§ 2.3.235 - L.R. 27 aprile 2001, n. 13.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:27/04/2001
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ricorso al mercato).
Art. 3.  (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)).
Art. 4.  (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro)
Art. 5.  (Fondo consortile Società TRE A a r.l.).
Art. 6.  (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani).
Art. 7.  (Disposizioni per gli Enti dipendenti).
Art. 8.  (Finanziamento di programmi comunitari).
Art. 9.  (Fondi speciali e tabelle).
Art. 10.  (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).


§ 2.3.235 - L.R. 27 aprile 2001, n. 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001.

(B.U. 4 maggio 2001, n. 21 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2001-2003 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Ricorso al mercato).

     1. Per l'anno 2001 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in lire 67.631.800.000.

     2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in lire 67.631.800.000 ed in lire 67.631.800.000.

     3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

 

     Art. 3. (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)). [1]

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all’aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

     2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura dell'1,50% [2].

     3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell’IRAP fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP.

     4. [In deroga al comma 2 le cooperative sociali di tipo A, di cui alla L. n. 381/1991 e le Onlus, limitatamente al primo anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono esentate da pagamento dell’IRAP, qualora applicano per l’anno 2008, la retribuzione giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all’articolo 1, comma 787, della L.  n. 296/2006] [3].

     5. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.

 

     Art. 4. (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro) [4]

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all’aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs.  n. 446/1997.

     2. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.

 

     Art. 5. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.).

     1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di L. 300 milioni, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominate U.P.B.) 7.2.011 "Attività istituzionali", è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

 

     Art. 6. (Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani).

     1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di lire 838 milioni annui iscritta nella U.P.B. di spesa 8.1.015, di cui alla tabella B allegata alla suddetta Legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

     2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

     Art. 7. (Disposizioni per gli Enti dipendenti).

     1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella "C".

 

     Art. 8. (Finanziamento di programmi comunitari).

     1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di lire 47.722.818.611.

 

     Art. 9. (Fondi speciali e tabelle).

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate in prima applicazione con la presente legge, sono indicate nella tabella "C" allegata alla presente legge.

     3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella "D" allegata alla presente legge.

     4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).

     1. E' disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria).

     1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2001 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2001 e per gli anni 2002 e 2003 nel bilancio pluriennale 2001/2003.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

(Art. 29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere

nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di

provvedimenti legislativi in corso.

 

(Omissis)

 

 

TABELLA B

(Art. 29 comma 1 L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere

nel fondo speciale in conto capitale per la copertura finanziaria di

provvedimenti legislativi in corso.

 

(Omissis)

 

 

TABELLA C

(Art. 29 comma 3 lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione a

disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata

alla legge finanziaria.

 

(Omissis)

 

 

TABELLA D

(Art. 29 comma 3 lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere in bilancio

in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale.

 

(Omissis)


[1] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4 e sostituito dall'art. 21 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.

[2] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.