§ 2.3.322 - L.R. 4 aprile 2014, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:04/04/2014
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi)
Art. 2.  (Moratoria dei versamenti delle imprese relativi alle entrate patrimoniali della Regione)
Art. 3.  (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)
Art. 4.  (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)
Art. 5.  (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
Art. 6.  (Ammortizzatori sociali in deroga)
Art. 7.  (Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)
Art. 8.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 9.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
Art. 10.  (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)
Art. 11.  (Modificazioni alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)
Art. 12.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
Art. 13.  (Modificazione alla legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3)
Art. 14.  (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38)
Art. 15.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
Art. 16.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
Art. 17.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
Art. 18.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)
Art. 19.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)
Art. 20.  (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)
Art. 21.  (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31)
Art. 22.  (Norma in materia di Piani regolatori generali)
Art. 23.  (Norme finali e transitorie)


§ 2.3.322 - L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 5 aprile 2014, n. 17 - S.S. n. 2)

 

Capo I

Disposizioni in materia di entrata

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi)

1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2015, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive.

 

     Art. 2. (Moratoria dei versamenti delle imprese relativi alle entrate patrimoniali della Regione)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nonché le altre imprese tenute al pagamento di canoni o diritti annuali di natura patrimoniale regionale possono richiedere alla Regione, per gli anni 2014 e 2015, la moratoria dei versamenti dovuti.

 

2. La Regione, con apposito regolamento, disciplina termini e modalità della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro.

 

Capo II

Disposizioni in materia di spesa

 

     Art. 3. (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)

1. Al fine di favorire la prosecuzione delle attività amministrative connesse al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive, è autorizzata, per l'anno 2014, a titolo di contributo a favore dei comuni interessati, la spesa di euro 700.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 03.1.005 (cap. 306 n.i.).

 

2. Il contributo di cui al comma 1, è ripartito dalla Giunta regionale fra i comuni interessati nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1 e, in caso di insufficienza, in proporzione alla spesa certificata dai comuni.

 

     Art. 4. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)

1. Per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria - A.R.A. Umbria - è autorizzata la somma di euro 200.000,00 con imputazione nella UPB 07.1.019 (cap. 3882).

 

     Art. 5. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per il cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 250.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 06.2.002 (cap. 7376).

 

     Art. 6. (Ammortizzatori sociali in deroga)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all'anno 2014, e considerata l'effettiva utilizzazione da parte dei datori di lavoro delle ore autorizzate e delle conseguenti risorse impegnate, può autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga per importi eccedenti gli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel limite massimo del 25 per cento delle assegnazioni per la Regione Umbria e comunque dell'ammontare delle risorse di cui al comma 2 .

 

2. Ad integrazione degli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsti al comma 1 per la Regione Umbria è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 2.280.249,69, con imputazione alla UPB 11.1.004 denominata "Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente" (cap. 2977). La spesa autorizzata di cui al precedente periodo potrà essere incrementata per il 2014 con riferimento ad assegnazioni derivanti da decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

     Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) [1]

1. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), le parole: ", ai sensi dell'art. 14, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 " sono soppresse.

 

     Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) le parole: " della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo " sono sostituite dalla seguenti: " dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto ".

 

2. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 8 della l.r. 30/1998, è aggiunto il seguente: " 6-quater. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis, al rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione. ".

 

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 30/1998 sono inseriti i seguenti: " 1-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 6-quater, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, con imputazione alla U.P.B. 03.1.005 - cap. 307 (n.i.).

1-ter. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 bis si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento iscritto sulla U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100 del bilancio di previsione 2014. ".

 

4. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 30/1998 è sostituito con il seguente:

 

" 6. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 bis e 3, sarà annualmente determinata con legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. ".

 

     Art. 9. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), le parole: " dispone la sospensione dell'attività e " sono soppresse.

 

     Art. 10. (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), le parole: " lire trentaduemila " sono sostituite con le seguenti: " euro trenta ".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 11/2001 è aggiunto il seguente:

 

"3 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, inoltre, qualora l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto. ".

 

     Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è sostituito dal seguente: " 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell'1,50%. ".

 

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2001 è abrogato.

 

     Art. 12. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. Al comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), le parole: " al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica " sono sostituite dalle seguenti: " al doppio del limite per l'accesso negli alloggi di ERS pubblica ".

 

     Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3)

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 11, della legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3 (Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria) è inserito il seguente:

 

"3 bis. Qualora gli organismi di cui al comma 3, lettere c), g) e h) non procedano, per mancanza di accordo, alla designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Consulta, la Giunta regionale, sulla base della rappresentatività di ciascun organismo medesimo, provvede alla designazione. ".

 

     Art. 14. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dalle società strumentali partecipate dalla Regione sono valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione del bando, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso gli Enti e/o società di cui al presente comma, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.

2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere, per il triennio 2014 - 2016, nel rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, una riserva di posti per coloro che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli Enti e/o società di cui al comma 1, previe procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione in conformità alla normativa vigente, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.

2 bis. Le esperienze professionali maturate presso gli enti locali del territorio regionale, per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione delle procedure di cui al presente articolo, dai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contratti in essere alla data del 31 dicembre 2013, sono equiparate alle esperienze professionali di cui al comma 1 e 2. ".

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 38/2007 è aggiunto il seguente:

 

"4 bis. Le società strumentali partecipate dalla Regione adeguano i rispettivi regolamenti a quanto previsto nella presente legge. ".

 

     Art. 15. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: " 31 dicembre 2015 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2016 ".

 

     Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), le parole: " entro l'anno 2010 " sono sostituite con le seguenti: " entro l'anno 2014 ".

 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 11/2009, le parole: " entro l'anno 2012 " sono sostituite con le seguenti: " entro l'anno 2015 ".

 

     Art. 17. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Dopo il Capo XVIII del Titolo II della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), sono aggiunti i seguenti:

 

" CAPO XVIII BIS

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni)

 

Art. 141 bis.  (Modificazione dell'articolo 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è sostituito dal seguente:

" 1. Il distretto socio sanitario o il comune competenti per territorio provvedono alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.. "

 

Art. 141 ter. (Integrazione dell'articolo 9)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

" 1 bis. La Regione assegna le risorse del fondo per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 ai distretti sociosanitari e alle zone sociali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali). ".

 

Art. 141 quater. (Modificazione all'articolo 11)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/2008, dopo le parole: " Aziende Usl " sono aggiunte le seguenti: " e alle zone sociali " .

 

Art. 141 quinquies. (Integrazione e modificazione dell'articolo 19)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 9/2008, dopo le parole: " cap. 2256 n.i.) " sono aggiunte le seguenti: " e, a partire dall'anno 2014, con lo stanziamento previsto alla UPB 13.1.005, denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2578 n.i.) del bilancio regionale di previsione ".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 9/2008 le parole: " e in misura non inferiore a quanto previsto al comma 1 del presente articolo " sono soppresse .

 

CAPO XVIII TER

Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale)

 

Art. 141 sexies (Modificazione all'articolo 45)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

" Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, il codice fiscale, la data di assunzione e la data di conseguimento della qualifica di appartenenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali. Gli elenchi pubblicati assumono funzioni meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale. ".

 

2. l'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente: "Allegato A) Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico ( articolo 5, comma 1).

 

Testo unico

Termine iniziale per la redazione

Termine finale per la presentazione

Artigianato

01/03/2012

30/09/2012

Turismo

01/06/2012

31/12/2012

Governo del territorio e materie correlate

01/01/2013

30/06/2013

Commercio

01/06/2013

31/12/2013

Agricoltura

31/03/2014

30/09/2014

Sanità e servizi sociali

01/04/2014

30/09/2014

 

 

     Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) le parole: " il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario " sono sostituite con le seguenti parole: " ovvero il titolare di diritti reali di godimento ".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 sono aggiunti i seguenti commi:

 

"3 bis. Nel caso di immobili adibiti alla data dell'evento sismico del 15 dicembre 2009 ad abitazione principale del conduttore, il riconoscimento del requisito dell'abitazione principale è subordinato all'impegno assunto dal proprietario a consentire, al momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, il rientro nell'immobile del conduttore o dei suoi eredi, nonché all'impegno assunto dal conduttore a rientrare nell'immobile, adibendolo a propria abitazione principale per la durata di almeno dodici mesi, fatte salve giustificate e comprovate cause che impediscono il permanere della residenza per il periodo minimo richiesto.

3 ter. In caso di manifesto disinteresse del conduttore o dei suoi eredi a rientrare nell'immobile, il proprietario, in alternativa a quanto stabilito dal comma 3 bis, può impegnarsi a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . Tale impegno vincola il proprietario dell'immobile per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

3 quater. Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo al proprietario dell'immobile dai commi 3 bis e 3 ter, esclude il riconoscimento per lo stesso immobile del requisito dell'abitazione principale e comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 4, comma 13 per le opere di rifinitura e gli impianti interni. ".

 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 3/2013 sono inseriti i seguenti:

" 2 bis. Qualora, prima del sisma del 15 dicembre 2009, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e i relativi lavori non risultino ultimati per effetto degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009, il soggetto beneficiario presenta al Comune il consuntivo dei lavori eseguiti sottoscritto dal direttore dei lavori. Il Comune, previa verifica del consuntivo, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 15 dicembre 2009 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

2 ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 2 bis, è consentito al soggetto beneficiario di completare i lavori mediante variante al progetto originario, utilizzando il contributo già concesso che non può essere aumentato. ".

 

     Art. 19. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese " Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: " Nel fondo sono incluse le risorse finanziarie per far fronte alla parte in franchigia dei sinistri coperti da polizza assicurativa. " .

 

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio 2014 alla UPB 12.1.005 - cap. 2271.

 

     Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13) [2]

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati:

a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo;

d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;

e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) Presidente o suo delegato del Centro Estero Umbria. ".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2013 le parole: " lettere b), c) ed e) " sono sostitute dalle seguenti: " lettere b), c), d) e f) ".

 

3. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 13/2013 le parole: " (cap. 5360) " sono sostituite dalle seguenti: " (cap. 5306) ".

 

     Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31)

1. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni), le parole: " al comma 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " ai commi 1, 2 e 3 ".

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 22. (Norma in materia di Piani regolatori generali)

1. L'articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica.

2. I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive [3].

 

     Art. 23. (Norme finali e transitorie)

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 8/2013, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, produce effetti a partire dal 27 ottobre 2013.

 

2. Ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 21, comma 3 della l.r. 11/2009 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, e le sanzioni amministrative relative ai procedimenti pendenti stessi sono estinte.

 

3. Ai procedimenti relativi all'inutile decorso del termine di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2000 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3 della medesima l.r. 2/2000, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2023, n. 164, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.