§ 5.2.14 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 3.
Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.  La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:
Art. 2.  I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali:
Art. 3.  Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per [...]
Art. 4.  Norma transitoria. Per l'esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 5.2.14 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 3. [1]

Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi.

(B.U. n. 6 del 20 gennaio 1984).

 

Art. 1. La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con D.P.R. del 31 marzo 1979;

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con D.P.R. del 31 dicembre 1979.

 

     Art. 2. I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali:

     Il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per cento all'ANMIG, il 6 per cento all'ENS, il 6 per cento all'UNMS e il 6 per cento all'ANVCG.

     La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

 

     Art. 3. Al fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.

     La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al precedente art. 2 previa valutazione dei programmi presentati [2].

     Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.

     Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

 

     Art. 4. Norma transitoria. Per l'esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.