§ 3.2.60 - L.R. 20 ottobre 1983, n. 41.
Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/10/1983
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Finalità. La presente legge disciplina, in armonia con lo Statuto regionale e la legislazione vigente in materia, le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. [...]
Art. 2.  Livello decentrale. A livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:
Art. 3.  Caratteristiche e funzioni dei livelli decentrati. Nello svolgimento delle precipue funzioni i livelli decentrati di assistenza tecnica curano il collegamento tra il livello centrale ed i nuclei [...]
Art. 4.  Funzioni riservate alla Regione. Restano di competenza della Regione:
Art. 5.  Attuazione progetti settoriali non territorializzabili di assistenza tecnica. L'attuazione dei progetti di cui all'art. 2, secondo comma, può essere affidata dall'E.S.A.U., tramite convenzioni e [...]
Art. 6.  Comitato tecnico consultivo. Presso l'E.S.A.U. è costituito il Comitato tecnico consultivo per la promozione, l'informazione, la consulenza e l'attività di ricerca e sperimentazione di interesse [...]
Art. 7.  Funzioni dei nuclei operativi di base. I nuclei operativi di base, sia pubblici che autogestiti, nella loro normale attività provvedono:
Art. 8.  Caratteristiche e requisiti dei nuclei operativi di base. I nuclei di base, sia pubblici che autogestiti, sono normalmente composti da una o due unità di personale tecnico a seconda delle effettive [...]
Art. 9.  Organici dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica. Allo scopo di assicurare un efficiente e dinamico servizio di assistenza tecnica ed acquisire una elevata professionalità da [...]
Art. 10.  Personale dei nuclei di base pubblici ed autogestiti. I tecnici divulgatori dei nuclei di base pubblici e di quelli autogestiti che beneficiano dei contributi della Regione, devono, per poter essere [...]
Art. 11.  Norma transitoria. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvederà al finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e attività dimostrativa previa [...]
Art. 12.  Norme finanziarie. Al finanziamento dell'attività di cui alla presente legge l'E.S.A.U. provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del proprio [...]


§ 3.2.60 - L.R. 20 ottobre 1983, n. 41. [1]

Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione [2].

(B.U. n. 68 del 26 ottobre 1983).

 

Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina, in armonia con lo Statuto regionale e la legislazione vigente in materia, le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 66, secondo comma, lett. a) ed attua il Regolamento C.E.E. n. 270/1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

     Le funzioni riguardano le attività di assistenza tecnica, dimostrativa, divulgativa, informazione socio-economica e connesse attività di ricerca e sperimentazione d'interesse regionale in agricoltura.

     Le funzioni di cui al precedente comma sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita a livello centrale e decentrato.

 

     Art. 2. Livello decentrale. A livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:

     - formulazione e attuazione dei piani triennali di assistenza tecnica, promozione, informazione socio-economica e consulenza in agricoltura, articolati in progetti stralcio annuali da realizzare a livello decentrato; i piani triennali sono approvati dal Consiglio regionale, i progetti stralcio annuali dalla Giunta regionale; in entrambi i casi dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 6; i piani sono redatti sulla base delle indicazioni recate dal Piano regionale di sviluppo; dai piani di sviluppo comprensoriali e dalle linee di intervento nel campo dell'assistenza tecnica che la Giunta regionale annualmente predispone, tenendo presente anche le indicazioni riportate in materia di formazione professionale in agricoltura, dai programmi pluriennali per gli interventi nel settore formativo approvati dal Consiglio regionale; detti piani tengono inoltre conto delle specifiche esigenze delle realtà produttive ed economico- sociali locali [3];

     - individuazione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti per la promozione, informazione e consulenza in agricoltura più confacenti alla realtà regionale;

     - collegamento con le Istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio regionale;

     - formulazione e attuazione dei progetti annuali di ricerca applicata di interesse regionale direttamente interessanti l'attività divulgativa legata ai piani di assistenza tecnica, sulla base delle direttive di intervento della Giunta regionale e delle indicazioni fornite annualmente dal Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 6; detti progetti, previa approvazione della Giunta regionale, possono attuarsi tramite Istituti universitari, Enti ed organismi specializzati operanti nel settore della ricerca applicata, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni;

     - elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso la rete di contabilità agraria in Umbria ed attraverso ogni altra indagine svolta dall'ESAU riguardante l'agricoltura della regione in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 21;

     - elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche o no, a carattere divulgativo;

     - consulenza specialistica in materia di ricerca ed informazioni di mercato, di tecniche di allevamento animale e vegetale, di difesa fitosanitaria, di meccanizzazione e di strutture aziendali anche avvalendosi di enti od istituti statali o no, operanti nella regione nei settori sopra detti, previ accordi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     In relazione a specifiche esigenze informative e promozionali non territorializzabili l'ESAU, sulla base delle indicazioni riportate dai programmi pluriennali regionali riguardanti i settori portanti dell'agricoltura umbra, in modo particolare nel campo della commercializzazione dei prodotti e delle informazioni di mercato, formula ed attua progetti per singoli settori di intervento, da inserire nei piani di assistenza tecnica triennali, secondo le procedure previste dal presente articolo.

     I piani di assistenza tecnica indicano le iniziative da attuarsi direttamente dalla struttura pubblica e quelle da realizzarsi tramite gli organismi associativi di cui agli artt. 5 e 8, della presente legge.

     Il piano di assistenza tecnica triennale ed i connessi progetti di ricerca e sperimentazione sono trasmessi alla Regione contestualmente al bilancio di previsione dell'ESAU.

     Entro il 31 marzo dell'anno successivo viene presentata alla Giunta regionale la relazione illustrativa annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

 

     Art. 3. Caratteristiche e funzioni dei livelli decentrati. Nello svolgimento delle precipue funzioni i livelli decentrati di assistenza tecnica curano il collegamento tra il livello centrale ed i nuclei operativi di base presenti sul territorio, oltre a fornire servizi connessi ai compiti specifici ad essi affidati.

     Detto collegamento si concretizza in una azione di controllo, coordinamento e supporto tecnico organizzativo sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla struttura centrale di assistenza tecnica sentite le associazioni regionali a cui aderiscono le associazioni costituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

     Territorialmente sono individuati in ampie zone di territorio con caratteristiche economico-sociali simili che ricomprendono non più di dieci nuclei di base.

     Le funzioni dei livelli decentrati attengono in particolare a:

     - attuazione dei progetti territoriali di attività di informazione e consulenza attraverso i nuclei operativi di base di cui al successivo art. 7, sentite le associazioni regionali di cui sopra;

     - formulazione delle proposte per i progetti territoriali da inserire nel piano triennale di assistenza tecnica, attività di informazione socio- economica e consulenza, sulla base delle richieste predisposte dai nuclei di base pubblici od autogestiti presenti sul territorio, delle indicazioni di carattere generale fornite dal livello centrale di assistenza tecnica ed in raccordo, per quanto attiene le esigenze divulgative e formative degli imprenditori agricoli, con l'azione svolta dagli enti ed associazioni intercomunali titolari di delega nel campo della formazione professionale, presenti sul territorio;

     - svolgimento delle attività di assistenza specialistica a supporto e ad integrazione dell'attività informativa e di consulenza svolta dai nuclei di base di cui al successivo art. 7, fornendo direttamente, ove possibile. gli interventi necessari, o indirizzando le richieste agli esperti presenti nelle strutture pubbliche centrali o periferiche dell'ESAU, degli Uffici regionali, dell'Osservatorio per le malattie delle piante, o negli istituti universitari od in altri enti con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

 

     Art. 4. Funzioni riservate alla Regione. Restano di competenza della Regione:

     - la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale dell'assistenza tecnica appartenente alla struttura pubblica già in attività o da formare sulla base del Regolamento C.E.E. n. 270/1979;

     - ogni altro adempimento conseguente alla applicazione del Regolamento C.E.E. n. 270/1979 per quanto attiene il controllo sulla utilizzazione dei divulgatori e gli indirizzi e le indicazioni in ordine alla predisposizione del piano annuale di divulgazione di cui all'art. 8 del predetto regolamento;

     - gli indirizzi e le scelte da adottare in ordine alle attività di studio e di verifica sulla idoneità delle tecniche di divulgazione interessanti la Regione, sentite le associazioni regionali di cui all'art. 3;

     - i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza tecnica, ricerca e sperimentazione in agricoltura.

 

     Art. 5. Attuazione progetti settoriali non territorializzabili di assistenza tecnica. L'attuazione dei progetti di cui all'art. 2, secondo comma, può essere affidata dall'E.S.A.U., tramite convenzioni e previo accertamento delle necessarie capacità tecnico-organizzative e della sufficiente rappresentatività, espressa in termini percentuali sul totale delle aziende interessate, alle:

     - Associazioni regionali per lo sviluppo della cooperazione agricola che siano emanazione delle Associazioni cooperative nazionali giuridicamente riconosciute;

     - Associazioni regionali dei produttori riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

 

     Art. 6. Comitato tecnico consultivo. Presso l'E.S.A.U. è costituito il Comitato tecnico consultivo per la promozione, l'informazione, la consulenza e l'attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale in agricoltura composto da:

     - il presidente dell'E.S.A.U. o un suo delegato, che lo presiede;

     - un funzionario dell'E.S.A.U. designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

     - il funzionario regionale responsabile della divulgazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo, designato dalla Giunta regionale;

     - due funzionari regionali appartenenti all'Ufficio della formazione professionale ed all'ufficio del piano designati dalla Giunta regionale;

     - due docenti designati dalla Facoltà di agraria di Perugia;

     - un docente designato dalla Facoltà di veterinaria di Perugia;

     - un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     - un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni regionali di cui all'art. 3.

     Il Comitato dura in carica quattro anni e viene convocato dal presidente dell'E.S.A.U. per esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di assistenza tecnica ed ai progetti di ricerca applicata di cui all'art. 2 e ad ogni altro problema connesso all'attività di assistenza tecnica di cui sia fatto espresso riferimento nella presente legge.

 

     Art. 7. Funzioni dei nuclei operativi di base. I nuclei operativi di base, sia pubblici che autogestiti, nella loro normale attività provvedono:

     - allo svolgimento di assistenza tecnica, attività dimostrativa ed informazione socio-economica in favore degli operatori agricoli per la diffusione delle più rispondenti tecniche colturali e di conduzione degli allevamenti ed in genere per una più efficace gestione dell'impresa agricola, sulla base delle richieste di attività di assistenza tecnica approvate e delle indicazioni fornite dai livelli decentrati dell'assistenza tecnica;

     - a fornire ogni utile indicazione agli operatori agricoli delle rispettive zone in ordine agli interventi specialistici richiesti, in collaborazione con i livelli decentrati dell'assistenza tecnica.

 

     Art. 8. Caratteristiche e requisiti dei nuclei operativi di base. I nuclei di base, sia pubblici che autogestiti, sono normalmente composti da una o due unità di personale tecnico a seconda delle effettive necessità e delle caratteristiche delle zone in cui operano.

     La loro estensione territoriale deve essere commisurata alle possibilità di instaurare da parte del tecnico attivi e frequenti rapporti con le aziende agrarie.

     Essi assicurano normalmente la presenza di un tecnico ogni 300 aziende.

     Ove sia necessaria una più incisiva azione divulgativa, l'E.S.A.U. attiva nuclei di base pubblici, prevalentemente in zone di montagna e svantaggiate, tramite accordi con gli enti titolari di delega in agricoltura presenti sul territorio.

     Essi sono gestiti con personale tecnico già operante negli enti sopradetti od assunto per la durata dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.

     I nuclei di base autogestiti sono individuati in associazioni di produttori agricoli finalizzate allo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza tecnica, consulenza ed attività di promozione in favore delle aziende agricole presenti sul territorio e possono essere coordinati dalle associazioni agricole regionali di cui all'art. 3.

     Essi per poter ottenere l'inserimento della loro attività nei progetti redatti dai livelli decentrati dell'assistenza tecnica, e conseguentemente il finanziamento sino al 100 per cento della spesa sostenuta e ammessa, devono ottenere il riconoscimento di idoneità di cui al successivo quarto comma del presente articolo.

     Essi debbono inoltre:

     - prevedere nei loro statuti una durata minima di attività tale da dare sufficienti garanzie di continuità all'azione divulgativa intrapresa e comunque almeno pari a quella occorrente per la realizzazione completa dei piani di assistenza tecnica a cui partecipano;

     - precisare la delimitazione territoriale entro la quale assicurano l'assistenza tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti, in modo tale che non si abbiano sovrapposizioni tra di loro e con quelli pubblici;

     - garantire che il personale tecnico operante nel loro ambito presenti i requisiti professionali richiesti dal successivo art. 10.

     Il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio dell'assistenza tecnica, per i nuclei di base autogestiti, è demandato all'E.S.A.U., previo accertamento dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente articolo, su conforme parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6, ed è rilasciato su domanda degli organismi associativi.

     Il riconoscimento dell'idoneità può essere revocato dall'E.S.A.U., qualora vengano accertate da parte dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica irregolarità e sussistano situazioni di perdurante inattività, o per decadenza dei requisiti richiesti.

     In assenza dei nuclei di base pubblici o di quelli autogestiti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, l'E.S.A.U. provvede direttamente alla gestione dei nuclei di base.

     In deroga ai disposti dell'8° comma, 2° trattino del presente articolo, fino e non oltre il 31 dicembre 1985, nelle zone non ricomprese nel 4° comma dell'articolo medesimo, potranno essere riconosciuti idonei anche nuclei di base autogestiti che sovrappongono tra di loro, parzialmente o totalmente, i territori autonomamente delimitati purché assicurino, nel loro complesso, l'assistenza tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti. Per ottenere il riconoscimento i predetti nuclei dovranno possedere singolarmente tutte le altre caratteristiche ed i requisiti richiesti dal presente articolo ed attivare le procedure di riconoscimento individuate nel precedente nono comma. Le richieste di attività di assistenza tecnica presentate dai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma, potranno essere ammesse al finanziamento pubblico, fino al 100 per cento per le spese relative al personale e sino al 70 per cento per la restante spesa purché tali richieste siano presentate unitariamente dalle Associazioni dei produttori agricoli che sovrappongono i rispettivi territori delimitati, in modo tale che il programma di attività risulti, per il territorio interessato, omogeneo e coordinato. Successivamente al 31 dicembre 1985, per il riconoscimento dei nuclei operativi di base autogestiti si applicano esclusivamente le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Limitatamente ai nuclei di base autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma l'ESAU, in aggiunta ai normali adempimenti di cui ai disposti del decimo comma del presente articolo, effettuerà entro il 31 dicembre 1987 verifiche specifiche sulla funzionalità operativa dei singoli nuclei procedendo, ove essi diano risultati giudicati non soddisfacenti, alla revoca dei relativi riconoscimenti di idoneità [4].

 

     Art. 9. Organici dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica. Allo scopo di assicurare un efficiente e dinamico servizio di assistenza tecnica ed acquisire una elevata professionalità da accrescere ed affinare nello svolgimento dell'attività, il personale assegnato al livello centrale ed ai livelli decentrati dell'assistenza tecnica è impiegato esclusivamente per i compiti connessi con la presente legge.

     Nell'ambito dei livelli decentrati operano tecnici con profili professionali adeguati alle funzioni da svolgere che ricomprendono attività direttive, di consulenza specialistica nel settore produttivo maggiormente interessante la zona di competenza e di analisi dell'informazione in agricoltura.

     Al fine di attivare prontamente il servizio di assistenza tecnica, il personale in attività nei servizi agricoli comprensoriali e nella struttura centrale dell'ufficio agricoltura, ivi comprese le unità di personale assunto per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica previste dagli artt. nn. 38 e 40 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, impiegato alla data della presente legge in attività di promozione, assistenza tecnica, divulgazione ed informazione socio-economica, in possesso delle qualifiche professionali necessarie, può, a seconda dei livelli funzionali richiesti, essere comandato presso l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per un anno.

     Decorso tale termine può essere richiesto da parte degli interessati il trasferimento all'E.S.A.U.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge l'organico del personale dell'E.S.A.U., previa autorizzazione della Giunta regionale, può essere incrementato per i vari livelli funzionali, delle unità strettamente necessarie a coprire le esigenze emergenti all'atto della strutturazione organica del servizio di assistenza tecnica.

     L'incremento delle unità necessarie è coperto sia con personale eventualmente proveniente dai servizi regionali di cui al terzo comma del presente articolo, sia con il contingente di personale direttivo della divulgazione e di divulgatori specializzati e polivalenti di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento C.E.E. n. 270/1979 di spettanza della Regione Umbria secondo le indicazioni del piano quadro di divulgazione agricola approvato dalla C.E.E.

     Il personale trasferito all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, assunto con contratto a termine e quello di cui al contingente di personale direttivo della divulgazione e dei divulgatori specializzati e polivalenti di spettanza della Regione Umbria ai sensi del precedente comma, sarà immesso nei ruoli organici dell'Ente stesso a seguito di concorso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26.

     In relazione ai molteplici compiti che sono assegnati ai livelli pubblici dell'assistenza tecnica, l'Amministrazione regionale provvede, per il personale da adibire alla predetta attività, ad istituire corsi di riqualificazione ed aggiornamento, da espletare questi ultimi con cadenza annuale, sulle tecniche di conduzione aziendale, di elaborazione e realizzazione dei programmi in sintonia con quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 270/1979, presso il Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori.

 

     Art. 10. Personale dei nuclei di base pubblici ed autogestiti. I tecnici divulgatori dei nuclei di base pubblici e di quelli autogestiti che beneficiano dei contributi della Regione, devono, per poter essere impiegati nella realizzazione dei progetti di assistenza tecnica di cui all'art. 3 della presente legge, dimostrare di aver frequentato con profitto:

     a) i corsi di formazione per divulgatori di cui al Regolamento C.E.E. n. 270/1979;

e/o in alternativa:

     b) i corsi per informatori soci-economici di cui all'art. 53 della legge n. 153 del 9 maggio 1975, limitatamente ai tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento C.E.E. n. 270/1979.

     In carenza del personale tecnico in possesso dei requisiti sopradetti può essere utilizzato, nel primo periodo di applicazione della legge, in attesa che vengano espletati i corsi per divulgatori di cui al primo comma, lett. a) del presente articolo, il personale tecnico che, in possesso dei titoli di studio richiesti per i divulgatori di cui all'art. 6 del Regolamento C.E.E. n. 270/1979, sia munito di attestato di idoneità dell'Amministrazione regionale.

     Detto attestato è rilasciato previo esame colloquio tendente ad accertare l'attitudine all'esercizio della attività di divulgazione agricola da effettuarsi al termine di un corso di aggiornamento sulle tecniche e metodologie divulgative in agricoltura da espletarsi presso il competente Centro interregionale di Foligno per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori.

     Ai corsi di cui sopra è ammesso quel personale tecnico che, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente secondo comma, possa documentare di avere espletato attività in campo agricolo tale da garantire il possesso di una sufficiente esperienza professionale dei problemi agricoli.

 

     Art. 11. Norma transitoria. Nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvederà al finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e attività dimostrativa previa intesa con enti ed associazioni agricole.

 

     Art. 12. Norme finanziarie. Al finanziamento dell'attività di cui alla presente legge l'E.S.A.U. provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio annuale, correlati alle assegnazioni di fondi su stanziamenti recati specificatamente dalle leggi regionali di bilancio ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e dalle leggi regionali in agricoltura.

     Gli stanziamenti di tali capitoli potranno essere integrati con la quota spettante alla Regione per l'applicazione del Regolamento C.E.E. n. 270/1979 per quanto attiene il rimborso delle spese sostenute per l'impiego dei divulgatori in conformità al titolo quarto, art. 11, paragrafo 3 del predetto Regolamento.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[2] Modificata con L.R. 29-4-1985, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.

[4] Ultimo comma aggiunto con L.R. 29-4-1985, n. 38.