§ 2.2.70 - L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.
Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:26/10/1994
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Compiti della Regione).
Art. 3.  (Riassunzione di funzioni amministrative).
Art. 4.  (Liquidazione dell'ESAU e nomina del Commissario liquidatore).
Art. 5.  (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore).
Art. 6.  (Trasferimento del personale. Stato giuridico ed economico).
Art. 7.  (Risultanze della liquidazione).
Art. 8.  (Istituzione dell'Agenzia).
Art. 9.  (Finalità e compiti dell'Agenzia).
Art. 10.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 11.  (Amministratore unico)
Art. 12.  (Collegio dei revisori contabili. Composizione e nomina).
Art. 13.  (Durata delle cariche degli organi dell'Agenzia).
Art. 14.  (Incompatibilità).
Art. 15.  (Dimissioni dalle cariche).
Art. 16.  (Decadenza dalle cariche).
Art. 17.  (Sostituzione dei componenti degli organi).
Art. 18.  (Attribuzioni dell'Amministratore unico).
Art. 19.  (Attribuzioni del Collegio dei revisori contabili).
Art. 20.  (Commissione tecnico-scientifica. Attribuzioni).
Art. 21.  (Commissione tecnico-scientifica. Composizione e funzionamento).
Art. 22.  (Indennità).
Art. 23.  (Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia).
Art. 23 bis.  (Risultanza dell'attività dell'Agenzia).
Art. 24.  (Sospensione dei termini per l'esercizio di controllo).
Art. 25.  (Controllo ispettivo e sostitutivo).
Art. 26.  (Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità).
Art. 27.  (Servizio di tesoreria).
Art. 28.  (Patrimonio).
Art. 29.  (Finanziamenti).
Art. 30.  (Programmazione).
Art. 31.  (Direttore generale. Nomina - Attribuzioni).
Art. 32.  (Personale dell'Agenzia. Struttura operativa).
Art. 33.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.70 - L.R. 26 ottobre 1994, n. 35.

Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA).

(B.U. n. 50 del 2 novembre 1994, S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. Al fine di favorire il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste, la presente legge disciplina:

     a) lo scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU), istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, con D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253, e l'esercizio di compiti e funzioni allo stesso affidati;

     b) l'istituzione dell'Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura (ARUSIA).

 

     Art. 2. (Compiti della Regione). [2]

     1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo dell'agricoltura, spettano alla Regione:

     a) le politiche relative ai rapporti con le istituzioni comunitarie, nell'ambito delle proprie competenze, con lo Stato e con le altre Regioni;

     b) la programmazione e la pianificazione degli interventi, anche con riferimento al raccordo con gli altri settori dell'economia e della finanza;

     c) la allocazione delle risorse ed i controlli sulla loro gestione;

     d) le iniziative di intermediazione anche nell'ambito della contrattazione interprofessionale tra il settore agricolo e gli altri settori economici nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e delle direttive comunitarie;

     e) la gestione del territorio connesso alle risorse agricole, con particolare riferimento alle misure di riordino fondiario.

     2. Nell'esercizio dei propri compiti, la Regione promuove forme di collaborazione con le Università, le Istituzioni scolastiche, I'Istituto zooprofilattico sperimentale, il Parco tecnologico agro-alimentare, il Centro interregionale di formazione per divulgatori agricoli (CIFDA).

 

TITOLO I

SCIOGLIMENTO ENTE SVILUPPO AGRICOLO UMBRO (ESAU)

 

     Art. 3. (Riassunzione di funzioni amministrative). [3]

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'affidamento di compiti e funzioni all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria e l'Ente medesimo si intende sciolto.

     2. Sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale le funzioni espletate dall'ESAU fatta eccezione di quelle affidate all'istituenda Agenzia di cui al successivo articolo 9.

     3. Le attività relative ai compiti di bonifica e di irrigazione svolte dall'ESAU all'atto dello scioglimento saranno espletate dai Consorzi di bonifica territorialmente competenti. Laddove tali organismi non siano costituiti la Giunta regionale affida tali funzioni alla costituenda ARUSIA.

 

     Art. 4. (Liquidazione dell'ESAU e nomina del Commissario liquidatore). [4]

     1. Alla liquidazione dell'ESAU si provvede con le modalità previste dal presente e dai successivi articoli.

     2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Commissario per la liquidazione dell'ESAU che deve essere in possesso di specifiche competenze professionali adeguate ed idonee alle funzioni e ai compiti di cui al successivo articolo 5.

     3. Alla nomina del Commissario si applicano le previsioni dell'art. 13 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, e quelle recate dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     4. Fino alla nomina del Commissario rimangono in carica gli organi di amministrazione dell'ESAU.

     5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, la sostituzione del Commissario avviene con le modalità e nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.

     6. Al Commissario compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria, una indennità mensile lorda pari all'80% di quella prevista per il Consigliere regionale ed il trattamento economico di missione a questo spettante.

 

     Art. 5. (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore). [5]

     1. Il Commissario predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.

     2. Durante la fase di liquidazione possono essere adottati previa autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente atti indifferibili ed urgenti ed adeguatamente motivati, necessari alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi dell'Ente.

     3. All'atto del suo insediamento, il Commissario:

     a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;

     b) prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAU;

     c) trasferisce all'ARUSIA, a titolo gratuito per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge, i beni mobili dell'ESAU costituiti da attrezzature e strumentazioni di ufficio. Il trasferimento avviene sulla base di una richiesta dettagliata dell'Amministratore unico dell'Agenzia, e previa approvazione della Giunta regionale;

     d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 nonché di altri eventualmente affidati all'ESAU da specifici provvedimenti regionali e trasferisce all'Agenzia le pratiche risultate non definite e relative ai compiti di cui all'art. 9 della presente legge, unitamente alle relative dotazioni finanziarie residue. Analogamente lo stesso liquidatore provvederà per quelle di competenza della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

     4. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.

     5. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

     a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAU;

     b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAU nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;

     c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'Ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;

     d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAU ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5, in esecuzione di atti amministrativi del Consiglio regionale e non attribuiti ai sensi degli articoli 3 - comma 2 - e 9 della presente legge.

     6. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione, dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

     7. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale del personale dell'Ente disciolto messo a disposizione dalla Giunta regionale.

     8. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere portati a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data dell'atto di nomina del Commissario . Durante tale periodo il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

     9. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.

     10. La vigilanza sulla liquidazione è svolta dalla Giunta regionale.

     11. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione congiuntamente ad una propria relazione.

     12. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

     13. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     14. I terreni acquistati dall'ESAU ai sensi e per gli scopi della legge 26 maggio 1965, n. 590, devono essere assegnati agli aventi diritto nel rispetto delle norme vigenti entro il termine massimo di novanta giorni.

     15. Le deliberazioni adottate dal Commissario sono assoggettate al controllo secondo la disciplina recata dalla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 e sue modificazioni. Tra gli atti non soggetti a controllo preventivo previsti dall'art. 5, della legge regionale 25 novembre 1986, n. 44, sono compresi quelli che comportano una spesa fino a lire trenta milioni [6].

 

     Art. 6. (Trasferimento del personale. Stato giuridico ed economico).

     1. [Il personale con rapporto di ruolo alle dipendenze dell'ESAU alla data del 31 luglio 1994 è trasferito alle dipendenze della Regione dell'Umbria dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Esso conserva la posizione giuridica e di trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata] [7].

     2. [L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nel ruolo unico regionale è disposto dalla Giunta regionale sulla base della corrispondente qualifica rivestita; a ciascun dipendente è attribuito il profilo professionale dell'ordinamento regionale corrispondente a quello ricoperto presso l'Ente di provenienza] [8].

     3. [Per effetto del predetto inquadramento, nelle more dell'adozione della normativa di cui agli articoli 1 comma 3, 13 comma 3, 25 comma 1, e 31, comma 1, lettera b), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni nonché della ridefinizione delle dotazioni organiche delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti della Regione, comprese quelle della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), istituita con l'articolo 8 della presente legge, la dotazione organica complessiva del personale regionale è temporaneamente determinata come all'allegata tabella A, risultante dalla somma delle dotazioni organiche globali e per qualifiche funzionali, fissate dalla tabella E, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e dalla tabella 1, allegata alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 34] [9].

     4. [Fino alla ridefinizione delle dotazioni organiche a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro nelle strutture organizzative di cui al comma 3, la gestione dell'organico di cui alla tabella 4 avviene nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'utilizzazione provvisoria del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per il funzionamento dell'Agenzia di cui al Titolo II, per le esigenze della liquidazione dell'ESAU e per le necessità degli uffici regionali] [10].

     5. Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell’E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell’ente e confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione dell’Ente medesimo, è trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate dal Commissario [11].

     6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell’E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina [12].

     7. [Al personale che in virtù della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13, risulti iscritto all'INPS viene concessa la possibilità di nuova opzione, da esercitare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [13].

     8. L’indennità di anzianità prevista a favore del personale dell’E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell’Ente stesso in data 21 maggio 1984, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge [14].

     9. A tutto il personale dell’E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante l’iscrizione all’INPDAP – Gestione ex INADEL [15].

    10. In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, il Commissario provvederà, nei confronti del personale dell’E.S.A.U. che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti titolare del trattamento di quiescenza a carico dell’Ente, alla determinazione sia del maturato secondo la normativa vigente per l’Ente in materia di Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia di quanto spettante in indennità premio di servizio secondo la vigente disciplina INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due trattamenti, da avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà tener conto anche degli importi delle anticipazioni a tale data percepite, ovvero si dovrà procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla quota di T.F.R. spettante. La parte eccedente sarà recuperata sulla quota di T.F.R. dovuta, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro [16].

 

     Art. 7. (Risultanze della liquidazione). [17]

     1. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

     2. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAU in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.

     3. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale le attività e le passività residue dell'ESAU saranno iscritte nel bilancio regionale.

 

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (ARUSIA)

 

     Art. 8. (Istituzione dell'Agenzia). [18]

     1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), con sede in Perugia.

     2. L'Agenzia è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

 

     Art. 9. (Finalità e compiti dell'Agenzia). [19]

     1. In attuazione delle funzioni regionali per lo sviluppo dell'agricoltura di cui all'art. 2, l'Agenzia costituisce strumento di riferimento tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole.

     2. L'Agenzia svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) eroga servizi specializzati per la promozione, il sostegno, la diffusione e il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-industriale e forestale;

     b) svolge attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale anche ai fini dell'assistenza finanziaria;

     c) fornisce attività di consulenza e assistenza in materia di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

     d) attua politiche comunitarie statali e regionali nell'ambito di specifici piani e programmi della Regione di cui all'art. 2, in materia agricola, agro-industriale e forestale;

     e) gestisce la concessione del credito di conduzione a favore degli operatori agricoli singoli e associati e può assumere quote di partecipazione in società aventi esclusive o prevalenti finalità di promozione e ricerca;

     f) svolge attività di supporto per lo sviluppo dell'associazionismo;

     g) gestisce l'assistenza tecnica alle imprese agricole operanti nei diversi comparti produttivi nei riguardi del processo sia di produzione che di filiera e svolge ogni altro compito nel rispetto della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41;

     h) presta l'assistenza tecnico gestionale alle imprese agricole e svolge ogni altro compito in applicazione della legge regionale 28 dicembre 1990, n. 46;

     i) svolge attività di assistenza tecnica specialistica alle imprese agricole nel campo fitopatologico;

     l) gestisce il servizio fitosanitario regionale;

     m) svolge attività di sperimentazione e di divulgazione diretta al miglioramento ed allo sviluppo della produzione agricola, animale e vegetale.

     3. Nell'attuazione dei propri compiti, l'Agenzia assicura il coordinamento delle attività di promozione rivolte al mercato, tenendo conto degli effetti complessivi sull'economia, l'ambiente e la salute dei cittadini.

     4. L'ARUSIA è, anche, strumento operativo della Regione per le politiche fondiarie e svolge le funzioni di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590 [20].

 

     Art. 10. (Organi dell'Agenzia). [21]

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) l'Amministratore unico;

     b) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 11. (Amministratore unico) [22]

1. L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L’Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e dispone la destinazione e l’utilizzo del personale;

d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;

e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni;

f) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta;

g) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.

 

     Art. 12. (Collegio dei revisori contabili. Composizione e nomina). [23]

     1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il Presidente, e da 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili.

     2. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che individua il presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente.

     2 bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta [24].

     3. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato.

     4. Le decisioni dei revisori vengono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti devono risultare a verbale.

 

     Art. 13. (Durata delle cariche degli organi dell'Agenzia). [25]

     [1. Gli organi dell'Agenzia durano in carica 5 anni ed i loro componenti non possono rivestire più di due mandati interi complessivi, anche non consecutivi, nell'ambito dell'Agenzia stessa.

     2. Gli organi dell'Agenzia, all'inizio di ogni legislatura sono soggetti a provvedimento confermativo della Giunta regionale. In caso di conferma gli stessi rimangono in carica per il residuo periodo del mandato.

     3. Gli organi dell'Agenzia, alla scadenza del mandato, sono rinnovati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.]

 

     Art. 14. (Incompatibilità). [26]

     1. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia: i Consiglieri regionali, gli Amministratori di Enti dipendenti dalla Regione, i Sindaci, i Presidenti di Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti di consorzi di comuni e province, i Presidenti di Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni di servizi alla Agenzia anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nella Agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione o con l'Agenzia o che, avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro che avendo debiti verso l'Agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora.

     2. Sono altresì esclusi dalla nomina tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal Codice Civile, nonché tutti coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale, salvi gli effetti della riabilitazione.

     3. Ai componenti degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     4. I componenti del Collegio dei revisori non possono far parte di commissioni costituite ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di studio e consulenza.

     5. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, soggetti fra i quali intercorra un vincolo di parentela entro il quarto grado.

 

     Art. 15. (Dimissioni dalle cariche). [27]

     1. Le dimissioni dagli organi dell'Agenzia hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Decadenza dalle cariche). [28]

     1. La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notizia, nei casi in cui, successivamente alla nomina si verifichi una delle cause di incompatibilità previste all'art. 14.

     2. La decadenza è dichiarata altresì per i componenti del Collegio dei revisori in caso di sospensione o cancellazione dal ruolo e in caso di mancata partecipazione, per tre volte consecutive, alle riunioni dell'organo, salvo giustificato motivo.

     3. Le cause di decadenza sono accertate dal Direttore generale dell'Agenzia che le comunica al Presidente della Giunta regionale e le notifica all'interessato.

 

     Art. 17. (Sostituzione dei componenti degli organi). [29]

     1. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina.

     2. I membri subentrati rimangono in carica per il residuo periodo del mandato dei componenti sostituiti.

     3. Per il Collegio dei revisori, la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo.

 

     Art. 18. (Attribuzioni dell'Amministratore unico). [30]

     [1. L'Amministratore unico:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

     b) sovraintende alla amministrazione dell'Agenzia, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base delle previsioni programmatiche e delle direttive del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di quelle della presente legge;

     c) nell'ambito dei poteri di amministrazione adotta gli atti di impegno di spesa e gli altri non attribuiti al Direttore generale o alla competenza del personale dirigente dell'Agenzia.

     2. L'Amministratore unico attua il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

     Attraverso la comparazione tra le risorse disponibili ed i servizi offerti, l'amministratore evidenzia la funzionalità dell'organizzazione dell'Agenzia, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività [31].]

 

     Art. 19. (Attribuzioni del Collegio dei revisori contabili). [32]

     1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

     a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, esprime pareri valutativi al riguardo, redigendo apposite relazioni;

     b) esprime parere sui programmi ed in particolare sulla previsione di cui all'art. 30 comma 4;

     c) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

     d) redige semestralmente ed in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'Agenzia, che rimette all'Amministratore unico di questa e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

     e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

     2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

     3. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.

     4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

     5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi dal Direttore generale al Collegio dei revisori entro 7 giorni dalla loro adozione.

     6. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate al Direttore generale dell'Agenzia.

 

     Art. 20. (Commissione tecnico-scientifica. Attribuzioni). [33]

     1. E' istituita presso l'Agenzia una Commissione tecnico-scientifica alla quale sono sottoposti i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

     b) i programmi annuali di attività dell'Agenzia, strutturati per progetti e corredati dei necessari elementi finanziario contabili;

     c) l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi esclusive o prevalenti finalità di promozione e ricerca in campo agro-alimentare;

     d) l'acquisto e l'alienazione di immobili;

     e) il piano di riparto della spesa per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di irrigazione;

     f) le variazioni, previo parere del Collegio dei revisori, da apportare nell'ambito del bilancio preventivo, al fine di adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie di gestione.

     2. La commissione tecnico-scientifica esprime il proprio parere sugli atti che l'amministratore unico le sottopone. Può, inoltre, proporre a quest'ultimo programmi e progetti per l'attività dell'Agenzia [34].

     3. Salvo un termine maggiore stabilito dall'amministratore unico, la commissione tecnico scientifica deve esprimere i propri documentati pareri entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti.

     Trascorso tale termine l'amministratore unico procede comunque all'adozione degli atti di competenza [35].

 

     Art. 21. (Commissione tecnico-scientifica. Composizione e funzionamento). [36]

     1. La Commissione tecnico-scientifica nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta regionale è composta dai seguenti membri:

     a) un docente di scienze agrarie scelto su una terna designata dall'Università degli studi di Perugia;

     b) un docente ricercatore in scienze agrarie ed economiche scelto su una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

     c) tre rappresentanti, designati in ragione di uno per ciascuna delle Organizzazioni professionali autonome agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) due rappresentanti delle Organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica si applicano le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

     3. La Commissione tecnico-scientifica nella sua prima adunanza, elegge nel proprio seno il presidente il quale provvede alla convocazione delle riunioni e alla organizzazione dell'attività.

     4. I pareri della Commissione tecnico-scientifica sono validamente espressi con la presenza di almeno 4 dei componenti.

     5. Dei pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica è redatto apposito verbale dalla segreteria all'uopo strutturata, da conservare agli atti dell'Agenzia. Nei provvedimenti emanati dall'Agenzia si deve comunque far riferimento ai contenuti del parere espresso dalla Commissione tecnico- scientifica.

     6. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

     7. Ai lavori della Commissione tecnico-scientifica partecipa l'Amministratore unico dell'Agenzia o un funzionario delegato, esperto degli argomenti in discussione.

 

     Art. 22. (Indennità). [37]

     1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia, nonché ai componenti della Commissione tecnico-scientifica spettano, con oneri a carico del bilancio della stessa, le indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge:

     a) all'Amministratore unico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella di consigliere regionale. L'amministratore unico dispone di una vettura di servizio per gli spostamenti dalla sede dell'Agenzia, connessi con l'espletamento del proprio mandato.

     L'amministratore unico ha, inoltre, la facoltà di utilizzare un fondo per spese di rappresentanza non superiore all'importo di lire 5.000.000 l'anno.

     All'amministratore unico è corrisposto, per le missioni connesse all'espletamento del suo mandato, il trattamento di missione dei dirigenti della Regione [38];

     b) al Presidente del Collegio dei revisori spetta un compenso nei limiti delle tariffe dei revisori contabili fissato dalla Giunta regionale. Agli altri componenti del Collegio spetta un compenso pari al 70% di quello attribuito al Presidente. Il compenso viene determinato all'inizio di ogni quinquennio con lo stesso decreto di nomina.

     2. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica è corrisposta, per ogni giornata di seduta cui partecipino, una indennità di presenza di importo pari a lire 250.000 al lordo delle ritenute di legge, fino ad un tetto massimo di 50 sedute annuali.

     3. Ai componenti della Commissione tecnico-scientifica, residenti fuori del territorio comunale sede dell'Agenzia, compete il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale per il vitto e il pernottamento in albergo; compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente. Al presidente della Commissione tecnico-scientifica spetta inoltre una indennità annua pari al 50% di quella mensile prevista per l'Amministratore unico.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di insediamento di ciascun organo dell'Agenzia.

 

     Art. 23. (Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia). [39]

     1. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23; i programmi, le variazioni di bilancio, i regolamenti e loro modificazioni sono approvati dal Consiglio regionale con atto amministrativo non soggetto a controllo.

     2. Gli atti relativi alle formalità di cui all'art. 32 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

     3. Sono approvati dalla Giunta regionale gli atti dell'Agenzia concernenti:

     a) programma annuale delle attività;

     b) le variazioni al bilancio relative alla iscrizione o alle modifiche di stanziamenti correlati con assegnazioni di fondi a destinazione vincolata e l'impiego del fondo di riserva;

     c) l'assunzione di quote di partecipazione a società, previo parere della competente Commissione consiliare permanente;

     d) i contratti di tesoreria;

     e) l'acquisto o l'alienazione di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito;

     f) le locazioni di durata ultranovennale;

     g) le convenzioni e le transazioni che comportino una spesa superiore a lire trenta milioni [40];

     h) gli incarichi di progettazione e consulenza.

     4. Le deliberazioni di cui al comma 3 diventano esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali, la Giunta regionale non ne dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio per il riesame.

     5. Il termine di venti giorni di cui al comma 4 rimane sospeso, per una sola volta, se la Giunta regionale formula richiesta di riesame o di elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diventa esecutivo se, entro venti giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Agenzia, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o ne dispone la approvazione.

     6. Se, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione di richiesta di riesame o di elementi integrativi di giudizio, l'Agenzia non si determina in merito, l'atto si intende decaduto.

     7. Le deliberazioni sono inviate per il controllo in duplice copia autentica, entro dieci giorni dalla loro adozione.

     8. I provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale adottati in sede di controllo sono definitivi.

 

     Art. 23 bis. (Risultanza dell'attività dell'Agenzia). [41]

     1. Per la verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia è istituita una conferenza alla quale partecipano l'assessore regionale dell'Area agricoltura e foreste, i dirigenti di quest'ultima preposti al controllo dell'Agenzia stessa e l'amministratore unico. La conferenza ha cadenza semestrale, dell'esito della stessa viene fornita comunicazione alla competente commissione consiliare.

 

     Art. 24. (Sospensione dei termini per l'esercizio di controllo). [42]

     1. I termini per l'esercizio del controllo sugli atti della Agenzia possono essere sospesi ai sensi ed in conformità di quanto stabilito dall'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 44.

 

     Art. 25. (Controllo ispettivo e sostitutivo). [43]

     1. La Giunta regionale può disporre controlli per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

     2. Nell'ipotesi di mancata adozione tempestiva di atti dovuti, la Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale provvedere, di commissari «ad acta».

     3. Qualora nella gestione della Agenzia siano accertate inefficienze amministrative o gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale dispone lo scioglimento degli organi dell'Agenzia e la nomina di un Commissario straordinario.

     4. Il Commissario straordinario cura la ordinaria amministrazione dell'Agenzia ed il compimento di atti dovuti fino all'insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 26. (Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità). [44]

     1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione.

     2. Il bilancio di previsione dell'Agenzia è approvato dalla Regione con il procedimento di cui all'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

     3. Il rendiconto dell'Agenzia è inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione [45].

     4. Nelle more per l'approvazione del bilancio di previsione, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

 

     Art. 27. (Servizio di tesoreria). [46]

     1. Il Servizio di tesoreria della Agenzia è affidato all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate.

 

     Art. 28. (Patrimonio). [47]

     1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.

     2. Il patrimonio, che forma oggetto di apposito inventario, può essere incrementato da ulteriori acquisizioni.

 

     Art. 29. (Finanziamenti). [48]

     1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:

     a) il contributo annuale della Regione nelle spese di gestione;

     b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e da persone fisiche o giuridiche private;

     c) i proventi dei servizi e delle attività;

     d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti nazionali, regionali e comunitari;

     e) ulteriori entrate eventuali.

     2. Il contributo annuale alle spese di gestione è determinato dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Esso può essere ripartito in più rate.

 

     Art. 30. (Programmazione). [49]

     1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 9, l'Agenzia opera sulla base di programmi triennali ed annuali di attività coerenti con il programma regionale di sviluppo e le relative risorse economiche.

     2. Il programma triennale di attività indica le linee generali e gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e individua gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia.

     3. Il programma triennale è attuato mediante programmi annuali, da approvare congiuntamente al bilancio preventivo di riferimento.

     4. Il programma annuale individua le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa ed i mezzi per attuarle, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.

     5. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale indica all'Amministratore unico le linee in ordine alla redazione della proposta di programma annuale o triennale di attività.

     6. Le proposte di programma sono trasmesse entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale, che le sottopone all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio preventivo dell'Agenzia.

     7. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno rimette al Consiglio la relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Agenzia e dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

     8. Il Consiglio regionale può in ogni tempo, impartire direttive in ordine all'attività dell'Agenzia. La Giunta regionale è responsabile del rispetto delle direttive impartite.

     9. Eventuali modifiche sostanziali, dei programmi di attività che si rendessero necessarie in corso di esecuzione sono approvate con le stesse modalità previste per l'approvazione dei programmi.

 

     Art. 31. (Direttore generale. Nomina - Attribuzioni). [50]

     [1. Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui alla presente legge, è prevista la funzione di Direttore generale dell'Agenzia.

     2. Il Direttore generale è nominato con provvedimento motivato dall'Amministratore unico dell'Agenzia tra persone dotate di professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente nei ruoli dell'Amministrazione regionale o con qualifica dirigenziale equiparata presso altri enti pubblici o Aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata massima di anni 4, rinnovabile per due volte.

     4. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato dalla Giunta regionale ed ha come base il trattamento economico dei dirigenti regionali con funzioni di coordinamento.

     5. Per i dipendenti della Regione e degli Enti regionali la nomina a Direttore generale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico.

     6. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Direttore generale può essere sostituito con provvedimento dell'Amministratore unico da un dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'Agenzia.

     7. Salve le attribuzioni devolute all'Amministratore unico e quelle di competenza dei dirigenti dell'Agenzia, spetta al Direttore generale l'esercizio delle funzioni ad esso direttamente attribuite dalla presente legge ed in particolare:

     a) coadiuvare l'Amministratore unico nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporre l'adozione di provvedimenti di competenza dello stesso;

     b) esprimere parere di legittimità sui provvedimenti adottati dall'Amministratore unico e sottoscrivere le deliberazioni adottate;

     c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     d) sovraintendere ai procedimenti inerenti l'attività contrattuale;

     e) vigilare sulla istruttoria delle deliberazioni, sulla esecuzione delle stesse e sulla attuazione delle direttive e dei programmi esecutivi;

     f) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività; disporre sentiti i dirigenti interessati l'assegnazione del personale ai singoli uffici nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

     g) esercitare ogni altro compito delegatogli dall'Amministratore unico.

     8. Il Direttore generale, nei casi di temporanea assenza o altro legittimo impedimento sostituisce l'Amministratore unico nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti e indifferibili.]

 

     Art. 32. (Personale dell'Agenzia. Struttura operativa). [51]

     1. L'organizzazione degli Uffici e la dotazione organica dell'Agenzia sono disciplinati con provvedimento dalla Giunta regionale su proposta dell'Amministratore unico, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure, stabiliti dagli articoli 5 e 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Con il medesimo provvedimento sono determinati il contingente globale ed i contingenti della qualifica dirigenziale e delle qualifiche non dirigenziali con i relativi profili professionali.

     3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Amministratore unico, provvede all'assegnazione del personale all'Agenzia, nei limiti dei posti previsti e sulla base della corrispondenza della qualifica e del profilo professionale posseduti.

     4. Lo stato giuridico ed economico del personale assegnato all'Agenzia, fatto salvo per quanto previsto per il Direttore generale, è regolato nel rispetto dell'art. 6, dalla normativa vigente per il personale regionale.

     5. Nella fase di prima applicazione della presente legge, l'Amministratore unico provvede, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, a formulare la proposta di cui al comma 1 relativa alla dotazione organica e alla definizione degli uffici dell'Agenzia, previa verifica dei carichi di lavoro con la metodologia e le procedure previste dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 11 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470.

     6. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale dispone assegnazioni provvisorie di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, per consentire il temporaneo funzionamento dell'Agenzia secondo le necessità individuate dall'Amministratore unico.

 

     Art. 33. (Norma finanziaria). [52]

     1. Con legge di approvazione del bilancio regionale o con legge di variazione dello stesso si provvederà alla iscrizione delle attività e passività residue di cui al precedente art. 7, comma 3, nonché al finanziamento dell'eventuale disavanzo della gestione liquidatoria o dell'utilizzo dell'eventuale avanzo.

     2. A carico del bilancio regionale per l'esercizio corrente sono autorizzate le seguenti spese:

     a) L. 2.200.000.000 per le competenze al personale dell'ESAU che verrà trasferito nei ruoli regionali ai sensi dell'art. 6 della presente legge, con imputazione quanto a L. 1.400.000.000 sul cap. 280 e quanto a L. 800.000.000 sul cap. 281 del bilancio 1994;

     b) L. 300.000.000 quale contributo regionale per l'attività istituzionale dell'ARUSIA con imputazione al cap. 7819 di nuova istituzione, voce 2480 denominato: «Spese per il finanziamento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA».

     3. All'onere complessivo di L. 2.500.000.000 si farà fronte mediante utilizzo di pari disponibilità esistente al cap. 7820/v.2480.

     4. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:

     (Omissis).

     5. Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui al precedente comma sarà annualmente determinato con legge di bilancio entro i limiti dello stanziamento indicato in corrispondenza del cap. 7820/v.2480, rif. pluriennale 2212012.

 

 

TABELLA A (3° comma art. 6) [53]

 

Dotazione organica del ruolo regionale [54] (Tab. E legge regionale 13

gennaio 1990, n. 1)

------------------------------------------------------------------

- dirigente di strutture di II livello e qualifiche

equiparate                                                      94

- dirigente di strutture di I livello e qualifiche

equiparate                                                     221

- funzionario                                                  363

- istruttore direttivo                                         493

- istruttore                                                   446

- collaboratore professionale                                  202

- esecutore                                                    288

- operatore                                                    122

- ausiliario                                                     2

- addetto alle pulizie                                          --

                                                                     ------

                                                                      2.231

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[7] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[8] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[9] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[10] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[11] Comma abrogato dal testo previgente dell'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12 e fatto rivivere nel presente testo dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[12] Comma abrogato dal testo previgente dell'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12 e fatto rivivere nel presente testo dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[14] Comma abrogato dal testo previgente dell'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12 e fatto rivivere nel presente testo dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[15] Comma abrogato dal testo previgente dell'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12 e fatto rivivere nel presente testo dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[16] Comma abrogato dal testo previgente dell'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12 e fatto rivivere nel presente testo dall'art. 17 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[17] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[18] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[19] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[21] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[22] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[23] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[24] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010.

[25] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010.

[26] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[27] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[28] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[29] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[30] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010.

[31] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[32] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[33] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[34] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[35] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[36] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[37] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[38] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[39] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[40] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[41] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[42] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[43] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[44] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[45] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 1998, n. 19.

[46] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[47] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[48] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[49] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[50] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9, con la decorrenza di cui all'art. 11 della stessa L.R. 9/2010.

[51] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[52] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[53] Tabella abrogata dall'art. 6 della L.R. 4 novembre 2011, n. 12, con la norma transitoria di cui all'art. 8 della stessa legge.

[54] Comprese le dotazioni degli Enti dipendenti dalla Regione e i contingenti del personale assegnato agli Enti locali o alle loro associazioni.