presente legge.

 

9. La Tabella M) della l.r. 6/2014, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2013, è sostituita dalla Tabella 11) allegata alla presente legge.

 

10. La Tabella N) della l.r. 6/2014, relativa alla perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita del servizio sanitario regionale ai sensi dell' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) è sostituita dalla Tabella 12) allegata alla presente legge.

 

11. La Tabella P) della l.r. 6/2014, relativa all'importo massimo delle aperture di credito da autorizzare a favore dei funzionari delegati a norma dell' articolo 76, comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 12 bis) allegata alla presente legge.

 

12. La Tabella V) della l.r. 6/2014, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell' articolo 39 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 13) allegata alla presente legge.

 

13. L'elenco n. 3 della l.r. 6/2014, relativo alle unità previsionali di base collegate ai fini delle variazioni compensative, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, della l.r. 13/2000, è sostituito dalla Tabella 14) allegata alla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.