§ 5.4.27 - L.R. 17 giugno 1978, n. 26. - Acquisto di scuolabus da assegnare
ai Comuni [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:17/06/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1.  E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di scuolabus da assegnarsi in proprietà ai Comuni per il trasporto degli studenti.
Art. 2.  (Omissis).


§ 5.4.27 - L.R. 17 giugno 1978, n. 26. - Acquisto di scuolabus da assegnare

ai Comuni [*].

(B.U. n. 25 del 21 giugno 1978).

 

Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di scuolabus da assegnarsi in proprietà ai Comuni per il trasporto degli studenti.

     La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'acquisto degli scuolabus in un'unica operazione fermi restando i limiti di spesa autorizzati con la presente legge.

     L'assegnazione è disposta dalla Giunta regionale secondo un piano di riparto predisposto sulla base delle richieste avanzate dai Comuni interessati, con il parere dei distretti scolastici territorialmente competenti e tenuto conto dei seguenti criteri:

     1) popolazione studentesca dei comuni;

     2) esigenze di mobilità studentesca in relazione alla localizzazione delle sedi scolastiche;

     3) situazione economica-finanziaria dei Comuni, anche in relazione alla situazione di trasporto pubblico preesistente ed alla attuale dotazione dei mezzi [1].

     Le domande devono essere presentate dai Comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella domanda dovranno essere specificate le modalità di gestione del servizio di trasporto con particolare riferimento al personale relativo.

     Nei successivi trenta giorni devono essere formulati i pareri dei Distretti scolastici territorialmente competenti ai quali da parte dei Comuni saranno inviate copie delle richieste per tale adempimento.

     La Giunta regionale provvede alla predisposizione del piano ed alla assegnazione degli scuolabus entro i successivi 60 giorni.

 

     Art. 2. (Omissis).

 

 


[*] Vedi L.R. 18-12-1978, n. 72; L.R. 28-12-1979, n. 74.

[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 agosto 2001, n. 23.