§ 3.5.4 - L.R. 28 gennaio 1974, n. 12.
Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:28/01/1974
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.5.4 - L.R. 28 gennaio 1974, n. 12. [1]

Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione.

(B.U. 30 gennaio 1974, n. 4).

 

Art. 1.

     Per attenuare i danni derivanti a talune categorie economiche in conseguenza dei provvedimenti di divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e al fine di agevolare l'accesso al credito di esercizio, la Regione concorre con una spesa di lire 75 milioni al pagamento degli interessi su prestiti concessi alle piccole aziende del settore alberghiero e della ristorazione, in particolare a quelle a base familiare e a quelle che sono situate fuori dai centri urbani, in misura tale che a carico del richiedente rimanga un'aliquota pari al 2 per cento.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'erogazione dei mutui la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito.

     Nella convenzione dovrà essere previsto fra l'altro:

     a) la misura del tasso d'interesse;

     b) le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti il cui rimborso non dovrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dall'effettiva erogazione; il rimborso dovrà avvenire in diciotto mesi dall'erogazione stessa;

     c) la misura del prestito concedibile che non dovrà superare lire 5 milioni per le aziende alberghiere e lire 3 milioni per quelle della ristorazione.

 

     Art. 3.

     Le domande per l'ottenimento delle provvidenze vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale, allegando i seguenti documenti:

     a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio;

     b) relazione dalla quale risulti la necessità di ricorso al credito in conseguenza dei provvedimenti sul divieto di traffico nei giorni domenicali e festivi e che fornisca elementi per valutare la capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;

     c) indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 2.

 

     Art. 4.

     Sulle domande decide la Giunta regionale soprattutto in considerazione dell'ubicazione dell'esercizio e della necessità di ricorso al credito, anche per il mantenimento dei livelli occupazionali [2].

     Le provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del Presidente della Giunta regionale e il pagamento della quota interessi a carico della Regione sarà effettuato direttamente agli Istituti bancari secondo le modalità previste nella convenzione.

 

     Art. 5.

     La spesa disposta ai sensi dell'art. 1 sarà imputata al cap. 279 di nuova istituzione, denominato Concorso straordinario della Regione nel pagamento degli interessi sul credito d'esercizio a favore delle piccole aziende alberghiere e della ristorazione del bilancio dell'esercizio 1974, e alle stesse si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Le somme non impegnate possono essere utilizzate negli esercizi successivi.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.