§ 4.2.21 - L.R. 17 agosto 1983, n. 37.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante «interventi straordinari a favore di cooperative edilizie».


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:17/08/1983
Numero:37


Sommario
Art. 1.  La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito indicato:
Art. 2.  Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista [...]
Art. 3.  (Omissis).


§ 4.2.21 - L.R. 17 agosto 1983, n. 37. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante «interventi straordinari a favore di cooperative edilizie».

(B.U. n. 54 del 18 agosto 1983).

 

Art. 1. La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito indicato:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.

     Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo [1].

 

     Art. 3. (Omissis).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.