§ 3.2.27 - L.R. 25 agosto 1978, n. 49.
Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:25/08/1978
Numero:49


Sommario
Art. 1.  La Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione zootecnica e [...]
Art. 2.  Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli zootecnici coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.
Art. 3.  Ai fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici quelle che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, che abbiano almeno 100 associati [...]
Art. 4.  Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono:
Art. 5.  La Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle [...]
Art. 6.  Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura [...]
Art. 7.  Le deliberazioni dell'assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 306/1975 sono [...]
Art. 8.  Il comitato economico, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da 2 rappresentanti di ciascuna delle [...]
Art. 9.  Ai fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base, per [...]
Art. 10.  Ai fini dell'applicazione della presente legge l'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11.  I laboratori riconosciuti idonei dalla Regione dell'Umbria, agli effetti della determinazione delle caratteristiche del latte e dell'applicazione delle maggiorazioni percentuali, sono:
Art. 12.  Alle spese necessarie per l'espletamento delle analisi provvedono le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla presente legge, a spese del richiedente, [...]
Art. 13.  Ai fini dell'applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti metodi di analisi:
Art. 14.  In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 15.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306.


§ 3.2.27 - L.R. 25 agosto 1978, n. 49. [1]

Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione.

(B.U. n. 36 del 30 agosto 1978).

 

Art. 1. La Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l'associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione zootecnica e adeguati livelli di reddito alle imprese agricole singole e associate.

     In attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, la presente legge determina i criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualunque uso destinato, in armonia con la programmazione regionale e nazionale.

 

     Art. 2. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli zootecnici coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

 

     Art. 3. Ai fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici quelle che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, che abbiano almeno 100 associati e la disponibilità annua di almeno 80.000 q.li di latte.

     Le associazioni debbono altresì essere regolate da statuti che favoriscano una attività coerente con i programmi regionali di sviluppo e gli obiettivi socio-economici della programmazione regionale.

     Gli statuti debbono essere conformi all'art. 2 della legge 306 e debbono anche prevedere la possibilità ai presentazione di più liste dei candidati e la ripartizione dei seggi negli organi direttivi col sistema proporzionale.

     Possono essere riconosciute anche le cooperative agricole zootecniche di produzione e trasformazione del latte e loro consorzi, purchè posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

     Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità, per l'attività di associazione, separata da quella per l'attività di cooperazione.

 

     Art. 4. Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, possono:

- stabilire collaborazioni con le associazioni provinciali degli allevatori dell'Umbria;

- stipulare convenzioni e contratti con enti e con privati, utili al raggiungimento degli scopi statutari.

 

     Art. 5. La Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i requisiti stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le modalità di cui sopra [2].

     Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di cui al comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione con, cui vengono esternate le dichiarazioni della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura produttiva e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.

     I contributi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono concessi dalla Giunta regionale [3].

 

     Art. 7. Le deliberazioni dell'assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 306/1975 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Il comitato economico, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da 2 rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei produttori zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge.

     Il comitato è assistito, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle rispettive articolazioni regionali.

     Il comitato dura in carica 3 anni ed è presieduto da un componente del comitato stesso eletto nella prima riunione di ogni campagna lattiero casearia.

     Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

 

     Art. 9. Ai fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base, per l'intero territorio regionale, sono determinati dall'allegata tabella «A».

 

     Art. 10. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 11. I laboratori riconosciuti idonei dalla Regione dell'Umbria, agli effetti della determinazione delle caratteristiche del latte e dell'applicazione delle maggiorazioni percentuali, sono:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche con sede in Perugia;

2) Laboratorio di igiene e profilassi di Perugia e Terni;

3) Laboratori degli Istituti della Università degli studenti di Perugia; 4) Laboratori delle Associazioni provinciali degli allevatori e degli stabilimenti lattiero-caseari che abbiano struttura adeguata e personale abilitato e riconosciute idonee dalla Giunta regionale a seguito di accordo tra le parti.

     In caso di contestazione sarà riconosciuto valido il risultato ottenuto da uno dei sottoindicati laboratori, scelto concordemente tra le parti:

     Istituto zooprofilattico sperimentale per la Umbria e le Marche con sede in Perugia, Laboratori di igiene e profilassi di Perugia e Terni.

     Le parti possono richiedere che il prelievo venga effettuato dal personale di fiducia dei predetti laboratori.

 

     Art. 12. Alle spese necessarie per l'espletamento delle analisi provvedono le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla presente legge, a spese del richiedente, nel caso questo abbia mosso una contestazione verso la controparte.

 

     Art. 13. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti metodi di analisi:

1) Sostanza grassa:

     - Gerber

     - Fotocolorimetrici

     - Analizzatore a raggi infrarossi

     - Nefelometrici.

2) Proteine totali:

     - Amido nero

     - Arancio G

     - Analizzatore a raggi infrarossi

     - Kjeldhal.

     Le analisi devono essere esperite con frequenza almeno mensile.

     Nel caso di contestazione tra le parti, deve essere usata una apparecchiatura automatica che consenta la massima garanzia di risultato quale potrebbe essere una apparecchiatura a raggi infrarossi.

 

     Art. 14. In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306.

 

 

Tabella «A»

A) LATTE BOVINO

     1) Caratteristiche merceologiche

     - Titolo in sostanza grassa:

     Standard minimo 3,2 per cento, a partire dal 3,3 per cento maggiorazione dello 0,5 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più;

     - Titolo in proteine totali:

     Standard minimo 2,9 per cento, a partire dal 3,1 per cento maggiorazione dell'1 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più;

     I dati centesimali verranno arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o superiori allo 0,05.

     2) Valore batteriologico:

     Viene determinato con il metodo della riduttasi, con l'impiego del bleu di metilene, su campioni prelevati al momento della consegna del latte.

     Standard minimo.

     Tempo di decolorazione: da 2 a 3 ore in estate (dal 1° maggio al 31 ottobre), da 3 a 4 ore in inverno (dal 1° novembre al 30 aprile) per tempi superiori alle 3 ore in estate e alle 4 ore in inverno si applica una maggiorazione dell'1 per cento sul prezzo base.

     3) Refrigerazione:

     Per il latte che al momento della consegna abbia una temperatura non superiore a 5 gradi centigradi, viene applicata una maggiorazione del 2,3 per cento sul prezzo base.

     4) Condizioni igienico-sanitarie del bestiame:

     Standard minimo,

     latte provenienti da stalle ufficialmente indenni da t.b.c. Per il latte prodotto in stalle indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione dello 0,50 per cento sul prezzo base.

 

B) LATTE OVINO

     1) Caratteristiche merceologiche:

     - Titolo in sostanza grassa:

     Standard minimo: 5,5 per cento, a partire dal 6,5 per cento maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più;

     - Titolo in proteine totali:

     Standard minimo: 4,5 per cento, a partire dal 5 per cento maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più.

     I dati centesimali verranno arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o superiori allo 0,05.

     2) Valore batteriologico:

     Viene determinato con il metodo della riduttasi con l'impiego di bleu di metilene, su campioni prelevati al momento della consegna del latte.

     Standard minimo:

     Tempo di decolorazione: da 1 a 2 ore in estate (dal 1° maggio al 31 ottobre) e da 2 a 3 ore in inverno (dal 1° novembre al 30 aprile) per tempi superiori alle 2 ore in estate e alle 3 ore in inverno viene applicata una maggiorazione dell'1,5 per cento sul prezzo base.

     3) Stato sanitario:

     Standard minimo: provenienza da greggi dove viene regolarmente praticata la vaccinazione contro la brucellosi con vaccino REV 1, ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni; per le greggi indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione del 2 per cento sul prezzo base.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.