§ 3.4.5 - L.R. 11 novembre 1987, n. 48.
Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:11/11/1987
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Permesso di ricerca.
Art. 3.  Istanza.
Art. 4.  Rilascio del permesso.
Art. 5.  Durata.
Art. 6.  Informazioni e controlli.
Art. 7.  Facoltà del permissionario.
Art. 8.  Requisiti e istanza.
Art. 9.  Riconoscimento.
Art. 10.  Rilascio della concessione.
Art. 11.  Deposito cauzionale.
Art. 12.  Preferenza del ricercatore.
Art. 13.  Pertinenze.
Art. 14.  Esercizio della concessione.
Art. 15.  Obblighi del concessionario.
Art. 16.  Ipoteche.
Art. 17.  Pubblica utilità.
Art. 18.  Direzione unica.
Art. 19.  Rinnovo della concessione.
Art. 20.  Proroga anticipata della concessione.
Art. 21.  Cessazione.
Art. 22.  Rinuncia.
Art. 23.  Decadenza.
Art. 24.  Consegna e custodia delle pertinenze.
Art. 25.  Canone d'uso delle pertinenze.
Art. 26.  Revoca.
Art. 27.  Esoneri.
Art. 28.  Fallimento del concessionario.
Art. 29.  Pubblicità delle istanze.
Art. 30.  Pubblicazione provvedimenti e tasse.
Art. 31.  Concorrenza delle istanze.
Art. 32.  Programma annuale dei lavori.
Art. 33.  Tutela dei giacimenti.
Art. 34.  Riserva.
Art. 35.  Concessione edilizia.
Art. 36.  Trasferimento.
Art. 37.  Trasformazione e modifiche della società.
Art. 38.  Somministrazione.
Art. 39.  Accesso ai fondi.
Art. 40.  Acquisizioni.
Art. 41.  Canoni.
Art. 42.  Dati statistici.
Art. 43.  Autorizzazioni.
Art. 44.  Operazioni consentite e divieti.
Art. 45.  Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 46.  Etichette.
Art. 47.  Aggiornamento di analisi.
Art. 48.  Contenitori.
Art. 49.  Terme.
Art. 50.  Terme stagionali.
Art. 51.  Convenzioni.
Art. 52.  Pubblicità termale.
Art. 53.  Erogatori.
Art. 54.  Denominazione.
Art. 55.  Vigilanza.
Art. 56.  Direttore di miniera.
Art. 57.  Controlli.
Art. 58.  Prelevamenti.
Art. 59.  Registri.
Art. 60.  Sanzioni.
Art. 61.  Conferma provvedimenti.
Art. 62.  Strumentazione.
Art. 63.  Individuazione delle pertinenze.
Art. 64.  Aree di tutela.
Art. 65.  Abrogazione.
Art. 66.  Adeguamento delle etichette.
Art. 67.  Disposizioni finali.


§ 3.4.5 - L.R. 11 novembre 1987, n. 48. [1]

Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

(B.U. n. 84 del 16 novembre 1987).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Le acque minerali e termali che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, così come classificate dall'art. 2 - secondo comma

- lett. e) del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e che vengono captate nel

territorio della Regione dell'Umbria, fanno parte del patrimonio

indisponibile della stessa.

     2. La presente legge ne disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione che dovranno essere volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse idrominerali.

 

TITOLO II

Ricerca e coltivazione

delle acque minerali e termali

 

CAPO I

Disposizioni relative alla ricerca.

 

     Art. 2. Permesso di ricerca.

     1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di relativo permesso.

     2. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

     a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee;

     b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche e le proprietà terapeutiche o igienico-speciali;

     c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;

     d) la determinazione del bacino idrogeologico e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle falde.

     3. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a trecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei seicento ettari.

     4. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, inquinamenti ovvero peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali le ricerche di acque minerali e termali risultino dannose, non possono essere rilasciati permessi di ricerca e quelli già accordati possono essere temporaneamente sospesi.

     5. Le suddette determinazioni sono stabilite per aree determinate e per tempi definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta della Giunta stessa.

 

     Art. 3. Istanza.

     1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da:

     a) la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia;

     b) il programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: la previsione generale di spesa, l'indicazione dei relativi mezzi finanziari, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla situazione finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali precedentemente svolte;

     c) piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche;

     d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio per le imprese individuali.

     2. Il richiedente può inoltre presentare e la Giunta regionale può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente.

     3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.

     4. La domanda è sottoposta al parere del Comune o dei Comuni competenti per territorio che sono tenuti ad esprimerlo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente detto periodo il parere si intende espresso favorevolmente.

 

     Art. 4. Rilascio del permesso.

     1. Il permesso di ricerca è accordato dalla Giunta regionale, previo accertamento che il richiedente sia in possesso di idoneità tecnico- economica adeguata all'importanza della ricerca programmata.

     2. Il provvedimento deve contenere:

     a) le generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della regione;

     b) la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

     c) la data di inizio dei lavori di ricerca, che comunque debbono iniziare entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso;

     d) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 41;

     e) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il permesso di ricerca, ivi compreso un deposito cauzionale pari al 5 per cento della spesa prevista nel programma generale dei lavori da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 11.

     3. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto della ricerca.

     4. Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma dei lavori di cui alla lett. b) dell'art. 3.

 

     Art. 5. Durata.

     1. La durata del permesso non può eccedere i tre anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso ed eseguito i lavori descritti nel programma relativo al periodo precedente.

     2. La proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, è accordata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che approva anche il programma dei lavori relativo al nuovo periodo.

     3. Il titolare può richiedere con la proroga la riduzione o l'ampliamento, entro i limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 2, dell'area oggetto di ricerca.

     4. Coloro che abbiano rinunciato al permesso o alla scadenza non abbiano richiesto la sua proroga o la concessione, non possono ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione.

 

     Art. 6. Informazioni e controlli.

     1. Il titolare del permesso è tenuto a notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

     2. Egli è tenuto a presentare alla Giunta regionale il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo dei sondaggi almeno trenta giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

     3. Inoltre, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla Giunta regionale l'avvenuta captazione di nuove sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee.

 

     Art. 7. Facoltà del permissionario.

     1. L'attività di ricerca deve essere realizzata mediante:

     a) la determinazione dell'origine e la natura dei terreni e i suoi rapporti con la mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, nonché lo studio di dettaglio del bacino idrologico corredato da rilievi idrologici e litologici, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici e tettonico-strutturali e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali indagini geoelettriche e sismiche;

     b) la determinazione del bacino idrogeologico e della zona di protezione igienico-sanitaria della sorgente e le misure di protezione adottate contro ogni pericolo di inquinamento compresi i materiali impiegati nelle opere di captazione, canalizzazione e di contenimento che dovranno impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell'acqua minerale naturale;

     c) l'accertamento che, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata, la temperatura, la conducibilità elettrica, le caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale naturale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

     d) la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico- farmacologiche appropriate alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, che l'acqua stessa è in possesso di caratteristiche igieniche particolari nonché di proprietà favorevoli alla salute;

     e) la determinazione del microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale.

     2. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al Presidente della Giunta regionale di accertare l'esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale per ottenerne la concessione secondo le modalità contenute nel successivo Capo II.

     3. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal provvedimento di permesso di ricerca che s'intende prorogato di diritto. In tal caso il permissionario è tenuto al pagamento del relativo canone.

 

CAPO II

Disposizioni relative alle concessioni.

 

     Art. 8. Requisiti e istanza.

     1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'Amministrazione regionale abbia accertata l'esistenza e la coltivabilità, è subordinata a concessione regionale.

     2. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata dalla documentazione e dalla certificazione risultante all'articolo precedente e da:

     a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: gli interventi destinati all'utilizzazione del giacimento, i riflessi occupazionali, la spesa prevista, il relativo piano finanziario, i tempi di attuazione, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla situazione finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali precedentemente svolte;

     b) studio geologico e idrologico di dettaglio del bacino e della zona di protezione della sorgente;

     c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, effettuati presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni;

     d) relazioni delle ricerche tossico-farmacologiche e cliniche effettuate presso Istituti universitari e ospedali pubblici;

     e) piani topografici e/o particellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della eventuale zona di protezione igienico-sanitaria della sorgente;

     f) monografia dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione in scala non inferiore a 1:250;

     g) progetto di massima degli stabilimenti di utilizzazione e delle opere connesse, con particolare riferimento agli impianti e alle attrezzature previste;

     h) certificato di iscrizione alla Camera di commercio per le imprese individuali.

     3. Il richiedente può presentare e la Giunta regionale può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente.

     4. Qualora la concessione sia richiesta da una società all'istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.

 

     Art. 9. Riconoscimento.

     1. La Giunta regionale, accertata l'esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale, trasmette al Ministero della sanità per il riconoscimento di cui alla lett. t) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la domanda corredata dalla pertinente documentazione presentata dal richiedente la concessione nella quale dovranno essere specificati la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, gli eventuali trattamenti dell'acqua prima della sua utilizzazione.

 

     Art. 10. Rilascio della concessione.

     1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale previo accertamento che il richiedente abbia la idoneità tecnico-economica in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.

     2. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi e della portata della sorgente ed è, comunque, compresa fra i quindici ed i trenta anni.

     3. Il Comune o i Comuni interessati per territorio sono tenuti a fornire alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, il proprio parere sulla domanda di concessione e sul programma generale dei lavori.

     4. Trascorso inutilmente tale periodo il parere s'intende espresso favorevolmente.

     5. Il provvedimento di concessione contiene:

     a) le generalità o la ragione sociale del richiedente e il suo domicilio che dovrà essere eletto in un comune della regione;

     b) la durata della concessione;

     c) la natura e l'estensione della concessione;

     d) l'eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria con relativi vincoli;

     e) l'approvazione del programma di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8;

     f) l'ammontare del canone annuo di cui all'art. 41 e dell'eventuale canone d'uso di cui all'art. 25;

     g) l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi dell'art. 12;

     h) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

     i) l'indicazione circa l'installazione, possibilmente alla sorgente e in luoghi accessibili, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi in una posizione idonea della concessione;

     l) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione.

     6. Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante.

     7. L'esercizio della concessione è in ogni caso subordinato alla notifica del relativo provvedimento che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui al precedente art. 9.

     8. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 11. Deposito cauzionale.

     1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo pari al 5 per cento della spesa indicata nel programma generale dei lavori di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8 e comunque non superiore a lire 100.000.000.

     2. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del suddetto programma.

     3. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento dell'attuazione del programma stesso.

     4. In caso di mancata realizzazione del suddetto programma o in caso di decadenza dalla concessione, la Giunta regionale destina l'importo della cauzione per interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.

 

     Art. 12. Preferenza del ricercatore.

     1. Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione superiore al 20 per cento, è preferito ad ogni altro richiedente.

     2. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un corrispettivo per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario.

     3. L'ammontare del corrispettivo, in caso di disaccordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato nel provvedimento di concessione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso la Tesoreria regionale.

     4. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla Giunta regionale l'attestazione dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel provvedimento di concessione, del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 13. Pertinenze.

     1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dalla zona concessa, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque minerali e termali, nonché le opere e le attrezzature necessarie per la preparazione e la conservazione del fango, ivi compresi tutti gli altri beni che stanno a monte degli impianti e delle attrezzature di utilizzazione.

     2. Presso l'Ufficio provveditorato, demanio e patrimonio della Regione è tenuto l'elenco delle pertinenze di ciascuna sorgente che viene redatto a cura di funzionari regionali competenti.

     3. I concessionari sono tenuti a comunicare, con il programma annuale dei lavori, le eventuali variazioni delle pertinenze.

 

     Art. 14. Esercizio della concessione.

     1. La coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere esercitate direttamente e costantemente dal concessionario.

     2. La Giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori programmati o la graduale esecuzione di essi.

     3. La sospensione dell'attività nel periodo di chiusura stagionale delle terme e di quella che la Giunta regionale riconosca dovuta a cause di forza maggiore, non costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

     4. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle opere durante la sospensione dell'attività.

 

     Art. 15. Obblighi del concessionario.

     1. Il concessionario ha l'obbligo di:

     a) eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario regionale, la misurazione della portata e della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche delle singole sorgenti o dei pozzi;

     b) far effettuare, almeno ogni cinque anni, da Laboratori e Istituti abilitati dal Ministero della sanità, ai sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche e ogni anno, da qualsiasi Laboratorio e Istituto pubblico, le analisi batteriologiche e chimiche di controllo delle acque minerali e termali;

     c) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione e l'utilizzazione della risorsa.

     2. La Giunta regionale può ordinare l'effettuazione di analisi per periodi diversi da quelli indicati.

 

     Art. 16. Ipoteche.

     1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

     2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

     4. Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta regionale.

     5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

     6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché a giudizio della Giunta regionale sia in possesso dell'idoneità prevista dal primo comma dell'art. 10.

 

     Art. 17. Pubblica utilità.

     1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica ed in genere per la coltivazione e la sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

     2. In caso di contestazione, sulla necessità e sulle modalità di costruzione delle opere stesse, decide la Giunta regionale.

     3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati, è fatta dal Presidente della Giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori della zona concessa.

     4. Su istanza del concessionario, il Presidente della Giunta regionale può ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennità da corrispondere e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 18. Direzione unica.

     1. Nel caso di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, la Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

     2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, dell'incaricato della direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonché il riparto delle spese.

 

     Art. 19. Rinnovo della concessione.

     1. Nel periodo compreso tra i tre anni e l'anno precedente la scadenza della concessione, il titolare può richiederne il rinnovo, che è accordato dalla Giunta regionale quando egli abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel periodo precedente.

     2. Con il provvedimento di rinnovo della concessione è approvato, secondo le modalità previste dall'art. 10, il programma generale dei lavori relativo al nuovo periodo redatto in conformità della lett. a) del secondo comma dell'art. 8.

 

     Art. 20. Proroga anticipata della concessione.

     1. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale la proroga prima dei tre anni precedenti la sua scadenza.

     2. Con il provvedimento di proroga è approvato il programma generale relativo al nuovo periodo con modalità previste dall'art. 10.

 

CAPO III

Cessazione del permesso e della concessione.

 

     Art. 21. Cessazione.

     1. Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza del termine cessano per:

     a) rinuncia;

     b) decadenza;

     c) revoca.

     2. La concessione cessa inoltre per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzazione. Il titolare ha comunque diritto a trattenere le pertinenze, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela della incolumità e salute pubblica.

 

     Art. 22. Rinuncia.

     1. Il ricercatore o concessionario che intende rinunciare al permesso o alla concessione deve farne dichiarazione alla Giunta regionale senza apporvi condizioni.

     2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia non può eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato del bene e delle sue pertinenze ma deve assicurarne la regolare manutenzione, attenendosi alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.

     3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto del permesso o della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese ed in conformità alle disposizioni impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 23. Decadenza.

     1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o dalla concessione, salvi i casi di forza maggiore, quando il titolare:

     a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma generale dei lavori;

     b) non abbia osservato le disposizioni degli artt. 6 - comma secondo, 12 - comma terzo, 14 - comma primo, 36 - comma primo, 37 - comma primo, e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 15 - comma primo, 32 - comma secondo e sesto, 37 - comma secondo, 38, 40 - comma terzo, 41 - comma primo e secondo, 42, 54 - comma secondo, e a tutti gli altri obblighi imposti con i provvedimenti di permesso, di concessione e di utilizzazione della risorsa;

     c) non sia più in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnico-economica;

     d) abbia utilizzato sotto qualunque forma le acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 43 ovvero gli siano state revocate;

     e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all’articolo 41, comma 5[2].

     2. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di trenta giorni per le controdeduzioni.

     3. La decadenza è pronunciata senza farsi luogo alla contestazione dei motivi quando si scioglie la Società titolare, nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 28.

     4. In nessun caso il titolare dichiarato decaduto ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione per i lavori eseguiti.

 

     Art. 24. Consegna e custodia delle pertinenze.

     1. In caso di rinuncia, decadenza o scadenza del termine ovvero di mancata proroga della concessione, la stessa può essere conferita ad altri richiedenti.

     2. Alla cessazione il titolare deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze e custodirle fino alla consegna secondo le prescrizioni eventualmente impartite dalla Giunta regionale.

     3. Lo stesso, con le cautele all'uopo impartite, può asportare gli oggetti di sua proprietà destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della sorgente e relative pertinenze.

     4. La Giunta regionale dispone, preferibilmente a favore del Comune interessato, per la custodia della sorgente e relative pertinenze fino alla consegna al nuovo concessionario, determinando l'eventuale compenso.

 

     Art. 25. Canone d'uso delle pertinenze. [3]

     1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze.

 

     Art. 26. Revoca.

     1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico che non consentono di proseguire l'attività di ricerca o l'esercizio della concessione.

     2. Essa è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare.

     3. Al concessionario spetta anche il rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 41.

 

     Art. 27. Esoneri.

     1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione il ricercatore o concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di permesso o di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 22.

 

     Art. 28. Fallimento del concessionario.

     1. In caso di fallimento del titolare della concessione, la Giunta regionale ne pronuncia la decadenza con le modalità previste dall'art. 23.

     2. L'acquirente dei beni del fallimento destinati all'utilizzazione delle acque minerali e termali subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, sempreché, a giudizio della Giunta regionale, sia in possesso dell'idoneità di cui al primo comma dell'art. 10.

 

CAPO IV

Altre disposizioni comuni al permesso e alla concessione.

 

     Art. 29. Pubblicità delle istanze.

     1. Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga e di ampliamento nonché quelle dirette a modificare la titolarità, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio.

     2. Per le istanze concernenti le concessioni la pubblicazione dovrà essere preceduta dall'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.

 

     Art. 30. Pubblicazione provvedimenti e tasse.

     1. I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, nonché quelli indicati nell'art. 43 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.[4]

     2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la revoca, la decadenza o la rinuncia del permesso o della concessione.

     3. I provvedimenti di conferimento, di cessazione e di modificazione delle concessioni e dei loro titolari devono essere trascritti alla Conservatoria dei registri immobiliari e, se del caso, registrati all'Ufficio del Registro.

 

     Art. 31. Concorrenza delle istanze.

     1. Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre due mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per territorio.

     2. In caso di concorso di più domande, salva la prelazione di cui all'art. 12, costituiscono elementi di preferenza la valutazione del programma dei lavori e il giudizio sull'idoneità tecnico-economica. A parità di condizione, nell'ordine, hanno priorità le domande presentate dalle Società di capitali, dalle Società di persone valendo altrimenti il criterio temporale della data di presentazione delle stesse.

 

     Art. 32. Programma annuale dei lavori.

     1. I giacimenti di acque minerali e termali debbono essere utilizzati con mezzi tecnici ed economici atti a garantirne una costante valorizzazione.

     2. I titolari di concessione entro il mese di dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il programma dettagliato dei lavori che prevedono di attuare nell'anno successivo nel campo minerario, industriale e termale. Tale programma deve anche contenere gli interventi già previsti nel programma generale, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti nell'anno in corso.

     3. La Giunta regionale - avuto riguardo alla situazione generale di sfruttamento della risorsa ed a quella particolare del giacimento - può disporre, d'intesa con il concessionario, opportune varianti al programma annuale, entro il mese di febbraio.

     4. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessità di apportare varianti ai programmi già approvati, la Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

     5. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il programma o le varianti presentate s'intendono approvati.

     6. I titolari dei permessi di ricerca sono anch'essi tenuti a presentare entro il mese di dicembre di ogni anno il programma dei lavori minerari relativi all'anno successivo che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale con le modalità indicate nei precedenti commi.

     7. La Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno è tenuta a trasmettere al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività del settore relativa all'anno precedente.

 

     Art. 33. Tutela dei giacimenti.

     1. Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, così come determinate nel provvedimento di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il Comune interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva e motivata richiesta alla Giunta regionale, la quale sentita l'U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta, qualora i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle sorgenti stesse.

     2. Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari condizioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde idriche sotterranee, che i titolari dei lavori e delle opere suddette sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa relativa è posta a carico del proprietario inosservante.

     3. La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e l'individuazione dei relativi vincoli è effettuata dalla Giunta regionale sentiti i Comuni interessati previo parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9[5].

     4. L'U.L.S.S. e il Comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla vigilanza sulla predetta area al fine della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della risorsa idrominerale e del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52.

 

     Art. 34. Riserva.

     1. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione di acque minerali e termali diverse da quelle già conferite, è riservata al titolare della concessione medesima.

     2. All'attività di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6.

 

     Art. 35. Concessione edilizia.

     1. Per la esecuzione dei manufatti da realizzare in attuazione del programma dei lavori di ricerca, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, e per la realizzazione degli stabilimenti di utilizzazione previsti nel programma generale dei lavori approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lett. e), quinto comma dell'art. 10, il Sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare. [Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di attuazione, qualora il Comune ne sia dotato e possono essere rilasciate anche in deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai sensi dell'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [6]].

     2. [Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rilasciate anche in deroga alle destinazioni di zona ed alle previsioni volumetriche contenute nello strumento urbanistico previo parere vincolante della Giunta regionale sentita la Commissione tecnica amministrativa] [7].

 

     Art. 36. Trasferimento.

     1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     2. Nell'ipotesi di morte del ricercatore o del concessionario gli eredi possono succedergli nel relativo diritto a patto che, entro sei mesi dall'apertura della successione, si costituiscano in una delle forme societarie previste dal codice civile, e a condizione che quest'ultima, a giudizio della Giunta regionale, sia in possesso dell'idoneità di cui al primo comma dell'art. 10. Le quote dei coeredi che non entrano o si rifiutino di entrare a far parte della società s'intendono rinunciate e si accrescono a beneficio degli altri.

     3. Se il termine suddetto è fatto trascorrere inutilmente il, permesso o la concessione s'intendono rinunciati.

 

     Art. 37. Trasformazione e modifiche della società.

     1. Quando il titolare della concessione o del permesso è una società l'eventuale trasformazione della stessa è soggetta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale che provvede anche alla conseguente intestazione del permesso o della concessione.

     2. E' altresì soggetta a preventiva autorizzazione la modifica della ragione sociale della società.

 

     Art. 38. Somministrazione.

     1. E' vietata la somministrazione delle acque minerali per l'attività di imbottigliamento. Per le attività termali e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale, i contratti di somministrazione sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale[8].

 

     Art. 39. Accesso ai fondi.

     1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e alla apposizione dei termini, fermi restando i divieti stabiliti dal d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128.

     2. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.

     3. E' fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e lavori minerari, e, versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale presso la Tesoreria regionale determinato, in caso di dissenso fra le parti, dalla Giunta regionale. I lavori possono iniziarsi soltanto a deposito effettuato.

 

     Art. 40. Acquisizioni.

     1. Qualora venga accertato che l'acqua proveniente da sorgenti naturali o perforate, di proprietà di soggetti diversi dal titolare della concessione, appartenga ad un giacimento accordato in concessione, le stesse vengono acquisite al patrimonio indisponibile regionale.

     2. In tal caso il titolare della concessione è tenuto a corrispondere al proprietario il valore delle opere eseguite e un premio rapportato all'importanza della polla idrotermominerale rinvenuta.

     3. L'ammontare del corrispettivo e del premio è determinato nel provvedimento di acquisizione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 41. Canoni.[9]

     1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all’estensione della superficie accordata in permesso o concessione.

     2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua

minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata

nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

     3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.

     4. L’importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

     6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.

 

     Art. 42. Dati statistici.

     1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente alla Giunta regionale sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10, attenendosi alle istruzioni impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sui dati comunicati siano richiesti.

 

TITOLO III

Utilizzazione delle acque minerali e termali

 

     Art. 43. Autorizzazioni.

     1. I giacimenti di acque minerali e termali possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia ottenuta la concessione.

     2. L'utilizzazione delle acque minerali per scopi terapeutici o igienico-speciali può avvenire sulla base della vigente normativa, mediante l'imbottigliamento o condizionamento e le cure termali.

     3. Le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Giunta regionale su proposta della stessa, in particolare riguardano:

     a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

     b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti d'imbottigliamento e condizionamento di acque minerali naturali e la relativa vendita;

     c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 19 maggio 1958, n. 719.

     4. Sulle suddette autorizzazioni la Giunta regionale deve acquisire il parere dell'ULSS territorialmente competente, che è tenuta ad esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole.

     5. Il rilascio delle autorizzazioni può essere condizionato all'ottenimento delle eventuali concessioni edilizie e alle successive constatazioni dei lavori e delle opere che devono essere conformi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

     6. Non sono consentite autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di condizionamento di acque minerali artificiali.

 

     Art. 44. Operazioni consentite e divieti.

     1. L'utilizzazione delle acque minerali naturali, ove possibile, deve avvenire in prossimità della sorgente. E' comunque proibito il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale.

     2. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

     a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica,

approvvigionamento in vasche o serbatoi;

     b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

     c) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

     3. E' vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma precedente. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento diverso da quello inteso a salvaguardare il microbismo dell'acqua minerale naturale, così come esso si presenta alla sorgente.

     4. E' consentita previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, la miscelazione di un'acqua minerale già autorizzata con altra acqua minerale di nuova sorgente avente le stesse caratteristiche.

 

     Art. 45. Rilascio dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione di cui all'art 43, comma terzo - lett. b) - è accordata previo parere dell'ULSS competente per territorio, che accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione esistenti alla sorgente. La stessa ULSS inoltre verifica e accerta che:

     a) la sorgente o i punti di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

     b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali;

     c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare i recipienti debbano essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.

     2. La suddetta autorizzazione deve contenere:

     a) la ragione sociale o le generalità del titolare e la sua sede;

     b) la denominazione dell'acqua minerale naturale e il nome della località dello stabilimento di confezionamento. Può far parte della denominazione il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale. E' comunque vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale;

     c) il tipo di contenitore utilizzato per il condizionamento e il dispositivo di chiusura che deve evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita;

     d) le generalità del direttore tecnico dello stabilimento nominato dal concessionario.

     3. Non sono ammessi recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale e che eccedano la capacità di due litri.

     4. L'autorizzazione è permanente e deve essere comunicata al Ministero della sanità per la trasmissione alla Commissione delle Comunità europee; inoltre, deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     5. La modifica degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma è soggetta ad autorizzazione.

     6. La variazione del direttore tecnico di cui alla lettera d) del precedente secondo comma, deve essere comunicata all'Ufficio regionale e alla ULSS competente, entro dieci giorni.

 

     Art. 46. Etichette.

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

     1) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località in cui viene condizionata;

     2) «acqua minerale naturale» integrata dalle indicazioni relative all'anidride carbonica eventualmente contenuta;

     3) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, la data di esecuzione e il laboratorio in cui sono state effettuate;

     4) il contenuto in volume del recipiente;

     5) il titolare del provvedimento e l'eventuale distributore stabilito nella Comunità economica europea;

     6) la data d'imbottigliamento ed eventualmente del termine di conservazione;

     7) le indicazioni risultanti nel provvedimento ministeriale di riconoscimento dell'acqua minerale naturale.

     2. Possono inoltre essere riportate le indicazioni concernenti le caratteristiche chimiche, batteriologiche e organolettiche dell'acqua minerale naturale e le altre indicazioni consentite dalle leggi vigenti.

 

     Art. 47. Aggiornamento di analisi.

     1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 43, terzo comma lettere a e b), sono tenuti a presentare presso l'Ufficio regionale competente i certificati delle analisi di cui all'art. 15, primo comma, lett. b) entro trenta giorni dalla data di certificazione, ai fini dell'accertamento che la composizione e le altre caratteristiche essenziali dell'acqua minerale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali.

     2. In particolare, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 43, comma terzo, lett. b) sono tenuti a depositare all'Ufficio regionale competente, i certificati delle analisi, almeno sessanta giorni prima che i relativi risultati vengano riportati in etichetta.

     3. Qualora vengano accertate variazioni tali da far nascere dubbi sulla conservazione delle caratteristiche igieniche particolari o delle proprietà favorevoli alla salute, la Giunta regionale ne dà notizia al Ministero della sanità per le determinazioni di competenza.

 

     Art. 48. Contenitori.

     1. Per il rilascio dell'autorizzazione a confezionare le acque minerali in contenitori diversi dal vetro, la Giunta regionale è tenuta ad acquisire il parere di conformità al d.m. 21 marzo 1973, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, dell'ULSS competente per territorio.

 

     Art. 49. Terme.

     1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali così come definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della stessa, previo parere dell'ULSS competente per territorio, ed è permanente.

     2. Il provvedimento autorizzativo deve contenere:

     a) le generalità o la ragione sociale del titolare della concessione mineraria o dell'autorizzazione alla somministrazione di cui all'art. 38;

     b) il nome e la località dello stabilimento termale;

     c) l'elencazione delle cure che vi si praticano, risultanti nel decreto ministeriale di riconoscimento e i suoi estremi;

     d) il periodo di apertura.

     3. Il provvedimento può altresì contenere altre indicazioni e condizioni ritenute opportune, caso per caso.

     4. Il provvedimento deve essere inviato al Ministero della sanità e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 50. Terme stagionali.

     1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata alla preventiva visita di controllo da parte di un operatore medico dell'ULSS competente per territorio e deve essere richiesta dal titolare almeno trenta giorni prima della data della prevista riapertura.

     2. Le risultanze della suddetta visita di controllo devono essere comunicate al competente Ufficio regionale a cura dell'ULSS interessata.

 

     Art. 51. Convenzioni.

     1. In attuazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le U.L.S.S. stipulano convenzioni con le aziende termali in base alla lett. b) del secondo comma dell'art. 44 e al piano sanitario regionale previsto dall'art. 55 della predetta legge. Le convenzioni, redatte in conformità allo schema tipo approvato dal Ministero della sanità con d.m. 19 maggio 1986, devono riguardare esclusivamente le cure idrotermali di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 49 della presente legge.

 

     Art. 52. Pubblicità termale.

     1. Il titolare dello stabilimento termale è tenuto a depositare presso il competente Ufficio regionale, almeno trenta giorni prima, il testo della pubblicità che intende effettuare, limitatamente allo stabilimento medesimo e al suo periodo di apertura, alle prestazioni idrotermali ivi erogate, all'uso terapeutico cui l'acqua minerale naturale è destinata.

 

     Art. 53. Erogatori.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Comune e sentito il concessionario, può disporre, con il provvedimento di concessione, la collocazione di appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione, e comunque in spazi riservati, esclusivamente per l'uso personale degli abitanti locali.

     2. Il Comune è delegato ad emanare norme per disciplinare l'accesso a tali spazi riservati e per l'uso degli erogatori.

 

     Art. 54. Denominazione.

     1. La denominazione attribuita alla sorgente e quella attribuita all'acqua minerale naturale s'intende acquisita in tutti i casi di cessazione della concessione e rientra tra le sue pertinenze.

     2. La sua eventuale modifica è subordinata a preventiva autorizzazione.

 

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e sanzioni

 

     Art. 55. Vigilanza.

     1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi compresa quella di polizia mineraria di cui al d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, quest'ultima limitata ai lavori minerari ed a quelli eseguiti nelle sorgenti e nelle relative pertinenze, spettano alla Giunta regionale.

     2. All'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nella presente legge provvedono i funzionari regionali all'uopo incaricati alla Giunta regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.

     3. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione delle norme del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

 

     Art. 56. Direttore di miniera.

     1. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e termali, oltre ai soggetti indicati dall'art. 27 del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, può essere affidata a laureati in geologia abilitati all'esercizio della professione.

 

     Art. 57. Controlli.

     1. I controlli di carattere igienico-sanitario sulla produzione, lavorazione, distribuzione e commercio alle acque minerali e termali vengono esercitati dagli organi previsti nelle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 65 e 14 maggio 1982, n. 24 e successive modificazioni.

     2. Per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, in quanto compatibili, si adottano le modalità contenute nelle vigenti norme in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, al d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi regionali specificate al precedente comma.

     3. Compete al Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di irregolarità delle acque minerali naturali commercializzate.

     4. I suddetti provvedimenti devono essere trasmessi al Ministero della sanità e ai presidenti delle altre Regioni eventualmente interessate dalla commercializzazione.

     5. L'esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata ai sindaci territorialmente interessati, i quali si avvalgono dei servizi delle ULSS e qualora gli inconvenienti igienico-sanitari si registrino alla sorgente, degli uffici regionali competenti.

     6. I controlli di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nelle attività lavorative connesse all'utilizzazione delle acque minerali e termali con esclusione di quelle specificate nel primo comma dell'art. 55, spettano alle ULSS competenti per territorio che si avvalgono, a norma della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, dei Presidi multizonali di prevenzione.

 

     Art. 58. Prelevamenti.

     1. I prelevamenti di acque minerali e termali per le analisi ufficiali effettuate dagli istituti e dai laboratori autorizzati ai sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 nonché per la revisione di analisi, sono certificati dai funzionari regionali in presenza di un operatore medico dell'ULSS competente.

 

     Art. 59. Registri.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere aggiornati, previa vidimazione degli Uffici regionali competenti, i seguenti registri:

     1) In tutti gli stabilimenti di utilizzazione:

     a) registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono quotidianamente rilevarsi da uno o più pluviometri installati nel bacino imbrifero della sorgente;

     b) registro della sorgente, da cui devono risultare le rilevazioni, di norma mensili o anche più frequenti in relazione a precipitazioni atmosferiche, di portata, di conducibilità elettrica e di temperatura dell'acqua di ogni singola polla sorgiva;

     c) registro delle analisi e delle indagini, in cui devono essere riportati i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico- fisiche di cui al primo comma, lett. b) dell'art. 15;

     d) registro delle ispezioni, in cui devono essere riportate la data e il risultato della visita;

     e) registro degli interventi alla sorgente, in cui devono riportarsi in ordine cronologico le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.

     Quando per le misurazioni e le osservazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si fa uso di apparecchi autoregistranti, i relativi diagrammi debitamente conservati e ordinati tengono luogo dei registri.

     2. Stabilimenti di confezionamento di acque minerali naturali:

     a) registro di carico e scarico giornaliero delle produzioni. In luogo del predetto registro può utilizzarsi quello relativo al contrassegno I.V.A. di cui all'art. 8 del d.m. 27 agosto 1976.

     3) Stabilimenti termali:

     a) registri numerici dei frequentatori, suddivisi in paganti e in assistiti secondo gli enti previdenziali di provenienza: U.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altro;

     b) registro dei reclami, da tenere a disposizione dei frequentatori.

 

     Art. 60. Sanzioni.

     1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure della legislazione nazionale e regionale vigente.

     2. I verbali, notificati al contravventore, ed il relativo rapporto vengono trasmessi, a cura dei verbalizzanti, all'autorità regionale competente che, anche sulla base degli scritti difensivi eventualmente pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti.

     3. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

     a) ricerca di acque minerali e termali senza il permesso di cui all'art. 4: da 1 a 5 milioni di lire;

     b) coltivazione di acque minerali e termali senza la concessione di cui all'art. 10, e svolgimento delle attività di cui all'art. 43 senza autorizzazione: da 5 a 10 milioni di lire;

     c) violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui agli artt. 45 e 49, ovvero sottoposizione dell'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste dall'art. 44: da 2 a 5 milioni di lire;

     d) vendita di acqua minerale naturale con contenitori o etichette non conformi alle norme stabilite dalla vigente normativa: da 1 a 5 milioni di lire;

     e) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i provvedimenti di ricerca, di concessione o utilizzazione, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 23: da lire 500.000 a 2 milioni di lire.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 61. Conferma provvedimenti.

     1. I permessi di ricerca e le concessioni d'acque minerali e termali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla scadenza stabilita dai relativi provvedimenti.

     2. I titolari delle concessioni che non hanno ancora ultimato, a causa di forza maggiore, il programma generale dei lavori originario o quello approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della l.r. 17 febbraio 1977, n. 10, devono sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la conferma delle concessioni stesse, un nuovo programma generale dei lavori redatto in conformità della lett. a) del secondo comma dell'art. 8, tenuto conto della durata residua. Si applica in tal caso la procedura prevista all'art. 32.

 

     Art. 62. Strumentazione.

     1. I titolari di concessioni attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti relativi al posizionamento e all'installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione della Giunta regionale dei progetti medesimi.

     2. Per motivi di carattere tecnico o igienico-sanitario la Giunta regionale può esentare il concessionario dalla installazione di misuratori automatici di portata.

 

     Art. 63. Individuazione delle pertinenze.

     1. L'individuazione delle pertinenze delle vigenti concessioni viene effettuata dai funzionari regionali competenti, mediante apposito verbale di consistenza da redigersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 64. Aree di tutela.

     1. I titolari delle vigenti concessioni, qualora dimostrino la necessità di costituire, all'interno dell'area accordata in concessione, una zona di protezione igienica sanitaria delle sorgenti di acque minerali e termali debbono farne richiesta alla Giunta regionale, la quale provvede a norma dell'art. 33.

 

     Art. 65. Abrogazione.

     1. Sono abrogate la legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, nonché, per la parte riguardante le acque minerali e termali, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 e all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 42.

 

     Art. 66. Adeguamento delle etichette.

     1. I titolari delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali naturali sono tenuti a procedere all'adeguamento delle etichette alle disposizioni contenute nell'art. 46, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso dell'aggiornamento delle analisi chimiche da riportare in etichetta.

 

     Art. 67. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del r.d. 28 settembre 1919, n. 1924, del d.m. 20 gennaio 1927 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 22.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.

[4] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.

[5] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.

[6] Periodo abrogato dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[7] Comma abrogato dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[8] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38.