§ 2.3.279 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.
Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:24/12/2007
Numero:36

§ 2.3.279 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)

 

TITOLO I

TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), disciplina le garanzie e le tutele dei contribuenti nei rapporti con la Regione Umbria.

2. L’ordinamento tributario della Regione Umbria è ispirato ai seguenti principi:

a) pariteticità nei rapporti tra la Regione Umbria ed il contribuente;

b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie dell’ordinamento;

c) certezza, tutela della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tributari;

d) istituzione di organi di garanzia dell’operato della Regione Umbria per la tutela del contribuente.

3. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.

4. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.

5. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l’indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

6. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

7. Le norme di carattere interpretativo in materia tributaria possono essere adottate solo in casi eccezionali e solo mediante legge regionale.

7 bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti [1].

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria purché rispondenti ai requisiti indicati nell' articolo 60 del d.lgs. 285/1992 sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati [2].

7-quater. Per l'anno di imposta 2015 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e ventinove anni, che per effetto dell'articolo 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) hanno corrisposto la tassa automobilistica di proprietà entro il 31 maggio 2015 [3].

7-quinquies. [Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015] [4].

 

Art. 2. (Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. Le disposizioni tributarie, in ogni caso, non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

 

Art. 3. (Informazione del contribuente regionale)

1. La Regione Umbria, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, adotta idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente alla organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

 

Art. 4. (Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. La Regione assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

2. L’amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.

5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

Art. 5. (Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione devono essere motivati secondo le prescrizioni dell’articolo 3 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla determinazione finale. Se nella motivazione si richiama un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dalla Regione e dai soggetti preposti alla riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, di cui all’articolo 11;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

 

Art. 6. (Tutela dell’integrità patrimoniale)

1. Ove non diversamente disposto, l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche in relazione a periodi di imposta successivi.

2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire  né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l’amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche nelle forme previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), devono sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

7. La Giunta regionale emana, con uno o più regolamenti, le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all’estinzione della obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali.

 

Art. 7. (Rimessione in termini)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

2. La Giunta regionale può, altresì, sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi regionali.

 

Art. 8. (Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

 

Art. 9. (Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento.

2. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione; l’istante resta pertanto obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari entro i termini espressamente previsti e le eventuali violazioni sono sanzionate a norma di legge.

3. La risposta dell’amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l’amministrazione regionale concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

5. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l’amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell’amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

 

Art. 10. (Modalità di presentazione e requisiti dell’istanza)

1. L’istanza d’interpello è redatta in carta libera ed è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi.

2. L’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati anagrafici e fiscali del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza, con l’indicazione delle disposizioni normative che secondo il parere del contribuente generano tali condizioni;

c) l’esposizione, chiara ed univoca, della soluzione interpretativa e del comportamento che il contribuente ritiene di adottare con riferimento al caso prospettato;

d) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione regionale;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, non in possesso dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta l’ufficio richiede all’istante l’integrazione della stessa; in tale ipotesi il termine di cui all’articolo 9, comma 1 è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

 

Art. 11. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria)

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, di una cartella di pagamento, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale domande di annullamento. L’amministrazione regionale, in base a tali documenti prodotti, può provvedere, in via di autotutela, all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità od infondatezza dello stesso riconoscibile dall’amministrazione regionale.

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua gli organi competenti all’esercizio del potere di autotutela di cui al  comma 1, nonché adotta i criteri sulla base dei quali si avvia o si abbandona l’attività di controllo dell’amministrazione regionale.

3. La presentazione delle domande di annullamento di cui al comma 1 non sospende e non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giudiziale.

 

Art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a controlli fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e controlli fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia il controllo, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che lo giustificano e dell’oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione dei controlli.

3. Su richiesta del contribuente regionale, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei controllori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di controllo.

5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell’amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio che ha disposto il controllo. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di controllo ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i controllori procedano con modalità non conformi alla normativa vigente in materia, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, di cui all’articolo 13, secondo quanto previsto all’articolo 14.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

 

Art. 13. (Istituzione del Garante del contribuente regionale)

1. È istituito presso la Regione Umbria, il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore Civico regionale dell’Umbria assolve alla funzione di Garante del contribuente in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi propri della Regione.

3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici del Difensore Civico regionale dell’Umbria.

 

Art. 14. (Facoltà e poteri del Garante)

1. Il Garante del contribuente regionale, di sua iniziativa o su richiesta del contribuente o di qualsiasi altro soggetto interessato, che evidenzi disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed amministrazione tributaria regionale, può rivolgere all’ufficio richieste di chiarimenti o di documenti e proporre l’attivazione delle conseguenti procedure di autotutela avverso gli atti tributari notificati al contribuente.

2. L’ufficio risponde nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta; il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

3. Il Garante comunica l’esito dell’attività svolta all’ufficio, informando contemporaneamente l’autore della segnalazione.

4. Il Garante può rivolgere ai dirigenti competenti raccomandazioni volte alla tutela del contribuente ed al rispetto delle disposizioni della presente legge.

 

Art. 15. (Rapporti tra Garante e Regione Umbria)

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni.

 

Art. 16. (Codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari)

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

 

Art. 17. (Soggetti preposti alla riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì nei confronti dei soggetti che in ragione di specifiche disposizioni normative ovvero di schemi organizzativi assunti dalla Regione Umbria svolgono l’attività di riscossione dei tributi e delle entrate regionali.

 

Art. 18. (Disposizioni di attuazione)

1. Le disposizioni attuative di cui al presente titolo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19. (Attuazione del diritto di interpello del contribuente regionale)

1. La Giunta regionale adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l’occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni di cui articolo 9; adotta altresì gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

 

Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5)

1. L’articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002) è così sostituto: “Art. 4. (Non applicazione tasse sulle concessioni regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse sono conferite, ad eccezione di quelli di cui al comma 2.

2. Gli atti e provvedimenti di cui al Titolo II, “Caccia e Pesca”, numeri d’ordine 15, 16, 17, 18, 19 e di cui al Titolo V, “Agricoltura”, numero d’ordine 27, come indicati dal D.Lgs. n. 230/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali.”.

 

Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. L’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4, è sostituito dal seguente: “Art. 3. (Determinazione aliquota Irap per le cooperative sociali e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus))

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche ed integrazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all’aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì alle cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le cooperative sociali di tipo B di cui alla L. n. 381/1991, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell’IRAP fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP.

4. In deroga al comma 2 le cooperative sociali di tipo A, di cui alla L. n. 381/1991 e le Onlus, limitatamente al primo anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sono esentate da pagamento dell’IRAP, qualora applicano per l’anno 2008, la retribuzione giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale di cui all’articolo 1, comma 787, della L.  n. 296/2006.

5. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.”.

 

Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13)

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 13/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Determinazione aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati all’aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs.  n. 446/1997.

2. L’aliquota IRAP di cui al presente articolo si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.”.

 

Art. 23. (Variazioni dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di un punto percentuale rispetto a quella stabilita dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 446/1997 per i settori di attività economiche riportati nell’allegato A alla presente legge [5].

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti del settore “produzione di energia elettrica” che eserciscono complessivamente impianti di potenza fino a dieci  Megawatt elettrici (MWe).

3. Per i soggetti che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 1 è applicabile a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2008.

4. L’aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Umbria.

 

Art. 24. (Abrogazione)

1. L’articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa) è abrogato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE DERIVANTI DA PERMESSI DI RICERCA

O DI CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E DI CONTRIBUTI PER LA TUTELA

AMBIENTALE

 

Art. 25. (Ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Per l’anno 2008, e comunque sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali), come modificata dall’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38, l’importo unitario dei diritti annui di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 48/1987, sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 1,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

 

Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. L’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Contributo per la tutela dell’ambiente)

1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaie e sabbie: 0,375 euro;

b) argille: 0,375 euro;

c) arenarie e calcareniti: 0,450 euro;

d) calcari: 0,525 euro;

e) basalti: 0,525 euro;

f) altre: 0,450 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l’esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell’attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza,  sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento  rispettivamente ai Comuni interessati dall’esercizio dell’attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell’ambiente prioritariamente connesse all’esercizio dell’attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all’articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.”.

 

 

Allegato A

Settori di attività economiche ai quali si applica la variazione di aliquota di cui all'art.23

 

Codice di attività ISTAT ATECOFIN 2004

Codice ATECO 2007

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ECONOMICA

40.11.0

35.11.00

Produzione di energia elettrica

40.12.0

35.12.00

Trasmissione di energia elettrica

40.13.0

35.13.00

Distribuzione di energia elettrica

35.14.00

Commercio di energia elettrica

64.11.0

53.10.00

Attività postali con obbligo di servizio universale

64.12.0

53.20.00

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

64.20.1

61.10.00

Telecomunicazioni fisse

64.20.2

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

64.20.3

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

61.10.00

Telecomunicazioni fisse

61.30.00

Telecomunicazioni satellitari

64.20.4

61.10.00

Telecomunicazioni fisse

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

61.30.00

Telecomunicazioni satellitari

64.20.5

61.10.00

Telecomunicazioni fisse

61.20.00

Telecomunicazioni mobili

61.30.00

Telecomunicazioni satellitari

61.90.10

Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

64.20.6

61.90.20

Posto telefonico pubblico ed internet Point

61.90.91

Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati

61.90.99

Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

65.11.0

64.11.00

Attività della Banca Centrale

65.12.1

64.19.10

Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

65.12.2

64.19.20

Fondi comuni di investimento monetario

65.12.3

64.19.30

Istituti di moneta elettronica (Imel)

65.21.0

64.91.00

Leasing finanziario

65.22.1

64.92.09

Altre attività creditizie nca

65.22.2

64.99.20

Attività di factoring

65.22.3

64.19.40

Cassa Depositi e Prestiti

64.92.09

Altre attività creditizie nca

65.23.1

64.99.10

Attività di intermediazione mobiliare

65.23.2

64.30.10

Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)

64.30.20

Sicav (Società di investimento a capitale variabile)

65.23.3

64.20.00

Attività delle società di partecipazione (holding)

65.23.4

64.99.30

Attività di merchant bank

65.23.5

64.99.50

Attività di intermediazione in cambi

65.23.6

64.99.40

Attività delle società veicolo

64.99.60

Altre intermediazioni finanziarie nca

66.01.0

65.11.00

Assicurazioni sulla vita

65.20.00

Attività di riassicurazione

66.02.0

65.11.00

Assicurazioni sulla vita

65.30.10

Attività dei fondi pensione aperti

65.30.20

Attività dei fondi pensione negoziali

65.30.30

Attività dei fondi pensione preesistenti

66.03.0

65.12.00

Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

65.20.00

Attività di riassicurazione

67.11.1

66.11.00

Amministrazione di mercati finanziari

67.11.2

66.11.00

Amministrazione di mercati finanziari

67.12.0

66.12.00

Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

66.30.00

Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

67.13.1

66.12.00

Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci

67.13.3

66.19.40

Attività di Bancoposta

67.20.3

66.29.01

Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione

70.11.0

41.10.00

Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

42.99.01

Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione

68.10.00

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

70.12.0

68.10.00

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

70.20.0

68.20.01

Locazione immobiliare di beni propri

68.20.02

Affitto di aziende

70.31.0

68.31.00

Attività di mediazione immobiliare

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 bis della L.R. 26 marzo 2008, n. 5 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4, già sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.