§ 4.5.67 - Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 23.
Contributo della Regione dell'Umbria per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:24/12/1992
Numero:23


Sommario
Art. unico.      1. Nel quadro degli obbiettivi contenuti nel P.R.I.T. - Piano regionale integrato dei trasporti - per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte, la Regione dell'Umbria contribuisce [...]


§ 4.5.67 - Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 23.

Contributo della Regione dell'Umbria per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte.

(B.U. n. 54 del 28 dicembre 1992).

 

Art. unico.

     1. Nel quadro degli obbiettivi contenuti nel P.R.I.T. - Piano regionale integrato dei trasporti - per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte, la Regione dell'Umbria contribuisce con propri fondi a favore della Società per azioni Centro merci di Orte.

     2. Per le finalità sopraesposte viene stanziata la somma di lire 2 miliardi al cap. 7425 (competenza e cassa), di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1992, denominato: «Contributo regionale a favore delle società per azioni Centro merci di Orte per la realizzazione del Centro intermodale merci di Orte».

     3. La Giunta regionale provvede a stipulare con la società di cui al comma 1 un'apposita convenzione, che prevede i tempi e le modalità per l'erogazione del contributo anzidetto [1].

     4. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo 1992.

     5. Per gli anni successivi al 1992 l'ammontare degli stanziamenti sarà stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.