§ 2.2.237 - L.R. 16 luglio 2001, n. 17.
Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:16/07/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9).
Art. 2.  (Modificazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8).
Art. 3.  (Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8).
Art. 4.  (Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13).


§ 2.2.237 - L.R. 16 luglio 2001, n. 17.

Provvedimenti di modifica e riordino di leggi regionali in materia finanziaria (LL.RR. 6 marzo 1998, n. 9; 7 aprile 1999, n. 8; 28 febbraio 2000, n. 13).

(B.U. n. 36 del 25 luglio 2001).

 

Art. 1. (Integrazioni all'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9). [1]

 

     Art. 2. (Modificazione dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1999, n. 8). [2]

 

     Art. 3. (Integrazione alla legge regionale 7 aprile 1999, n. 8). [3]

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie relative alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13).

     1. Per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 si deroga a quanto stabilito dagli articoli 35, comma 1, e 41, comma 2, lett. a della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria».

     2. In relazione a quanto disposto al comma 1 singole unità previsionali di base possono corrispondere a più centri di responsabilità amministrativa, e spese omogenee attinenti a più centri di responsabilità amministrativa possono essere incluse in un medesimo capitolo.

 

 


[1] Aggiunge la lettera c bis) al comma 1 e i commi 1 bis e 1 ter all'art. 13 della L.R. 6 marzo 1998, n. 9.

[2] Modifica il comma 5, art. 3 della L.R. 7 aprile 1999, n. 8.

[3] Aggiunge l'art. 3 bis alla L.R. 7 aprile 1999, n. 8.