§ 1.2.8 - L.R. 25 novembre 1986, n. 44.
Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e integrazione della L.R. 20 febbraio 1984, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.2 controlli
Data:25/11/1986
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La presente legge integrando le previsioni della legge regionale 20 febbraio 1984, n 5 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e di [...]
Art. 2.  Organo regionale di controllo. 1. Il controllo sugli atti degli organi degli enti di cui al primo comma del precedente art. 1 è esercitato dalla Giunta regionale, salvo quanto previsto al primo [...]
Art. 3.  Atti soggetti ad approvazione. 1. Lo statuto dei Consorzi e le sue variazioni sono approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di [...]
Art. 4.  Atti soggetti al controllo di legittimità. 1. Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta regionale le deliberazioni degli organi consorziali concernenti:
Art. 5.  Elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo. 1. L'elenco degli atti non soggetti a controllo deve essere inviato, quindicinalmente, alla Giunta regionale in duplice esemplare, di cui uno è [...]
Art. 6.  Pubblicazione e invio degli atti soggetti a controllo. Ricorsi. 1. Gli atti soggetti a controllo, per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi, non appena deliberati, all°Albo [...]
Art. 7.  Esercizio del controllo. 1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo il Consiglio e, rispettivamente, la Giunta regionale pronunciano:
Art. 8.  Comunicazione delle decisioni adottate in sede di controllo. 1. Le decisioni di annullamento o di rinvio per riesame dell'atto assoggettato a controllo o di richiesta di chiarimenti ed elementi [...]
Art. 9.  Sospensione dei termini per l'esercizio del controllo. 1. I termini per l'esercizio delle funzioni di controllo possono essere sospesi per un periodo massimo di venti giorni consecutivi, da [...]
Art. 10.  Controllo ispettivo e sostitutivo. 1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.
Art. 11.  Integrazione della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5,7 - quarto comma - e 9 della presente legge si applicano anche al controllo sugli atti degli [...]
Art. 12.  Disposizioni finali. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, relativamente ai Consorzi di cui all'art. 1 e in quanto compatibili, le disposizioni del R.D. 13 [...]


§ 1.2.8 - L.R. 25 novembre 1986, n. 44. [1]

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e integrazione della L.R. 20 febbraio 1984, n. 5.

(B.U. n. 86 del 28 novembre 1986).

 

Art. 1. Finalità. 1. La presente legge integrando le previsioni della legge regionale 20 febbraio 1984, n 5 disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo sui Consorzi di bonifica e di bonifica montana, trasferite ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e dell'art. 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Organo regionale di controllo. 1. Il controllo sugli atti degli organi degli enti di cui al primo comma del precedente art. 1 è esercitato dalla Giunta regionale, salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 3, con le modalità e nei termini fissati agli articoli seguenti.

     2. Agli atti da assoggettare a controllo e adottati dagli organi di Consorzi interregionali, oltre alle norme recate dalla presente legge, si applica la disciplina convenuta in sede di intesa interregionale ai sensi dell'art. 73, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e fatta propria dalle singole Regioni.

 

     Art. 3. Atti soggetti ad approvazione. 1. Lo statuto dei Consorzi e le sue variazioni sono approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modificazioni.

     2. Sono soggette all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni degli Organi dei Consorzi concernenti:

     a) i regolamenti di amministrazione;

     b) il regolamento organico del personale;

     c) l'assunzione di prestiti e di mutui;

     d) i piani e i programmi di attività;

     e) l'acquisto di immobili, di obbligazioni e di titoli di credito;

     f) l'alienazione di immobili, di titoli di credito, di titoli del debito pubblico;

     g) le spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

     h) le locazioni e le conduzioni di durata ultranovennale;

     i) il piano di classifica per il riparto della contribuenza.

     3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto al successivo quarto comma, diventano esecutive se il Consiglio, nel termine di quarantacinque giorni, o rispettivamente, la Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, non ne pronunciano l'annullamento o se, entro tali termini, danno comunicazione di approvazione.

     4. La esecutività è sospesa se, nel termine di cui al terzo comma, il Consiglio o, rispettivamente, la Giunta regionale chiedono chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio o dispongono il riesame. In tali casi il provvedimento diventa esecutivo se non è pronunciato l'annullamento entro, rispettivamente, quarantacinque e trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti, degli elementi integrativi e delle controdeduzioni degli organi consorziali.

 

     Art. 4. Atti soggetti al controllo di legittimità. 1. Sono soggette al controllo di legittimità della Giunta regionale le deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

     a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;

     b) il conto consuntivo;

     c) i contratti di esattoria e tesoreria;

     d) la lista degli aventi diritto al voto ai fini delle elezioni degli organi consorziali;

     e) lo stare ed il resistere in giudizio;

     2. Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali, o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

     3. La esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente secondo comma la Giunta regionale dispone la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale caso la deliberazione diventa esecutiva se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da parte degli organi del Consorzio che l'hanno adottata o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

 

     Art. 5. Elenco degli atti non soggetti a controllo preventivo. 1. L'elenco degli atti non soggetti a controllo deve essere inviato, quindicinalmente, alla Giunta regionale in duplice esemplare, di cui uno è restituito al Consorzio per ricevuta.

     2. L'elenco deve contenere l'oggetto e la data di ciascuna deliberazione, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

     3. La Giunta regionale può chiedere copia integrale dei processi verbali delle deliberazioni che vi sono indicate e formulare osservazioni.

 

     Art. 6. Pubblicazione e invio degli atti soggetti a controllo. Ricorsi. 1. Gli atti soggetti a controllo, per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi, non appena deliberati, all°Albo pretorio del Consorzio per un periodo di giorni tre feriali e consecutivi, salve le diverse previsioni dello statuto relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.

     2. Gli atti stessi devono essere presentati alla Giunta regionale entro venti giorni dalla data di adozione.

     3. Fanno eccezione a quanto previsto al precedente secondo comma gli atti di cui alla lett. i) dell'art. 3, che devono essere presentati, con la certificazione di avvenuta affissione e pubblicazione del deposito, entro il decimo giorno dalla scadenza del termine di cui al successivo quinto comma.

     4. Gli atti soggetti a controllo sono presentati alla Giunta regionale in duplice copia integrale autentica, unitamente ad un elenco in duplice copia contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto, nonché dell'oggetto dello stesso.

     5. Le deliberazioni di cui alla lett. i) dell'art. 3 sono affisse all'albo pretorio del Consorzio e restano depositate presso la sede dello stesso per trenta giorni. Del deposito è data notizia a mezzo di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Avverso le deliberazioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di affissione. La Giunta regionale decide sui ricorsi contestualmente al controllo, a norma del secondo comma del precedente art. 4, sulla deliberazione, integrata dalle controdeduzioni del Consorzio stesso sul ricorso.

 

     Art. 7. Esercizio del controllo. 1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo il Consiglio e, rispettivamente, la Giunta regionale pronunciano:

     a) decisione di approvazione o di apposizione del visto di legittimità;

     b) decisione di annullamento, totale o parziale;

     c) decisione di richiesta di riesame;

     d) decisione di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

     2. Le decisioni di annullamento, quelle di richiesta di riesame o di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio devono essere congruamente motivate, con l'indicazione dei vizi di legittimità riscontrate o delle differenti valutazioni di merito.

     3. Qualora il Consiglio o, rispettivamente, la Giunta regionale dispongano.la richiesta di riesame o di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, la esecutività dell'atto può essere sospesa per una sola volta.

     4. Se entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione di richiesta di riesame odi chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio gli organi del Consorzio non si determinano al riguardo, l'atto si intende decaduto.

     5. Le decisioni di annullamento hanno carattere definitivo.

 

     Art. 8. Comunicazione delle decisioni adottate in sede di controllo. 1. Le decisioni di annullamento o di rinvio per riesame dell'atto assoggettato a controllo o di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio devono essere portate a conoscenza del Consorzio interessato entro il quinto giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e, comunque, non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 9. Sospensione dei termini per l'esercizio del controllo. 1. I termini per l'esercizio delle funzioni di controllo possono essere sospesi per un periodo massimo di venti giorni consecutivi, da determinarsi di anno in anno, entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

     2. Entro il 15 giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale all'agricoltura comunica al Presidente della Giunta regionale il periodo eventuale di sospensione da fissare.

     3. Il Presidente della Giunta regionale emana il relativo decreto di sospensione entro il 30 giugno e ne dispone la trasmissione ai Consorzi interessati.

     4. I termini per l'esercizio del controllo sono altresì sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.

 

     Art. 10. Controllo ispettivo e sostitutivo. 1. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.

     2. La Giunta regionale dispone altresì la nomina di Commissari «ad acta» qualora i Consorzi non abbiano provveduto alle necessarie modifiche degli atti per i quali sono stati posti rilievi o denunciate irregolarità e per il compimento di atti dovuti.

     3. Qualora nella gestione dei Consorzi siano accertate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, con decreto emanato su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi stessi e la nomina di un commissario straordinario.

     4. Il commissario straordinario, nel termine indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del Consiglio dei delegati e cura la ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

 

     Art. 11. Integrazione della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 5,7 - quarto comma - e 9 della presente legge si applicano anche al controllo sugli atti degli organi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, come disciplinato dall'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.

 

     Art. 12. Disposizioni finali. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, relativamente ai Consorzi di cui all'art. 1 e in quanto compatibili, le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 28 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 30 con le limitazioni ivi previste.