§ 2.3.17 - D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253.
Istituzione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:14/02/1966
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Istituzione degli Enti.
Art. 2.  Organi degli Enti.
Art. 3.  Presidenza.
Art. 4.  Il Consiglio di amministrazione.
Art. 5.  Competenza del Consiglio.
Art. 6.  Comitati esecutivi.
Art. 7.  Il Collegio sindacale.
Art. 8.  Emolumenti.
Art. 9.  Il direttore generale.
Art. 10.  Incompatibilità.
Art. 11.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 12.  Vigilanza.
Art. 13.  Patrimonio di fondazione.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 2.3.17 - D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 253.

Istituzione degli Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria.

(G.U. 7 maggio 1966, n. 111).

 

Art. 1. Istituzione degli Enti.

     Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901 sono istituiti l'Ente di sviluppo nelle Marche, con sede ad Ancona, e l'Ente di sviluppo nell'Umbria, con sede a Perugia.

     Detti Enti hanno lo scopo di svolgere i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 nonché quelli che ad essi siano affidati in applicazione di altre disposizioni di legge.

     Gli Enti di sviluppo di cui al primo comma sono persone giuridiche di diritto pubblico.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza e la tutela sugli Enti e ne coordina le attività.

 

     Art. 2. Organi degli Enti.

     Sono organi degli Enti:

     il presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     i Comitati esecutivi;

     il Collegio dei sindaci.

 

     Art. 3. Presidenza.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed i Comitati esecutivi, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovra-intende alla gestione dell'Ente stesso.

     Il presidente, in caso di assenza e di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti di cui al successivo art. 4. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 4. Il Consiglio di amministrazione.

     I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

     a) nove elementi rappresentativi dei coltivatori diretti, cinque degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria e a colonia parziaria, e cinque dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su teme di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

     b) quattro presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio di competenza dell'Ente;

     c) sei funzionari dello Stato designati, rispettivamente dai Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per la sanità;

     d) gli ispettori compartimentali dell'agricoltura e quelli regionali delle foreste competenti per territorio;

     e) un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno per l'Ente di sviluppo delle Marche, designato dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno;

     f) due presidenti di consorzi di bonifica i cui comprensori ricadono in tutto od in parte nei territori in cui opera l'Ente;

     g) quattro tecnici agricoli ed esperti particolarmente qualificati;

     h) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dall'Ente. Fa, inoltre, parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria un rappresentante dell'Ente di irrigazione della Val di Chiana e delle valli aretine contermini.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste possono essere nominati fra i consiglieri di amministrazione non più di due vice- presidenti. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per oltre tre adunanze consecutive, possono essere sostituiti.

     Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del presidente.

 

     Art. 5. Competenza del Consiglio.

     Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti:

     a) il regolamento di amministrazione e contabilità;

     b) il regolamento organico del personale dell'Ente;

     c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio;

     d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;

     e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;

     f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

     g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

     i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;

     l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse;

     m) le domande di concessione di acqua;

     n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;

     o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;

     p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948 e dall'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

     q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

     r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;

     s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;

     t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonché i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti;

     u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

     Il Consiglio delibera inoltre:

     sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli d'importo superiore ai 30 milioni;

     sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente.

     Gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 6. Comitati esecutivi.

     Il Consiglio di amministrazione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare a Comitati esecutivi determinati compiti, precisandone i criteri, limiti e modalità. Non possono essere delegate le competenze riservate al Consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 5. Ciascun Comitato deve essere composto: dal presidente dell'Ente e da otto consiglieri, di cui cinque scelti fra i consiglieri indicati alla lettera a) dell'art. 4 ed uno tra quelli indicati alle lettere c) e d).

     Il Consiglio di amministrazione deve comunque procedere alla costituzione di un Comitato e non può costituirne più di due.

     I membri dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati.

     Per la validità delle adunanze e per le votazioni si applicano le disposizioni dei commi quinto e sesto del precedente art. 4.

     Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dai Comitati.

 

     Art. 7. Il Collegio sindacale.

     Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

     I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro per il tesoro e due dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra funzionari della carriera direttiva. I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi Ministri.

     Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'Ente.

     Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.

 

     Art. 8. Emolumenti.

     Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

     Art. 9. Il direttore generale.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. Il direttore generale interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quello di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal presidente.

 

     Art. 10. Incompatibilità.

     Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende ed imprese, comunque costituite, che, anche operanti al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.

 

     Art. 11. Esercizio finanziario e bilancio.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il bilancio preventivo entro il mese di settembre, ed il conto consuntivo entro il mese di aprile.

     Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena adottate.

 

     Art. 12. Vigilanza.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

     Ha facoltà di promuovere, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere e violazione di leggi o di regolamenti.

     Può proporre la sostituzione del presidente e, in caso di deficiente funzionamento del Consiglio dell'Ente, sentito il Consiglio dei Ministri, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

     La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio e, quanto occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sono adottati con le stesse forme previste per la loro nomina. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, l'Ente è retto da un commissario nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.

     La ricostituzione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di mesi sei, prorogabile di un altro semestre dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 13. Patrimonio di fondazione.

     A ciascuno degli Enti è assegnato un patrimonio di fondazione di lire duecentocinquanta milioni a carico della somma stanziata dall'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     Si applicano le disposizioni delle leggi e dei decreti concernenti gli altri Enti di sviluppo, per quanto non contrastanti con il presente decreto.