§ 2.3.303 - L.R. 24 novembre 2011, n. 14.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:24/11/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Saldo finanziario)
Art. 2.  (Copertura finanziaria)
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere)
Art. 4.  (Fondi perenti)
Art. 5.  (Variazioni di bilancio)
Art. 6.  (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)
Art. 7.  (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26)
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3)
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)
Art. 10.  (Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2011, n. 5)
Art. 11.  (Finanziamento interventi articolo 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 12.  (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell’Umbria)
Art. 13.  (Modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
Art. 14.  (Pensionamento per anzianità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14)
Art. 15.  (Costituzione “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”)
Art. 16.  (Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12)
Art. 17.  (Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)


§ 2.3.303 - L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 25 novembre 2011, n. 52)

 

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

 

Art. 1. (Saldo finanziario)

1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) e sue successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010, è accertato in euro 262.955.532,96. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 262.955.532,96, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l’anno 2011 e di euro 21.550.000,00 dal 2012 in poi.

2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013.

3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere)

1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2011, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2010, a norma dell’articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 805.961.691,22, come risulta dalla Tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti)

1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2010 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2011 e di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

TITOLO II

PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), le parole: “, comma 1,” sono soppresse.

 

     Art. 7. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attività di gestione e di riscossione dell’IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 26/2008 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011, sono svolte dall’Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attività di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.”.

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011), le parole: “la somma di euro 2.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti:

“la somma di euro 3.000.000,00”.

2. Alla Tabella C) della l.r. 3/2011, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella G) allegata alla presente legge.

3. Alla Tabella D) della l.r. 3/2011, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella H) allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: “commercio” sono inserite le seguenti: “e dell’artigianato”;

b) al comma 1, dopo le parole: “e dei servizi)” sono inserire le seguenti: “e delle imprese di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato), ovvero le imprese di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato)”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:

a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata “Interventi in favore del commercio” (cap. 5732 n.i.);

b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata “Interventi nei settori dell’artigianato e della cooperazione” (cap. 5524 n.i.).”;

d) al comma 4 dopo il numero: “(6080)” sono inserite le seguenti parole: “e di euro 35.000,00 dall’unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 4/2011, le parole: “i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “per il settore privato i soggetti passivi di cui all’articolo 3”.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 4/2011, il numero: “450.000,00” è sostituito dal seguente:

“537.000,00”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 4/2011, il numero: “170.000,00” è sostituito dal seguente:

“250.493,00”.

 

     Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2011, n. 5)

1. L’articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l’attuazione della misura 511 “Assistenza Tecnica”, la spesa di euro 5.000.000,00 (UPB 07.2.014 – cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753).”.

2. L’articolo 18 della l.r. 5/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale 2007-2013)

1. È autorizzata per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 – Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).”.

3. La Tabella E) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo di euro 53.500.500,00, è sostituita dalla Tabella E) allegata alla presente legge.

4. La Tabella H) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2010, è sostituita dalla Tabella F) allegata alla presente legge.

5. La Tabella L) della l.r. 5/2011, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella I) allegata alla presente legge.

6. La Tabella M) della l.r. 5/2011, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2011, è sostituita dalla Tabella L) allegata alla presente legge.

7. La Tabella O) della l.r. 5/2011, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l’anno 2011, è sostituita dalla Tabella M) allegata alla presente legge.

 

     Art. 11. (Finanziamento interventi articolo 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 8-bis, comma 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 116.000,00, con imputazione alla UPB 03.1.005 (cap. 304 n.i.).

 

     Art. 12. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell’Umbria)

1. La somma di euro 430.000,00 iscritta nella UPB 07.1.019 (cap. 3882) è destinata al finanziamento delle attività dell’Associazione regionale allevatori dell’Umbria - ARA Umbria.

 

     Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. All’articolo 46, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 e successive modificazioni (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura), la lettera dd) è soppressa.

 

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 14. (Pensionamento per anzianità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente) si applicano anche per il triennio 2012-2014, secondo le modalità già stabilite dalla Giunta regionale per il triennio 2009-2011.

2. Entro il 30 giugno 2012 il Consiglio e la Giunta regionale definiscono congiuntamente le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1, per tutti i soggetti indicati dall’articolo 6 della l.r. 14/2008.

 

     Art. 15. (Costituzione “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”)

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”, al fine di realizzare, insieme ai comuni di Perugia e di Assisi, tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a “Capitale europea della cultura 2019”.

2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 50.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata “Interventi a sostegno dello spettacolo” (cap. 1028 n.i.) del bilancio di previsione 2011.

3. La Regione concorre per l’anno 2011 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata “Interventi a sostegno dello spettacolo” (cap. 1029 n.i.) del bilancio di previsione.

4. Per gli anni 2012 e successivi, l’entità della spesa per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 16. (Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12)

1. L’articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Abrogazione)

1. Sono e restano abrogati gli articoli da 1 a 5 e gli articoli da 7 a 33 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)).

2. Sono e restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’articolo 6 della l.r. 35/1994.

3. È e resta abrogata la Tabella A della l.r. 35/1994.”.

 

     Art. 17. (Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35), restano in vigore i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) nel seguente testo:

“5. Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell’E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell’ente e confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione dell’Ente medesimo, è trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate dal Commissario.

6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell’E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina.

8. L’indennità di anzianità prevista a favore del personale dell’E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell’Ente stesso in data 21 maggio 1984, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. A tutto il personale dell’E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante l’iscrizione all’INPDAP – Gestione ex INADEL.

10. In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, il Commissario provvederà, nei confronti del personale dell’E.S.A.U. che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti titolare del trattamento di quiescenza a carico dell’Ente, alla determinazione sia del maturato secondo la normativa vigente per l’Ente in materia di Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia di quanto spettante in indennità premio di servizio secondo la vigente disciplina INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due trattamenti, da avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà tener conto anche degli importi delle anticipazioni a tale data percepite, ovvero si dovrà procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla quota di T.F.R. spettante. La parte eccedente sarà recuperata sulla quota di T.F.R. dovuta, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.