§ 2.1.92 - L.R. 20 agosto 2001, n. 23.
Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/08/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Norma generale).
Art. 2.  (Agricoltura e foreste).
Art. 3.  (Artigianato, commercio e turismo).
Art. 4.  (Urbanistica).
Art. 5.  (Edilizia).
Art. 6.  (Beni ambientali e bellezze naturali).
Art. 7.  (Trasporti).
Art. 8.  (Servizi sociali).


§ 2.1.92 - L.R. 20 agosto 2001, n. 23.

Abrogazione di norme di legge regionale concernente funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione dell'Amministrazione regionale.

(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).

 

Art. 1. (Norma generale).

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale che prevedono funzioni consultive delle commissioni consiliari permanenti su atti di gestione, divenuti di competenza dei dirigenti regionali, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni indicate negli articoli che seguono.

 

     Art. 2. (Agricoltura e foreste).

     1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, sono soppresse le parole "e sentita la competente commissione consiliare,".

     2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".

     3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

     4. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

     5. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

     6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1988, n. 12, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare,".

 

     Art. 3. (Artigianato, commercio e turismo).

     1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, sono soppresse le parole "sentito il parere della competente commissione consiliare permanente".

 

     Art. 4. (Urbanistica).

     1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".

     2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".

     3. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

 

     Art. 5. (Edilizia).

     1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1983, n. 37, sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".

 

     Art. 6. (Beni ambientali e bellezze naturali).

     1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1985, n. 7, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

 

     Art. 7. (Trasporti).

     1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 23, sono soppresse le parole "sentito il parere della competente commissione consiliare".

 

     Art. 8. (Servizi sociali).

     1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 26, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

     2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, sono soppresse le parole "sentita la competente commissione consiliare".

     3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 3, sono soppresse le parole "sentita la commissione consiliare competente".