§ 4.4.25 - L.R. 6 marzo 1998, n. 9.
Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:06/03/1998
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).
Art. 1 bis.  Programmazione.
Art. 2.  (Compiti dell'A.R.P.A.).
Art. 3.  (Convenzioni con gli enti locali).
Art. 4.  (Convenzioni con le Unità sanitarie locali e coordinamento delle attività).
Art. 4 bis.  Carta dei servizi e delle attività.
Art. 5.  (Consiglio di indirizzo).
Art. 6.  (Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione).
Art. 7.  (Direttore generale
Art. 8.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 9.  (Direzione generale).
Art. 10.  (Dipartimenti territoriali).
Art. 10 bis.  Direttore Dipartimentale territoriale.
Art. 10 ter.  Direttori di settore.
Art. 11.  (Comitato tecnico di coordinamento).
Art. 11 bis.  Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA).
Art. 12.  (Prestazioni a favore di terzi).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Personale).
Art. 15.  (Patrimonio e risorse finanziarie).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Norma transitoria).
Art. 18.  (Abrogazione e modifica di norme).


§ 4.4.25 - L.R. 6 marzo 1998, n. 9.

Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).

(B.U. n. 20 del 12 marzo 1998).

 

Art. 1. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente).

     1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 dello statuto e all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività pubbliche e private di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

     2. L'A.R.P.A. è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

     2-bis. L'A.R.P.A. opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale di cui all'articolo 1-bis, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della stessa legge 132/2016 [1].

     2-ter. L'A.R.P.A. svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Agenzia Forestale e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale. L'A.R.P.A. fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle Aziende unità sanitarie locali per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate secondo le modalità previste dalla presente legge [2].

     3. [Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente validità triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge] [3].

     4. [Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attività svolta dall'A.R.P.A. nell'anno precedente e dei risultati conseguiti] [4].

 

     Art. 1 bis. Programmazione. [5]

     1. L'A.R.P.A. svolge la propria attività sulla base di programmi triennali e di piani annuali redatti nel rispetto dei LEPTA adeguati alle caratteristiche territoriali della Regione, del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016, delle linee di indirizzo definite nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della programmazione e pianificazione regionale di settore.

     2. Il documento di programmazione triennale (di seguito DPT), costituisce documento di riferimento ai fini della predisposizione del bilancio preventivo e del piano annuale. Il DPT fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, stabilisce le risorse, i tempi e i risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale che ai dipartimenti.

     3. Il piano annuale di attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), indica in modo aggregato a livello regionale, e disaggregato a livello decentrato territoriale, gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.

     4. Il Direttore generale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), elabora la proposta di DPT e la trasmette alla Giunta regionale per l'adozione come atto di programmazione avente validità triennale, nel quale sono determinati gli obiettivi e i criteri generali per l'attività complessiva dell'A.R.P.A.. Entro tre mesi dalla scadenza del triennio la Giunta regionale trasmette l'atto adottato all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

 

     Art. 2. (Compiti dell'A.R.P.A.).

     1. L'A.R.P.A., nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e nel rispetto dell'articolo 7 della legge 132/2016, provvede in particolare [6]:

     a) alla promozione della ricerca con particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione innovativi, finalizzata anche al recupero ambientale;

     b) alla promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione, anche con riferimento all'uso di biotecnologie e marchi di qualità in campo ambientale;

     b-bis) alla gestione e alla realizzazione di iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente per il tramite di una Scuola di alta formazione ambientale dedicata:

1. alla promozione delle attività di educazione e di informazione ambientale dei cittadini;

2. alla promozione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

3. alla formazione interna [7];

     c) alla raccolta sistematica, validazione, elaborazione, pubblicazione e diffusione di dati;

     d) alla realizzazione dei sistemi informativi, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

     e) alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

     f) alla formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione tecnica, di standards e linee guida e nella predisposizione di elaborati progettuali;

     g) all'effettuazione di attività di vigilanza e controllo attraverso anche sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale [8];

     h) alle analisi di laboratorio dei materiali campionati ed alla elaborazione delle misure effettuate;

     i) alla verifica della congruità ed efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale, nonché all'esame della documentazione tecnica relativa alle domande di autorizzazione ed approvazione previste dalla normativa in materia ambientale;

     l) all'effettuazione dei controlli inerenti la radioattività ambientale;

     m) all'attività di supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

     n) al supporto tecnico-scientifico all'attività di V.I.A. e per la determinazione del danno ambientale;

     o) alla collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;

     p) alla cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.

     2. La Giunta regionale può affidare all'A.R.P.A., oltre ai compiti di cui al comma 1, l'esercizio di ulteriori specifiche attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.

     2-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 496/1993 convertito dalla legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'A.R.P.A. accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.P.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale, quale rappresentante legale dell'Agenzia individua, ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016, il personale incaricato degli interventi ispettivi e tra questi coloro che operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria [9].

     3. Per l'espletamento dei propri compiti l'A.R.P.A. può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

     3-bis. L'A.R.P.A. svolge le attività istituzionali di cui al presente articolo assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni [10].

     3-ter. L'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016, può svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con la tempestività dell'azione e l'imparzialità dell'A.R.P.A. e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente [11].

 

     Art. 3. (Convenzioni con gli enti locali).

     1. La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.

     2. La Provincia, ai fini di cui al comma 1, stipula con la Giunta regionale apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività prestate dall'A.R.P.A. e le modalità per la fruizione di tale servizio.

     3. L'A.R.P.A. stipula con i Comuni singoli o associati e con le Comunità montane apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità di fruizione del servizio.

 

     Art. 4. (Convenzioni con le Unità sanitarie locali e coordinamento delle attività).

     1. L'A.R.P.A. e le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della presente legge.

     2. Le Unità sanitarie locali si avvalgono dell'A.R.P.A. per il supporto e la consulenza in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche-laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

     3. L'A.R.P.A., per le prestazioni di cui al comma 2, stipula con le Unità sanitarie locali apposite convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.

     4. L'integrazione ed il coordinamento delle attività proprie dell'A.R.P.A. e delle Unità sanitarie locali, per le aree di intervento che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria, sono assicurate dal comitato tecnico di cui all'articolo 11, nonché mediante il reciproco e regolare scambio di informazioni e conoscenze derivanti dalle attività di rispettiva competenza.

 

     Art. 4 bis. Carta dei servizi e delle attività. [12]

     1. Il Direttore generale predispone, in attuazione a quanto previsto dalla normativa e tenendo conto della pianificazione ambientale, del piano energetico regionale, del piano sanitario regionale e del piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.

     2. Il Direttore generale trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, da rendersi ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, provvede alla sua approvazione.

     3. La Carta dei servizi e delle attività è comunque aggiornata ogni cinque anni.

     4. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.

     5. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.

     6. Costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.

     7. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'A.R.P.A. svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

     8. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'A.R.P.A., sulla base della normativa vigente.

 

     Art. 5. (Consiglio di indirizzo). [13]

     1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:

     a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell’A.R.P.A., di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l’attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;

     b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell’ambiente;

     c) convoca almeno una volta all’anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.

     2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:

     a) l’assessore regionale all’ambiente con funzioni di Presidente;

     b) l’assessore regionale competente in materia di sanità;

     c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato;

     d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato;

     e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);

     f) un rappresentante designato d’intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.

 

     Art. 6. (Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione).

     1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

     a) il Direttore generale [14];

     b) il collegio dei revisori dei conti;

     b-bis) il Direttore Dipartimentale per ogni ambito territoriale [15].

     2. L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in dipartimenti territoriali [16].

     3. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonché funzioni e dimensionamento delle sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), per quanto non disciplinato dalla presente legge [17].

 

     Art. 7. (Direttore generale [18]).

     1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprono incarichi politici elettivi a livello dell'Unione Europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di Presidente della Provincia, di membro del Consiglio Provinciale, di membro dell'Assemblea dei Sindaci, di Sindaco o di Assessore o Consigliere Comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle agenzie per la protezione dell'ambiente, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti e che non siano condannati con sentenza passata in giudicato [19].

     1-bis. Il Direttore generale deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e avere esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato [20].

     2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Giunta regionale e si avvale di un Direttore Tecnico e di un Direttore Amministrativo da lui nominati [21].

     3. Il Direttore generale provvede in particolare, sentiti i Direttori dei dipartimenti territoriali [22]:

     a) alla predisposizione della proposta di documento di programmazione triennale, dei piani annuali di attività e della Carta dei servizi, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11 [23];

     a bis) alla approvazione del piano annuale di attività contenente i piani operativi elaborati dai dipartimenti territoriali comprensivi dei correlati fabbisogni economici e patrimoniali [24];

     b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

     c) alla predisposizione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l’assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell’articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione [25];

     d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

     e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti territoriali e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento [26];

     f) alla gestione del personale e del patrimonio;

     g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale;

     g-bis) all'approvazione del tariffario per le prestazioni rese ai soggetti privati e alla comunicazione alla Giunta regionale fino all'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 132/2016 [27];

     g-ter) all'assunzione di tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia, compresa la nomina dei direttori di settore e di dipartimento [28].

     4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti [29].

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno [30].

 

     Art. 8. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta [31].

     2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie.

     2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell’indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente [32].

     2 ter. Dall’anno 2011 e sino all’anno 2013, l’indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento [33].

 

     Art. 9. (Direzione generale).

     1. La direzione generale dell'A.R.P.A. svolge le attività di carattere unitario, assicura il coordinamento di quelle dipartimentali, provvede alla gestione del personale ed alla sua formazione ed aggiornamento professionale, nonché alla gestione del bilancio e del patrimonio.

     1-bis. La sede legale e della direzione generale dell'Agenzia è sita in Terni [34].

 

     Art. 10. (Dipartimenti territoriali). [35]

     1. I Dipartimenti territoriali si estendono per ambiti territoriali coincidenti con quelli degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali di cui all'Allegato A) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). I Dipartimenti territoriali possono essere organizzati in distretti sub-dipartimentali, da attuare secondo le previsioni del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione.

     2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio.

     3. I Dipartimenti territoriali, per il supporto alle funzioni di competenza delle Province, svolgono la propria attività sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 10 bis. Direttore Dipartimentale territoriale. [36]

     1. Il Direttore Dipartimentale territoriale svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura dipartimentale che gode di autonomia gestionale e funzionale, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

     2. Il Direttore Dipartimentale territoriale è nominato dal Direttore generale dell'A.R.P.A., previa valutazione comparativa dei curriculum vitae, tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.

     3. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'ente di provenienza.

     4. I direttori dei dipartimenti rispondono funzionalmente e gerarchicamente al Direttore generale.

 

     Art. 10 ter. Direttori di settore. [37]

     1. Il Direttore generale può nominare Direttori di settore in ragione della materia o per oggetto specifico che giustifica una separazione funzionale.

     2. I Direttori di settore sono nominati tra il personale dipendente dell'Agenzia in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato e revocabile del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

 

     Art. 11. (Comitato tecnico di coordinamento).

     1. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai direttori dei dipartimenti territoriali, dai Direttori di settore ove nominati e dai dirigenti responsabili a livello centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come definite dal regolamento [38].

     2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

     3. Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A., esprime i pareri previsti all'articolo 7, comma 3, lettere a), c) ed e), cura l'integrazione ed il coordinamento con le Unità sanitarie locali per le aree comuni di intervento, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e limitatamente alla trattazione degli stessi.

 

     Art. 11 bis. Scuola di Alta Formazione Ambientale (SAFA). [39]

     1. La Scuola di Alta Formazione Ambientale, come articolazione interna dell'Agenzia, progetta e realizza iniziative formative coordinate sul tema dell'ambiente sotto il profilo tecnico, scientifico e giuridico.

     2. La Scuola di Alta Formazione Ambientale ha sede in Terni presso la sede del Dipartimento territoriale.

 

     Art. 12. (Prestazioni a favore di terzi). [40]

     1. L'A.R.P.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati purché tale attività non determini conflitti di interesse e non contrasti con le esigenze di tempestività e di imparzialità delle funzioni di sua competenza.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza della Regione sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) [programma annuale di attività] [41];

     b) bilancio di previsione;

     c) conto consuntivo;

     c bis) regolamento di organizzazione [42].

     1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali [43].

     1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità [44].

 

     Art. 14. (Personale).

     1. L'A.R.P.A. dispone di personale proprio nei limiti della dotazione organica, stabilita ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), nonché delle disponibilità finanziarie.

     2. Al personale dell’A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all’atto dell’assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell’omogeneizzazione delle condizioni contrattuali [45].

     3. Il trasferimento di personale in servizio presso la Regione, gli enti locali, ovvero gli enti finanziati con risorse regionali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, è disposto previo esperimento degli adempimenti di cui allo stesso articolo, commi 5 e 6.

 

     Art. 15. (Patrimonio e risorse finanziarie).

     1. Il patrimonio dell'A.R.P.A. è costituito dai beni mobili, immobili ed attrezzature trasferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché da quelli eventualmente attribuiti da Regione, Province e Comuni.

     2. Le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. sono costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all'articolo 16, dai proventi derivanti dalle attività svolte sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4, comma 3, nonché dalle entrate di cui all'articolo 2, comma 3-ter [46].

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo.

     2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza.

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali, nonché il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità sanitarie locali adibiti in via prevalente alla attività di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, in servizio alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei beni lo svolgimento delle attività dei presidi permane nelle sedi dagli stessi attualmente utilizzate.

     2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e della dotazione finanziaria di cui al comma 1, previa specifica individuazione da effettuarsi da parte delle Aziende sanitarie di concerto con la Giunta regionale, con le conseguenti variazioni di organico e di bilancio, con le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le organizzazioni sindacali confederali.

     3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

     a) i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle Unità sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

     b) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

     c) [il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali] [47].

     4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2:

     a) definisce gli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 3;

     b) fissa le direttive per la stesura dei piani di attività, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in conformità ai contenuti dell'atto di cui all'art. 1, comma 3;

     c) costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all'articolo 5.

     5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.

     6. Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui sono individuati modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

     7. Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte dall'A.R.P.A.

     8. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, procede alla stipula delle convenzioni con le Province di Perugia e Terni.

     9. Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i direttori dei dipartimenti territoriali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c) [48].

 

     Art. 18. (Abrogazione e modifica di norme).

     1. Sono abrogate le norme di cui alle leggi regionali n. 19 del 7 aprile 1982 e n. 24 del 14 maggio 1982 recanti rispettivamente norme per l'esercizio in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria - e norme per il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non compatibili con quanto disposto con la presente legge.

     2. Al comma 1, lett. b) dell'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, sono soppresse le parole seguenti: "di vita, e".

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegato A (art. 4, comma 1)

RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE SANITARIE REGIONALI E A.R.P.A. DELL'UMBRIA

 

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE U.S.L.

 

- Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:

profilassi dirette ed indirette delle malattie infettive e diffusive, medicina legale, igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria.

 

- Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle attività di igiene degli alimenti, della nutrizione delle acque per il consumo umano.

 

- Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

 

- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

 

- Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle attività relative ai controlli impiantistici preventivi e periodici in ambienti di lavoro, all'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla tutela della salute dei lavoratori.

 

DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'A.R.P.A.

 

- Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

     Acqua

     Aria

     Suolo

     Rifiuti (solidi e liquidi).

 

- Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva.

 

- Radioattività ambientale.

 

- Rete di monitoraggio per il controllo dell'ambiente.

 

- Controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale.

 

- Inquinamento acustico degli ambienti di vita.

 

- Grandi rischi industriali.

 

- Supporto all'attività di protezione civile.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[6] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[7] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[12] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[13] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29, modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29.

[15] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[16] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[18] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29.

[19] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[20] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[21] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[22] Alinea già modificato dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[25] Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[26] Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così modificata dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[29] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[32] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[33] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[34] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[35] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29, dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[36] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[37] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[38] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[39] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[40] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7,

[41] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

[45] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 29 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[46] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 16 luglio 2020, n. 7.

[47] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[48] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.